Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5220
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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Nel rito del lavoro, la valutazione in ordine alla nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda implica un'interpretazione dell'atto riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, valutazione che non necessariamente deve essere formulata in modo espresso e specifico, in quanto è sufficiente che dalla sentenza siano ricavabili le ragioni che confortano l'affermazione della validità del ricorso (Nella specie, i ricorrenti avevano contestato l'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione guadagni; la S.C., nel confermare sul punto la sentenza di merito, ha ritenuto che la decisione di secondo grado, dando atto della circostanza che gli elementi contenuti nell'atto introduttivo avevano permesso al giudice di primo grado di decidere in ordine alla modalità di esercizio del potere di scelta, aveva espresso una valutazione positiva sulla validità del ricorso).

Per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il potere del datore di lavoro di scegliere i lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni doveva essere esercitato nel rispetto di limiti interni (che imponevano una scelta da effettuare secondo criteri obiettivi, ragionevoli e coerenti con l'istituto della cassa integrazione) e di limiti esterni (che imponevano l'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede ed il divieto di realizzare le discriminazioni di cui all'art. 15, legge n. 300 del 1970) e, conseguentemente, il criterio della rotazione, previsto sia pure soltanto in forma programmatica da un accordo sindacale, era derogabile esclusivamente in presenza di giusti motivi (Nella specie, la S.C., nell'enunciare siffatto principio ha escluso che la legittimità del provvedimento ministeriale di concessione della cassa integrazione guadagni fosse sufficiente, da sola, ad esonerare il datore di lavoro dall'onere di dimostrare l'esistenza di giusti motivi per la deroga del criterio di rotazione ed a rendere legittimo qualsiasi successivo atto del datore di lavoro concernente il collocamento del lavoratore in C.I.G.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5220
    Data del deposito : 3 aprile 2003

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