Dispositivo di sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 26/01/2026, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08087/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8087 del 2025, proposto da
Kuwait Petroleum Italia (KPI) SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato BE MA IZ , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Azienda Strade Lazio (Astral) SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato UC GN PI , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale, Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
nei confronti
C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Italgas Reti, Regione Lazio, Autorità Idraulica Regionale, Gruppo Terna S.p.A., Acea Ato 2 S.p.A., Ente Regionale Parco di Veio, Comune di Riano, Comune di Castelnuovo di Porto, non costituiti in giudizio;
Città Metropolitana di Roma Capitale , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. PA PA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento – previa tutela cautelare –
1) della Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral n. 731 del 10/10/ 2024 – notificata l’8/5/2025 con nota n. 11986 del 28/4/2025 – che ha dichiarato la pubblica utilità ed approvato il progetto esecutivo dell’opera di “Ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo” tratta Riano –Pian Paradiso - Lotto 1 della subtratta Riano - Morlupo, limitatamente alla piccola striscia coinvolta di proprietà della società ricorrente ;
2) del Decreto di occupazione d’urgenza n. 12709 del 2/5/2025 - comunicato con nota n. 14092 del 13/5/2025, notificata il 22/5/ 2025 – con cui è stata disposta l’immissione in possesso dell’area in proprietà KPI per il successivo 10/6/2025;
nonché - limitatamente all’interesse della società ricorrente - dei pareri versati nella Conferenza di Servizi asincrona approvata da Astral.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Strade Lazio (Astral) SpA, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale, dell’ Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e della Città Metropolitana di Roma Capitale ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. BE MA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame depositato il 14/7/2025, Kuwait Petroleum Italia (KPI) SpA , ha rappresentato:
- di essere titolare di un impianto di distribuzione carburanti lungo la S.S. 3, Via Flaminia al Km 26+100 nel Comune di Castelnuovo di Porto, coinvolto dal passaggio del tracciato ferroviario del raddoppio della linea Roma-Viterbo, che prevede interventi di sistemazione sulla strada S.S. 3, Via Flaminia , antistante l’impianto, con conseguente espropriazione del fronte area del distributore di Carburanti per circa 190 mq;
- che ciò comporterebbe l’ablazione di una fascia di terreno di sua proprietà di una profondità compresa tra i 2.80 e i 3.40 mq. - corrente lungo tutto il fronte dell’impianto per mt. 50.20 circa – tale da pregiudicare la funzionalità, attrattività e redditività del medesimo impianto.
Pertanto, KPI ha chiesto l'annullamento – previa tutela cautelare –degli atti del procedimento espropriativo indicati in epigrafe , limitatamente alla piccola striscia di sua proprietà coinvolta nel procedimento.
Si sono costituiti in resistenza Astral Spa , nonché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, l’Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e la Città Metropolitana di Roma Capitale.
In occasione dell’ udienza camerale del 4/8/2025, la società ricorrente ha rinunciato alla propria istanza cautelare e la causa è stata cancellata dal relativo ruolo.
All’ udienza pubblica del 18/11/2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il gravame è incentrato – in sintesi – sui seguenti motivi:
Violazione del legittimo affidamento di KPI per omessa partecipazione alla Conferenza di Servizi asincrona indetta da Astral. Non necessità e inadeguatezza della scelta tecnica operata da Astral, in quanto viziata da difetto d’istruttoria e di motivazione. Disparità di trattamento.
1) Secondo la ricorrente, la condotta procedimentale dell’ Azienda Strade Lazio – che ha omesso di coinvolgerla nella messa a punto del progetto esecutivo dell’opera di Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Roma-Viterbo - ne avrebbe leso il legittimo affidamento , indotto dalla “sequenza pressoché costante di interlocuzioni” con Astral tra il 7/2/2018 e il 7/2/2022 , a partecipare “ad un Tavolo tecnico al fine di trovare una soluzione che permettesse, nel rispetto del piano di ammodernamento, di salvare la funzionalità del punto vendita” di KPI, escludendo dall’espropriazione l’area antistante all’impianto di distribuzione dei propri carburanti.
Ma, a ben vedere, l’obbligo di Astral di garantire la partecipazione al relativo procedimento amministrativo assume connotati di doverosità nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti espropriativi ma non anche rispetto alla successiva fase progettuale esecutiva dell’opera pubblica .
Tanto più che- mentre il procedimento espropriativo è caratterizzato da una sequenza di atti, che si conclude - previa istruttoria in contraddittorio con i soggetti implicati - con un provvedimento amministrativo tipico e nominato, la successiva istituzione di un tavolo tecnico per la messa a punto del progetto esecutivo dell’opera pubblica costituisce, sostanzialmente, una prerogativa riservata alla stazione appaltante, rispetto alla quale - diversamente dall’espropriazione per pubblica utilità - non vi è alcun obbligo di svolgere una istruttoria procedimentale in contraddittorio con i destinatari del precedente provvedimento ablatorio.
Invero, la sede idonea per prospettare ” la funzionalità del punto vendita” di KPI, escludendo dall’espropriazione l’area antistante all’impianto di distribuzione dei propri carburanti” non può che essere la fase endoprocedimentale dell’espropriazione per pubblica utilità. Fase istruttoria in contraddittorio, invece trascurata dall’odierna ricorrente, che - pertanto - non può invalidare gli impugnati pareri versati nella successiva Conferenza di Servizi asincrona indetta da Astral.
Nel caso di specie – come evidenzia la documentata memoria di replica dell’ Azienda resistente –“ KPI ha omesso di esercitare la propria facoltà di rappresentare i propri interessi in quella che era la sede esclusivamente a ciò deputata (l’accesso al procedimento) continuando invece a pretendere di “essere coinvolta attivamente e specificamente nella messa a punto del progetto esecutivo”.
Né è reperibile – nella documentazione in atti – alcun elemento univoco che possa confermare il legittimo affidamento prospettato da KPI e giustificarne la pretesa a partecipare alla Conferenza di Servizi indetta da Astral , in vista della definizione della fase progettuale esecutiva dell’opera pubblica .
Le relative censure - pertanto - sono infondate.
2) La ricorrente, inoltre, denuncia l’ antidoverosità e inadeguatezza della scelta progettuale di Astral - a suo avviso - viziata da difetto d’istruttoria e di motivazione .
In proposito, Astral eccepisce che ,”Le ragioni per cui non è stato possibile evitare l’esproprio della fascia di terreno antistante il fronte del Distributore di Carburanti della KPI sono esclusivamente tecniche e sono collegate alla necessità di realizzare, subito “a valle” dell’impianto, uno svincolo sopraelevato con due rampe di salita e di discesa in corrispondenza dei passaggi a livello ferroviarie delle preesistenti strade di accesso alla S.S. 3, Via Flaminia. Come risulta esaminando le Tavole di Progetto (v. doc. n. 3) (e non soltanto il doc. 11 esibito dalla Ricorrente che è limitato al solo prospetto antistante il Distributore di Benzina e come tale non consente una corretta contestualizzazione dell’intervento) la previsione dello svincolo soprelevato in quella specifica ubicazione “a valle” del Distributore di Carburanti della KPI non può essere modificata avendo detto svincolo la funzione di raccordare le suddette preesistenti vie di accesso alla S.S. 3, Via Flaminia. Dette rampe sono previste per entrambi i sensi di marcia e le geometrie delle strade (le rampe di salita e discesa) hanno dovuto tenere conto dei raggi di curvatura imposti dall’adiacente ferrovia e dei raggi di curvatura ed angoli di visibilità imposti dalla normativa stradale. Anche per ragioni connesse ad esigenze di sicurezza della circolazione stradale. In particolare si veda quanto riportato nella scheda tecnica che descrive questa specifica parte del progetto esecutivo (doc. n. 16) dove non solo sono puntualmente specificate le ragioni tecniche e attinenti al rispetto delle esigenze della sicurezza della circolazione stradale che hanno imposto questa specifica configurazione del progetto ma dal quale risulta comunque (riguardo anche alla già contestata fondatezza del motivo 1 di ricorso) che ASTRAL comunque si è fatta partecipe verso i progettisti delle istanze di KPI che però non hanno potuto essere prese in considerazione proprio a causa della necessità di rispettare i vincoli tecnici e normativi di riferimento. Per queste ragioni di ordine tecnico, tenuto altresì conto dell’orografia del terreno, la realizzazione della rampa in discesa di innesto sulla S.S. 3, Via Flaminia, in direzione Castelnuovo di Porto (quella che si immette sulla S.S. 3, Via Flaminia proprio “a valle” dell’impianto della KPI), ha imposto necessariamente di dover ricomprendere nell’area di esproprio anche la fascia di terreno antistante il Distributore di Carburanti della KPI anche se poi detta area si rastrema integrandosi con la S.S. 3, Via Flaminia”.
A fronte di una scelta progettuale esecutiva dell’opera pubblica che costituisce tipico esercizio di discrezionalità tecnica, KPI avrebbe dovuto dispiegare argomentazioni attendibili per invalidare, sia sotto il profilo del criterio adottato che del relativo procedimento applicativo, l’esercizio, in concreto , della discrezionalit à tecnica - da parte della competente Azienda Strade Lazio – in sede di progettazione esecutiva dell’opera di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Roma –Viterbo.
Invece, KPI si limita a formulare - riguardo al quomodo del progetto esecutivo dell’opera pubblica - deduzioni eccessivamente generiche.
Tanto più che la scelta progettuale adottata da Astral - con tutta evidenza - costituisce l’ esito, sotto il profilo tecnico, di una procedura particolarmente articolata e immune da quel deficit istruttorio e motivazionale prospettato dalla ricorrente .
Conseguentemente, neanche queste ulteriori censure possono essere condivise.
3) Infine, KPI ravvisa disparità di trattamento rispetto all’adiacente distributore di carburanti dell’ ENI.
Come efficacemente eccepito nella citata memoria di replica di Astral - esclusivamente per le evidenziate motivazioni tecniche - “ l’area assoggettata ad espropriazione è maggiore in corrispondenza del Distributore di Benzina della KPI rispetto a quella in corrispondenza dell’impianto più “a monte”di AGIP. Come risulta ben evidenziato dalle Tavole di progetto che illustrano il sopra descritto andamento obbligato della rampa in discesa di innesto sulla S.S. 3, Via Flaminia (doc. n. 3). Del resto, se fosse stato possibile, ASTRAL avrebbe certamente preferito evitare una simile soluzione; non fosse altro per il maggior costo (in termini di indennizzo) che comporta. Pertanto con riferimento alla soluzione tecnica adottata non è configurabile alcuna disparità di trattamento e/o illogicità. Ed al riguardo la prospettazione fatta dalla Ricorrente, oltre ad essere del tutto erronea, è palesemente fuorviante e suggestiva laddove lascerebbe intendere che la “risega in corrispondenza dell’attiguo distributore a marchio ENI” sia stata prevista solo per salvaguardare dall’espropriazione questo impianto. In realtà l’andamento discontinuo (chiamato dalla Ricorrente “risega”) è imposto per ovvi motivi di andamento planimetrico del terreno che degrada in quel tratto in corrispondenza di KPI per poi proseguire in piano verso il distributore ENI ed è stato così ipotizzata proprio per ridurre al minimo le superfici di esproprio. Deve essere sottolineato che tutto l’asse stradale della SS Flaminia sarà leggermente traslato, nel tratto prospicente i due distributori, per permettere l’allargamento del sedime ferroviario finalizzato al raddoppio del binario che, in quel punto, corre attualmente singolo e molto adiacente alla SS Flaminia. Per quanto sopra, detta traslazione della strada interesserà il fronte di entrambi i distributori”.
Quindi , neanche tale censura è fondata, atteso che pure l’impianto ENI è stato sottoposto al procedimento di espropriazione e che risulta adeguatamente giustificata - sotto il profilo tecnico - la ragione per la quale è stata espropriata una maggior area a KPI rispetto a quella ove è ubicato l’impianto di distribuzione di carburanti del concorrente.
Co nseguentemente, il Collegio – attesa l’infondatezza dei motivi prospettati dalla ricorrente – ne respinge il gravame.
Nondimeno ravvisa giusti motivi per disporre l’integrale compensazione - tra le parti - delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO AR, Presidente
BE MA OR, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE MA OR | CO AR |
IL SEGRETARIO