Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 2
Costituisce domanda nuova la deduzione di una nuova "causa petendi", la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. Conseguentemente ricorre la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. solo quando il giudice, integrando o sostituendo in tutto o in parte gli elementi della "causa petendi", ponga a fondamento della pronunzia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall'attore e dibattuto in giudizio. (Nella specie, lamentando la parte che, proposta un'azione di nullità del licenziamento, il tribunale avesse accolto la domanda per la mancanza degli elementi della giusta causa, attinente la diversa azione per l'annullabilità del recesso, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il vizio di ultrapetizione evidenziando come, indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato per impugnare il licenziamento, il ricorrente aveva chiaramente riportato sin dall'atto introduttivo la fattispecie oggetto di doglianza, sicché non era ravvisabile alcuna alterazione dei termini della controversia, ma solo la soluzione delle ragioni di diritto in applicazione del principio "iura novit curia").
Nel nuovo rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale in sede di appello può trarre elementi di conforto del proprio giudizio positivo circa la sufficienza delle indicazioni contenute in ricorso dal rilievo che esse consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta indispensabile alla decisione della controversia (Nella specie la S.C. ha aggiunto che era irrilevante addurre che la nullità sarebbe scaturita da una violazione dei termini perentori per la deduzione della prova, sia perché la parte che sollevava l'eccezione non si era opposta all'ammissione della stessa, sia perché nelle controversie di lavoro è consentita l'ammissione d'ufficio della prova).
Commentario • 1
- 1. Società tra marito e moglie: è possibile?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10316 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.L.P. SOLAI SRL (già I.L.A. DA SOLAI s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI presso lo studio dell'avvocato CA BOURSIER NIUTTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO DE FEO, ELIO VULPIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATERNO 9, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PELLICCIARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMMASO CALCULLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ILA DA MURATURE SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1313/00 del Tribunale di MATERA depositata il 02/12/00 - R.G.N. 1221/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato PELLICCIARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Pretore di Matera AR UR esponeva che aveva prestato la propria attività lavorativa come impiegato di categoria B con mansioni di unico addetto al servizio ricezione ordini e spedizioni presso la s.r.l. I.L.A. IG Solai e la s.r.l. I.L.A. IG Murature dal 29 luglio 1965 al 13 novembre 1987,data di ricezione della comunicazione di licenziamento. Precisava ancora che aveva impugnato tempestivamente il licenziamento intimato senza giusta causa e di essere ricorso all'autorità giudiziaria il 4 gennaio 1988, chiedendo che - previa declaratoria della nullità del provvedimento comminato - fosse condannata la società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Dopo che il Pretore aveva accolto la domanda condannando la s.r.l. I.L.A. IG Solai e dopo che il Tribunale di Matera su appello delle parti soccombenti aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata - perché era stata svolta attività istruttoria in assenza della s.r.l. I.L.A. IG Murature, chiamata in causa successivamente - esso ricorrente aveva riformulato le domande già azionate il 4 gennaio 1988 nei confronti di entrambe le società. Dopo la costituzione delle suddette società e dopo l'escussione di numerosi testi, il Pretore di Matera con sentenza del 9 aprile 1999, in accoglimento della domanda del UR, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava le società in solido alla reintegrazione del suddetto UR nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno nella misura dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla reintegrazione, oltre che alla rivalutazione ed agli interessi legali nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed alla metà delle spese.
A seguito di gravame delle società, il Tribunale di Matera con sentenza del 2 dicembre 2000 rigettava l'appello proposto dalla I.L.A. IG Solai, che condannava anche alle spese, mentre accoglieva l'appello proposto dalla s.r.l. I.L.A. IG Murature, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva e compensando tra le parti le spese di giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede di legittimità - che il ricorso del 6 agosto 1994 non poteva qualificarsi come atto di riassunzione del precedente giudizio introdotto con il ricorso del 4 gennaio 1988 in quanto detto ricorso era dotato di tutti i requisiti (petitum, causa petendi ed indicazione dei mezzi istruttori) che lo rendevano idoneo ad assolvere ex novo le funzioni proprie dell'atto introduttivo della lite tanto da avere dato luogo alla sentenza n. 67/99 del Pretore di Matera poi impugnata. Si era così in presenza di una ipotesi di "litispendenza" che avrebbe potuto tutt'al più dare origine ad una riunione facoltativa, peraltro non sollecitata da nessuna delle parti in causa. Comunque anche a volere considerare il ricorso del 6 agosto 1994 come una semplice prosecuzione del precedente esso non poteva ritenersi - contrariamente a quanto dedotto dalla società appellante - nullo per violazione dell'art. 414 c.p.c. in quanto erano stati enunciati gli elementi di fatto posti a base della domanda ed era stata dedotta l'infondatezza delle ragioni del recesso. In relazione alla doglianza della mancata indicazione dei mezzi istruttori il Tribunale evidenziava come gravasse sul datore di lavoro provare la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento. In ogni caso dalla condotta tenuta dalla società IG Solai si evinceva che essa non aveva eccepito tempestivamente la decadenza dai mezzi istruttori ed anzi, con la sua condotta, aveva mostrato di volere rinunziare a far valere detta decadenza.
In relazione al merito della controversia poi il giudice d'appello precisava che la datrice di lavoro non aveva provato l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento atteso che la lentezza con la quale il UR aveva consegnato la bolle di accompagnamento ai vettori lungi dall'essere con sicurezza ricollegabile alla sua negligenza o neghittosità ben poteva essere dipesa dal carico di lavoro e dalla contemporanea evasione di ordini inviati a mezzo telefono. Nulla infine era emerso in ordine ai presunti atti di insubordinazione ne' la società aveva provato l'impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale in mansioni equivalenti a quelle in precedenza svolte. Con riferimento al requisito dimensionale per l'applicabilità della tutela reale, il Tribunale - dopo avere affermato che il relativo onere probatorio gravava per il più recente indirizzo giurisprudenziale sul datore di lavoro - riteneva raggiunta la prova del detto requisito in ragione delle dichiarazioni dei testi escussi, che riferendosi indistintamente ad entrambe le società, avevano parlato di nove operai addetti alla costruzione delle travette, di trenta operai per la costruzione di mattoni, quattro operai per il caricamento di mattoni e travi, oltre ai dipendenti amministrativi e dirigenti comuni. Ciò aveva indotto il Pretore a concludere, con un giudizio del tutto condivisibile, che vi fosse una utilizzazione contemporanea delle prestazione lavorative da parte delle due società titolari delle due distinte imprese e che tra di esse sussistesse un nesso talmente stretto da rendere sostanzialmente difficile discernere le singole persone giuridiche. Questa situazione, che dimostrava un intento elusivo degli obblighi scaturenti dal regime di stabilità reale (le due società la s.r.l. IG Solai e la s.r.l. IG Murature avevano rilevato con il personale l'attività unitariamente svolta dal IG Sud s.p.a.), se consentiva la computabilità - ai fini della reintegrazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - dei lavoratori dipendenti da tutte le aziende non permetteva di assegnare al gruppo imprenditoriale un valore unificante, oltre che sotto il profilo economico e fattuale, anche sul versante giuridico, e precisamente con riferimento agli obblighi ed ai diritti relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Dal che scaturiva il difetto di legittimazione passiva della s.r.l. I.L.A. IG Murature. Con riguardo infine al risarcimento del danno ex art. 18 stat. lav. il Tribunale evidenziava che da detto risarcimento, parametrato sulle retribuzioni che il lavoratore stesso avrebbe percepito se avesse prestato la sua attività lavorativa, poteva essere detratto quanto percepito dallo stesso lavoratore. Il relativo onere, però, incombente sul datore di lavoro, nel caso di specie non era stato assolto neppure con l'ausilio di presunzioni semplici. In particolare le pretese del UR, che aveva contestato di avere ricevuto altre somme, erano circoscritte al periodo corrente dal 13 novembre 1987 al 24 ottobre 1990 ed, inoltre, la mera produzione delle certificazioni relative alla cassa integrazioni guadagni erano inidonee a ridurre la portata del risarcimento.
Avverso tale sentenza la s.r.l. I.L.P. Solai (già s.r.l. I.L.A. IG Solai) propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso AR UR.
La s.r.l. IG Murature non si è costituita in giudizio. Sia la s.r.l. I.L.P. Solai che il UR hanno depositato note difensive ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la s.r.l. I.L.P. Solai deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per nullità ed infondatezza del ricorso introduttivo nonché per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. In particolare sostiene la ricorrente che il ricorso del 4 gennaio 1988 del UR era privo dei requisiti dell'art. 414 c.p.c. a causa della mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della domanda oltre che per la mancata indicazione dei mezzi di prova e dei testimoni addotti a sostegno della pretesa azionata in giudizio. Precisa ancora la ricorrente che la nullità deriva dall'assoluta genericità della domanda priva di alcuna deduzione sulla pretesa unicità delle due società resistenti, intesa come presupposto per l'applicabilità della tutela reale invocata e priva di specifiche censure avverso il provvedimento di licenziamento impugnato. Inoltre l'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso del 1988 non poteva neanche essere superata e rigettata sulla base delle considerazioni che nel caso di specie era stata introdotta una nuova domanda con il ricorso del 6 agosto 1994 in quanto la mera lettura di tale ricorso consentiva di fugare ogni dubbio al riguardo e portava alla insanabilità delle decadenze e delle preclusioni in cui era incorso il lavoratore con l'originario ricorso.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
È giurisprudenza costante di questa Corte che la valutazione della sufficienza o meno delle indicazioni del ricorrente in rapporto alle prescrizioni dell'art. 413 nn. 3 e 4 c.p.c. circa l'obbligo della determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui questa si fonda implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice di merito, il quale in sede di appello ben può trarre elementi di conforto del proprio giudizio positivo circa la sufficienza delle indicazioni predette dal rilievo che esse consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta indispensabile alla decisione della controversia (cfr. per tale indirizzo ex Plurimis: Cass., Sez. Un., 2 giugno 1993 n. 6140; Cass. 19 novembre 1990 n. 11159 cui adde, in epoca meno risalente, Cass. 19 marzo 2001 n. 3911; Cass. 12 gennaio 1996 n. 188). Orbene, nel caso di specie il Tribunale di Matera - con motivazione congrua e del tutto corretta sul piano logico-giuridico e pertanto non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità - ha osservato che sia che si ritenga il ricorso del 6 agosto 1994 come atto di riassunzione diretto alla prosecuzione del precedente giudizio sia invece che lo si ritenga atto iniziale di un giudizio del tutto autonomo non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità sollevata dalla società IG Solai per contenere il suddetto ricorso, come il precedente, tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 c.p.c. per la sua validità. Nè per andare in contrario avviso vale addurre che nel caso di specie la nullità scaturirebbe anche da un mancato rispetto dei termini perentori per la deduzione della prova non potendo tale nullità - come ha sul punto correttamente osservato la impugnata sentenza - essere eccepita dalla parte che a tale prova non sia opposta ed inoltre essendo consentita, in ragione della specifica natura delle controversie di lavoro, l'ammissione d'ufficio della prova ex artt. 421 e 437 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per inesistenza di alcun vizio di nullità del licenziamento nonché insufficiente e contraddittorietà della motivazione. Più specificatamente sostiene che il UR ha proposto una azione di nullità del licenziamento mentre il Tribunale ha ritento annullato il licenziamento per la mancanza degli elementi della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento che attengono al diverso vizio ed alla diversa azione dell'annullabilità del recesso. Nè poteva addursi in contrario, come aveva fatto il Tribunale in merito all'eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c., che nel caso di specie il giudice avesse dato una diversa qualificazione giuridica alla fattispecie oggetto di doglianza perché il principio "iura novit curia" e l'art. 113 c.p.c. sono applicabili alla qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio e non alla qualificazione dell'azione giudiziaria proposta. In altri termini proposta la domanda per la declaratoria di nullità del recesso il giudice non poteva accogliere la domanda sulla base di una categoria d'invalidità diversa senza violare il principio della domanda. Anche questo motivo risulta privo di fondamento.
È stato più volte ribadito da questa Corte che costituisce domanda nuova la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti attraverso la prospettazione di nuove circostanze il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio ed, introducendo nel processo, un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia(cfr. tra le tante: Cass. 10 gennaio 456; Cass. 24 giugno 1995 n. 7201; Cass. 21 febbraio 1994 n. 1654). Conseguentemente ricorre la violazione dell'art. 112 c.p.c. allorquando il giudice, integrando o sostituendo in tutto o in parte gli elementi della causa petendi, ponga a fondamento della pronuncia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall'attore e dibattuto in giudizio(cfr. al riguardo Cass. 14 febbraio 1996 n. 1104). Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio procedurale. Il Tribunale, infatti, ha correttamente escluso nella pronunzia del primo giudice il vizio di ultrapetizione evidenziando al riguardo come, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato per denunziare il vizio dell'atto impugnato, il UR aveva chiaramente riportato nell'atto introduttivo la fattispecie oggetto di doglianza, spiegando le ragioni poste a fondamento della domanda di reintegrazione. Ha, conseguentemente, aggiunto il Tribunale che non vi era stata alcuna modificazione dei fatti di causa destinata ad alterare i termini della controversia sicché alla soluzione delle ragioni di diritto presiedeva il generale principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. la cui applicazione non determina la violazione del divieto di extrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c. Con il terzo motivo la società denunzia violazione a falsa applicazione degli artt. 2119 c.c. e dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento nonché per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Evidenzia al riguardo che dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti (note del 4 settembre 1987, del 13 ottobre 1987 ed ancora del 12 e 16 novembre 1987) emergeva la gravità degli addebiti contestati al lavoratore e la loro idoneità a ledere il vincolo fiduciario con la datrice di lavoro in ragione del ripetersi degli atteggiamenti di insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, dell'inosservanza delle direttive ricevute e della negligenza e noncuranza del lavoratore nello svolgimento degli incarichi a lui affidati. Inoltre il Tribunale nella sua analisi aveva confuso la fattispecie della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo riguardante il caso in esame da quello per giustificato motivo oggettivo, solo in relazione al quale si configura l'obbligo del datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità dell'impiego del lavoratore licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Per concludere le contestazioni al UR non riguardavano soltanto la negligenza su cui il giudicante si era soffermato ma anche le ripetute insubordinazioni nei confronti dei superiori, dell'inosservanza delle direttive impartite per lo svolgimento della prestazione lavorativa e l'incompleta compilazione delle bolle di spedizione, che esponeva la società a rilevanti rischi di carattere fiscale e sanzionatorio. Con il quarto motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, 414 nn. 3 e 4 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per carenza di presupposti e di prova per applicabilità della tutela reale nonché per omessa ed insufficiente motivazione. Deduce al riguardo che nel ricorso depositato in data 4 gennaio 1998 il UR non ha allegato ne' chiesto di provare la sussistenza del requisito dimensionale per il riconoscimento della tutela reale, così incorrendo nelle decadenze previste dal combinato disposto degli artt. 414 e 416 c.p.c. In relazione poi alle circostanze richiamate nella impugnata sentenza in base alle quali sarebbe desumibile la sussistenza del suddetto requisito andava osservato, sotto il versante processuale, che la richiesta di prova relativa alla valutazione del requisito numerico anche con riferimento alla società IG Murature non poteva essere avanzata in corso del giudizio. Sotto il versante sostanziale andava, poi, chiarito che sulla base dell'istruttoria espletata non erano emerse circostanze che giustificavano una sommatoria del personale della società IG Solai con quello della società IG Murature ai fini del riconoscimento al UR della tutela reale atteso che non poteva in alcun modo attribuirsi alla I.L.A. IG Solai s.r.l. il ruolo e la definizione di società capogruppo ne' era in alcun modo emersa la simulazione o la preordinazione in frode alla legge dell'atto costitutivo dell'I.L.A. IG Murature s.r.l. o l'illegittima interposizione da parte di quest'ultima nel rapporto di lavoro del UR o di altri dipendenti.
Il terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro connesse sul piano logico-giuridico, vanno anche essi rigettati perché privi di fondamento.
Va premesso per una completa e corretta valutazione delle censure mosse con entrambi i suddetti motivi - che è giurisprudenza costante che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex plurimis:
Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154; Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Orbene nel caso di specie il Tribunale di Matera, dopo avere vagliato il materiale probatorio, e specificamente la deposizione dei testi escussi - con una motivazione adeguata, priva di salti logici e corretta sul piano giuridico e, pertanto, non suscettibile di alcuna critica in questa sede di legittimità - ha osservato come il datore di lavoro non fosse riuscito a provare la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento. Nè per andare in contrario avviso si può dedurre - come ha pure fatto la società ricorrente - che il Tribunale ha trascurato la valutazione della prova documentale che attesterebbe gravi atti di insubordinazione del UR, suscettibili di giustificare il recesso dal rapporto lavorativo della s.r.l. IG Solai.
Detta censura si presenta del tutto generica per non essere stato indicato in modo specifico e puntuale in cosa detti atti di insubordinazione si fossero concretizzati sicché deve trovare integrale applicazione il principio secondo cui qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficienza motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del c.t., ecc.) è necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata) che il ricorrente precisi - ove, ricorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli assume decisiva e non valutata (o insufficientemente valutata), dato che in ragione dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. 15 giugno 1999 n. 5945; Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161). Ed analogo genere di considerazioni sollecita la critica mossa dalla società ricorrente all'accertamento operato dal giudice d'appello in ordine alla individuazione del numero dei dipendenti richiesti per il riconoscimento della tutela reale.
Il Tribunale di Matera ha ritenuto che la prova del requisito numerico per la reintegra nel posto di lavoro dovesse essere fornita dal datore di lavoro e non dal lavoratore come invece sostenuto dall'indirizzo giurisprudenziale (cfr. tra le altre da ultimo: Cass. 10 novembre 1999 n. 12492), che questa Corte ritiene di condividere.
Ciò non assume però rilevo ai fini della decisione avendo poi lo stesso Tribunale affermato come dagli elementi acquisiti al processo(ed in particolare dalla prova per testi espletata) dovesse ritenersi dimostrata in ogni caso la presenza del requisito dimensionale ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 stat. lav. perché era emerso - a seguito di accertamento in fatto non contestabile in questa sede di legittimità - che numerosi lavoratori prestavano la loro attività in maniera promiscua alle dipendenze sia della IG Solai che della IG Murature. Corollario di quanto sinora detto è che correttamente il giudice d'appello ha disposto la reintegra nel posto di lavoro del UR non avendo la società ricorrente dato la prova, come era sua onere, che il licenziamento intimato fosse sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo.
Con il quinto motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 210 e 213 c.p.c in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c per il mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate ai fini della prova dell'aliunde perceptum nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Deduce in particolare che il Tribunale avrebbe dovuto considerare nel quantificare il risarcimento dei danni gli emolumenti percepiti dal UR dopo il licenziamento;
e denunzia poi per quanto riguarda il periodo corrente dal 13 novembre 1987 al 24 ottobre 1990 (in relazione al quale lo stesso Tribunale ha precisato essere stata limitata la domanda di risarcimento danni) - che il Tribunale ha immotivatamente rigettato le sue richieste dirette a provare l'aliunde perceptum (richieste di: informativa presso l'Inps per l'accertamento di corresponsione da parte dell'ente di indennità di natura previdenziale ed assistenziale, retributiva o pensionistica;
esibizione del libretto di lavoro del dipendente;
informativa all'Inps ed all'Ufficio di collocamento per conoscere eventuali avviamenti al lavoro, rifiuti di avviamento ed erogazione di somme a qualsiasi titolo ricevute dal ricorrente a far data dal licenziamento).
Anche quest'ultimo motivo va rigettato avendo il Tribunale - come è stato già ricordato - nella impugnata sentenza osservato che la società IG Solai su cui incombeva l'onere di provare l'"aliud perceptum" ai fini della liquidazione del danno subito dal UR non aveva assolto a tale onere anche perché la mera produzione delle certificazioni relative alla c.i.g.s. non erano idonee a tale scopo. Una siffatta motivazione - corretta sul piano logico-giuridico e fondata su di una valutazione del materiale probatorio devoluta alla competenza esclusiva del giudice di merito - si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.
La s.r.l. I.L.P. Solai, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo. Nulla in relazione alle spese tra la s.r.l. I.L.P. Solai e la s.r.l. IG Muratura per non essersi la stessa costituita in giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 46, oltre euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002