Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni cosiddette paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma primo n. 5) cod. pen., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (sulla competenza penale del giudice di pace), secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (nel caso di specie si trattava della contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2004, n. 18640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18640 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/01/2004
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 00052
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 033915/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IS N. IL 24/12/1971;
avverso SENTENZA del 11/11/2001 TRIBUNALE di RIMINI. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. CIANI Gianfranco che ha concluso per l'inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'imputato indicato in epigrafe, condannato alla pena di euro 774,00 di ammenda con sentenza del Tribunale di Rimini per guida in stato di ebbrezza, ricorre per Cassazione assumendo che avrebbe dovuto essere dichiarata la estinzione del reato per prescrizione essendo ormai il reato in questione, a seguito della nuova legge sul giudice di pace, punito con la sola pena dell'ammenda.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con esso si sostiene che a seguito del D.L.vo 274/2000, relativo alla competenza penale del giudice di pace, il reato in questione è diventato una contravvenzione punibile con la sola pena dell'ammenda e si dovrebbe pertanto applicare la prescrizione di due anni di cui all'art. 157, co. 1, n. 6 cp.. L'assunto non è condivisibile. Occorre al riguardo tenere presente che accanto all'art. 52 del D.L.vo 274/2000, che ha modificato le pene dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace prevedendo in particolare, per quanto qui interessa, che quando il reato è punito con la pena dell'arresto congiunta con quella dell'ammenda si applica la pena pecuniaria da uno e mezzo a cinque milioni o la permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o il lavoro di pubblica utilità da 1 mese a 6 mesi, la nuova legge contiene anche la disposizione di cui all'art. 58, secondo la quale per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.
Per effetto di tale disposizione, per determinare il regime, a vario titolo applicabile, occorre dunque avere riguardo a quanto stabilito per le pene originariamente previste, senza tenere conto di quelle di nuova introduzione che, sotto tale profilo, non comportano modifica alcuna. Ne deriva, con riferimento alla prescrizione, che continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 157 cp., ed in particolare, per quanto riguarda la fattispecie in esame, quella del n. 5 che prevede la prescrizione di tre anni (e quella massima di quattro anni e mezzo) se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto.
Poiché il reato contestato è stato commesso in data 10.7.1999, non è allo stato ancora decorso il predetto termine massimo, atteso che secondo quanto stabilito dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza del 10.12.2003 n. 47289, Petrella m.u. 226075, che ha ribadito quanto già ritenuto dalla sentenza Cremonese) "Il corso della prescrizione del reato è sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento è sospeso e rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore" e nella specie pertanto per il periodo dal 16 settembre al 11 novembre 2002, essendo stato tale rinvio dell'udienza dibattimentale determinato dall'adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello di euro 600,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004