Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 02/02/2026, n. 371
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza dei requisiti per il credito d'imposta

    La Corte concorda con l'Agenzia delle Entrate, ritenendo provato che l'investimento sia stato impiegato per realizzare un fabbricato stabile e non rimovibile, come confermato dall'iscrizione catastale e dalla relazione peritale che descrive opere di fondazione consistenti in cemento armato e scavi di notevole entità. Pertanto, manca il presupposto normativo per il credito d'imposta.

  • Rigettato
    Riforma della compensazione delle spese del primo grado

    La Corte, dato l'esito della controversia con accoglimento dell'appello principale dell'Ufficio e soccombenza della società contribuente, ritiene infondato l'appello incidentale sulla base delle peculiarità delle questioni trattate e dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 02/02/2026, n. 371
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 371
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo