Sentenza 22 febbraio 2007
Massime • 1
Nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria, non può essere limitato al riscontro dell'osservanza dei requisiti formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per l'arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto) da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto.
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- 1. Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012
- 2. Stupefacenti: detenzione di quantitativo eccedente l’uso personale e punibilitàAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2007, n. 14474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14474 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 22/02/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 311
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 036680/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BRINDISI;
nei confronti di:
1) AR CO, N. IL 18/09/1983;
avverso ORDINANZA del 18/07/2005 GIP TRIBUNALE di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO Aurelio, rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi propone ricorso avverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di quella città del 18.7.2005, con la quale non veniva convalidato l'arresto facoltativo in flagranza eseguito dai Carabinieri di Francavilla Fontana nei confronti di TT CC per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; premesso che in sede di convalida il Gip deve limitarsi a verificare gli elementi di fatto risultanti all'atto dell'arresto e non li può integrare con quanto successivamente emerso e che ove vi sia contrasto tra quanto risulta dal verbale di polizia giudiziaria, si deve ritenere conforme al vero quanto riferito dalla prima, che ha il dovere di riferire fatti veri, a differenza dell'imputato che ben può mentire, il pubblico ministero fa presente che dal verbale della p.g. risultava che l'imputato era in possesso di 17 gr. di sostanza stupefacente, suddivisa in cinque confezioni, di nastro isolante e di coltelli a lama ridotta tipicamente usati per il taglio di sostanza del tipo di quella rinvenuta;
non è stata rinvenuta alcuna cartina (come affermato invece nel provvedimento impugnato) e dunque tutto deponeva per una destinazione allo spaccio, e non all'uso personale ritenuto dal Gip;
il provvedimento è dunque illegittimo perché non ha ratificato un legittimo atto della p.g., essendo pacifica la giurisprudenza di questa Corte che il compito del giudice della convalida è solo quello di verificare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire l'ambito entro il quale è consentito al Gip il controllo sull'operato della p.g. in caso di arresto facoltativo in flagranza di reato, precisando che, se è vero (Cass. 6^, 19.2.96, n. 4749 Filippello m.u. 204008) che tale controllo non può limitarsi soltanto ad una verifica dei requisiti formali dell'arresto (flagranza, limiti legali di reato o di pena, rispetto dei termini) e pertanto nell'arresto facoltativo occorre accertare anche i presupposti sostanziali e cioè la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, è però parimenti necessario avere chiari i limiti entro i quali tale controllo sostanziale può intervenire. Al riguardo, come già affermato da questa Corte (sez. 6^, 6.5.93, p.m. in proc. D'Addio m.u. 195470), occorre sottolineare che il giudice della convalida opera, in relazione all'operato della p.g., un controllo che, per quanto riguarda i predetti presupposti sostanziali, va formulato esclusivamente in termini di ragionevolezza;
e cioè, il giudice della convalida deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria, differente, valutazione. Ciò è conforme alla ratio del particolare provvedimento restrittivo della libertà di cui si discute, previsto come strumento di primo intervento di fronte alla commissione di (determinati) reati, la cui durata, proprio per tale natura, è rigorosamente limitata nel tempo;
ed invero è opportuno ricordare che ove dovesse ritenersi necessaria la protrazione dello stato di detenzione, è richiesto l'intervento di un apposito, autonomo, provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tali caratteristiche dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, rendono evidente che il giudizio di convalida, nel verificare l'operato della p.g. deve rispettare la finalità dell'istituto e pertanto che, qualora la scelta di procedere all'arresto risulti effettuata in presenza dei requisiti formali e sulla base di una ragionevole valutazione della situazione, non è consentito censurare tale valutazione con la mancata convalida;
resta fermo, naturalmente, il potere del giudice di liberamente valutare la situazione in relazione alla eventuale concorrente richiesta di misura cautelare. Non essendosi, l'ordinanza impugnata attenuta a questi criteri si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Gip del Tribunale di Brindisi che provvedere ad una nuova valutazione del caso tenendo conto di quanto sopra precisato. Valuterà inoltre se ricorrevano le condizioni di cui all'art. 381 c.p.p., comma 4, - gravità del reato e/o pericolosità dell'indagato - per procedere all'arresto.
P.T.M.
La Corte:
- Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2007