Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 2
Nel rito del lavoro, la valutazione in ordine alla nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda implica un'interpretazione dell'atto riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, valutazione che non necessariamente deve essere formulata in modo espresso e specifico, in quanto è sufficiente che dalla sentenza siano ricavabili le ragioni che confortano l'affermazione della validità del ricorso (Nella specie, i ricorrenti avevano contestato l'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione guadagni; la S.C., nel confermare sul punto la sentenza di merito, ha ritenuto che la decisione di secondo grado, dando atto della circostanza che gli elementi contenuti nell'atto introduttivo avevano permesso al giudice di primo grado di decidere in ordine alla modalità di esercizio del potere di scelta, aveva espresso una valutazione positiva sulla validità del ricorso).
Per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il potere del datore di lavoro di scegliere i lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni doveva essere esercitato nel rispetto di limiti interni (che imponevano una scelta da effettuare secondo criteri obiettivi, ragionevoli e coerenti con l'istituto della cassa integrazione) e di limiti esterni (che imponevano l'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede ed il divieto di realizzare le discriminazioni di cui all'art. 15, legge n. 300 del 1970) e, conseguentemente, il criterio della rotazione, previsto sia pure soltanto in forma programmatica da un accordo sindacale, era derogabile esclusivamente in presenza di giusti motivi (Nella specie, la S.C., nell'enunciare siffatto principio ha escluso che la legittimità del provvedimento ministeriale di concessione della cassa integrazione guadagni fosse sufficiente, da sola, ad esonerare il datore di lavoro dall'onere di dimostrare l'esistenza di giusti motivi per la deroga del criterio di rotazione ed a rendere legittimo qualsiasi successivo atto del datore di lavoro concernente il collocamento del lavoratore in C.I.G.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Sefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. D'OS Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto da:
EC RA, NN PP LO RE AN, PE AT, GI NA, D'OS MA RA, LA PO AN, AR IA, elettivamente domiciliate in Roma, via Bergamo, n. 3, presso l'avv. Carlo De Marchis GO RO, che, unitamente all'avv. Giovanni Mangano, le difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
S.T. MICROELETTRONICS S.r.l. (già SGS THOMSON MICROELETTRONICS S.r.l.) in persona del procuratore speciale Gregorio San Biagio, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n, 20, presso l'avv. Mario Antonini, difesa dagli avv. Francesco Andronico e Antonio Leonardi con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- resistente - e sul ricorso incidentale proposto da:
S.T. MICROELETTRONICS S.r.l. -, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
- ricorrente -
contro
EC RA, NN GI, LO RE AN, PE AT, GI NA, D'OS MA RA, LA PO AN, AR IA, CO RE, come sopra domiciliate e difese;
- intimate -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 2024 in data 28 aprile 2000 (R.G. 3987/97);
sentiti, nella pubblica udienza del 22.1.2003: il cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. De Marchis GO RO;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, decidendo sugli appelli della s.r.l. Thomson, poi S.T. Microelectronics s.r.l., e di RA SU con altre litisconsorti, rispettivamente principale e incidentale, ha riformato la sentenza del Pretore della stessa sede, rigettando le domande proposte dalle lavoratrici, dipendenti della società, per l'accertamento dell'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni e la condanna al risarcimento del danno. L'appello principale della società è stato giudicato fondato perché non risultava comprovata l'assunzione dell'obbligo di procedere a rotazione tra i dipendenti collocati in cigs, limitandosi l'accordo sindacale invocato a prevedere un generico impegno alla valutatone di tale possibilità in relazione alle esigenze tecnico- organizzative;
neppure poteva riconoscersi alle dipendenti il diritto al risarcimento del danno, non risultando la violazione dei precetti di buona fede e correttezza nella scelta operata dalla datrice di lavoro. Di conseguenza è stato rigettato anche l'appello incidentale, concernente la misura del risarcimento del danno. La cassazione della sentenza è domandata da RA SU e dalle altre lavoratrici con ricorso per quattro motivi, al quale resiste con controricorso la s.r.l. S.T. Microelettronica, proponendo altresì ricorso incidentale per un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Pone una questione pregiudiziale di rito e va quindi esaminato per primo l'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale si denuncia violazione dell'art. 414 c.p.c. e vizio della motivazione per non avere il Tribunale dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, nullità dedotta nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e nell'atto di appello.
2.1. Si deduce, in particolare, che non risultavano specificati i seguenti elementi: le date di assunzione, l'inquadramento e le mansioni, il trattamento economico. Si afferma che i predetti dati costituivano elementi essenziali delle domande dirette ad accertare la violazione del criterio di scelta dell'anzianità di servizio ed a far valere il diritto al risarcimento del danno, a nulla rilevando che i dati mancanti potessero essere a conoscenza della parte convenuta quale datrice di lavoro.
1.3. Il motivo non è fondato.
È vero che la più recente giurisprudenza della Corte è orientata nel senso che, nel rito del lavoro, la valutatone di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui questa si fonda, implica un'interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, sicché può essere censurata in sede di legittimità per vizi della motivazione (Cass. 3463/1989;
Cass., sez. un., 6140/1993; Cass. 3463/2002; 6501/2002; 7137/2002;
nel senso, invece, dell'error in procedendo, ma isolata, Cass. 7089/1999).
1.4. E tuttavia ciò non implica che la motivazione debba essere espressa in forma solenne e specifica, essendo sufficiente che risultino in modo chiaro ed inequivocabile le ragioni per le quali è stata ritenuta la validità del ricorso introduttivo del giudizio, con rigetto, implicito nella decisione sul merito, del motivo di appello concernente la violazione delle prescrizioni di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. (cfr. Cass. 8434/1992).
1.5. In effetti, il giudizio positivo circa la sufficienza degli elementi contenuti nel ricorso introduttivo emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, laddove prende atto che gli stessi avevano consentito al giudice di primo grado di decidere in ordine al potere di scelta, ritenendo che fosse stato esercitato in modo non trasparente e non motivato e, soprattutto, finalizzato a realizzare surrettizi recessi a scadenza posticipata al fine di evitare il controllo giudiziale, nonché sulla domanda di risarcimento del danno. Le insufficienze e le lacune denunciante dall'appellante, quindi, sono state considerate come incidenti su elementi non indispensabili per la decisione della controversia in tutti i suoi profili (cfr. Cass. 10316/2002).
2. Deve, quindi, essere esaminato il ricorso principale, il cui primo motivo è il vizio di omessa motivazione su punto decisivo e la violazione e/o inesatta applicazione dell'art. 5 l. 164/1975, degli art. 1 e 4, comma 13, l. 223/1991, dell'art. 2697 c.c.. 2.1. Si afferma che la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine alla questione della finalità illecita del collocamento in cig, benché non fosse stata fornita alcuna prova circa la coerenza delle sospensioni con la causa integrabile, fosse stato disatteso l'obbligo di rotazione, fosse rimasto accertato lo svolgimento di lavoro straordinario, nonché l'essere destinatario del provvedimento di sospensione esclusivamente il personale femminile, sebbene minoritario in azienda.
3. Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo nonché violazione degli art. 5 l. 164/1975, 39 Cost., 1175, 1375, 2077, 2113, 1362 ss. c.c., 99 e 100 c.p.c.. 3.1. La sentenza impugnata è censurata per aver escluso che l'accordo sindacale relativo alla rotazione potesse determinare l'insorgenza di un diritto soggettivo al rientro del singolo dipendente, mentre, in realtà, l'accordo in data 10.1.1986 contemplava il preciso obbligo di effettuare la rotazione al termine del periodo di sei settimane pro capite, mentre quelli successivi del 10.1.1990 e del 23.9.1991 recavano la conferma dell'obbligo già assunto.
4. Con il terzo motivo è denunciata motivazione omessa e violazione degli art. 1 l. 223/1991, 5 l. 164/1975, 3 e 4 Cost., per avere il Tribunale negato che, prima dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991 n. 223, i doveri di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro comportassero per l'imprenditore l'onere di giustificare la mancata osservanza del criterio di rotazione;
in relazione poi alla sospensione attuata nel vigore della predetta legge, l'errore della sentenza era consistito nell'avere negato il diritto al rientro, sebbene non fosse stata comprovata l'impossibilità di attuare la rotazione.
5. I tre motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati per quanto di ragione.
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 7 e 8, l. n. 223 del 1991, che ha imposto un procedimento di garanzia delle posizioni soggettive dei singoli lavoratori in sede di conseguimento dell'integrazione salariale da parte dell'imprenditore, la giurisprudenza della Corte era orientata nel senso che il potere, a questo spettante, di scegliere i lavoratori da porre in cassa integrazione, dovesse esercitarsi nel rispetto dei limiti cosiddetti interni, i quali implicavano una scelta secondo criteri obiettivi, ragionevoli e coerenti con l'istituto della cassa integrazione, nonché nel rispetto dei limiti cosiddetti esterni, quali il divieto delle discriminazioni di cui all'art. 15 l. n. 300 del 1970 o l'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.: il mancato rispetto dei limiti interni comportava a carico dell'imprenditore obblighi soltanto risarcitoli mentre la violazione dei limiti esterni comportava l'obbligo ripristinatorio (Cass. 15 giugno 1988 n. 4058, 6 giugno 1995 n. 6338). Questo orientamento giurisprudenziale trovava conferma nella sentenza 23 giugno 1988, n. 694, della Corte costituzionale, la quale precisava che il potere imprenditoriale di scelta era assoggettato a requisiti, tra l'altro, di "priorità necessarie", idonei a "rendere trasparenti le misure di risanamento". La Corte aggiungeva che l'esercizio di quel potere era soggetto "al sindacato del giudice al fine della verifica dell'osservanza di condizioni e limiti particolari"; ad esso dovevano così rimanere estranee "valutazioni arbitrarie o comunque assolutamente discrezionali o immotivate" giacché tutte le valutazioni erano necessariamente "controllabili e verificabili ex post".
Successivamente la Corte costituzionale con la sentenza 30 giugno 1994, n. 268, precisava ancora come i criteri di obiettività e di generalità nella designazione dei lavoratori da sospendere (ossia di non concentrazione immotivata su alcune determinate persone) fossero imposti da "principi costituzionali" (art. 4, 36 e 41 Cost.) e fossero perciò indefettibili.
Anche la sentenza di questa Corte 24 gennaio 1991, n. 670, si attiene a questi principi: essa dice che il criterio di rotazione non è necessario, ma ciò significa che esso è derogabile per giusti motivi, e non che è lecito disattenderlo senza alcuna ragione. È inoltre giurisprudenza costante che spetti al datore di lavoro l'onere di dichiarare i criteri di scelta dei lavoratori e di provare di esservisi in concreto attenuto (Cass. 23 febbraio 1996, n. 1415, 13 luglio 1998, n. 6858, 8 giugno 1999, n. 5650; 2 novembre 2000, n. 14343). A queste massime non si è attenuto il Tribunale nella sentenza impugnata, nella quale ha bensì riconosciuto che un accordo sindacale contemplava, sia pure in forma programmatica, l'osservanza di "forme di rotazione" nella designazione dei lavoratori da sospendere, ma non ha accertato perché la datrice di lavoro avesse poi deciso di non attenersi al programma.
Vi è anche da dire che non può certamente essere condivisa la tesi secondo cui la sola legittimità del provvedimento ministeriale di concessione della cassa integrazione guadagni sia sufficiente a dimostrare la legittimità di qualsiasi provvedimento successivo dell'imprenditore.
Il Tribunale, pertanto, ha omesso qualsiasi accertamento di fatto idoneo a chiarire, superando generiche enunciazioni, i criteri effettivi di scelta dei lavoratori da sospendere.
Le dette carenze non solo danno luogo a difetto di motivazione, ma si risolvono in una falsa applicazione di norme di diritto e comportano perciò la cassazione della sentenza impugnata. Agli accertamenti necessari, unitamente al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, procederà il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Caltanissetta.
6. È inammissibile il quarto motivo del ricorso principale, poiché concerne una questione - l'ammontare del risarcimento del danno domandato dalle ricorrenti - correttamente ritenuto assorbita dalla sentenza impugnata e che, a seguito, della cassazione con rinvio della stessa, dovrà essere, eventualmente, esaminata dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale;
accoglie per quanto di ragione i primi tre motivi del ricorso principale e dichiara inammissibile il quarto motivo dello stesso ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle ragioni di accoglimento del ricorso principale e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Caltanissetta..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003