Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2019, n. 3728
CASS
Sentenza 7 novembre 2019

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Massime1

Ai fini della sussistenza del reato di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 79, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), occorre che colui che ha la disponibilità di un locale pubblico o aperto al pubblico lo destini a una pluralità di occasioni di incontro fra almeno due assuntori di sostanze stupefacenti, diversi dal gestore del locale, i quali ivi concretamente si diano convegno per fare uso di droghe. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva desunto la sussistenza della condotta agevolativa dall'attività di spaccio svolta dal gestore all'esterno del locale e dall'assunzione di cocaina da parte dello stesso in compagnia di un acquirente all'interno del locale).

Commentario1

  • 1Tribunale di Rovigo, Sez. penale, sentenza n. 465, 13 ottobre 2020: Il delitto di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, confini applicativi…
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura di Ludovico Valotti 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Rovigo – Sezione penale si è pronunciato con riferimento ad una contestazione del reato di “agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope” (art. 79 d.P.R. n. 309/1990 – T.U. stupefacenti), mossa nei confronti di un catechista. La sentenza risulta di particolare interesse in quanto circoscrive opportunamente l'ambito di applicazione della fattispecie in parola, per la quale sono previsti limiti edittali elevati e la cui formulazione appare invero non esente da critiche. All'esito di un'interpretazione condivisibile dell'art. 79 d.P.R. n. 309/1990, il Tribunale di Rovigo è giunto ad assolvere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2019, n. 3728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3728
Data del deposito : 7 novembre 2019

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