Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2001, n. 1399
CASS
Sentenza 1 febbraio 2001

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A seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la natura di controversia di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., eventualmente attribuita alla lite pendente tra le parti, non determina più la competenza per materia del pretore del lavoro rispetto a quella del tribunale, competente essendo in ogni caso il giudice unico di primo grado, ma è idonea ad incidere unicamente sul rito (ordinario o di lavoro) applicabile al processo e sulla composizione (monocratica o collegiale) dell'organo investito della sua cognizione; pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione, essendo venuta meno la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2001, n. 1399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1399
    Data del deposito : 1 febbraio 2001

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