Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10978
CASS
Sentenza 9 agosto 2001

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La polizza assicurativa per il pagamento dell'indennità di fine rapporto in favore del personale dipendente, che un ente pubblico stipuli avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4 del regio decreto - legge 8 gennaio 1942, n. 5 (conv. in legge 2 ottobre 1942, n. 1251), integra un contratto privatistico, autonomo rispetto al rapporto di impiego, con la conseguenza che, qualora l'impiegato del detto ente, a seguito della cessazione di tale rapporto e, quindi, in relazione all'insorgere del diritto all'indennità, ne domandi la liquidazione, la relativa controversia esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientra in quella del giudice ordinario, in quanto investe diritti scaturenti da detta polizza, coinvolgendo soltanto in via incidentale le vicende del rapporto di pubblico impiego.

Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., sia stata decisa con il rito ordinario, è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

L'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75 - il quale stabilisce che le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali - introduce un'eccezione al principio generale della giurisdizione del giudice ordinario sui diritti soggettivi ed è quindi insuscettibile di applicazione analogica con riguardo ad enti non identificabili ne' con lo Stato ne' con le aziende autonome. (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità di detta norma, trattandosi di controversia promossa da un dipendente del Consorzio per il Nucleo industriale di Gela).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10978
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10978
    Data del deposito : 9 agosto 2001

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