Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'art. 42 cod. proc. civ. - secondo cui la sentenza che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa, può essere impugnata solo con regolamento di competenza - per "decisione sul merito" s'intende non soltanto la pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì la risoluzione di ogni questione diversa da quella sulla competenza, sia di carattere sostanziale che processuale, a meno che tale risoluzione non sia incidentale e funzionale rispetto alla decisione sulla competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6911 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato LUCIANI ANDREA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NZ USSANI 74, presso lo studio dell'avvocato SENSINI L., difeso dall'avvocato BONIFAZI STEFANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 134/97 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 19/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per i l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE RA conveniva innanzi al giudice di pace di Civitavecchia il fratello GE dolendosi del mancato rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'accordo tra di loro intervenuto in ordine all'uso comune, ma alternato, d'un pozzo per l'irrigazione di terreni da ciascun d'essi coltivati quali affittuari.
Costituendosi, GE FR eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice adito, trattandosi, a suo avviso, di causa dal valore indeterminato.
Con ordinanza 18.3.96, il giudice di pace, ritenuta la propria competenza per materia, assumendo trattarsi di controversia sull'uso di parti comuni in condominio, rigettava l'eccezione e disponeva procedersi alla trattazione del merito.
Avverso tale ordinanza, cui attribuiva contenuto ed efficacia di sentenza sulla competenza, proponeva appello GE FR innanzi al tribunale di Civitavecchia.
Successivamente, lo steso giudice di pace, invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni sulla questione di competenza, con sentenza 24.6.96 ribadiva la propria competenza per materia, affermando anche quella per valore e disponeva la prosecuzione della causa in fase istruttoria.
Nel giudizio d'appello promosso avverso l'ordinanza 18.3.96 CE FR, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità del gravame, in quanto proposto avverso ordinanza seguita da sentenza che sola avrebbe potuto formare oggetto d'impugnazione e non lo era stata. Con sentenza 19.3.97, il tribunale di Civitavecchia - ritenuto che l'appello fosse ammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento avente solo forma d'ordinanza ma contenuto ed effetti di sentenza;
che erroneamente il giudice di pace avesse ricondotto la materia controversa alla regolamentazione dell'uso dei servizi condominiali, applicando per analogia ed interpretazione estensiva l'art. 7 CPC mentre il ricorso all'un mezzo era da considerare inibito, per norme eccezionali quali quelle derogatorie ai criteri generali sulla competenza per valore, ex art. 14 delle disposizioni preliminari al CC ed il ricorso all'altro mezzo era da considerare non consentito dal chiaro tenore letterale dello stesso art. 7 CPC, come novellato dalla L. 26.11.90 n. 353, nel quale la competenza del giudice di pace in materia di servizi condominiali è limitata ai soli condomini d'edifici; che il valore della controversia fosse effettivamente indeterminabile, non potendosi quantificare in termini d'utilità patrimoniale delle parti l'accordo relativo all'uso del pozzo - dichiarava l'incompetenza per valore del giudice di pace a conoscere della controversia.
Avverso tale decisione CE FR proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
Resisteva GE FR con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 CPC in relazione all'art. 7 CPC) - si duole che il tribunale abbia ritenuto l'incompetenza per valore del giudice di pace senza considerare ne' l'estensibilità dell'art. 7 CPC anche alle controversie riguardanti il regime d'uso dei beni in comunione ne' il carattere personale dell'azione proposta, donde una competenza funzionale del detto giudice, ed abbia errato, altresì, nel ritenere la causa di valore indeterminabile, nonostante il valore da prendere in considerazione fosse quello dell'acqua attingibile dal pozzo, tale da non superare il limite di cui all'art 7 CPC. La censura non può sottrarsi alla sanzione d'inammissibilità posta dall'art. 42 CPC, a norma del quale la sentenza che, pronunziando sulla competenza, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con regolamento di competenza.
Il consolidato principio giurisprudenziale che vuole il significato della locuzione "decisione sul merito" non limitato all'indagine delle sole pronunzie sul rapporto dedotto in giudizio bensì esteso fino a ricomprendere la risoluzione di qualsivoglia questione diversa dalla competenza, sia essa di natura sostanziale o formale, pregiudiziale attinente al processo o preliminare di merito (e pluribus Cass. 29.5.99 n. 5260, 19.5.99 n. 4825, 20.3.97 n. 2458, 24.7.96 n. 6646), trova, in vero, integrazione ed esplicitazione nell'altro, affermato con indirizzo del pari costante per cui non sussiste, tuttavia, pronunzia sul merito, nel senso riferito, allorché il giudice, ai soli fini della statuizione sulla competenza, abbia esaminato incidenter tantum anche questioni di rito o di merito (e pluribus Cass. 29.3.95 n. 3742, 21. l. 95 n. 716, 27.8.91 n. 9169, 4.3.91 n. 2245), od abbia adottato statuizioni consequenziali ed accessorie, quali la pronunzia sulle spese o la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. 18.8.97 n. 7661, 11.10.95 n. 606). Nella specie, la sentenza impugnata esamina bensì una questione di rito diversa dalla competenza, ma il suo impianto argomentativo ed il suo effettivo contenuto precettivo evidenziano la natura meramente logica della relativa cognizione, univocamente strumentale alla decisione sulla competenza, giacché l'esame effettuato dal tribunale circa la natura del provvedimento impugnato con l'appello - provvedimento ritenuto ordinanza avente tuttavia contenuto di sentenza sulla competenza, sul che non sono state sollevate contestazioni - si configura, infatti, come necessariamente ma anche esclusivamente preordinato alla decisione sull'unica questione dedotta con la impugnazione di esso, quella sulla competenza, costituente, d'altra parte, anche l'unico oggetto dello stesso provvedimento impugnato.
La sentenza in esame non poteva, dunque, essere altrimenti impugnata se non mediante istanza di regolamento ex art. 42 CPC. Devesi, inoltre, considerare come difettino anche, nella specie, le condizioni necessarie per l'operatività del principio di conversione del ricorso ordinario per cassazione, proposto avverso sentenza che abbia pronunziato solo sulla competenza, in ricorso per regolamento di competenza, dacché rimedio siffatto, può operare solo allorché il ricorso effettivamente proposto abbia i requisiti formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi imponendosi, quindi, in particolare, anzi tutto il rispetto del termine perentorio di cui all'art. 47/2 CPC. Al riguardo è stato evidenziato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (sent.
5.8.97 n. 7191), come l'art. 47/2 CPC fissi per la proposizione dell'istanza di regolamento il solo. termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sulla competenza senza prevedere il termine lungo annuale, che attiene, ex art. 327 CPC, ad altre impugnazioni, quali l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 CPC. Peraltro, anche a voler seguire la diversa tesi sostenuta in precedente decisione sempre delle Sezioni Unite di questa Corte (sent.
9.11.96 n. 9818 ed, in seguito, Sz I 25.3.98 n. 3136) - per la quale il termine potrebbe essere quello annuale dal deposito della sentenza nell'ipotesi in cui la comunicazione non sia prevista ovvero non sia concretamente avvenuta o lo sia in maniera incompleta od inidonea - non potrebbe comunque omettersi di considerare come l'onere di documentare la tempestività della notificazione dell'istanza di regolamento di competenza non possa che gravare sulla parte dalla quale l'impugnazione stessa venga proposta, onde, ove tale attività sia stata posta in essere una volta decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che abbia deciso sulla competenza, incombe comunque sull'istante l'onere di documentare la data della comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza, cui la cancelleria abbia provveduto ex art. 133/22 CPC, ovvero l'eventuale mancanza di tale rituale comunicazione, onde consentire alla Corte d'accertare l'ottemperanza od i giustificati motivi dell'inottemperanza al perentorio termine di legge. Con la conseguenza che, ove la data di comunicazione della sentenza ovvero la mancanza della comunicazione stessa non siano dedotte e comprovate, il termine di trenta giorni posto dall'art. 47/2 CPC non può farsi decorrere se non dalla data della pubblicazione del provvedimento che ha deciso sulla competenza.
Nel caso in esame, il ricorso ordinario, della cui possibile conversione in istanza di regolamento di competenza si tratta, è stato notificato il 21.1.98, ben oltre il decorso del termine di trenta giorni dal deposito in data 19.3.97 della sentenza impugnata e dalla sua comunicazione effettuata il 21.3.97.
Sarebbe stato, pertanto, onere del ricorrente - una volta accertatosi, con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, che la comunicazione ai sensi dell'art. 134/2 CPC aveva avuto luogo il 21.3.97 - documentare il perfezionamento della comunicazione in data compatibile con il rispetto del termine in relazione al 21.1.98, data della notificazione del proposto ricorso, o, altrimenti, il mancato suo perfezionamento.
Il ricorrente, invece, come non si è posto il problema della conversione, così non ha svolto qualsivoglia attività probatoria e neppure formulato qualsivoglia deduzione al riguardo, onde, attesane l'evidente intempestività, la censura in esame non può essere convertita in istanza di regolamento di competenza e va, di conseguenza, dichiarata inammissibile.
Con il secondo motivo, attinente esso sì a ricorso ordinario, il ricorrente - denunziando nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 CPC) - si duole che il giudice d'appello lo abbia condannato alla refusione delle spese del giudizio di primo grado pur in mancanza di specifica richiesta della controparte, incorrendo così in vizio d'ultrapetizione.
Il motivo non merita accoglimento.
In tema di regolamento delle spese di lite, è, infatti, principio ripetutamente affermato da questa Corte ch'esso sia consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, onde la condanna al pagamento di dette spese può legittimamente essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, pur in difetto d'esplicita richiesta della parte vittoriosa salvo vi sia stata un'espressa manifestazione di volontà contraria di quest'ultima;
quanto, poi, al giudice d'appello, che accolga il gravame, questi ha il potere di procedere d'ufficio al riesame della statuizione di primo grado quanto alle spese in base al principio per cui tale regolamentazione va effettuata in relazione all'esito finale del giudizio.
Per le ragioni sin qui esposte il ricorso va, dunque, pro parte dichiarato inammissibile e pro parte respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, respinge il secondo e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001