Sentenza 11 marzo 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile, anche d'ufficio e in grado di appello, con apprezzamento del giudice di merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AREA CONSULT SIM s.p.a., in persona del legale rappresentante, CO Tralli, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n.88, presso l'avv. Massimo de Bonis, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Flaminio Valseriati del Foro di Brescia;
- ricorrente -
contro
MB EF, EL MA, SC CO, PE LU, VA GI, HI OB, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 1, presso l'avv. Virgilio Gaito, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 17 settembre - 28 ottobre 1998, n. 1060, cron. 1989, RGAC 3379 del 1996;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Flaminio Valseriati e Sebastiano Ribaudo (per delega avv. Gaito);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17 settembre - 28 ottobre 1998, il Tribunale di Bergamo rigettava l'appello proposto da AREA CONSULT SIM s.p.a. avverso la decisione 19 novembre 1995 del locale PR che aveva, tra l'altro, ed ai fini che ancora interessano in questa causa:
- dichiarato la nullità L'accordo stipulato il 23 ottobre 1993 tra la società AREA CONSULT SIM s.p.a. e l'agente Maurizio IC (che poneva a carico L'agente una penale fissa di lire 400 milioni in caso di recesso "per qualsiasi motivo");
- dichiarato la nullità della domanda proposta da alcuni ex agenti della società (tra i quali gli attuali resistenti) tendente ad ottenere la condanna della stessa al pagamento di provvigioni maturate;
- condannava la società al pagamento, in favore degli stessi, L'indennità di preavviso, L'indennità di risoluzione del contratto e L'indennità suppletiva di clientela, da quantificarsi in separata sede;
- rigettava la domanda riconvenzionale della società per il risarcimento dei danni subiti a causa degli illeciti comportamenti dei ricorrenti, tenuti nel corso dei rapporti di agenzia (consistenti, secondo gli addebiti, nella commissione di fatti di concorrenza sleale), dichiarando invece la propria incompetenza per la domanda relativa al danno successivo alla cessazione dei rapporti di agenzia, per la quale indicava come competente il Tribunale di Milano.
Nel confermare la decisione del PR, il Tribunale rigettava tutte le nuove istanze istruttorie formulate dalla società in grado d'appello.
I giudici di appello sottolineavano che era stato proprio il difensore della società a richiedere - dopo aver sollecitato la discussione della causa dinanzi al PR - l'audizione in appello di alcuni testimoni non ammessi in primo grado (due ex agenti che avevano conciliato analoga vertenza) e l'ammissione di nuovì capitoli di prova testimoniale.
Sul punto, il Tribunale richiamava il divieto di deduzione di nuove prove in grado di appello, ricordando che il principio di infrazionabilità ed unità della prova non consente la riproposizione in appello di una prova già esaurita ovvero la deduzione di prove nuove, come quella testimoniale, vertente su nuovi capitoli, e diretta a completare, modificare o contraddire quella già espletata in primo grado.
Quanto all'accordo intercorso tra il IC e la società, i giudici di appello dichiaravano di condividere - almeno sotto un profilo teorico - la obiezione della società che escludeva, nel caso di specie, l'applicabilità L'art.1373 codice civile (norma, questa, erroneamente ritenuta applicabile dal PR anche al contratto di agenzia a tempo indeterminato, in quanto espressione della regola generale di recedibilità "ad nutum" nell'ambito dei contratti ad esecuzione periodica o continuata).
I giudici di appello osservavano però che il PR, pur avendo omesso qualsiasi richiamo esplicito al principio di eterointegrazione del contratto sancito dall'art.1374 codice civile, aveva proceduto ad una puntuale disamina della compatibilità L'atto che prevedeva la penale a carico del IC con norme imperative di legge. Nel ricostruire la portata obiettiva di tale accordo, i giudici di appello concludevano che la clausola in questione - la quale poneva una penale a carico del solo IC "in ogni caso di recesso" - doveva essere considerata in contrasto con norme imperative di legge, le quali dovevano ritenersi fonte integrativa vincolante rispetto al contratto di agenzia (che legava l'appellante alla società e che costituiva il presupposto L'accordo in esame).
I giudici di appello richiamavano, sul punto, le norme del codice civile: in particolare, l'art.1750 codice civile, che attribuisce alla parte che subisce il recesso il diritto all'indennità di preavviso, e l'art.1751 dello stesso codice, che sancisce il principio L'inderogabilità delle disposizioni dettate dallo stesso articolo, ove la legge sia effettuata, a svantaggio L'agente.
Il Tribunale richiamava, ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti, la condotta tenuta da Area Consult Sim s.p.a. successivamente alla stipulazione L'accordo, precisando che, dopo solo quindici giorni dalla firma dello stesso (23 ottobre 1993), la società aveva intimato al IC il recesso (8 novembre 1993). Quanto ai motivi di gravame relativi agli illeciti di concorrenza sleale e di sviamento di clientela, entrambi esclusi, in concreto, dal PR, i giudici di appello osservavano che gli atti illeciti compiuti dal IC e dagli altri agenti sarebbero consistiti almeno secondo l'addebito loro mosso dalla società:
- in un accordo tra il IC ed un certo PR (soggetto, questo, estraneo al presente giudizio), indicato dalla società come occulto ispiratore delle riunioni segrete degli agenti;
- in alcune riunioni degli agenti nelle quali il IC (che era coordinatore degli agenti) avrebbe sollecitato il loro allontanamento da AREA CONSULT SIM s.p.a.;
- nel recesso collettivo attuato da più agenti, con rilevanti disinvestimenti operati in un unico contesto temporale;
- nell'azione di sviamento posta in essere dal IC, non solo nei confronti L'GA (episodio, questo, accertato dal PR), ma anche nei confronti di altri collaboratori e promotori finanziari. Secondo i giudici di appello, le accuse della società non avevano trovato alcun riscontro valido nelle risultanze probatorie acquisite in primo grado.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni non era emersa l'esistenza di un accordo diretto tra il IC ed il PR, consistente in una azione congiunta, volta a porre in luce l'andamento negativo dei rendimenti finanziari di AREA CONSULT SIM s.p.a. e la prospettazione di migliori guadagni possibili presso la concorrenza, in particolare presso la CS ELVI SIM.
Le due riunioni degli agenti tenutesi, rispettivamente, a Piazzatorre o al Cristallo Palace di Bergamo, avevano pacificamente avuto ad oggetto la verifica della produzione del mese precedente: si trattava, pertanto, di un adempimento del tutto consueto nell'ambito del lavoro degli agenti.
Nel corso di queste riunioni era, effettivamente, emerso un insufficiente rendimento degli investimenti dei clienti e una non positiva gestione degli stessi da parte della società, o - almeno - la commissione di alcuni errori nella gestione dei titoli. Dalle deposizioni testimoniali non era, invece, risultato in alcun modo che il IC avesse sollecitato gli agenti da lui coordinati a lasciare AREA CONSULT SIM.
Era vero, piuttosto, che lo stesso IC - anche in quelle due circostanze ed in relazione alla situazione di evidente calo dei rendimenti in cui da tempo versava la società- aveva prospettato agli agenti la possibilità di lavorare con altra SIM (secondo il teste GA, un altro agente, lo ZA avrebbe indicato, in una occasione, il nome della ELVI SIM, ma tutti gli altri testi hanno escluso che il nominativo di tale società fosse stato proposto, in alternativa ad AREA CONSULT SIM).
Doveva, pertanto, escludersi che vi fosse stato storno di collaboratori o uno sviamento di clientela.
Tutti i testi, infatti, avevano escluso che il IC avesse posto in essere un'attività del genere. Il solo GA, come accennato, aveva riferito che lo ZA aveva anche fatto il nome L'altra società.
L'unica circostanza che poteva dirsi provata, in realtà, era solo il recesso contemporaneo di nove agenti - operato nell'arco di poco più di un mese - nello stesso periodo, cioè, in cui la società AREA CONSULT SIM aveva intimato il recesso agli appellati, identificati come autori materiali di questo sviamento.
Tale recesso collettivo, tuttavia, ad avviso del Tribunale, non poteva che ricollegarsi alla situazione di obiettivo calo dei rendimenti della società, emersa da tutte le deposizioni testimoniali.
Proprio tale situazione aveva indotto i nove agenti a risolvere un contratto che essi consideravano non più redditizio ed a cercare alternative di lavoro nell'area delle S.I.M.
I giudici di appello richiamavano le dichiarazioni dei testi MO, ER, IG, TA, secondo le quali la scelta di abbandonare AREA CONSULT SIM - e di passare quindi alla CS ELVI SIM - era stata elaborata in relazione al momento di difficoltà attraversato dalla prima società ed alle condizioni contrattuali offerte dalla seconda (ritenute evidentemente più vantaggiose, almeno in punto provvigioni ai promotori).
Non poteva ritenersi sussistente una intenzione del IC - e degli altri agenti - di danneggiare, con lo storno dei collaboratori, AREA CONSULT SIM.
La concorrenza sleale, indicata dalla preponente come giusta causa di recesso, non può derivare - conclude il Tribunale - solo dalla constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, considerata più solida e comunque tale da offrire migliori prospettive di lavoro e di guadagni. Lo storno di dipendenti o di collaboratori, in quanto espressione di principi di libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica, di per sè non può costituire attività di concorrenza sleale, se non sia accompagnata da modalità abnormi, che dimostrino l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio, derivante dalla perdita di dipendenti, soci o collaboratori che scelgano di lavorare presso un'altra impresa.
L'allontanamento dei promotori aveva poi portato con sè anche la perdita dei clienti che avevano affidato i loro risparmi ai promotori, come conseguenza logica, dato il rapporto fiduciario esistente con gli stessi. I giudici di appello ritenevano pertanto che la società non avesse fornito la prova dello sviamento di clientela operato nel corso del rapporto.
Avverso tale decisione, la società AREA CONSULT SIM s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da cinque distinti motivi. Resistono gli intimati con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione L'art. 345 e 246 codice di procedura civile, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui sono state rigettate tutte le sue istanze istruttorie.
Poiché il IC e gli altri agenti avevano agito con la massima cautela, proprio per non essere scoperti, qualsiasi indizio e qualsiasi notizia "sfuggita" alle maglie del segreto avrebbe dovuto essere esaminata con la massima attenzione.
Se poi il giudice non avesse ritenuto raggiunta la prova L'illecito storno, egli avrebbe dovuto ammettere anche d'ufficio i mezzi di prova necessari per la decisione, ammettendo la testimonianza dei due ex agenti, che non potevano certo essere considerati incapaci per il solo fatto di aver conciliato con la società una causa avente ad oggetto le medesime richieste formulate dal IC e dagli altri litisconsorti.
Il motivo è infondato.
Il giudice d'appello ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dalla società appellante, all'esito di un accertamento dei fatti che ha escluso, alla radice, il compimento di atti di concorrenza sleale o di storno di collaboratori da parte degli ex agenti.
La società, attuale ricorrente, ribadendo le istanze formulate in grado d'appello, pretende ora di sovvertire il risultato di tali testimonianze, indicando nuovi testimoni sulle medesime circostanze che sono già state esplorate nel corso L'istruttoria svolta dal PR, ovvero formulando nuovi capitoli di prova sugli stessi addebiti (storno di agenti e sviamento di clientela) che hanno formato oggetto di prova nel giudizio di primo grado. Tutte queste richieste sono state rigettate dal Tribunale, che ha ritenuto non indispensabili le nuove prove dedotte o l'audizione dei testi non ammessi (pag.14), richiamando - tra l'altro- il "divieto di dedurre nuove prove in appello, in forza del principio di unità ed infrazionabilità della prova, che non consente la riproposizione in appello di una prova già esaurita o la deduzione di una prova, come quella testimoniale vertente su nuovi capitoli, diretta a completare, modificare o contraddire quella già espletata in primo grado". La decisione dei giudici di appello non è comunque censurabile in questa sede di legittimità, secondo il costante insegnamento di questa Corte: "il secondo corma L'art. 437 codice di procedura civile, stabilendo che il collegio può ammettere, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa attribuisce al giudice d'appello un potere discrezionale, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, sicché, anche nel caso in cui manchi un'espressa motivazione della mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, non ricorre il vizio di omesso esame, dovendosi ritenere che l'omessa motivazione configuri un'implicita negazione della indispensabilità di essi" (Cass. 26 aprile 1988 n. 3167, 16 maggio 1990 n. 4239). La valutazione di indispensabilità, il cui esito positivo rende ammissibili nuovi mezzi di prova nel grado di appello nel processo del lavoro, a norma L'art.437, secondo comma, del codice di procedura civile, concerne la sufficienza del materiale probatorio rispetto ai fatti dedotti dalla parte, ed è, del resto, preventiva rispetto alla valutazione di rilevanza che riguarda l'idoneità dei mezzi di prova a dimostrare il fatto dedotto (Cass. 4 ottobre 1988 n. 5346). Tali considerazioni appaiono assorbenti anche rispetto alla dedotta "incapacità" a testimoniare degli ex agenti che avrebbero conciliato analoga vertenza con la stessa società ricorrente. Appaiono, pertanto, del tutto irrilevanti le osservazioni formulate sul punto dalla ricorrente, dovendo - peraltro - convenirsi che in una situazione del genere potrebbe parlarsi, al più, di inattendibilità, ma non di incapacità, che presuppone un interesse giuridicamente rilevante che comporti la legittimazione degli ex collaboratori ad intervenire in giudizio, che è l'unico che comporta l'incapacità a testimoniare, ai sensi L'art. 246 codice di procedura civile (Cass. 17 gennaio 1987 n. 387; cfr. anche Cass. 28
agosto 1993 n. 9126, 13 agosto 1987 n. 6932). Correttamente tale problema non è stato affrontato dai giudici di appello, che hanno rigettato le istanze istruttorie - sia quelle nuove sia quelle riguardanti l'ammissione di testi esclusi sugli stessi capitoli - per le assorbenti ragioni già esposte. Con il secondo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge. Il Tribunale, secondo la ricorrente, non avrebbe interpretato correttamente il contenuto ed il significato L'accordo Area Consult/IC, applicando le norme riguardanti il recesso dai contratti di durata (art.1373 e 1374 codice civile), anziché quelle che regolano più specificamente il contratto di agenzia (artt.1750 e 1751 codice civile). In ogni caso, conclude la ricorrente, il patto concluso tra il IC e la società conserverebbe tutta la sua validità ed efficacia, almeno con riferimento al recesso per giusta causa da parte della preponente.
Il Collegio giudica infondato anche tale motivo.
I giudici di appello hanno preso in esame la penale di 400 milioni di lire prevista dall'accordo IC/Area Consult sim "in ogni caso di recesso" ed hanno osservato che "nel conflitto di tale atto negoziale (con) disposizioni imperative - quali quelle ... del contratto di agenzia a tempo indeterminato, nel quale l'esercizio della facoltà di recesso a norma L'art.1750 codice civile, attribuisce solo il diritto al preavviso - devono ritenersi prevalenti queste ultime, in quanto tutelano in melius gli interessi L'agente. Tali disposizioni possono essere infatti derogate soltanto in melius a favore L'agente da parte del contratto individuale" (p.17). Sulla base di tali considerazioni di diritto, richiamati correttamente gli articoli 1750 e 1751 del codice civile - che sanciscono la inderogabilità delle disposizioni di quest'ultimo articolo a svantaggio L'agente (ivi compresa, quale misura sanzionatoria massima a carico L'agente, l'esclusione della indennità di fine rapporto nel caso in cui la preponente risolva il contratto per una inadempienza imputabile all'agente) i giudici di appello hanno ritenuto la nullità della clausola in questione, in quanto la stessa prevedeva - a carico del solo agente una penale di importo assai rilevante, in presenza di un "qualsiasi motivo" di cessazione del rapporto.
Secondo la società ricorrente, i giudici di appello avrebbero pronunciato "ultra petita" richiamando l'art.1374 codice civile, poiché tale disposizione non era stata mai richiamata ne' dai ricorrenti ne' dal PR.
Tale obiezione si pone in chiara contraddizione con il principio jura novit curia e deve essere pertanto disattesa.
In realtà, il Tribunale ha analizzato compiutamente l'accordo, ed ha esaminato non solo il contenuto letterale di esso, ma anche l'intenzione delle parti: ha preso in considerazione in special modo la condotta della società posteriore all'accordo (sottolineando che il recesso della stessa era stato comunicato a distanza di appena quindici giorni dalla stipulazione L'accordo). Le conclusioni del Tribunale sono in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la clausola contrattuale che mira a comprimere fino all'ablazione la facoltà di recedere dal contratto di agenzia ed a sovvertire la disciplina degli effetti della risoluzione del contratto a tempo indeterminato, quale risultante da inderogabili norme di legge e di accordi collettivi, conduce alla radicale conseguenza della sua nullità (Cass. nn. 5872 del 1986 e 160 del 1988). Del resto, l'osservazione dei giudici di appello in ordine all'applicabilità della penale a qualsiasi ipotesi di recesso della preponente, anche dipendente da una iniziativa colpevole della stessa (oltre che, naturalmente, a quella di ogni tipo di recesso L'agente IC) non è stata minimamente censurata dalla società ricorrente, per cui su di essa deve ritenersi, comunque, formato il giudicato.
Secondo la società ricorrente il patto (contenente la penale a carico del IC) conserverebbe, in ogni caso, la sua piena validità ed efficacia, almeno con riferimento al recesso per giusta causa da parte della preponente.
Il rilievo non appare pertinente al caso di specie.
Poiché, infatti, è stato accertato dai giudici di appello (e tale accertamento non è censurabile in questa sede di legittimità: cfr. terzo motivo di ricorso) che il comportamento di tutti i resistenti non era connotato da illiceità, appare del tutto irrilevante - e costituirebbe pertanto sterile questione accademica soffermarsi su tale punto - stabilire se tale penale fosse realmente dovuta anche in ipotesi di giusta causa della preponente.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, elencando tutti gli errori nei quali sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione dei comportamenti addebitati agli ex agenti. Tra l'altro, la sentenza impugnata non avrebbe considerato la circostanza che i clienti "appartengono" alla preponente e non agli agenti-promotori. Proprio l'art.1751 codice civile conferma - secondo la ricorrente - che per compensare la perdita del "portafoglio clienti" conseguente alla cessazione del rapporto è prevista, almeno in alcune ipotesi, la erogazione di una indennità di avviamento: ora sarebbe veramente antigiuridico che la preponente fosse tenuta a subire lo sviamento di clientela oltre a dover corrispondere tale indennità.
Il PR, indicato dal Tribunale come terzo estraneo al giudizio, doveva considerarsi in realtà l'occulto ispiratore delle riunioni segrete che avevano per oggetto l'organizzazione dello storno. Le risultanze istruttorie, secondo la ricorrente, avevano chiaramente consentito di accertare che, in occasione delle numerose riunioni, il IC aveva sollecitato personalmente l'allontanamento degli altri agenti dalla preponente.
Tale circostanza risultava confermata, sia pure indiziariamente, dal recesso esercitato collettivamente da numerosi agenti, nel medesimo arco di tempo.
Il recesso collettivo degli agenti in un unico contesto confermava, almeno a livello di indizio, l'esistenza di un "animus nocendi" da parte del IC e degli altri agenti del gruppo.
Lo storno di collaboratori trovava, infine, la sua piena conferma nelle dichiarazioni rese dal teste GA come "circostanza di prova raggiunta".
Tutti questi elementi di fatto, considerati nel loro complesso, testimoniavano al di là di ogni ragionevole dubbio i l'esistenza di comportamenti di concorrenza sleale ben precedenti la data di comunicazione del recesso da parte della società (8 novembre 1993), successiva al recesso degli agenti.
Tra l'altro, la nuova società (ELVI SIM) aveva iniziato a svolgere l'attività proprio negli stessi locali già oggetto L'attività di AREA CONSULT SIM s.p.a., cambiandone esclusivamente l'insegna. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte in materia di concorrenza sleale e di storno di dipendenti o collaboratori, la società aggiunge che migliaia di lettere di disinvestimento, tutte di eguale contenuto, risultavano essere state firmate da tutti i clienti ed inoltrate nello stesso giorno, presso la stessa banca e nello stesso luogo sicché non poteva assolutamente credersi (secondo la ricostruzione proposta dal Tribunale) ad un succedersi casuale di eventi.
Del tutto inutile, pertanto, appariva l'addentrarsi in analisi giurisprudenziali o interpretative L'"animus nocendi" richieste, secondo il più recente orientamento, dalle decisioni di questa Corte, ai fini della sussistenza dello sviamento di clientela o dello storno di dipendenti.
Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato. Attraverso la denuncia di pretesi vizi di motivazione, la società ricorrente finisce per chiedere a questa Corte il controllo del merito L'intera vicenda processuale con il riesame del materiale raccolto.
Come noto, sussiste il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della stessa, solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico posto a base della decisione (Cass. 16 novembre 2000 n. 14858). La denuncia di vizi di motivazione non può mai consistere in un apprezzamento dei fatti o delle prove in senso difforme da quelle preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).
Il vizio logico di motivazione è un rapporto di contrasto assoluto che può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o nell'attribuzione a taluno degli elementi emersi nel corso della causa di un significato fuori dal senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto.
Ne consegue che non può mai essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un migliore coordinamento dei dati o, ancora, un loro collegamento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice, senza renderlo viziato (Cass. 20 aprile 2001 n. 5907). Con riferimento, più specifico, agli addebiti mossi a tutti i resistenti, si può ricordare la giurisprudenza di questa Corte che è ferma nel ritenere incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato, l'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza ed all'intenzionalità dello storno di dipendenti, quale atto di concorrenza sleale (Cass. 18 luglio 1967 n. 1824, 19 novembre 1968 n. 3763, 15 marzo 1971 n. 718, 21 novembre 1983 n. 6928). Poiché le argomentazioni svolte sul punto dai giudici di appello appaiono immuni da vizi logici, è anche inutile richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il cosiddetto storno di dipendenti o collaboratori - mediante il quale l'imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di un dipendente o di un collaboratore di una impresa concorrente - non costituisce attività di concorrenza sleale, ma espressione del principio della libera circolazione del lavoro, ove non sia stato attuato con lo specifico scopo di danneggiare l'altrui azienda (oltre i limiti in cui l'azienda può subire un danno per il fatto stesso di avere un suo dipendente scelto di dimettersi per lavorare presso altro imprenditore): in questo senso, seppure con varie sfumature, cfr. Cass. 21 novembre 1983 n. 6928, 3 agosto 1987 n. 6682, 20 giugno 1996 n. 5718, 3 luglio 1996 n. 6079, 25 luglio 1996 n. 6712, 9 giugno 1998 n. 5671. Quanto allo sviamento di clientela, valgono le considerazioni già svolte a proposito dello storno di collaboratori in ordine all'incensurabilità delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello.
Sul punto, appare appena il caso di richiamare la decisione del PR - cui del resto rinvia la stessa sentenza impugnata - nella parte in cui la stessa, dopo aver ricordato il particolare rapporto di fiducia che abitualmente lega i clienti ai promotori finanziari, e la circostanza che questi ultimi - pertanto - non dovessero in alcun modo "convincerli" a passare alla nuova società, essendo per così dire "naturale" il loro passaggio alla nuova SIM, insieme con essi - ha precisato che il IC non aveva alcuna necessità di esercitare pressioni di sorta sui promotori: "che il quadro d'insieme fosse completato da una certa qual spregiudicatezza nei modi di quest'ultimo, non pare certo inverosimile e ci si può chiedere se tale caratteristica non sia vista come una 'dote' nell'ambiente di cui si sta trattando" (pag. 7).
Lo stesso giudice, tra l'altro, non aveva mancato di osservare, in precedenza, che del gruppo di promotori originariamente organizzato dal IC (circa 50) solo una decina era passata alla ELVI SIM mentre gli altri quaranta erano rimasti ad AREA CONSULT, concludendo che tale esodo poteva definirsi del tutto fisiologico, considerato che la permanenza media dei promotori finanziari in AREA CONSULT era di circa venti mesi, mentre i nove ricorrenti vi erano rimasti un tempo pressoché doppio.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
In particolare, la ricorrente censura la decisione del Tribunale che ha rigettato il motivo di impugnazione riguardante la nullità della domanda riguardante "le indennità tutte previste" in favore degli agenti.
La domanda, così formulata, doveva infatti intendersi secondo la ricorrente - come assolutamente indeterminata e tale da non consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte della convenuta.
Anche tale motivo - che da un punto di vista logico dovrebbe essere esaminato prima di ogni altro - viene giudicato infondato dal Collegio.
Infatti, con ampia motivazione, il primo giudice - la cui motivazione sul punto è integralmente richiamata dai giudici di appello - ha spiegato per quale ragione le richieste di tutti gli agenti, in base anche ad una lettura complessiva del ricorso, potessero agevolmente ed inequivocabilmente essere individuate nelle indennità previste dall'accordo economico collettivo del 1988 per l'ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia per causa non imputabile all'agente (Cass. nn. 11318 del 1994, 818 del 1989 e 3231 del 1985). La stessa convenuta del resto, in primo grado, non aveva avuto alcuna difficoltà ad individuare l'oggetto della domanda, passando in rassegna, nella memoria di costituzione, sia l'istituto della indennità sostitutiva del preavviso (pagg.32-34), che quello della indennità di risoluzione del contratto (F.I.R.R., pagg. 34-35) fino alla indennità suppletiva di clientela (pagg.35-36), il che denota la sicura determinazione L'oggetto, sia pure per relationem al contenuto L'accordo economico collettivo del 9 giugno 1988. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nullità L'atto introduttivo nell'ambito del processo del lavoro, deve essere esclusa nel caso in cui l'attore, pur omettendo la quantificazione in termini monetari, abbia poi richiesto il pagamento di determinate spettanze ed indicato i relativi titoli, formulando in questo modo una pretesa suscettibile di immediata e completa reazione da parte del convenuto (Cass. 27 ottobre 1993 n. 10685). Ancora, è stato più volte affermato, che per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione L'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia addirittura impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo L'atto, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, con apprezzamento del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass. 7 marzo 2000 n. 2572). Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione del principio di soccombenza, osservando che le spese L'intero giudizio - anche in denegata ipotesi di conferma della decisione di secondo grado - dovrebbero essere quanto meno compensate, tenuto conto della complessità delle questioni trattate (il PR aveva compensato un quarto delle spese giudiziali, ponendo i residui tre quarti a carico della società convenuta;
il Tribunale aveva compensato per intero le spese del secondo grado di giudizio).
Anche quest'ultimo motivo di ricorso è infondato. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la valutazione L'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione.
Ne consegue che tale valutazione, in quanto espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese della parte soccombente non possono essere poste a carico di quella totalmente vittoriosa (Cass. 8 ottobre 1997 n. 9762). Il ricorso deve conclusivamente essere rigettato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002