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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 02/02/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: LUPI ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1352/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 947/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 05/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCR0600165 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1352/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 947/6/2019 della CTP di Foggia, depositata il 05/11/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla società contribuente "Resistente_1.", avverso l'avviso di recupero credito d'imposta, meglio indicato in epigrafe, per € 22.872,84, oltre a sanzioni, interessi e spese.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in integrale riforma della sentenza di gravata, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato atto di recupero con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 15/06/2020 si è costituita la società "Resistente_1.", in persona del legale rappresentante sig. Nominativo_1, che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure salvo, che sul capo relativo alla compensazione delle spese del quale ha chiesto la riforma con appello incidentale concludendo per la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 16/01/2026, sentito il Relatore, sono comparsi il Dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che riportandosi al ricorso d'appello ne ha richiesto l'accoglimento, con conferma della sentenza di prime cure, e il Dott. Difensore _1, per la società contribuente, che ha insistito per il rigetto dell'appello principale dell'Ufficio e ha richiesto, in accoglimento dell'appello incidentale della società, la condanna dell'ADE al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Terminata la discussione, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
Con il proprio gravame l'Ufficio lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza di prime cure nel riconoscere la spettanza, in capo alla società contribuente, del predetto credito d'imposta malgrado la mancanza dei requisiti previsti dal comma 273 dell'art. 1 della Legge Finanziaria del 2007 che stabilisce che tale agevolazione è dovuta soltanto per la realizzazione di impianti e macchinari diversi da quelli infissi al suolo.
In sintesi, ad avviso dell'Ufficio appellante, è stato realizzato, in concreto, un fabbricato vero e proprio ospitante un ristorante anziché, come in precedenza, uno strumento balneare con attrezzature rimovibili.
Di tale stato di cose risulta prova indiscutibile attesa l'iscrizione del manufatto in questione al catasto fabbricati categoria D/8.
Peraltro, la descrizione precisa dell'immobile emerge in modo inequivocabile dalla stessa relazione peritale del consulente tecnico a suo tempo nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera le cui osservazioni sono state esposte nella sentenza penale n. 2063/2014 del Tribunale di Foggia
-
articolazione territoriale di Lucera da cui emerge che Sono stati impiegati circa 126 mc. di calcestruzzo... per realizzare le fondazioni;
inoltre l'articolato sistema impiantistico sia elettrico che idrico-fognante installato
(con interramento di cavidotti, tubazioni, pozzetti, sifoni ecc.) in alcun modo possono far inquadrare l'intervento realizzato come intervento di carattere precario e provvisorio>>.
Osserva il Collegio che la doglianza dell'Ufficio è fondata in quanto dalla motivazione della sentenza penale emerge che l'investimento realizzato è stato impiegato per realizzare un fabbricato infisso stabilmente al suolo, e non rimovibile, con la consequenziale insussistenza del presupposto previsto dalla legge per il riconoscimento di detto credito d'imposta.
Va detto, infatti, che nella stessa relazione peritale del consulente tecnico del P.M. recepita con l'anzidetta sentenza del Tribunale di Foggia articolazione territoriale di Lucera n. 2063/2014, innanzi richiamata,
-
significativamente si legge: ...il sottoscritto ritiene che possa considerarsi precario e provvisorio un intervento che possa essere rimosso con semplici operazioni di smontaggio senza arrecare alcun danno al sito;
nel caso in esame, invece, è possibile la rimozione solamente con opere di scavo di notevole entità eseguibili con mezzi meccanici (escavatori, pale meccaniche) comportanti notevoli movimentazioni di terreno e quindi con alterazione permanente del sito>>.
Tale stato di cose, che si evince dalla su richiamata sentenza n. 2063/2014 del Tribunale Penale di Foggia, ha trovato conferma anche in sede di appello in quanto la Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Penale con sentenza n. 2109/2015, depositata il 02/12/2015, anche se ha dichiarato la prescrizione dei reati di abusivismo edilizio ascritti agli imputati, fra i quali il legale rappresentante della società contribuente " Resistente_1" sig. Nominativo_1, a pag. 2 ha statuito che: Non ricorrono i presupposti un'assoluzione nel merito dei prevenuti>>.
Pertanto, non è revocabile in dubbio la consistenza delle costruzioni de quibus che non sono affatto amovibili.
Peraltro, nella stessa sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Bari si legge che la struttura di fondazione è ...costituita da n. 96 plinti di fondazione in cemento armato e n. 138 travi di fondazione per una lunghezza complessiva di 655 m. per un volume complessivo di calcestruzzo incassato nel terreno sabbiosi di 126 metri cubi>>,
Ed infatti, la presenza delle fondazioni in cemento armato esclude la possibilità stessa di ritenere rimovibili le costruzioni de quibus.
Ne consegue la fondatezza dell'appello principale dell'Ufficio.
L'appello incidentale della società contribuente, concernente la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, è infondato dovendosi confermare, nel merito, per le ragioni di cui in motivazione, l'impugnato atto di recupero del credito d'imposta con la consequenziale soccombenza della società contribuente.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello principale proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'appellante, dovendosi dichiarare la legittimità dell'impugnato atto di recupero, in riforma della sentenza di prime cure.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello principale dell'Ufficio e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato atto di recupero del credito d'imposta; dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 16 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: LUPI ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1352/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 947/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 05/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCR0600165 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1352/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 947/6/2019 della CTP di Foggia, depositata il 05/11/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla società contribuente "Resistente_1.", avverso l'avviso di recupero credito d'imposta, meglio indicato in epigrafe, per € 22.872,84, oltre a sanzioni, interessi e spese.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in integrale riforma della sentenza di gravata, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato atto di recupero con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 15/06/2020 si è costituita la società "Resistente_1.", in persona del legale rappresentante sig. Nominativo_1, che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure salvo, che sul capo relativo alla compensazione delle spese del quale ha chiesto la riforma con appello incidentale concludendo per la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 16/01/2026, sentito il Relatore, sono comparsi il Dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che riportandosi al ricorso d'appello ne ha richiesto l'accoglimento, con conferma della sentenza di prime cure, e il Dott. Difensore _1, per la società contribuente, che ha insistito per il rigetto dell'appello principale dell'Ufficio e ha richiesto, in accoglimento dell'appello incidentale della società, la condanna dell'ADE al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Terminata la discussione, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
Con il proprio gravame l'Ufficio lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza di prime cure nel riconoscere la spettanza, in capo alla società contribuente, del predetto credito d'imposta malgrado la mancanza dei requisiti previsti dal comma 273 dell'art. 1 della Legge Finanziaria del 2007 che stabilisce che tale agevolazione è dovuta soltanto per la realizzazione di impianti e macchinari diversi da quelli infissi al suolo.
In sintesi, ad avviso dell'Ufficio appellante, è stato realizzato, in concreto, un fabbricato vero e proprio ospitante un ristorante anziché, come in precedenza, uno strumento balneare con attrezzature rimovibili.
Di tale stato di cose risulta prova indiscutibile attesa l'iscrizione del manufatto in questione al catasto fabbricati categoria D/8.
Peraltro, la descrizione precisa dell'immobile emerge in modo inequivocabile dalla stessa relazione peritale del consulente tecnico a suo tempo nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera le cui osservazioni sono state esposte nella sentenza penale n. 2063/2014 del Tribunale di Foggia
-
articolazione territoriale di Lucera da cui emerge che Sono stati impiegati circa 126 mc. di calcestruzzo... per realizzare le fondazioni;
inoltre l'articolato sistema impiantistico sia elettrico che idrico-fognante installato
(con interramento di cavidotti, tubazioni, pozzetti, sifoni ecc.) in alcun modo possono far inquadrare l'intervento realizzato come intervento di carattere precario e provvisorio>>.
Osserva il Collegio che la doglianza dell'Ufficio è fondata in quanto dalla motivazione della sentenza penale emerge che l'investimento realizzato è stato impiegato per realizzare un fabbricato infisso stabilmente al suolo, e non rimovibile, con la consequenziale insussistenza del presupposto previsto dalla legge per il riconoscimento di detto credito d'imposta.
Va detto, infatti, che nella stessa relazione peritale del consulente tecnico del P.M. recepita con l'anzidetta sentenza del Tribunale di Foggia articolazione territoriale di Lucera n. 2063/2014, innanzi richiamata,
-
significativamente si legge: ...il sottoscritto ritiene che possa considerarsi precario e provvisorio un intervento che possa essere rimosso con semplici operazioni di smontaggio senza arrecare alcun danno al sito;
nel caso in esame, invece, è possibile la rimozione solamente con opere di scavo di notevole entità eseguibili con mezzi meccanici (escavatori, pale meccaniche) comportanti notevoli movimentazioni di terreno e quindi con alterazione permanente del sito>>.
Tale stato di cose, che si evince dalla su richiamata sentenza n. 2063/2014 del Tribunale Penale di Foggia, ha trovato conferma anche in sede di appello in quanto la Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Penale con sentenza n. 2109/2015, depositata il 02/12/2015, anche se ha dichiarato la prescrizione dei reati di abusivismo edilizio ascritti agli imputati, fra i quali il legale rappresentante della società contribuente " Resistente_1" sig. Nominativo_1, a pag. 2 ha statuito che: Non ricorrono i presupposti un'assoluzione nel merito dei prevenuti>>.
Pertanto, non è revocabile in dubbio la consistenza delle costruzioni de quibus che non sono affatto amovibili.
Peraltro, nella stessa sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Bari si legge che la struttura di fondazione è ...costituita da n. 96 plinti di fondazione in cemento armato e n. 138 travi di fondazione per una lunghezza complessiva di 655 m. per un volume complessivo di calcestruzzo incassato nel terreno sabbiosi di 126 metri cubi>>,
Ed infatti, la presenza delle fondazioni in cemento armato esclude la possibilità stessa di ritenere rimovibili le costruzioni de quibus.
Ne consegue la fondatezza dell'appello principale dell'Ufficio.
L'appello incidentale della società contribuente, concernente la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, è infondato dovendosi confermare, nel merito, per le ragioni di cui in motivazione, l'impugnato atto di recupero del credito d'imposta con la consequenziale soccombenza della società contribuente.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello principale proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'appellante, dovendosi dichiarare la legittimità dell'impugnato atto di recupero, in riforma della sentenza di prime cure.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello principale dell'Ufficio e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato atto di recupero del credito d'imposta; dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 16 gennaio 2026