Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario a fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen., atteso che nel caso sussiste violazione dell'art. 13 Cost. essendosi proceduto ad un prelievo invasivo consentito dalla legge solo in presenza dell'autorizzazione del soggetto o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. (V. Corte cost. n. 238 del 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2003, n. 4862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4862 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 09/12/2003
1. Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO AN - Consigliere - N. 1642
3. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 021447/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IO NT N. IL 27/11/1978;
avverso SENTENZA del 21/02/2003 TRIBUNALE di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO A.M. che ha concluso per INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO;
udito il difensore Avv. MICHELE IMPERIO;
IO AN è imputato della contravvenzione di cui all'art. 186/2 C.d.S. per aver guidato una autovettura in stato di ebbrezza alcolica, in Palermo il 25 luglio 1999.
Il Tribunale del capoluogo siciliano lo ha ritenuto responsabile del reato a lui ascritto, e lo ha condannato, in esito a dibattimento, alla pena di Euro 600,00 di ammenda, con concessione delle generiche attenuanti.
La responsabilità dell'imputato è stata accertata sulla base della testimonianza del maresciallo dei CC Pelliccia Marco il quale, sopraggiunto sul luogo ove si era verificato un incidente stradale dopo che i feriti erano stati trasportati in ospedale, ha appreso da alcuni vigili urbani intervenuti sul luogo dell'incidente, che subito dopo l'incidente i due feriti dei mezzi antagonisti erano stati avviati al nosocomio palermitano.
Il teste non ha potuto dunque riferire alcunché circa i dati sintomatici dello stato di ubriachezza dell'imputato, ma tale dato è stato tratto dall'esito dell'accertamento alcolemico effettuato presso l'ospedale dove l'automobilista venne trasportato per essere medicato.
Ricorre il OL e deduce violazione di legge penale e processuale penale ed in definitiva carenza di prova.
Sostiene, infatti, da un lato la illegittimità del prelievo effettuato per l'esame alcolemico praticato senza che sia stata effettuata poi alcuna terapia sanitaria e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del OL;
la qualcosa determina una procedura illegittima che è causa di inutilizzabilità della prova alcolemica ex art. 191 C.p.p.. Deduce anche mancato deposito del verbale relativo all'esame alcolemico, mancato avviso al difensore dell'espletamento dell'atto, mancata ripetizione della prova ex art. 379 del regolamento del C.d.S.
Deduce in fine mancanza di motivazione in ordine al fatto che il Giudice non abbia tenuto conto delle testimonianze rese ex adverso (testi LI Massimiliano e LI Filippo) i quali hanno dichiarato, come assunto dal ricorrente, che il OL, da loro soccorso al momento dell'incidente, non era in stato di ebbrezza alcolica.
OSSERVA LA CORTE Il ricorso deve essere parzialmente accolto. È opportuno procedere, innanzitutto, all'esame dell'ultimo dei motivi di ricorso, relativo alla mancata valutazione della prova a discolpa. In relazione a tale punto si chiarisce quanto appresso. Il Giudice ha il dovere di comparare tutte le prove raccolte in istruttoria dibattimentale, sia pure al fine di disattenderne alcune, e valorizzarne positivamente altre. Ma non può sfuggire al dovere di motivare le ragioni della scelta operata, che, in definitiva, sono anche le ragioni fondanti l'esercizio del suo libero convincimento. Senza di che la libertà di convincersi diventa inammissibile arbitrio.
In tema di mancata valutazione di una prova, questa Corte ha stabilito che qualora... il giudice... ometta di valutare una prova decisiva deve affermarsi la sua nullità per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) ed e) c.p.p., poiché la mancata valutazione di una prova decisiva equivale alla sua mancata assunzione (Cassazione penale, sez. 1^, 21 ottobre 1993, Bonaccorsi). E che la prova non valutata (i testi LI e LI) fosse, nel caso dedotto, decisiva, è questione di tutta evidenza. Ciò che implica la giustezza delle denunciata violazione sul punto, da parte del ricorrente.
Ma vi è di più. Appare evidente che il prelievo ematico, che ha poi dato luogo alla valutazione del tasso alcoolemico, sia stato effettuato non già nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso (e dunque reso necessario a fini sanitari), e pertanto legittimamente acquisito anche il relativo esito, e ne' che il paziente vi abbia comunque, fuori di tale ipotesi, consentito, così rendendo legittimo l'esame de quo. Infatti, il teste OG AZ (foglio 40 e seguenti del trascritto verbale magnetofonico dell'udienza del 6 dicembre 2002) ha precisato che, mentre il consenso alla effettuazione del prelievo ematico fu consentito dal RA (vigile, persona offesa), tale autorizzazione non risulta sia stata data dal OL (foglio 49 successivo). Anzi ha precisato, lo stesso teste, che l'indagine fu prospettata come attività disposta da Autorità Giudiziaria (il che è contrario al vero, come emerge dagli atti processuali), e che nel caso de quo non vi fu alcun trattamento sanitario da praticare, essendo evidente che il OL (guidatore dell'auto investitrice) non avesse riportato alcuna lesione.
Tali circostanze depongono per la fondatezza delle doglianze del ricorrente, nel senso che il prelievo ematico praticato al OL non solo non fu reso necessario da esigenze sanitarie, ma fu arbitrariamente presentato ed effettuato come atto coattivo. Per SS.UU. 13 luglio 1998, Gallieri, l'inutilizzabilità ex art. 191 C.p.p. concerne non solo la prova assunta in oggettiva violazione di legge, ma anche quella formata o acquisita in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come nel caso degli artt. 13, 14 e 15, in cui la previsione della inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà assoluta, di cui è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Nel caso sussiste violazione dell'art. 13 Cost. ben più grave della mera libertà personale (intesa genericamente come libertà di autodeterminarsi nel tempo e nello spazio), essendosi proceduto ad un prelievo "invasivo" di sostanza organica, non consentito dalla legge se non in presenza di autorizzazione del soggetto che ha subito il prelievo, o di provvedimento di Autorità Giudiziaria emesso nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
autorizzazione che, come detto, non solo non vi è stata (e ne' può, ovviamente, essere presunta per il mancato "rifiuto espresso" di sottoporsi a tale prelievo) ma, attese le modalità del fatto, è stata del tutto disinvoltamente pretermessa, compiendo tale prelievo sub specie di atto coattivo, ma al di fuori delle consentite ipotesi espressamente disciplinate dalla legge, e senza il previo legittimo provvedimento della Autorità Giudiziaria.
Tale illiceità che investe l'acquisizione dell'unica prova posta a fondamento della pronuncia di condanna, rende del tutto sfornito di prova il fatto ipotizzato in imputazione, anche a prescindere dalla valutazione della testimonianza offerta a discarico, e non valutata, il cui conseguente vizio resta assorbito da tale più grave violazione di legge.
E pertanto deve dichiararsi, ai sensi della norma di cui all'art. 129 C.p.p., la insussistenza del fatto, con il conseguente proscioglimento dell'imputato ex art. 530, primo comma, C.p.p..
P.Q.M.
Visto l'art. 623 C.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004