Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2004, n. 18640
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Sentenza 16 gennaio 2004

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Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma primo n. 5) cod. pen., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (sulla competenza penale del giudice di pace), secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (nel caso di specie si trattava della contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2004, n. 18640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18640
    Data del deposito : 16 gennaio 2004

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