Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10316
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

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Costituisce domanda nuova la deduzione di una nuova "causa petendi", la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. Conseguentemente ricorre la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. solo quando il giudice, integrando o sostituendo in tutto o in parte gli elementi della "causa petendi", ponga a fondamento della pronunzia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall'attore e dibattuto in giudizio. (Nella specie, lamentando la parte che, proposta un'azione di nullità del licenziamento, il tribunale avesse accolto la domanda per la mancanza degli elementi della giusta causa, attinente la diversa azione per l'annullabilità del recesso, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il vizio di ultrapetizione evidenziando come, indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato per impugnare il licenziamento, il ricorrente aveva chiaramente riportato sin dall'atto introduttivo la fattispecie oggetto di doglianza, sicché non era ravvisabile alcuna alterazione dei termini della controversia, ma solo la soluzione delle ragioni di diritto in applicazione del principio "iura novit curia").

Nel nuovo rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale in sede di appello può trarre elementi di conforto del proprio giudizio positivo circa la sufficienza delle indicazioni contenute in ricorso dal rilievo che esse consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta indispensabile alla decisione della controversia (Nella specie la S.C. ha aggiunto che era irrilevante addurre che la nullità sarebbe scaturita da una violazione dei termini perentori per la deduzione della prova, sia perché la parte che sollevava l'eccezione non si era opposta all'ammissione della stessa, sia perché nelle controversie di lavoro è consentita l'ammissione d'ufficio della prova).

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    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 febbraio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10316
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10316
Data del deposito : 16 luglio 2002

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