CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 11798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11798 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Li XI, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 4/11/2022 del Tribunale del riesame di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. con ordinanza del 4/11/2022 il Tribunale del riesame di Prato confermava l'ordinanza del 12/10/2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Prato convalidava il sequestro preventivo operato in via d'urgenza da operanti della Questura di Prato in data 7/10/2022, con contestuale sequestro preventivo della somma di 8.700 euro, rinvenuta nella disponibilità di XI Li in relazione al delitto di cui all'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990, in riferimento all'articolo 79 del medesimo decreto, per avere adibito il locale denominato «Blue Moon» di Prato a luogo di convegno per il consumo di sostanze stupefacenti;
la predetta era stata Penale Sent. Sez. 3 Num. 11798 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 24/02/2023 trovata assieme al coindagato NG ZH all'interno del predetto locale notturno, dove lavorava come barista, in possesso di grammi 9,9 di stupefacente di tipo Ketamina e della somma poi sottoposta a sequestro. Dietro il bancone venivano rinvenuti altro stupefacente di tipo ketamina ed ecstasy, vassoi e carte di plastica bianca, idonee alla separazione dello stupefacente, e analogo materiale veniva rinvenuto all'interno di alcune sale del locale destinate ai clienti, unitamente a stupefacente, posto sopra i vassoi, parimenti di tipo ketamina ed ecstasy. La somma, invece, veniva rinvenuta all'interno della borsa Louis Vuitton dell'indagata, assieme allo stupefacente. 2. Avverso tale ordinanza l'imputata proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamentava in particolare: 2.1. con il primo motivo, violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen., e 79 d.P.R. 309/1990, con riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti. Sostiene il ricorrente che all'indagata è stato erroneamente e immotivatamente attribuito il ruolo di «gestore di fatto» del locale, ove la stessa lavorava quale semplice dipendente;
2.2. con il secondo motivo, violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all'articolo 321 cod. proc. pen. in riferimento al requisito del periculum in mora;
sostiene la ricorrente che la motivazione addotta in punto di esigenze cautelari da parte del tribunale del riesame sia meramente assertiva e non si sarebbe confrontata con le articolate doglianze dei motivi di riesame, in cui si era sottolineata la assenza di intrinseca, specifica e strutturale strumentalità della res rispetto al reato commesso. Difetterebbe, in altre parole, il nesso di «pertinenzialità» rispetto al reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO • 1. Il primo motivo è inammissibile. In primo luogo, pur qualificando il motivo come violazione di legge, in realtà censura il vizio di omessa motivazione. Come reiteratamente chiarito dalla Corte, in materia di impugnazioni cautelari reali, sono ammesse le sole doglianze dirette a denunciare il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli «errores in iudicando» o «in procedendo», sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; 2 n. 47810 del 22/09/2022, Papavero, non massinnata;
Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, Castelli, non massimata). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Prato ha motivato, succintamente ma adeguatamente, in ordine sia alla sussistenza del fumus commissi delicti che all'attribuzione della qualifica di gestore di fatto della indagata. Quanto al secondo aspetto evidenza il Tribunale, come del resto riportato nel ricorso, che l'indagata era (assieme al coindagato) l'unico soggetto presente sul posto;
che nella sua disponibilità era stato rinvenuto stupefacente analogo a quello presente dietro al bancone e all'interno delle sale del locale;
che parimenti dietro il bancone erano stati rinvenuti oggetti (vassoi e carte di plastica bianche) analoghe a quelli rinvenuti nelle sale e utilizzati dagli avventori per il consumo di stupefacenti;
che del tutto irrilevante appare la circostanza che il locale sia formalmente intestato ad altri, ciò che rileva essendo la signoria di fatto sul bene al momento del fatto, come puntualmente occorso nel caso di specie. Quanto al primo aspetto, la Corte condivide la giurisprudenza richiamata dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato contestato, non essendo necessario, al fine della configurazione del quale la abituale reiterazione della condotta. A tal proposito, la Corte ha ribadito (Sez. 4, n. 3728 del 7/11/2019, dep. 2020, Valente, RV. 278033) che quella contestata all'indagata è «una fattispecie a carattere omissivo, consistente nel mancato impedimento o nella mancata eliminazione della "adibizione" imposta al locale da altri e presupponente nel soggetto agente la titolarità di un potere di fatto sul locale (Sez. 4, n. 15167 del 14/02/2008, P.M. in proc. Cimino), sicché per la sua sussistenza è sufficiente che colui che ha la titolarità di un potere di fatto sul locale pubblico, eletto a luogo di convegno di consumatori di droga, abbia consentito o anche solo tollerato che ciò avvenisse. (Sez. 4, n. 12679 del 11/03/2009, Buio e altro, Rv. 24321801; cfr. anche Rv. 239812; Sez. 1^ 27 febbraio 1987, Tiraboschi, Rv 176237 secondo cui "Per la configurazione di detto reato è sufficiente che i luoghi suddetti siano usati, con il consenso o con un comportamento negativo di mera tolleranza da parte di chi ne abbia la disponibilità, per il consumo delle sostanze stupefacenti")». Diversamente dall'ipotesi descritta dal comma 2 della disposizione invocata, la previsione del comma 1 «non richiede "abitualità" nell'utilizzo del locale (ancora Sez. 4, n. 15167 del 14/02/2008 -, P.M. in proc. Cimino, Rv. 239812). Quello che contraddistingue la fattispecie contestata, infatti, è l'utilizzazione del locale per il consumo di stupefacenti da parte di una pluralità di soggetti, che (...) presuppone nel soggetto il potere di fatto di consentire o tollerare che detto atto sia compiuto (ancora Sez. 4, n. 15167 del 14/02/2008, P.M. in proc. Cimino). Mentre, sotto il profilo soggettivo, "è necessario che il soggetto sia conscio dell'utilizzo del locale nella sua disponibilità quale sede di frequente ritrovo per il consumo di sostanze 3 stupefacenti e si astenga dall'intervenire nella consapevolezza dell'agevolazione che dal suo comportamento omissivo può derivare a tale uso. (Sez. 4, n. 25240 del 30/04/2014, P.M. in proc. Ahmad, Rv. 259241)». Il Tribunale del riesame ha fatto pertanto buon governo della richiamata giurisprudenza, risultando in concreto da plurimi e concordanti elementi che l'indagata non solo ha tollerato il consumo di stupefacente all'interno dei locale, ma ha posto a disposizione degli avventori le sostanze e il materiale necessario per il loro consumo. 1. il secondo motivo è del pari inammissibile. Il Tribunale del riesame, sia pure con formula estremamente sintetica, ha dato conto della inverosimiglianza della disponibilità di una così alta somma di denaro contante in capo a quella che si definisce una semplice dipendente del locale, riconducendo tale possesso al mercimonio di stupefacenti che sarebbe avvenuto all'interno del locale, in ciò dando atto della pertinenzialità della somma rispetto al contestato reato di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico stupefacenti. Ha quindi motivato in ordine al rischio di «dispersione» della somma stessa (la formula è riportata testualmente nel ricorso), connaturata del resto alla volatile natura del contante, e di suo possibile utilizzo per la commissione di reati della stessa specie, così rinviando, sia pure implicitamente, all'articolo 321 comma 1 cod. proc. pen.. Sul punto, va doverosamente aggiunto che la finalità «impeditiva» del sequestro costituisce aspetto su cui il ricorrente (pur lamentando la violazione di tale disposizione) non svolge in concreto alcuna doglianza, limitandosi a censurare la natura strumentale del bene rispetto al commesso reato (argomento in ipotesi atto a dimostrare la inconfiscabilità del denaro quale «strumento del reato») e non anche il pericolo di utilizzo dello stesso contante per la commissione di fatti analoghi a quello per cui si procede. La stessa censura, peraltro, si dimostra infondata laddove il Tribunale ha espressamente motivato in ordine alla confiscabilità della somma ai sensi dell'articolo 240-bis cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'articolo 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Su entrambi gli aspetti il ricorso non si confronta, risultando inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 3, Ord. n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972, «è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti»; conf.: Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448 - 01). Analogamente, la censura relativa all'omessa motivazione sul perché non sia stato confiscato il denaro contenuto nella cassa dell'esercizio anziché quello 4 rinvenuto in possesso dell'indagata, si limita a proporre una lettura alternativa degli atti del procedimento e non anche a demolire il tessuto logico della pronuncia, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. con ordinanza del 4/11/2022 il Tribunale del riesame di Prato confermava l'ordinanza del 12/10/2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Prato convalidava il sequestro preventivo operato in via d'urgenza da operanti della Questura di Prato in data 7/10/2022, con contestuale sequestro preventivo della somma di 8.700 euro, rinvenuta nella disponibilità di XI Li in relazione al delitto di cui all'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990, in riferimento all'articolo 79 del medesimo decreto, per avere adibito il locale denominato «Blue Moon» di Prato a luogo di convegno per il consumo di sostanze stupefacenti;
la predetta era stata Penale Sent. Sez. 3 Num. 11798 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 24/02/2023 trovata assieme al coindagato NG ZH all'interno del predetto locale notturno, dove lavorava come barista, in possesso di grammi 9,9 di stupefacente di tipo Ketamina e della somma poi sottoposta a sequestro. Dietro il bancone venivano rinvenuti altro stupefacente di tipo ketamina ed ecstasy, vassoi e carte di plastica bianca, idonee alla separazione dello stupefacente, e analogo materiale veniva rinvenuto all'interno di alcune sale del locale destinate ai clienti, unitamente a stupefacente, posto sopra i vassoi, parimenti di tipo ketamina ed ecstasy. La somma, invece, veniva rinvenuta all'interno della borsa Louis Vuitton dell'indagata, assieme allo stupefacente. 2. Avverso tale ordinanza l'imputata proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamentava in particolare: 2.1. con il primo motivo, violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen., e 79 d.P.R. 309/1990, con riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti. Sostiene il ricorrente che all'indagata è stato erroneamente e immotivatamente attribuito il ruolo di «gestore di fatto» del locale, ove la stessa lavorava quale semplice dipendente;
2.2. con il secondo motivo, violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all'articolo 321 cod. proc. pen. in riferimento al requisito del periculum in mora;
sostiene la ricorrente che la motivazione addotta in punto di esigenze cautelari da parte del tribunale del riesame sia meramente assertiva e non si sarebbe confrontata con le articolate doglianze dei motivi di riesame, in cui si era sottolineata la assenza di intrinseca, specifica e strutturale strumentalità della res rispetto al reato commesso. Difetterebbe, in altre parole, il nesso di «pertinenzialità» rispetto al reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO • 1. Il primo motivo è inammissibile. In primo luogo, pur qualificando il motivo come violazione di legge, in realtà censura il vizio di omessa motivazione. Come reiteratamente chiarito dalla Corte, in materia di impugnazioni cautelari reali, sono ammesse le sole doglianze dirette a denunciare il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli «errores in iudicando» o «in procedendo», sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; 2 n. 47810 del 22/09/2022, Papavero, non massinnata;
Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, Castelli, non massimata). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Prato ha motivato, succintamente ma adeguatamente, in ordine sia alla sussistenza del fumus commissi delicti che all'attribuzione della qualifica di gestore di fatto della indagata. Quanto al secondo aspetto evidenza il Tribunale, come del resto riportato nel ricorso, che l'indagata era (assieme al coindagato) l'unico soggetto presente sul posto;
che nella sua disponibilità era stato rinvenuto stupefacente analogo a quello presente dietro al bancone e all'interno delle sale del locale;
che parimenti dietro il bancone erano stati rinvenuti oggetti (vassoi e carte di plastica bianche) analoghe a quelli rinvenuti nelle sale e utilizzati dagli avventori per il consumo di stupefacenti;
che del tutto irrilevante appare la circostanza che il locale sia formalmente intestato ad altri, ciò che rileva essendo la signoria di fatto sul bene al momento del fatto, come puntualmente occorso nel caso di specie. Quanto al primo aspetto, la Corte condivide la giurisprudenza richiamata dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato contestato, non essendo necessario, al fine della configurazione del quale la abituale reiterazione della condotta. A tal proposito, la Corte ha ribadito (Sez. 4, n. 3728 del 7/11/2019, dep. 2020, Valente, RV. 278033) che quella contestata all'indagata è «una fattispecie a carattere omissivo, consistente nel mancato impedimento o nella mancata eliminazione della "adibizione" imposta al locale da altri e presupponente nel soggetto agente la titolarità di un potere di fatto sul locale (Sez. 4, n. 15167 del 14/02/2008, P.M. in proc. Cimino), sicché per la sua sussistenza è sufficiente che colui che ha la titolarità di un potere di fatto sul locale pubblico, eletto a luogo di convegno di consumatori di droga, abbia consentito o anche solo tollerato che ciò avvenisse. (Sez. 4, n. 12679 del 11/03/2009, Buio e altro, Rv. 24321801; cfr. anche Rv. 239812; Sez. 1^ 27 febbraio 1987, Tiraboschi, Rv 176237 secondo cui "Per la configurazione di detto reato è sufficiente che i luoghi suddetti siano usati, con il consenso o con un comportamento negativo di mera tolleranza da parte di chi ne abbia la disponibilità, per il consumo delle sostanze stupefacenti")». Diversamente dall'ipotesi descritta dal comma 2 della disposizione invocata, la previsione del comma 1 «non richiede "abitualità" nell'utilizzo del locale (ancora Sez. 4, n. 15167 del 14/02/2008 -, P.M. in proc. Cimino, Rv. 239812). Quello che contraddistingue la fattispecie contestata, infatti, è l'utilizzazione del locale per il consumo di stupefacenti da parte di una pluralità di soggetti, che (...) presuppone nel soggetto il potere di fatto di consentire o tollerare che detto atto sia compiuto (ancora Sez. 4, n. 15167 del 14/02/2008, P.M. in proc. Cimino). Mentre, sotto il profilo soggettivo, "è necessario che il soggetto sia conscio dell'utilizzo del locale nella sua disponibilità quale sede di frequente ritrovo per il consumo di sostanze 3 stupefacenti e si astenga dall'intervenire nella consapevolezza dell'agevolazione che dal suo comportamento omissivo può derivare a tale uso. (Sez. 4, n. 25240 del 30/04/2014, P.M. in proc. Ahmad, Rv. 259241)». Il Tribunale del riesame ha fatto pertanto buon governo della richiamata giurisprudenza, risultando in concreto da plurimi e concordanti elementi che l'indagata non solo ha tollerato il consumo di stupefacente all'interno dei locale, ma ha posto a disposizione degli avventori le sostanze e il materiale necessario per il loro consumo. 1. il secondo motivo è del pari inammissibile. Il Tribunale del riesame, sia pure con formula estremamente sintetica, ha dato conto della inverosimiglianza della disponibilità di una così alta somma di denaro contante in capo a quella che si definisce una semplice dipendente del locale, riconducendo tale possesso al mercimonio di stupefacenti che sarebbe avvenuto all'interno del locale, in ciò dando atto della pertinenzialità della somma rispetto al contestato reato di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico stupefacenti. Ha quindi motivato in ordine al rischio di «dispersione» della somma stessa (la formula è riportata testualmente nel ricorso), connaturata del resto alla volatile natura del contante, e di suo possibile utilizzo per la commissione di reati della stessa specie, così rinviando, sia pure implicitamente, all'articolo 321 comma 1 cod. proc. pen.. Sul punto, va doverosamente aggiunto che la finalità «impeditiva» del sequestro costituisce aspetto su cui il ricorrente (pur lamentando la violazione di tale disposizione) non svolge in concreto alcuna doglianza, limitandosi a censurare la natura strumentale del bene rispetto al commesso reato (argomento in ipotesi atto a dimostrare la inconfiscabilità del denaro quale «strumento del reato») e non anche il pericolo di utilizzo dello stesso contante per la commissione di fatti analoghi a quello per cui si procede. La stessa censura, peraltro, si dimostra infondata laddove il Tribunale ha espressamente motivato in ordine alla confiscabilità della somma ai sensi dell'articolo 240-bis cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'articolo 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Su entrambi gli aspetti il ricorso non si confronta, risultando inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 3, Ord. n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972, «è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti»; conf.: Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448 - 01). Analogamente, la censura relativa all'omessa motivazione sul perché non sia stato confiscato il denaro contenuto nella cassa dell'esercizio anziché quello 4 rinvenuto in possesso dell'indagata, si limita a proporre una lettura alternativa degli atti del procedimento e non anche a demolire il tessuto logico della pronuncia, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2023.