Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2007, n. 14474
CASS
Sentenza 22 febbraio 2007

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Nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria, non può essere limitato al riscontro dell'osservanza dei requisiti formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per l'arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto) da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto.

Commentari2

  • 1Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012

  • 2Stupefacenti: detenzione di quantitativo eccedente l’uso personale e punibilitàAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2007, n. 14474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14474
Data del deposito : 22 febbraio 2007

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