Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
Non si configura un reato impossibile nel caso in cui il bene, oggetto del delitto di rapina, abbia un modesto valore patrimoniale, in quanto l'inesistenza dell'oggetto materiale del reato acquista rilevanza giuridica, ed esclude la sussistenza del delitto, soltanto quando esso sia inesistente "in rerum natura" oppure sia assoluta ed originaria. (Nella specie, il reo, dopo aver sottratto un paio di scarpe nuove all'interno di un negozio, le aveva calzate lasciando le proprie sul posto e, giunto alla cassa, aveva spintonato un addetto alla sorveglianza, dileguandosi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2009, n. 8763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8763 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 03/12/2009
Dott. CARMENINI Secondo L. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 5391
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 19304/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE OV N. IL 08/04/1963;
avverso la sentenza n. 4215/2002 CORTE APPELLO di TORINO, del 07/02/2005;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SECONDO LIBERO CARMENINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati NN che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
ES NN propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 7/02/05, che ha pronunciato il seguente dispositivo: "... in parziale riforma della sentenza in data 2.07.2002 del g.u.p. presso il Tribunale di Vercelli, riconosciute all'imputato anche le circostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena in mesi dieci e giorni 20 di reclusione ed Euro 200,00 di multa;
conferma nel resto la sentenza appellata".
Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b: inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Lamenta che la Corte d'Appello abbia erroneamente considerato il fatto di cui al capo di imputazione come rapina impropria, quando in realtà la fattispecie di riferimento non integra l'ipotesi del furto consumato;
2) violazione art. 606 c.p.p., lett. e): mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che la Corte territoriale nulla abbia detto in merito alla circostanza che l'addetta alla sorveglianza aveva visto sottrarre le scarpe ben prima del superamento delle casse;
3) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e): inosservanza o erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione sul punto relativo alla insussistenza del reato per mancanza di offensività del fatto, per non il giudice di secondo grado escluso che nel caso in esame potesse configurarsi l'ipotesi dell'insussistenza del fatto in applicazione del principio di cui all'art. 49 c.p., comma 2. Il ricorso è infondato.
Va premesso in fatto che i giudici di merito hanno accertato che il ES entrava in un supermercato, si toglieva le proprie scarpe vecchie, ne indossava un paio nuove in esposizione, superava la barriera delle casse, passando dall'uscita di chi non fa acquisti, spintonava una persona addetta alla sorveglianza e si allontanava dal locale, venendo successivamente arrestato dai Carabinieri. Questa condotta configura all'evidenza la fattispecie delittuosa contestata di rapina impropria, perché l'agente aveva già acquisito il pieno possesso della cosa e immediatamente dopo aveva usato violenza alla persona per acquisire l'impunità. È noto, invero, che per ritenere realizzato l'impossessamento, che segna il momento consumativo del delitto di rapina (come pure del furto), sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale, sia quello spaziale, come pure è irrilevante che la "res furtiva" sia uscita dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o che vi sia la possibilità di intervento più o meno immediato della forza pubblica;
poiché ciò che importa è che il soggetto agente si sia impossessato della cosa, sia pure per brevissimo tempo e senza aver mai lasciato il luogo dell'avvenuta sottrazione (v. Cass. Sez. 4, sent. 1989/0 6682 rv 181250). Il richiamo all'art. 49 cod. pen. è inconferente, atteso che l'inesistenza dell'oggetto materiale del reato acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del delitto soltanto quando esso sia inesistente "in rerum natura" oppure sia assoluta ed originaria, mentre è innegabile un valore patrimoniale, sia pure modesto, del bene sottratto.
La pena è congrua, secondo i parametri usati dal giudice di secondo grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010