Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi di confisca disposta con sentenza irrevocabile di applicazione della pena, pronunciata nei confronti di un coimputato diverso da quello che rivendica la titolarità dei beni interessati, quest'ultimo assume la posizione di "terzo" e, in tale veste, può far valere le proprie ragioni restitutorie avanti al giudice dell'esecuzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2016, n. 53656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53656 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
5 3 65 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09 11 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - SENTENZA NO Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALBERTO PAZZI N. 28428 2016- Consigliere - Dott. FABIO DI PISA - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EG RE N. IL 27/04/1964 avverso l'ordinanza n. 19/2016 TRIB. LIBERTA' di VENEZIA, del 29/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. concludere per l'e lem Jeuse مه عملا مهمه سلا м радиотhousedell.همد م الله التعلء فانها ال ميرك مقالا eeee ناند ح 女 قه تعسر Meregassi Esine Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Venezia rigettava l'appello proposto dal GA avverso il provvedimento del Tribunale che aveva respinto la sua richiesta di revoca del sequestro di alcuni beni vincolati nell'ambito del procedimento in cui egli era accusato in concorso con il Dabalà per il reato di cui all'art. 12 quinquies della legge 356 del 1992, che aveva definito la sua posizione, in separato procedimento, con l'applicazione di pena concordata.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del GA che deduceva:
2.1. violazione di legge: si deduceva la violazione della competenza funzionale a decidere sulla richiesta di revoca del sequestro preventivo. Il pubblico ministero aveva infatti trasmesso gli atti piuttosto che al giudice per le indagini preliminari presso il quale pendeva il processo a carico del GA, al Tribunale, già investito del procedimento a carico del concorrente Dabalà, la cui posizione era stata separata. Nella prospettiva del ricorrente la violazione della competenza funzionale non avrebbe potuto ritenersi superata dal fatto che il GA era stato ritenuto l'intestatario formale dei beni di cui chiedeva la restituzione: invero con la richiesta di restituzione il ricorrente intendeva dimostrare la titolarità effettiva dei beni vincolati;
2.2. violazione di legge: si deduceva che il Tribunale aveva erroneamente affermato la necessità della previa proposizione del riesame per potere rendere legittime successive istanze restitutorie dirette a contestare le condizioni di applicabilità della misura;
2.3. violazione di legge: la contestazione sulla esistenza delle esigenze cautelari non poteva considerarsi preclusa dalla confisca intervenuta nel separato procedimento a carico del concorrente Dabalà, tenuto conto dell'interesse del ricorrente a dimostrare che era il titolare effettivo dei beni sottoposti a vincolo con conseguente caducazione di ogni esigenza cautelare.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l'annullamento con rinvio previa riqualifica dell'appello proposto dal GA come incidente di esecuzione CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2 1.1. Il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento a carico del concorrente del GA, con conseguente definitività della correlata confisca dei beni dei quali il ricorrente rivendica la titolarità esclude l'interesse a coltivare e della l'istanza di restituzione tenuto conto della stabilità del vincolo impossibilità per il giudice della cognizione di intervenire su una statuizione passata in giudicato. L'interesse del GA alla restituzione può tuttavia essere fatto valere in sede di esecuzione. Come è stato chiarito dalla cassazione che ha affrontato il tema delle asimmetrie temporali di procedimenti a carico di imputati concorrenti colpiti da vincoli reali ricadenti su beni dei quali ognuno rivendica la titolarità li dove le res in questione non siano formalmente intestate al patteggiante resta da colmare in chiave sistematica un evidente "vuoto di tutela" di cui sono portatori i titolari dei beni, coimputati ma non parti della procedura pattizia. Sul punto potrebbe sostenersi che la posizione di costoro venga in rilievo nel procedimento principale con pienezza cognitiva e con possibile attivazione, in ipotesi di assoluzione, della fase della revisione della parte patrimoniale della decisione di patteggiamento ai sensi dell'art. 630 cod. proc.pen., comma 1, lett. a, (per contrasto tra giudicati, esteso alle decisioni applicative della pena su richiesta con L. n. 134 del 2003). Tuttavia tale opzione, pure configurabile, pospone un momento di verifica della "legittimità" di un provvedimento ablativo immediatamente esecutivo ad una fase meramente eventuale e distante nel tempo, lì dove l'interesse alla verifica è immediato ed è espresso da soggetti cui i beni risultano intestati. Da ciò deriva l'assoluta necessità di accesso da parte di tali soggetti terzi, rispetto al - procedimento pattizio, allo strumento dell'incidente di esecuzione, con ampiezza cognitiva tale da garantire quantomeno il diritto alla prova ed al - - contraddittorio dei coimputati non patteggianti» (Cass. sez. 1, n. 44238 del 28/05/2014, Rv. 260902; sulla possibilità del terzo di chiedere la restituzione in fase esecutiva: cass. sez. 1 n. 48128 del 05/11/2009, Rv. 245624; Cass. sez. 1, n. 30319 del 05/06/2013, Rv. 256214).
1.2. In sintesi: il coimputato non patteggiante assume rispetto alla decisione di confisca stabilizzata dal passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti del concorrente la posizione di "terzo"; in tale veste egli pertanto potrà far valere le sue ragioni restitutorie di fronte al giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie essendo divenuta definitiva una confisca disposta ai sensi dell'art, 12 sexies della legge 356 del 1992 in sede esecutiva potranno essere sottoposti a valutazione del giudice gli argomenti relativi alla carenza dei presupposti del vincolo e dunque anche la reale, e non fittizia, intestazione dei beni sostenuta dal ricorrente. 3 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2016 Presidente L'estensore Sandra Recchione Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 DIC. 2016 CANCELLIERE IL Claudia Pianell DASS P ३४०० O P N U S E 4