Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1961, n. 86
Articolo 2
Versione
28 marzo 1961
Art. 1.
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702 , a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.
Entrata in vigore il 28 marzo 1961