Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6523
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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Ove il decreto ingiuntivo pur riguardando un rapporto tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., sia stato emesso, anziché (prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado) dal pretore in funzione di giudice del lavoro, dal presidente del tribunale, ai fini della relativa opposizione è applicabile il regime della sospensione dei termini nel periodo feriale, in conformità del principio secondo cui il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della controversia, indipendentemente dalla esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini processuali, secondo il regime previsto dagli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Ai fini dell'art. 42 cod. proc. civ. - secondo cui la sentenza che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa può essere impugnata solo con regolamento di competenza - per "decisione sul merito" s'intende non soltanto la pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì la risoluzione di ogni questione diversa da quella sulla competenza, sia di carattere sostanziale che processuale, a meno che tale risoluzione non sia incidentale e funzionale rispetto alla decisione sulla competenza. Ove pertanto la sentenza abbia riconosciuto l'incompetenza per materia del giudice adito, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e, contemporaneamente, abbia respinto la richiesta di inammissibilità dell'opposizione per tardività, ritenendo applicabile la sospensione feriale dei termini, non ricorrono le condizioni per il regolamento necessario di competenza, non essendo la decisione sulla tardività dell'opposizione meramente incidentale e funzionale rispetto a quella sulla competenza.

Per effetto della sopravvenuta soppressione del pretore e della conseguente istituzione del giudice unico di primo grado (art. 1 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), alla corte d'appello (adita in sede di gravame avverso la sentenza del tribunale di revoca del decreto ingiuntivo opposto perché viziato da incompetenza per materia, in quanto emesso, pur concernendo un rapporto compreso nell'art. 409 cod. proc. civ., dal presidente tribunale anziché dal pretore in funzione di giudice del lavoro) è preclusa la rimessione della causa al tribunale, atteso che non si verte in una delle ipotesi, tassative, di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di secondo grado "ex" artt. 353 e 354 cod. proc. civ., dovendosi peraltro escludere che il tribunale in funzione di giudice del lavoro sia un giudice diverso da quello originariamente adito in primo grado, considerato che la natura di controversia di lavoro della causa incide solo sul rito applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6523
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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