Sentenza 12 giugno 2003
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale subito in occasione della commissione del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica (cartella clinica, reperti di laboratorio) e restando irrilevante, a questi fini, la mancanza del consenso (nel ricorso, l'imputato, aveva anche dedotto la violazione degli artt. 186 cod. strad. e 379 reg. cod. strad., in relazione alle modalità di accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica, per il mancato ricorso all'analisi dell'aria alveolare espirata).
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 14/06/2006 n° 20236Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2003, n. 37442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37442 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Olivieri Renato Presidente
1. Dott. Perna La Torre Ernesto Consigliere
2. Dott. Federico Giovanni Consigliere
3. Dott. Romis Vincenzo Consigliere
4. Dott. Palmieri Ettore Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON FO, nato il [...];
avverso sentenza del 7 novembre 2002, Trib. di Jesi;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Palmieri Ettore;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Favalli, che ha concluso per: rigetto del ricorso.
IN FATTO
ON FO impugna la sentenza del Tribunale di Ancona, pronunciata in data 7 novembre 2002, di condanna nei suoi confronti alla pena della ammenda di euro mille e sospensione della patente di guida per trenta giorni, per la contestata violazione dell'art. 186,2 Codice della Strada, fatto commesso in data 15 gennaio 1999. L'accertamento si è basato sulla certificazione medica dalla quale si evince che il ricorrente, nella circostanza de qua, presentava un tasso alcoolemico di 115, 20 mg/dl, e che per tale stato tossico aveva causato un incidente della strada senza che l'autovettura da lui guidata avesse lasciato alcun segno di frenata;
segno evidente della anomalia del comportamento di guida.
Gli agenti avevano tratto, dalla assenza di tracce di frenata, la convinzione che il ricorrente versasse nelle condizioni previste, appunto, dall'art. 186 Codice della Strada;
convinzione che era stata poi attestata a seguito delle analisi che i sanitari avevano successivamente rilasciato.
Il ON lamenta violazione degli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, 191 cod. proc. pen. e 186 CdS, nonché 379 CdS, per essere stata la suddetta prova ricavata in violazione dei principi che tutelano la libertà e l'integrità fisica delle persone, ed inoltre la disciplina specifica del Codice della Strada che prevede, per tale accertamento, sol l'analisi dell'area espirata. Ne deduce la inutilizzabilità degli esiti del prelievo ematico effettuato senza la autorizzazione dell'interessato ne' indagine relativa al fatto che egli fosse in grado di prestare tale consenso, come è dato ricavare dall'esame del fascicolo procedimentale. Infatti il ricorrente fu condotto in ospedale in ambulanza e in stato di coma per le gravi lesioni riportate nell'incidente occorso. Denuncia altresì mancato avviso di deposito degli atti relativi all'accertamento in questione, con relativo pregiudizio per l'attività difensiva, e ciò anche in base a SS.UU. 23 febbraio 2000, n. 7, Mariano. OSSERVA LA CORTE
Il ricorso è infondato.
L'imputato fu ricoverato, a carico del servizio sanitario pubblico, per essere curato in pronto soccorso a seguito delle gravi lesioni riportate nell'incidente occorso.
Gli esami ematici di laboratorio, come è dato di comune esperienza, e come risulta dagli atti, vennero effettuati onde poter praticare al paziente le cure necessarie in assenza di rischi di shock, e comunque in maniera appropriata;
da tali esami, dunque ben diversamente finalizzati, è emerso il suo alto grado di intossicazione alcoolica.
Il documento sanitario, reperti di laboratorio e cartella clinica, ottenuto nell'ambito di un preciso protocollo medico, che nulla ha a che vedere con la finalità di raggiungere la prova del reato (e questo è semmai il tipo di indagine sul quale indirizzare le critiche circa la sua compatibilità con il sistema di norme posto a tutela della privacy), costituisce pertanto elemento legittimamente acquisito, ed altrettanto legittimamente utilizzato in quanto documento utile all'accertamento in itinere.
E del resto è assai curioso che un cittadino ricorra alle strutture pubbliche per aver salva la vita, ma poi intenda vietare, in nome di divieti che francamente appaiono ultronei ed estranei al sistema legale, che i dati in tale circostanza acquisiti possano fondare una attività altrettanto di pubblico interesse, quale è quella svolta dal servizio sanitario, come quella giudiziaria che tende sempre e comunque ai fini di difesa sociale, certo preminenti rispetto a quelli di difesa personale, con il limite del rispetto, certamente, di interessi costituzionalmente fissati ma nel caso - e per la ripetuta, diversa finalità sanitaria dell'indagine - non coinvolti. E comunque anche altri elementi, quale la mancanza di frenata che tradisce una non presenza di riflessi dovuta ad intossicazione alcoolica, in assenza di diversa ragione giustificativa, suffragano la condizione espressamente prevista dalla norma codicistica interessata, ragione per la quale la sentenza di condanna subita dal ricorrente appare del tutto legittima, e censurabile invece il tentativo assai evidente di strumentalizzare, a fini certo inimmaginabili nella "mens legis", norme di civiltà - quali quelle che tutelano la privacy dell'individuo - per sfuggire alla giusta condanna.
Per le ragioni dette il ricorso deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, quale conseguenza della infondatezza della impugnazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 cod. proc. pen.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 OTTOBRE 2003.