Sentenza 19 agosto 2004
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcooltest" non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen. , in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'accertamento compiuto attraverso il cosiddetto alcooltest potrà portare all'acquisizione di una notizia di reato sulla condotta tenuta dal conducente, soltanto all'esito dell'intera sequenza procedimentale, con le relative conseguenze sancite dal codice di procedura penale. Pertanto, l'osservanza delle norme del codice di procedura penale, anche ex art. 220 disp. coor. cod. proc. pen., non è prevista sino a quando non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all'atto ispettivo o di vigilanza).
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza, test alcolico, verbale, presenza del difensoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 19/08/2004, n. 37447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37447 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/08/2004
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 53
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 024151/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER NZ N. IL 25/04/1978;
avverso SENTENZA del 16/04/2004 TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. LUCIO EPIFANIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 16 aprile 2004, il Tribunale di Rimini ha condannato ER NZ alla pena di euro 800 di ammenda ed alla pena accessoria della sospensione della patente di guida per giorni quindici, quale imputato del reato di guida in stato di ebbrezza. Disattesa la fondatezza della eccezione in rito, basata sulla dedotta nullità dell'esame alcoolemico per omesso avviso di deposito del relativo verbale a norma dell'art. 366 cod. proc. pen., e rilevato che, nella specie, il reato contestato, punito con la pena dell'arresto e dell'ammenda, è soggetto alla prescrizione di tre anni - da elevare a quattro anni e sei mesi ex art. 160, terzo comma, cod. pen., a seguito dell'intervenuta interruzione - con la conseguenza che il termine massimo maturerà soltanto il 30 ottobre 2004, il Tribunale reputava provata la responsabilità penale dell'imputato, alla luce delle dichiarazioni rese dall'agente operante, che trovavano obiettivo riscontro nelle risultanze scaturite dal test alcoolemico, il quale evidenziava presenza di alcool superiore al limite indicato come parametro soglia. Da qui il giudizio di responsabilità e l'applicazione della sola pena pecuniaria, a norma dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., ritenendosi in concreto più favorevole la sanzione di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, il quale appunto consente di applicare,
in luogo della pena dell'arresto congiunta a quella pecuniaria, soltanto quest'ultima.
Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato il quale deduce, come primo motivo, l'intervenuta prescrizione del reato. Osserva infatti il ricorrente che, dovendosi aver riguardo - agli effetti della prescrizione - alla configurazione finale della fattispecie criminosa, così come ritenuta in sentenza, ed essendo stata inflitta la sola pena dell'ammenda, il termine di prescrizione deve conseguentemente ritenersi quello di due anni, prolungabile della metà a seguito della relativa interruzione: dunque, essendo stato il reato commesso il 30 aprile 2000, la prescrizione sarebbe intervenuta il 30 aprile 2003. Nel secondo motivo si contestano gli approdi giurisprudenziali evocati nella sentenza impugnata e secondo i quali, nel caso di violazione dell'art. 366 cod. proc. pen., non si verserebbe in ipotesi di nullità a regime intermedio, ma di mera irregolarità, segnalandosi difformi decisioni sul punto;
dalla nullità dell'esame alcoolemico deriverebbe, quindi, la nullità della decisione, essendosi essa fondata essenzialmente su quell'esame, giacché le dichiarazioni dell'agente operante - rese a distanza di anni e da parte di soggetto che era solito effettuare annualmente numerosissimi controlli di tal genere - dovevano reputarsi prive di risalto probatorio.
Il ricorso è privo di fondamento. In marito alla doglianza relativa alla intervenuta prescrizione, è ben vero che questa Corte ha in più occasioni avuto modo di affermare il principio secondo il quale il tempo necessario agli effetti della operatività dell'istituto della prescrizione deve essere calcolato, non con riferimento alla fattispecie criminosa astrattamente prevista dalla norma, ma quale figura di reato concreta, nella sua configurazione e qualificazione finali: derivando da ciò che, allorché la fattispecie ritenuta in sentenza comporti una novatio rispetto al titolo di reato originariamente contestato, attraverso, ad esempio, una derubricazione, ovvero siano state concesse circostanze attenuanti - anch'esse suscettibili di incidere sul fatto-reato, come concretamente individuato dai giudici del merito (appunto attraverso una "degradazione" quoad poenam del "tipo" di reato, da figura aggravata in figura base o da figura base in figura attenuata) - l'effetto che ne deriva sul piano del trattamento sanzionatorio, proprio perché attinente alla struttura del fatto, come accertato, opererà anche ai fini della determinazione del periodo necessario per la prescrizione del reato, e con riverberi ex tunc, dovendosi aver riguardo anche alle fasi processuali precedenti, in relazione al corrispondente apprezzamento degli eventuali fatti interruttivi e sospensivi. In tale cornice, dunque, l'applicazione in concreto della pena dell'ammenda, in virtù della disciplina dettata dall'alt. 52, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 274 del 2000, non determina, nel caso in esame, una modifica "strutturale" della fattispecie, agli effetti della prescrizione, ma soltanto una sostituzione del regime sanzionatone in concreto applicabile, in virtù dell'ari 2, terzo comma, cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 64, comma 2, del citato d.lgs. n. 274 del 2000: senza che ciò determini, quindi,
conseguenze ulteriori rispetto alla "pena originaria", alla quale, dunque, dovrà farsi riferimento per la determinazione del regime della prescrizione, posto che le sanzioni, "paradetentive" e pecuniarie, applicabili dal giudice di pace, non possono di per sè ritenersi "innovative" rispetto a quelle tassativamente enunciate dall'art. 157 cod. pen., la cui rassegna per tipi è evidentemente, in parte qua, di stretta interpretazione. Per cui, non avendo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 274 del 2000 espressamente previsto modifiche al regime della prescrizione stabilito in via generale dal richiamato art. 157 cod. pen., ne' introdotto disposizioni di coordinamento, qualsiasi manipolazione di sistema sarebbe dunque arbitraria.
In merito all'ultima questione, nella quale si prospetta la violazione dell'art. 366 del codice di rito in riferimento all'omesso deposito "dei verbali dell'alcooltest", effettivamente si registra, in giurisprudenza, un contrasto tra la tesi che inquadra siffatta omissione tra le nullità a regime intermedio (Cass., Sez. 4^, 16 settembre 2003, Della Luna;
Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 1996, Maccari;
Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 1994, Baglio;
Cass., Sez. 3^, 28 maggio 1993, De Colombi;
Cass., Sez. 5^, 13 maggio 1992, Richards) e quella secondo la quale l'ipotesi in esame integrerebbe una mera irregolarità (Cass., Sez. 4^, 22 ottobre 2003, De Sannio) o non rientrerebbe neppure fra i casi in cui è prescritto il deposito a norma dell'art. 366, comma 1, cod. proc. pen. (Cass., Sez. 4^, 17 dicembre 2003, Perugini). Il Collegio ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento, anche se per considerazioni diverse da quelle poste a base dell'arresto da ultimo citato. L'alveo "procedimentale" all'interno del quale si inserisce lo specifico atto che viene qui in discorso, vale a dire l'accertamento compiuto attraverso il cosiddetto alcooltest, si qualifica,infatti, per essere collocato su una linea di displuvio quanto mai impalpabile tra l'attività cosiddetta di polizia amministrativa e quella di polizia giudiziaria, giacché soltanto all'esito della intera -e ininterrotta - sequenza procedimentale, che esaurisce il controllo operante sul versante della "regolarità" o meno della condotta serbata dal conducente, potrà dirsi acquisita la notizia di reato, con le relative conseguenze sancite dal codice di procedura penale. In materia di attività ispettiva e di vigilanza, infatti, l'art. 220 delle disposizioni di coordinamento del codice di rito stabilisce che quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, sono compiuti con l'osservanza delle norme del codice. Pertanto, dalla disposizione testè enunciata si evince, per converso, che tale obbligo non ricorre quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all'atto ispettivo o di vigilanza (Cass., Sez. 6^, 10 maggio 1999, Gatto); sicché, resta confinata a mera ipotesi (del tutto astratta e congetturale) la circostanza che la notizia di reato fosse stata nella specie acquisita, non in forza dei risultati dell'alcooltest, ma in virtù di elementi di fatto obiettivi, autonomi ed antecedenti rispetto alla "delibazione" delle risultanze scaturite dal test medesimo. Circostanze, quelle evidenziate, che trovano d'altra parte indiretta - ma univoca - conferma nel ben diverso regime procedimentale previsto dall'alt. 223 delle stesse disposizioni di coordinamento, in tema di analisi di campioni e di garanzie per l'interessato (sui rapporti tra le due disposizioni ora poste a raffronto, proprio agli effetti che qui rilevano, v. Cass., Sez. 3^, 14 maggio 2002, Scarpa). Per altro verso, non può neppure sottacersi il rilievo che, nella prospettiva dianzi delineata, assume la specifica disciplina dettata, in materia, dall'alt. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni. Stabilisce, infatti, il comma 3 di detta norma che nel procedere all'accertamento dello stato di ebbrezza effettuato mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata, "ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida". Dal che traspare, dunque, che, mentre il rifiuto di sottoporsi al test, unitamente agli altri presupposti, integrasse di per sè notitia criminis agli effetti di quanto stabilito dall'alt 186, comma 6, del codice della strada - nel testo antecedente alla sostituzione integrale di detto articolo operata dall'art. 5 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 - era soltanto dai risultati dell'esame della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata che poteva dirsi acquisita la notizia di reato in ordine alla fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 186 del medesimo codice, sempre nel testo anteriormente vigente. Ciò, tra l'altro, in virtù della chiara disposizione dettata dal comma 5 dello stesso art. 186, c.d.s. (vecchio testo), il quale appunto - con valutazione legale che sembrava proprio "tipizzare" il momento di acquisizione della notizia di reato - stabiliva che "qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2" (si vedano ora i corrispondenti commi 6 e 7 del nuovo testo). Dai rilievi testè svolti deriva, quindi, la inapplicabilità, nella specie, della disciplina dettata dall'art. 366 cod. proc. pen.. Il ricorso deve pertanto essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 agosto 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004