Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 3
La polizza assicurativa per il pagamento dell'indennità di fine rapporto in favore del personale dipendente, che un ente pubblico stipuli avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4 del regio decreto - legge 8 gennaio 1942, n. 5 (conv. in legge 2 ottobre 1942, n. 1251), integra un contratto privatistico, autonomo rispetto al rapporto di impiego, con la conseguenza che, qualora l'impiegato del detto ente, a seguito della cessazione di tale rapporto e, quindi, in relazione all'insorgere del diritto all'indennità, ne domandi la liquidazione, la relativa controversia esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientra in quella del giudice ordinario, in quanto investe diritti scaturenti da detta polizza, coinvolgendo soltanto in via incidentale le vicende del rapporto di pubblico impiego.
Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., sia stata decisa con il rito ordinario, è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
L'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75 - il quale stabilisce che le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali - introduce un'eccezione al principio generale della giurisdizione del giudice ordinario sui diritti soggettivi ed è quindi insuscettibile di applicazione analogica con riguardo ad enti non identificabili ne' con lo Stato ne' con le aziende autonome. (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità di detta norma, trattandosi di controversia promossa da un dipendente del Consorzio per il Nucleo industriale di Gela).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10978 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. BOBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO PER IL NUCLEO INDUSTRIALE DI GELA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MORREALE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TREVIGNE ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 339, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CASSARÀ, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 137/99 del Tribunale di GELA, depositata il 05/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/01 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli Avvocati Alessandro GRAZIANI, per delega dell'avvocato Giuseppe MORREALE, Bruno CASSARÀ;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
Con decreto del 18 marzo 1996, il Pretore di Gela ingiungeva al Consorzio per il nucleo industriale di Gela di pagare a Rosario Trevigne la somma di lire 50.000.000 a titolo di eccedenze di accantonamenti annuali di indennità di anzianità.
La successiva opposizione del Consorzio era rigettata con sentenza del 1^ dicembre 1997, confermata in appello dal Tribunale di Gela, con sentenza depositata in cancelleria il 5 maggio 1999. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Consorzio sulla base di tre motivi, denunciando, fra l'altro (con la prima parte del primo motivo e con il terzo) il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., eccezione che ha determinato l'assegnazione alle Sezioni unite. Resiste l'intimato con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è stato notificato il 7 giugno 2000, laddove, come esposto in parte narrativa, la sentenza impugnata è stata - giusta quanto risulta in atti ed è dichiarato dallo stesso ricorrente nell'epigrafe del ricorso - depositata in cancelleria il 5 maggio 1999.
Non può, tuttavia, ritenersi ecceduto il termine di decadenza posto dall'art. 327, primo comma cod. proc. civ., giusta il principio per cui alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., sia stata decisa, come nel caso di specie, col rito ordinario, è applicabile il regime della sospensione dei termini, di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice, come nella specie, assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 legge n. 742 del 1969 (Cass. 8 luglio 1999, n. 7171).
Non essendo superato il termine risultante dalla somma di quello annuale e della durata della sospensione suddetta, può, pertanto, procedersi all'esame della questione di giurisdizione proposta dal Consorzio ricorrente, ad avviso del quale, poiché le somme pretese dal Trevigne consisterebbero nell'indennità di buonuscita, troverebbe applicazione al caso di specie l'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi un siffatto oggetto. L'assunto non ha fondamento.
L'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75 (come è stato ripetutamente affermato dalle Sezioni unite: cfr., fra le tante, le sentenze 3 aprile 1989, n. 1591 e 7 novembre 2000, n. 1143) introduce un'eccezione al principio generale della giurisdizione del giudice ordinario sui diritti soggettivi ed è quindi insuscettibile d'applicazione analogica con riguardo ad enti non identificabili ne' con lo stato ne' con le aziende autonome.
D'altra parte, dovendosi la giurisdizione determinare dalla domanda, per espresso disposto dell'art. 386 cod. proc. civ., è agevole rilevare che, con l'atto introduttivo del giudizio la parte privata ha fatto valere un diritto rispetto al quale il rapporto di pubblico impiego costituisce un mero presupposto esterno, non identificabile col petitum sostanziale, cui deve aversi riguardo ai fini dell'identificazione della giurisdizione.
Invero il rapporto giuridico dedotto a fondamento della pretesa è quello nascente dal contratto di assicurazione stipulato dal Consorzio con l'INA per provvedere, giusta deliberazione n. 58 del 15 novembre 1977 ed a norma dell'art. 4 del r.d.l. 8 gennaio 1942, n. 5, all'accantonamento delle indennità di anzianità dovute ai dipendenti, col beneficio, in favore dei medesimi dell'erogazione della maggior somma che l'istituto di assicurazioni avrebbe liquidato sull'ammontare dei premi pagati.
Ed è principio sancito da queste Sezioni unite (cfr. sent. 27 novembre 1987, n. 8809), dal quale non v'è ragione di discostarsi, quello secondo cui la polizza assicurativa per il pagamento dell'indennità di fine rapporto in favore del personale dipendente, che un ente pubblico stipuli avvalendosi della facoltà di cui al citato art. 4 del r.d.l. n. 5 del 1942, integra un contratto privatistico, autonomo rispetto al rapporto d'impiego, con la conseguenza che, qualora l'impiegato del detto ente, a seguito della cessazione di tale rapporto e, quindi, in relazione all'insorgere del diritto all'indennità, domandi la liquidazione del trattamento che codesto contratto è destinato ad assicurargli, la relativa controversia esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientra in quella del giudice ordinario, in quanto investe diritti scaturenti dal detta polizza, mentre coinvolge solo in via incidentale le vicende del rapporto di pubblico impiego. Il rilievo di parte ricorrente, secondo cui la polizza assicurativa, originariamente stipulata per gli scopi suddetti, venne poi trasformata nel senso di garantire all'ente datore di lavoro la provvista finanziaria per il pagamento dell'indennità in questione secondo il regime della legge regionale n. 1 del 1984 (introduttiva del diritto del dipendente consortile ad un trattamento di fine rapporto parametrato su quello spettante ai dipendenti regionali), attiene non alla giurisdizione, ma al merito, poiché è estraneo alla identificazione del petitum sostanziale e concerne esclusivamente la questione della sussistenza o meno del diritto vantato.
In considerazione di tutto ciò, riconosciuta l'infondatezza della prima parte del primo motivo e dell'intero terzo motivo di ricorso, va dichiarata la giurisdizione dell'A.G.O. ed esaurito, in tali sensi, l'esame delle questioni di competenza delle Sezioni unite, gli atti vanno rimessi, giusta l'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., al Primo presidente, per l'assegnazione alla sezione semplice, competente per l'esame delle residue censure e per i provvedimenti sulle spose processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta, nella parte concernente l'eccezione di difetto di giurisdizione, il primo ed il terzo motivo di ricorso. Dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla Sezione semplice.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001