Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3463
CASS
Sentenza 11 marzo 2002

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Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile, anche d'ufficio e in grado di appello, con apprezzamento del giudice di merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3463
    Data del deposito : 11 marzo 2002

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