Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 3
Ove il decreto ingiuntivo pur riguardando un rapporto tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., sia stato emesso, anziché (prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado) dal pretore in funzione di giudice del lavoro, dal presidente del tribunale, ai fini della relativa opposizione è applicabile il regime della sospensione dei termini nel periodo feriale, in conformità del principio secondo cui il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della controversia, indipendentemente dalla esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini processuali, secondo il regime previsto dagli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Ai fini dell'art. 42 cod. proc. civ. - secondo cui la sentenza che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa può essere impugnata solo con regolamento di competenza - per "decisione sul merito" s'intende non soltanto la pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì la risoluzione di ogni questione diversa da quella sulla competenza, sia di carattere sostanziale che processuale, a meno che tale risoluzione non sia incidentale e funzionale rispetto alla decisione sulla competenza. Ove pertanto la sentenza abbia riconosciuto l'incompetenza per materia del giudice adito, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e, contemporaneamente, abbia respinto la richiesta di inammissibilità dell'opposizione per tardività, ritenendo applicabile la sospensione feriale dei termini, non ricorrono le condizioni per il regolamento necessario di competenza, non essendo la decisione sulla tardività dell'opposizione meramente incidentale e funzionale rispetto a quella sulla competenza.
Per effetto della sopravvenuta soppressione del pretore e della conseguente istituzione del giudice unico di primo grado (art. 1 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), alla corte d'appello (adita in sede di gravame avverso la sentenza del tribunale di revoca del decreto ingiuntivo opposto perché viziato da incompetenza per materia, in quanto emesso, pur concernendo un rapporto compreso nell'art. 409 cod. proc. civ., dal presidente tribunale anziché dal pretore in funzione di giudice del lavoro) è preclusa la rimessione della causa al tribunale, atteso che non si verte in una delle ipotesi, tassative, di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di secondo grado "ex" artt. 353 e 354 cod. proc. civ., dovendosi peraltro escludere che il tribunale in funzione di giudice del lavoro sia un giudice diverso da quello originariamente adito in primo grado, considerato che la natura di controversia di lavoro della causa incide solo sul rito applicabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6523 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. RI GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO ZIDEI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO MESTROVICH e ANGELO MAGGIOLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
e da
TO RI ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LU ZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CAMPANER, giusta procura speciale per Notaio Anna Bianchini di Venezia rep. n.13966 del 31.1.2002;
- ricorrente -
contro
AR ND, CO OR, AR LI, AR TA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 10721/01 proposto da:
AR ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZENO FORLATI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AR AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO MAGGIOLO e PAOLO MESTROVICH, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
TO RI ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LU ZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CAMPANER, giusta procura speciale per Notaio Anna Bianchini di Venezia rep. n. 13966 del 31.1.2002;
- controricorrente -
contro
AR TA, AR LI, CO OR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2065/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 20/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/02/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
uditi per la ricorrente, OR, gli Avvocati Manzi e Campaner, che hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Forlati, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di SS AR che, quale associato ad un'impresa familiare scioltasi con la morte del padre AN, invocava la spettanza a suo favore, nei confronti dei coeredi, della propria partecipazione agli incrementi patrimoniali dell'impresa familiare, anche per quel che riguarda l'avviamento, ex art. 230 bis, comma 1, c.c., il Presidente del Tribunale di Venezia, con decreto in data 10.8.1995, ingiunse ai coeredi dell'istante il pagamento delle seguenti somme:
a LO TI ved. AR L. 335.662.179;
a RI AZ OR L. 335.662.179;
a LO AR L. 159.478.782;
a AB AR L. 167.831.090;
a AT AR L. 167.831.090;
oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese. Avverso il decreto anzidetto, notificato l'11.8.1995, proposero separate opposizioni, avanti al Tribunale di Venezia, con atti di citazione notificati il 25.10.1995, RI AZ OR, per sè e per la figlia minore AT AR, da un lato, e LO TI ved. AR, AB AR e ltalo AR dall'altro, chiedendone la revoca.
Tutti gli opponenti eccepirono l'incompetenza per materia del Tribunale, in presenza di credito asseritamente maturato per incrementi patrimoniali inerenti alla partecipazione ad impresa familiare, stante la competenza del Pretore in funzione di Giudice del lavoro, a mente dell'art. 409, n. 3, cpc.
La OR eccepì altresì l'inammissibilità dell'ingiunzione per mancanza di prova scritta, negando essere intervenuto alcun riconoscimento del debito;
chiese l'annullamento del prospetto allegato alla dichiarazione di successione, siccome viziato da errore e/o dolo;
ne eccepì altresì l'invalidità perché stipulato anche per conto della figlia minore senza la prescritta autorizzazione ex art. 320 cc;
negò che tale atto avesse qualsivoglia natura costitutiva o ricognitiva, trattandosi di dichiarazione resa non al ricorrente, bensì all'Amministrazione nell'adempimento degli obblighi fiscali.
Gli opponenti LO TI ved. AR, AB AR e LO AR evidenziarono l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante all'asserita ricognizione di debito e ne chiesero l'annullamento per vizio del volere;
in via riconvenzionale, chiesero la condanna dell'opposto al pagamento delle quote degli utili dell'impresa realizzati negli anni 1993 - 1994, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria.
SS AR si costituì in entrambi i procedimenti, nulla opponendo quanto all'eccezione d'incompetenza, ma rilevando che la controversia, per la sua natura, non era soggetta alla sospensione feriale dei termini processuali, cosicché le opposizioni erano da ritenersi inammissibili, siccome tardivamente proposte;
in via subordinata chiese le rimessione degli atti al Pretore di Venezia. Nel merito chiese il rigetto delle opposizioni, insistendo comunque per la condanna degli opponenti, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, al pagamento delle somme rispettivamente dovute, con gli interessi composti e il danno da ritardato pagamento. Il Tribunale adito, con sentenza del 28.12.1996 - 9.6.1997, riconosciuto essere "indubitabile che ogni domanda diretta a far valere i diritti patrimoniali spettanti al collaboratore familiare nei confronti dell'imprenditore conseguenti alla sua personale attività svolta nell'ambito dell'impresa rientra appieno nella previsione dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 c.p.c.", ma ritenuto che "i termini processuali non possono essere che quelli dettati per il rito secondo il quale la causa è stata radicata e trattata, e ciò direttamente in base alla scelta processuale compiuta ab origine dallo stesso ricorrente", respinse la richiesta di declaratoria di improcedibilità e di inammissibilità delle svolte opposizioni e, in accoglimento delle medesime, revocò il decreto ingiuntivo opposto siccome viziato da incompetenza per materia, condannando l'ingiungente alla rifusione delle spese di lite.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 14 - 20 dicembre 2000, respingeva il primo motivo d'appello di SS AR, accoglieva il secondo nei termini di cui in motivazione e disponeva il prosieguo del giudizio con separata ordinanza. osservava la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede:
a) che, in mancanza di censure, si era formato il giudicato interno sull'affermazione del Tribunale secondo cui la domanda diretta a far valere il diritti patrimoniali spettanti al collaboratore familiare rientrava tra i rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 c.p.c.;
b) che il rito concretamente osservato è determinante ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali in periodo feriale nei casi in cui sia di per se stesso rivelatore della natura della controversia;
c) che, nella specie, l'emanazione del decreto ingiuntivo da parte del Presidente del Tribunale, comportava necessariamente, in caso di opposizione, l'instaurazione di un processo secondo il rito ordinario, sicché in applicazione del suddetto principio doveva applicarsi la sospensione feriale dei termini processuali;
d) che era irrilevante la soppressione dell'ufficio del pretore intervenuta durante il giudizio di appello, non essendo state censurate le ragioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto la propria incompetenza, le quali da sole sostenevano la declaratoria di revoca del decreto opposto, sulla quale si era formato il giudicato interno;
e) che, non esistendo più il pretore, non avrebbe potuto essere pronunciata la rimessione degli atti dinanzi a lui;
f) che il giudice dell'opposizione, che dichiara la propria incompetenza deve decidere sulla revoca del decreto opposto e deve provvedere per la riassunzione della causa;
g) che la Corte non poteva rimettere gli atti al pretore, stante la soppressione dell'ufficio, ne' disporre la riassunzione dinanzi al tribunale, poiché ciò avrebbe concretizzato la rimessione della causa innanzi al giudice a quo (incidendo, nell'ambito della oramai generalizzata competenza del tribunale, la natura della controversia solo sul rito), al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge, sicché doveva pronunciarsi nel merito;
h) che, data la natura della causa, doveva di sporsi con separata ordinanza il cambiamento del rito da ordinario a speciale e la trasmissione degli atti al presidente della sezione lavoro. Avverso la sentenza d'appello RI AZ OR e AT AR hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
SS HE ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi.
RI AZ OR e AT AR hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.
I ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELIA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
2. con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti principali lamentano violazione degli artt. 42 c.p.c., 339, comma 1, c.p.c. e delle altre norme di cui all'art. 360 n. 2 c.p.c., in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello proposta da SS HE.
L'appello proposto da SS AR avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile relativamente ai motivi successivi al primo, dato che l'appellante avrebbe dovuto impugnare la sentenza con il regolamento di competenza entro trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della decisione (art. 42 c.p.c.) in relazione a tutti i motivi successivi al primo, unico legittimamente dedotto e respinto dalla Corte di merito.
SS AR avrebbe potuto dolersi in appello, anziché in sede di regolamento necessario di competenza, per il capo relativo all'asserita eccezione di tardività dell'opposizione, siccome formulato con il primo motivo (rigettato dalla Corte veneta). La Corte di merito non aveva neppure preso in considerazione l'eccezione d'inammissibilità tempestivamente dedotta, benché fosse anche rilevabile di ufficio, ne' aveva rigettato d'ufficio l'impugnazione per inammissibilità del secondo e dei successivi motivi d'appello, tutti concernenti materie da trattarsi in sede di regolamento.
3. Il motivo non è fondato.
Ai fini dell'art. 42 cod. proc. civ. - secondo cui la sentenza che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa, può essere impugnata solo con regolamento di competenza - per "decisione sul merito" s'intende non soltanto la pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì la risoluzione di ogni questione diversa da quella sulla competenza, sia di carattere sostanziale che processuale, a meno che tale risoluzione non sia incidentale e funzionale rispetto alla decisione sulla competenza (Cass. 21 maggio 2001 n. 6911, 21 aggio 1996 n. 4676). Nella specie, il Tribunale aveva respinto la richiesta di improcedibilità e di inammissibilità delle opposizioni al decreto ingiuntivo, ritenendo che fosse applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969 e che quindi le opposizioni fossero tempestive.
Poiché tale questione non era incidentale e funzionale rispetto a quella sulla competenza, riguardando l'ammissibilità delle opposizioni, non ricorrevano le condizioni per il regolamento necessario di competenza. Pertanto, sia la decisione sulla tardività delle opposizioni che quella sulla competenza potevano essere impugnate con l'appello, come è avvenuto nella specie (SS AR, con l'atto di appello, aveva chiesto, in via principale, che la Corte territoriale dichiarasse improcedibile o inammissibile l'opposizione ad ingiunzione e, in via subordinata, che giudicasse sulla competenza). D'altra parte gli stessi ricorrenti principali deducono che il HE avrebbe potuto dolersi in appello per il capo relativo alla tardività dell'opposizione, il che dimostra che la sentenza di primo grado non aveva pronunciato solo sulla competenza.
4. Deve esaminarsi a questo punto il primo motivo del ricorso incidentale, con cui SS AR lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 742/1969 sulla sospensione dei termini feriali, dell'art. 92 della legge n. 12/1942 e degli artt. 641 e 647 c.p.c., in relazione agli artt. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c..
Poiché l'ingiunzione era stata notificata l'11 agosto 1995, l'opposizione era tardiva, essendo stata notificata il 25 ottobre 1995 e non essendo essa soggetta alla sospensione feriale. Tale sospensione è esclusa per tutte le cause contemplate negli artt. 409 e 459 c.p.c. e non solo per quelle trattate col rito del lavoro. Si deve tenere. conto della natura sostanziale della controversia e non del rito seguito o del giudice adito, competente o incompetente che sia, come aveva fatto la Corte d'appello. L'incompetenza del Presidente del Tribunale (rispetto al Pretore) non integrava un'errata deductio, che avrebbe potuto ingannare l'impugnante, poiché il rito monitorio è sempre il medesimo, sia nelle controversie ordinarie che in quelle di lavoro;
si trattava solo di una questione di competenza e non di forma degli atti processuali.
5. Nemmeno questo motivo è fondato.
Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., sia stata decisa con il rito ordinario, è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione. secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass. Sez.. Un. 9 agosto 2001
n. 10978; Cass. 8 luglio 1999 n. 7171). Nella specie, l'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Presidente del Tribunale, a cui era stato richiesto, assumeva funzione enunciativa della natura della controversia, atteso che, l'opposizione doveva necessariamente seguire il rito del procedimento ordinario dinanzi al tribunale, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e non poteva invece assumere le forme del rito del lavoro, previsto per le opposizioni a decreto ingiuntivo emesso dal pretore in funzione di giudice del lavoro.
Poiché quindi il rito di riferimento era quello ordinario, doveva farsi applicazione della sospensione dei termini feriali, con la conseguenza che le opposizioni risultavano tempestivamente proposte, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
6. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione degli artt. 38, 50, 345, 353, 409, 413, 637, 645 c.p.c. e della legge 11.8.1973 n. 533, in relazione all'art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c.. L'omissione della sentenza di primo grado per la mancata rimessione degli atti al giudice competente, denunciata con il secondo motivo di appello, non avendo valenza decisoria, non era neppure suscettibile di impugnazione, in quanto la parte avrebbe potuto senz'altro procedere, a fronte del decisum, a riassumere la causa. Quando l'appellante aveva modificato la domanda all'udienza di precisazione delle conclusioni chiedendo che - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di revoca dell'ingiunzione - la Corte volesse trattenere la causa e giudicarla nel merito previo eventuale mutamento del rito o, in via ulteriormente subordinata, rimettere la causa al Tribunale di Venezia, l'appellata OR aveva eccepito la novità delle conclusioni, dichiarando di non accettare il contraddittorio sul punto.
La Corte aveva invece ritenuto che, non esistendo più il pretore, fosse infondata l'eccezione di novità della domanda, da modificare necessariamente sulla base dello ius novorum per poter conservare il suo concreto significato.
Aveva inoltre errato la Corte di merito a rimettere gli atti al giudice considerato competente accogliendo in parte il secondo motivo d'appello.
Il vizio di competenza, che non era neppure oggetto dell'appello, era stato dichiarato dal giudice del Tribunale, che aveva esaurito la sua competenza funzionale con il dichiarare la nullità del decreto emesso da chi all'epoca non era funzionalmente competente. Non vi era nessun onere del giudice di rimettere gli atti al giudice ritenuto competente. Nullo il decreto, l'iniziativa di intentare la causa dinanzi al giudice del lavoro spettava alla parte interessata. La doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere, se mai, in sede di regolamento di competenza, se non con l'inizio di una causa nuova di merito.
7. Il motivo non merita accoglimento.
L'atto di appello aveva avuto per oggetto anche la decisione sulla competenza adottata dal primo giudice, avendo l'appellante chiesto con le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado - in via subordinata, rispetto all'ipotesi d'improcedibilità, d'inammissibilità o tardività dell'opposizione ad ingiunzione - che la Corte d'appello giudicasse secondo giustizia sull'eccezione di incompetenza, rimettendo se del caso gli atti al Pretore di Venezia. Nell'esposizione dei motivi d'impugnazione l'appellante aveva sostenuto, in particolare, che le controparti avevano riconosciuto la sussistenza della competenza del Tribunale (perché in un'altra causa pendente tra le stesse parti dinanzi al tribunale, avevano proposto una domanda riconvenzionale volta ad accertare il valore dell'incremento apportato dai collaboratori all'impresa familiare) o, quanto meno, avrebbe dovuto ritenersi che le controparti avessero rinunciato all'eccezione di incompetenza per materia sollevata in primo grado nel presente procedimento.
La Corte d'appello ha però rilevato che la citazione d'appello non conteneva alcuna specifica censura rispetto all'affermazione del Tribunale secondo cui ogni domanda diretta a far valere i diritti patrimoniali spettanti al collaboratore familiare neì confronti dell'imprenditore conseguenti alla sua personale attività svolta nell'ambito dell'impresa rientra appieno nella previsione dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 c.p.c.. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che si fosse formato il giudicato interno su questo punto, sul quale era stata basata l'incompetenza per materia del Tribunale, nonché sulla conseguente declaratoria di revoca del decreto opposto.
In tale situazione, è irrilevante la questione, prospettata dagli attuali ricorrenti, di novità della domanda dell'appellante diretta ad ottenere che la Corte d'appello trattenesse la causa e la giudicasse del merito, poiché il giudice di secondo grado - investito dell'impugnazione della sentenza di primo grado, con cui l'appellante aveva chiesto, in via subordinata (rispetto all'ipotesi di inammissibilità dell'opposizione), la rimessione degli atti, se del caso, al pretore di Venezia - doveva comunque porsi il problema della prosecuzione della trattazione della causa di opposizione ad ingiunzione dopo aver esaminato i punti relativi alla tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, all'incompetenza del tribunale ed alla revoca del decreto ingiuntivo.
Nè poteva ritenersi che con la revoca del decreto ingiuntivo il giudizio si fosse esaurito, potendo invece esso proseguire dinanzi al giudice competente (art. 50 c.p.c.).
8. Il terzo motivo del ricorso principale esprime una doglianza di violazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 5 e 353 c.p.c., del d.lgs. 19.2.1998 n. 51 e della legge 11.8.1973 n. 533, nonché di errata applicazione dell'art. 354 c.p.c.. Aveva errato la Corte territoriale a ritenere di doversi pronunciare sul merito, disponendo il cambiamento del rito con separata ordinanza.
La regola di competenza introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 1998 (che trasferisce le competenze del pretore al tribunale ordinario quale giudice unico di primo grado) non ha efficacia retroattiva, dovendo la competenza essere individuata all'atto della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), e quindi nella specie all'atto della proposizione del ricorso d'ingiunzione. Giudice della rimessione non poteva essere la Corte d'appello, in quanto giudice di secondo grado, ma solo - se del caso - il Tribunale, in quanto giudice unico di prima istanza in funzione di giudice del lavoro. La fase di opposizione a decreto ingiuntivo svoltasi avanti al Tribunale non poteva essere considerata l'equivalente di un giudizio di primo grado (per il quale era competente il Pretore), ma era un giudizio autonomo, finalizzato alla revoca per incompetenza dell'ingiunzione, per la quale era funzionalmente competente quel Tribunale.
9. Anche questo motivo è infondato.
La competenza sopravvenuta del tribunale per effetto della riforma introdotta dal D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 - che aveva soppresso l'ufficio del pretore e trasferito al tribunale le competenza di quest'ultimo - non consentiva alla Corte territoriale di rimettere la causa al Tribunale di Venezia, atteso che tra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di secondo grado, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., le quali hanno carattere tassativo (Cass. Sez. Un. 21 marzo 2001 n. 122; Cass. 27 luglio 2001 n. 10288), non è compresa quella della ravvisata competenza del giudice di primo grado. Nè poteva ritenersi che il tribunale in funzione di giudice del lavoro fosse un giudice diverso da quello preventivamente adito in primo grado, atteso che la natura di controversia del lavoro della causa incide solo sul rito applicabile (Cass. 3 aprile 2001 n. 4889, 1^ febbraio 2001 n. 1399). La questione del cambiamento del rito dinanzi al giudice d'appello, disposto con ordinanza separata, non è impugnabile in questa sede restando oggetto di valutazione nel prosieguo del giudizio. 10. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione delle norme sul giudicato interno, omesso esame di uno specifico motivo d'appello e nullità della sentenza. La decisione sulla competenza del tribunale, a giudizio del ricorrente incidentale, aveva formato oggetto di specifica doglianza nell'atto di appello, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale. Non si era quindi formato nessun giudicato interno in tema di competenza, con la conseguenza che non poteva restare ferma la revoca dell'ingiunzione opposta, dovendosi la Corte d'appello pronunziare sulla possibilità di confermare l'ingiunzione anche per effetto dello ius novorum di cui al d.lgs. n. 55 del 1998, che aveva trasferito al tribunale la competenza delle cause assegnate al pretore.
Dovrebbero applicarsi i principi dell'economia dei giudizi e dell'art. 156, comma terzo, c.p.c.. In ogni caso, come al giudice è oggi inibito accertare l'originaria incompetenza del giudice adito secondo le norme anteriori e per effetto dell'abolizione dell'ufficio del pretore, allo stesso modo deve ritenersi inibito accertare il vizio di incompetenza del tribunale quando emise l'ingiunzione. 11. Il motivo non è fondato.
Come osservato a proposito dell'esame del secondo motivo del ricorso principale, il giudicato interno sulla questione della competenza si era formato in conseguenza del fatto che nessuna specifica censura era stata formulata sulla decisione di primo grado in ordine all'appartenenza del rapporto in questione alla categoria dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409, per i quali era competente il pretore in funzione di giudice del lavoro. In mancanza di una siffatta censura, era destinata a rimanere comunque ferma la ragione posta dal giudice di primo grado a fondamento della propria incompetenza, a prescindere dai comportamenti tenuti dalle controparti al di fuori del processo ovvero nel giudizio di appello, che risultavano quindi del tutto irrilevanti. La revoca del decreto ingiuntivo era strettamente collegata all'incompetenza del tribunale, sicché sul punto la Corte d'appello non avrebbe potuto adottare una diversa decisione.
12. Vanno pertanto rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, il rigetta, compensando le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002