Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 1
Anche nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi, ma è invece necessario che ne sia impossibile la individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7137 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - rel. Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AZIENDA TRASPORTI PER L'AREA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA (già AZIENDA MUNICIPALE AUTOBUS),in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett. dom. in Roma, via Schopenhauer n. 53,presso lo studio dell'avv. Giulia Scanzani, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Morabito, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER AN, elett. dom. in Roma, via Marco Aurelio n. 20,presso lo studio dell'avv. Paolo Federico che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 24 aprile 1999, n. 62 (R.G.N. 209/1996);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 28/2/2002, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ND LL conveniva in giudizio davanti al Pretore del lavoro di Reggio Calabria la locale Azienda Municipale Autobus - A.M.A., di cui era dipendente con mansioni di segretario di terza classe dall'8 maggio 1964, e, deducendo che la datrice di lavoro non aveva provveduto sulla richiesta di retrodatazione dell'anzidetta qualifica al 1^ novembre 1959 in relazione allo svolgimento delle mansioni elencate alle lettere a) e c) del ricorso, le quali erano superiori a quelle della qualifica allora posseduta di alunno d'ordine, ne chiedeva la condanna a riconoscergli dalla anzidetta data la qualifica di segretario di terza classe ed a corrispondergli le relative differenze di retribuzione nonché a praticare il trattamento normativo spettante.
Si costituiva la convenuta eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e, comunque, l'infondatezza delle pretese di controparte anche tenuto conto dell'annullamento da parte del CORECO di due delibere con cui era stata riconosciuta la retrodatazione dell'inquadramento nella qualifica di segretario di 3^ classe dal 1^ novembre 1959. Con ordinanza del 25 febbraio 1985 il Pretore invitava il ricorrente a prendere posizione precisa su tutti gli aspetti del giudizio, anche mediante un'organica esposizione degli elementi di fatto e di diritto da evidenziarsi alla stregua dell'indirizzo proposto nel medesimo provvedimento, e, dopo l'espletamento di prova testimoniale e deposito di documenti, con sentenza del 17 ottobre 1985, dichiarava il diritto del lavoratore alla qualifica rivendicata, con decorrenza dal 15 luglio 1960, condannando l'azienda al pagamento di differenze retributive afferenti al più ampio periodo compreso fra il 1^ novembre 1959 all'8 maggio 1964,oltre accessori.
Avverso la decisione proponevano gravame entrambe le parti e il locale Tribunale, con sentenza depositata il 24 aprile 1999, accoglieva l'appello dell'LL condannando l'A.M.A. all'applicazione del trattamento economico e normativo sulla base delle norme legislative e regolamentari, ivi comprese quelle collettive, succedutesi nel tempo, in dipendenza della qualifica superiore decorrente dal 15 luglio 1960, con la corresponsione delle conseguenti differenze economiche maggiorate degli accessori di legge;
respingeva l'appello dell'A.M.A.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: andava rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
era del pari infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo in quanto tale atto conteneva, oltre ai requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 5 dell'art. 414 c.p.c. (che non erano in discussione) anche la determinazione dell'oggetto della domanda nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda era fondata, anche tenuto conto dei documenti indicati;
quanto all'assunto dell'Azienda che aveva negato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma di cui all'art. 18 All. A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 specificando che, nel caso concreto, si sarebbe dovuto coprire mediante esame il posto di cui il dipendente aveva avuto la reggenza, era da considerare che, se da un lato la motivazione della pronuncia pretorile, circa i requisiti richiesti per la promozione ai gradi superiori (ordine del direttore-vacanza del posto-durata della reggenza per un periodo superiore a sei mesi), non era stata censurata dall'appellante, dall'altro l'acquisibilità della posizione senza necessità di esame non era stata contestata come confermato dall'avvenuto riconoscimento della retrodatazione dell'inquadramento richiesto in più delibere;
oltretutto, incombeva alla datrice di lavoro dedurre e provare il fatto impeditivo rispetto a chi vantava il diritto alla promozione.
L'Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana di Reggio Calabria (già Azienda Municipale Autobus) ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi cui ha resistito con controricorso l'LL. Per l'esame del primo di tali motivi, concernenti la questione di giurisdizione, il ricorso è stato affidato alle Sezioni Unite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 disp.att. c.p.c. La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del 13 novembre 2001, n. 16218, nel rigettare il primo motivo di ricorso, ha dichiarato la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, rimettendo gli atti alla Sezione Lavoro per l'ulteriore corso del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, si censura l'impugnata sentenza per avere rigettato apoditticamente l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo in contrasto palese con l'ordinanza pretorile del 14 gennaio 1985. Eppure il giudice di primo grado, dopo avere premesso che la domanda siccome formulata avrebbe dovuto essere rigettata, aveva invitato le parti a prendere posizione su tutti gli aspetti del giudizio, anche mediante un'organica esposizione degli elementi di fatto e di diritto da evidenziare alla stregua dell'indirizzo proposto. Il dipendente non aveva però ottemperato all ordinanza, limitandosi esclusivamente a riprodurre la richiesta di mezzi istruttori. Conseguenza ineluttabile di siffatto comportamento processuale avrebbe dovuto essere la declaratoria di nullità del ricorso, ai sensi dell'art. 414 C.P.C. e, in ogni caso, siffatta declaratoria avrebbe dovuto discendere dalla mancata indicazione dei testi nel ricorso introduttivo. Nè tali specifiche arogomentazioni erano state smentite dall'impugnata sentenza che aveva anzi operato una interpretazione distorta. Il motivo va rigettato perché infondato.
Anche nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi, ma è invece necessario che ne sia impossibile la individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti tra le tante, Cass., 15 maggio 1989, n. 2328; 5 marzo 1986, n. 1446; 10 novembre 1981, n. 5964; vedi anche Cass., 23 novembre 1985, n. 5843, sul carattere imperativo della norma;
e Cass., 18 dicembre 2000, n. 15907, sulla interpretazione della domanda giudiziale).
Tali principi sono stati applicati dal Tribunale che ha escluso, in base alla valutazione complessiva del ricorso introduttivo del giudizio, sussistere una ipotesi di nullità poiché il ricorso conteneva, oltre ai requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 5 dell'art. 414 c.p.c. (su cui non vi era contestazione), anche quelli di cui ai nn.
3 e 4 c.p.c., ossia la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali era fondata la domanda con le relative conclusioni. Pur in mancanza di una espressa indicazione delle norme su cui era fondata la pretesa, il richiamo ad una serie di documenti allegati, funzionali alla prova degli elementi posti a base della domanda, aveva, infatti, consentito chiaramente l'individuazione del petitum e della causa petendi. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede.
Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 18 All. A) R.D. n. 148 del 1931 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, ai sensi dell'art. 260 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che la normativa applicabile alla fattispecie è quella di cui al citato art. 18, ha ritenuto che in ogni caso l'Azienda aveva sollevato soltanto per la prima volta in appello l'eccezione relativa alla circostanza che il posto rivendicato dall'LL avrebbe dovuto essere coperto mediante esame. L'affermazione è errata poiché fin dal primo grado era stata eccepita dall'Azienda la mancanza dei requisiti richiesti dalla detta norma tra cui quello relativo all'accesso alla qualifica rivendicata. Nè può sostenersi che la datrice di lavoro avrebbe dovuto eccepire e provare la condizione relativa alla copertura del posto mediante esame. Siffatta condizione rileva, infatti, per tabulas essendo prevista espressamente dalla normativa contrattuale, la quale stabilisce che per accedere alla qualifica rivendicata dall'LL, Segretario di 3^ classe, è necessario partecipare al concorso.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Secondo orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema - che va in questa sede ribadito in quanto si condividono le ragioni poste a sostegno - con riferimento ai dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, cui non è applicabile l'art. 2103 c.c., l'art. 18, comma 4, del r.d. n. 148 del 1931 - secondo il quale
"per i posti da coprire mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso" - presuppone necessariamente l'individuazione e la specificazione delle funzioni da assegnare mediante concorso interno ovvero l'emanazione del regolamento interno che, nel fissare l'organigramma, stabilisce anche quali siano i posti la cui vacanza deve essere coperta mediante la procedura concorsuale. Ne consegue che all'ipotesi di assegnazione, con ordine di servizio, di mansioni superiori in difetto di regolamento interno (non intervenuto neppure durante lo svolgimento delle suddette mansioni) non può applicarsi la suddetta disposizione, ma il precedente comma 1 del medesimo art. 18 del r.d. n. 148 del 1931 che attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva della qualifica superiore prescindendo dall'espletamento di concorso interno (Cass., 16 dicembre 2000, n. 15897; vedi anche Cass., 1997, n. 3027). Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che ha confermato la sussistenza del diritto dell'LL al riconoscimento, a tutti gli effetti, della qualifica superiore, avendo accertato la sostanziale ricorrenza nel caso in esame dei requisiti previsti dall'art. 18 del r.d. n. 148 del 1931 costituiti, oltre che dall'ordine del direttore e dalla vacanza del posto, dall'esercizio delle dette mansioni superiori per un periodo superiore a sei mesi in una situazione aziendale che non aveva consentito l'espletamento di esame a causa della mancata emanazione di regolamento interno con la previsione dell'organigramma e dei posti vacanti da coprire mediante concorso.
Il ricorso deve perciò essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente A.M.A.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in EURO 26,50 oltre EURO 2.000,00 (duemila/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002