Sentenza 1 febbraio 2001
Massime • 1
A seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la natura di controversia di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., eventualmente attribuita alla lite pendente tra le parti, non determina più la competenza per materia del pretore del lavoro rispetto a quella del tribunale, competente essendo in ogni caso il giudice unico di primo grado, ma è idonea ad incidere unicamente sul rito (ordinario o di lavoro) applicabile al processo e sulla composizione (monocratica o collegiale) dell'organo investito della sua cognizione; pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione, essendo venuta meno la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2001, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SpA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso l'avvocato PIETRO GUERRA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO BECHI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AG NN, UZ LO, HI SRL, ON Srl, MB MICHELE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2943/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 14/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio l'11/01/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
Fatto
1. Con atto notificato il 15 marzo 1994 la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale, il dr. OV IA, esponendo che questi aveva ricoperto la carica di direttore generale della Cassa dal 2 aprile 1990 sino al 30 maggio 1993, e che nello svolgimento delle sue funzioni si era reso responsabile di comportamenti commissivi ed omissivi lesivi degli interessi dell'attrice: relativi, in particolare, a vicende di finanziamenti rischiosi che avevano coinvolto la ST BB IA, il Gruppo Bindi, il Gruppo De Ambris, il Gruppo Bartolaso EL GI. Lamentò, inoltre, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro del rag. CH, all'assunzione di oneri previdenziali a carico della Cassa, ed alla sponsorizzazione dell'Assoc. Calcio Fiorentina, la scorretta condotta del IA e l'omesso esercizio dei poteri di corretta gestione e di controllo;
fatti ed omissioni che avevano causato un funzionamento gravemente abnorme della Cassa, con una gestione individuale finalizzata a favorire soggetti legati al IA da vincoli di parentela e da rapporti di affari. Concluse, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni causati, determinati in misura non inferiore a lire 90 miliardi, oltre agli accessori.
Intervenne nel giudizio la China s.r.l., ad adiuvandum. Si costitui il IA e contestò la domanda. Intervennero, inoltre, per sostenere le ragioni del IA, la NS s.r.l. (nella qualità di incorporante la Bartolaso Grandi Lavori) e EL GI.
Infine, si costitui il rag. RL LU per far valere il proprio diritto a non essere riconosciuto responsabile dei fatti dedotti, ed eccepì in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il Pretore di Firenze, in funzione di giudice del lavoro.
Attore e convenuto chiesero che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
2. Con sentenza 14 dicembre 1999 il Tribunale, esaminando in via pregiudiziale dell'incompetenza funzionale del giudice adito, dichiarò la propria incompetenza a pronunciarsi sulla domanda proposta dalla Cassa nei confronti del IA e sulle domande degli interventori, per essere competente il giudice del lavoro di Firenze, e condannò la Cassa a rifondere al IA le spese del giudizio (liquidate in complessive lire 1.113.555.300, oltre accessori), che compensò tra le alte parti.
Il Tribunale osservò che, secondo la giurisprudenza, l'azione di responsabilità promossa nella fattispecie nei confronti dell'ex direttore generale della Cassa di Risparmio di Firenze, rientrava nella competenza del giudice del lavoro, ex art. 409 n. 3 c.p.c.. E rilevò che non era ad essa applicabile l'art. 50 bis c.p.c., introdotto dal d.lg.vo 19 febbraio 1998 n. 51 con efficacia dal 2 giugno 1999, in quanto il giudizio de quo era stato proposto con atto notificato il 15 marzo 1994 e alla data di efficacia del d.lgvo citato erano state già precisate le conclusioni.
3. Avverso questa pronuncia la Cassa di Risparmio di Firenze ha proposto regolamento di competenza. Le parti intimate non hanno svolto attività processuale. Il P.M. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Diritto
1. La ricorrente chiede che sia dichiarata la competenza del giudice civile ordinariò a conoscere dell'azione di responsabilità promossa dalla Cassa di Risparmio di Firenze nei confronti del dr. IA, con riferimento e per le funzioni da lui svolte nel periodo in cui egli è stato direttore generale della Cassa.
E sostiene che - la sentenza impugnata - affermando che il rapporto di lavoro tra società di capitali ed amministratore è assoggettabile al rito del lavoro - non avrebbe considerato che, secondo lo stesso orientamento giurisprudenziale da essa richiamato (Cass. 1726/99), quel rapporto sfugge a tale disciplina in caso di azione sociale di responsabilità (come quella promossa nella specie, ex artt. 2393 e 2396 c.c., nei confronti dell'ex direttore generale IA), in quanto azione distinta, nel petitum e nella causa petendi, rispetto al rapporto obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di un'attività remunerata. Criterio che troverebbe conferma nel nuovo testo introdotto dall'art. 88 l. 353/90, che, modificando l'art.48 dell'ordinamento giudiziario, ha stabilito la competenza del tribunale in composizione collegiale in ordine "ai giudizi di responsabilità da chiunque promossi nei confronti degli organi amministratori e di controllo, i direttori generali ...";
criterio ulteriormente ribadito dal d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51, che ha espressamente lasciato alla competenza del tribunale, in' composizione collegiale, le azioni di responsabilità, e dall'art. 144-ter disp. att. c.p.c., che ha escluso dalle controversie spettanti al giudice del lavoro quelle inerenti ad azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e direttori generali.
2. Il ricorso è inammissibile.
La questione prospettata - se rientri nelle attribuzioni del giudice del lavoro l'azione di responsabilità esercitata dall'attrice nei confronti del proprio ex direttore generale - non è, infatti, configurabile come una questione di competenza, in quanto, dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado (d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51), la natura di controversia di lavoro ex art. 409 c.p.c., eventualmente attribuita alla lite pendente tra le parti,
non determina più la competenza per materia del pretore del lavoro rispetto a quella del tribunale. Ma, competente essendo il giudice unico di primo grado, essa è idonea ad incidere unicamente sul rito (ordinario o di lavoro) applicabile al processo e sulla composizione (monocratico o collegiale) dell'organo investito della sua cognizione.
E poiché nella specie non si pone un problema di competenza residuale del pretore (ai sensi degli artt. 1 e 42 del d.lg. cit.), e la questione inerisce unicamente alla distribuzione delle controversie all'interno dello stesso ufficio e al rito con cui essa deve essere trattata, risulta evidente che la questione stessa non rientra tra quelle deducibili con il regolamento di competenza. Nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 11 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001