Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in un giudizio avente ad oggetto le richieste di corresponsione di una rendita INAIL ai superstiti per un infortunio sul lavoro con esito mortale e, in subordine, di condanna del datore di lavoro al risarcimento dei relativi danni, aveva ritenuto che il ricorso introduttivo non consentiva di individuare gli estremi della domanda limitandosi ad un riscontro meramente formale della esposizione del fatto in esso contenuta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6501 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE RI, BR RO, BR ES, BR RI, BR ON, BR OB, BR VA, BR NT e BR GI, quali eredi di BR EN, elettivamente domiciliati in Roma, via Dardanelli n. 13, presso l'avv. AL Tangari, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. EN Pitingolo giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Presidente Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Novembre n. 144, presso gli avv. Antonino Catania e PE De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 94/99 del 19.2.99 (in causa n. 794/95 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 21/2/2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. De Ferrà;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Crotone depositato in data 21.4.93 BR PE e LI AR, in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore BR OS, nonché BR RA, BR RI, BR NT, BR ER, BR AL, BR SA e BR NI, esponevano che il loro congiunto BR EN, mentre svolgeva il suo lavoro di guardia giurata alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza di Petrone PE s.a.s., era deceduto per causa di servizio nella notte tra il 21 ed 22.3.91 e, pertanto, chiedevano la condanna dell'INAIL a corrispondere la rendita per il mortale infortunio o, in subordine, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura di L. 500 milioni. I convenuti, costituitisi in giudizio eccepivano la nullità del ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. e, in via subordinata, chiedevano il rigetto della domanda.
Il Pretore, disposta l'integrazione dell'atto introduttivo sotto il profilo dell'esposizione dei fatti, con sentenza del 19.4.95 dichiarava la nullità del ricorso per indeterminatezza degli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda. Proponevano appello gli attori rilevando che il fondamento della domanda era indicato in maniera sufficientemente chiara, atteso che si affermava che il ferimento mortale del BR EN era avvenuto mentre egli si opponeva a soggetti mossi da obiettivi delittuosi, e che l'esistenza del nesso causale era sufficientemente provato dalla documentazione allegata al ricorso. Si costituivano anche in secondo grado i convenuti, con richiesta di rigetto dell'impugnazione. Il Tribunale, con sentenza del 19.2.99 rigettava l'appello rilevando che effettivamente il ricorso introduttivo era privo dell'esposizione dei fatti, precisando esso esclusivamente la data ed il luogo in cui la vittima era rimasta mortalmente ferita, senza ulteriori particolari. L'evento da cui avrebbe dovuto derivare la copertura assicurativa o, in subordine, il risarcimento del danno, era rimasto del tutto indistinto, tanto da compromettere la difesa dei convenuti e da pregiudicare la stessa conoscenza del fatto da parte del giudice. Non poteva soccorrere l'esame della documentazione allegata al ricorso, essendo essa destinata alla prova della domanda e non alla fissazione del fatto posto alla sua base, sul quale deve formarsi il contraddittorio delle parti. Alla rilevata carenza non poteva ovviare neppure l'integrazione dell'atto introduttivo disposta dal Pretore, atteso che gli attori si erano limitati a precisare il petitum, senza nulla aggiungere in fatto, e che, in ogni caso, la sanatoria sarebbe stata impossibile, essendo la declaratoria di nullità sanzione obbligata della rilevata omissione. Avverso questa sentenza propongono ricorso LI AR, BR OS, BR RA, BR RI, BR NT, BR ER, BR AL, BR SA e BR NI, quali eredi di BR EN, cui risponde l'INAIL con controricorso. Non si è costituito l'Istituto di Vigilanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 414, n. 4, c.p.c. in quanto il giudice non avrebbe dovuto limitarsi a riscontrare l'omissione formale degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, ma avrebbe dovuto procedere all'esame complessivo dell'atto, per verificare se da esso ne era comunque desumibile l'esistenza.
Ritenuto che
gli elementi di diritto erano specificamente indicati con richiamo agli artt. 54-56-195 del testo unico d.P.R. 30.6.65 n. 1124 e che gli elementi di fatto erano desumibili dall'esame del verbale dell'inchiesta amministrativa, svolta dal Pretore ai sensi di detto art. 56, nonché dagli atti del processo penale, ad avviso dei ricorrenti la nullità non avrebbe potuto essere dichiarata, emergendo con chiarezza tutte le circostanze che configuravano l'infortunio sul lavoro, essendo il decesso collegato allo svolgimento delle mansioni di guardia giurata. Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione, contestandosi il dubbio circa l'inesistenza del rapporto di lavoro, potendosene facilmente rilevare dagli atti l'esistenza, atteso che l'Istituto aveva contestato non l'esistenza dal rapporto stesso, ma la circostanza che il decesso fosse avvenuto come conseguenza del servizio.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Procedendo all'esame congiunto dei due motivi, deve rilevarsi che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, ha il potere, ed anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (Cass. 27.2.01 n. 2908, 24.6.00 n. 8641). In particolare, nella sua valutazione, ai fini del riscontro dei requisiti di forma della domanda fissati dall'art. 414 c.p.c. ed in particolare dei requisiti di cui al n. 4 ("...esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni"), il giudice di merito, deve adeguarsi al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che nel rito del lavoro il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è nullo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non tanto quando taluno di tali elementi non sia formalmente indicato, ma piuttosto quando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. In particolare, nella formulazione del giudizio sul punto - rimesso alla sua esclusiva competenza in quanto attinente il merito - deve valutare il ricorso nella sua globalità e constatare se la domanda fosse esposta con completezza tale da far conoscere (oltre che al giudice) alla controparte il contenuto effettivo della pretesa, per consentirle di esplicare la sua difesa con quella completezza e quella tempestività richieste dal rito del lavoro (da ultimo, Cass. 25.7.01 n. 10554, 1.3.00 n. 2257, 1.7.99 n. 6714 e 29.1.99 n. 817). Il giudice di merito ha ritenuto nulla la domanda per carenza dell'esposizione dei fatti, ritenendo che l'unico riferimento puntuale al riguardo è contenuto nella parte del ricorso introduttivo in cui gli attori affermano testualmente che "nella notte tra il 21-22.3.91 BR EN... veniva ferito mortalmente in località Arringa di Policastro". Nonostante l'apoditticità dell'affermazione circa l'unicità di detto riferimento ai fatti posti alla base della domanda, l'esame del ricorso introduttivo (consentito in sede di legittimità ove venga dedotto, come nella specie, un error in procedendo) evidenzia una serie di dati ulteriori (la dipendenza della vittima dall'Istituto di vigilanza, la affermazione che la stessa al momento dell'evento stava svolgendo il regolare servizio, lo svolgimento dell'inchiesta pretorile a carattere amministrativo ex art. 56 del d.P.R. 1124/65, testuale riferimento alla tesi esposta dal Pubblico ministero nell'atto di appello avverso la sentenza conclusiva del processo penale di primo grado nei confronti degli imputati dell'omicidio), oggettivamente non presi in considerazione dal giudicante e non confrontati con l'affermazione in fatto sopra indicata, allo scopo di valutare se sussistesse una ricostruzione degli eventi funzionale alla domanda formulata dagli attori.
Ritiene, pertanto, il Collegio che il giudice di merito si sia limitato ad un riscontro meramente formale del "fatto", limitandosi all'esame della sola circostanza sopra riferita, senza tener conto dell'atto introduttivo nel suo complesso, procedendo alla valutazione a lui rimessa in violazione dei principi giurisprudenziali sopra riferiti.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà ad una nuova valutazione degli atti tenendo conto del seguente principio di diritto: "Nel rito del lavoro il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è nullo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non tanto quando taluno di tali elementi non sia formalmente indicato, ma piuttosto quando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa". Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa l'impugnata sentenza, rinviando alla Corte di appello di Catanzaro anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002