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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/09/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3343/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Lanzino n. 33, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Erminia Acri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità della
cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per gli
anni 2018 e 2019, con conseguente obbligo dell' alla relativa reiscrizione. Con vittoria CP_1
di spese e competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore
…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito,
rigettare la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con
vittoria di spese, diritti e onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell' con cui l' aveva disconosciuto 102 giornate di lavoro agricolo per gli anni CP_1
2018 e 2019; che aveva lavorato per le giornate indicate nei periodi gennaio/maggio 2018 e agosto/dicembre 2019 per l'azienda agricola di , come risultava dalle Controparte_2
CP_ buste paga e dalle Certificazioni Uniche;
che i provvedimenti dell' erano illegittimi poiché non motivati;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola di;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte Controparte_2
ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testimoniale assunta la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Sulla premessa per cui la sentenza n. 1312/2023 del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro
non esplica alcun effetto nell'odierno procedimento, trattandosi di annualità diverse, occorre
2 richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria
CP_ che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
CP_ Tale principio è pienamente valevole anche nel caso in cui l' procede al disconoscimento del rapporto in base alle asserite mere presunzioni legate a stime tecniche, occorrendo poi aggiungere che la prova indicata non può consistere nella documentazione proveniente dal datore di lavoro, che costituisce l'oggetto del disconoscimento operato dall' . CP_1
CP_ Ciò posto, occorre evidenziare che i testi escussi affermano di avere una causa contro l'
per cancellazione delle giornate agricole, sicché le loro dichiarazioni [se pur la loro testimonianza è ammissibile (cfr. in merito, Cass. Sez. Lav. 21418/2015)] debbono sottoporsi a più rigoroso vaglio critico.
Deve rilevarsi che le testi sono incerte nell'indicare il periodo di lavoro svolto insieme alla ricorrente, indicato tra la primavera e l'estate (da marzo all'autunno, precisa poi la teste
) in senso diverso da quello indicato nel ricorso (gennaio/maggio 2018 e Tes_1
agosto/dicembre 2019), aggiungendo poi che era capitato di lavorare nello stesso gruppo della ricorrente (sicché deve dirsi che non vi è neppure conoscenza diretta della circostanza riferita) ed occorrendo anche evidenziare il margine di incertezza nell'indicazione dei gruppi, composto da 5/6 lavoratori secondo la teste e da 10/15 lavoratori secondo Tes_2
la teste . Tes_1
Le testimonianze sono dunque profondamente incerte e tali per cui - se pur, si aggiunge, non possono ravvisarsi i presupposti per l'affermazione della falsità delle dichiarazioni, anche in ragione del tempo trascorso tra il periodo indicato dai testi e la testimonianza resa - la pretesa azionata in giudizio non può dirsi confermata.
3 CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola di CP_2
in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera
[...]
tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, la sproporzione delle giornate lavorative dichiarate e l'antieconomicità (per un volume di acquisiti e di vendite sempre uguale a zero a fronte di un costo annuo di sole retribuzioni tra €. 220.000,00 a €.
270.000,00, oltre oneri previdenziali e costi per l'acquisito dei macchinari e dei materiali per la lavorazione) dell'attività asseritamente svolta.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il valore effettivo della causa,
afferente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per due annualità, ex art. 5, comma
1, D.M. 55/2014) come da dispositivo, sul rilievo per cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. non trova applicazione per il caso in esame (cfr. Cass. Sez. Lav. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.310,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 19.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3343/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Lanzino n. 33, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Erminia Acri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità della
cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per gli
anni 2018 e 2019, con conseguente obbligo dell' alla relativa reiscrizione. Con vittoria CP_1
di spese e competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore
…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito,
rigettare la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con
vittoria di spese, diritti e onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell' con cui l' aveva disconosciuto 102 giornate di lavoro agricolo per gli anni CP_1
2018 e 2019; che aveva lavorato per le giornate indicate nei periodi gennaio/maggio 2018 e agosto/dicembre 2019 per l'azienda agricola di , come risultava dalle Controparte_2
CP_ buste paga e dalle Certificazioni Uniche;
che i provvedimenti dell' erano illegittimi poiché non motivati;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola di;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte Controparte_2
ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testimoniale assunta la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Sulla premessa per cui la sentenza n. 1312/2023 del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro
non esplica alcun effetto nell'odierno procedimento, trattandosi di annualità diverse, occorre
2 richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria
CP_ che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
CP_ Tale principio è pienamente valevole anche nel caso in cui l' procede al disconoscimento del rapporto in base alle asserite mere presunzioni legate a stime tecniche, occorrendo poi aggiungere che la prova indicata non può consistere nella documentazione proveniente dal datore di lavoro, che costituisce l'oggetto del disconoscimento operato dall' . CP_1
CP_ Ciò posto, occorre evidenziare che i testi escussi affermano di avere una causa contro l'
per cancellazione delle giornate agricole, sicché le loro dichiarazioni [se pur la loro testimonianza è ammissibile (cfr. in merito, Cass. Sez. Lav. 21418/2015)] debbono sottoporsi a più rigoroso vaglio critico.
Deve rilevarsi che le testi sono incerte nell'indicare il periodo di lavoro svolto insieme alla ricorrente, indicato tra la primavera e l'estate (da marzo all'autunno, precisa poi la teste
) in senso diverso da quello indicato nel ricorso (gennaio/maggio 2018 e Tes_1
agosto/dicembre 2019), aggiungendo poi che era capitato di lavorare nello stesso gruppo della ricorrente (sicché deve dirsi che non vi è neppure conoscenza diretta della circostanza riferita) ed occorrendo anche evidenziare il margine di incertezza nell'indicazione dei gruppi, composto da 5/6 lavoratori secondo la teste e da 10/15 lavoratori secondo Tes_2
la teste . Tes_1
Le testimonianze sono dunque profondamente incerte e tali per cui - se pur, si aggiunge, non possono ravvisarsi i presupposti per l'affermazione della falsità delle dichiarazioni, anche in ragione del tempo trascorso tra il periodo indicato dai testi e la testimonianza resa - la pretesa azionata in giudizio non può dirsi confermata.
3 CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola di CP_2
in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera
[...]
tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, la sproporzione delle giornate lavorative dichiarate e l'antieconomicità (per un volume di acquisiti e di vendite sempre uguale a zero a fronte di un costo annuo di sole retribuzioni tra €. 220.000,00 a €.
270.000,00, oltre oneri previdenziali e costi per l'acquisito dei macchinari e dei materiali per la lavorazione) dell'attività asseritamente svolta.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il valore effettivo della causa,
afferente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per due annualità, ex art. 5, comma
1, D.M. 55/2014) come da dispositivo, sul rilievo per cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. non trova applicazione per il caso in esame (cfr. Cass. Sez. Lav. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.310,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 19.9.2025
IL GIUDICE
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