Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
Il reato di agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti ha carattere omissivo e per la sua sussistenza è sufficiente che colui cha ha la titolarità di un potere di fatto sul locale pubblico, eletto a luogo di convegno di consumatori di droga, abbia consentito o anche solo tollerato che ciò avvenisse.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Rovigo, Sez. penale, sentenza n. 465, 13 ottobre 2020: Il delitto di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, confini applicativi…https://www.iusinitinere.it/
A cura di Ludovico Valotti 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Rovigo – Sezione penale si è pronunciato con riferimento ad una contestazione del reato di “agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope” (art. 79 d.P.R. n. 309/1990 – T.U. stupefacenti), mossa nei confronti di un catechista. La sentenza risulta di particolare interesse in quanto circoscrive opportunamente l'ambito di applicazione della fattispecie in parola, per la quale sono previsti limiti edittali elevati e la cui formulazione appare invero non esente da critiche. All'esito di un'interpretazione condivisibile dell'art. 79 d.P.R. n. 309/1990, il Tribunale di Rovigo è giunto ad assolvere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2009, n. 12679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12679 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 11/03/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 760
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 025780/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO SE N. IL 18/08/1960;
2) OV EA N. IL 11/01/1968;
avverso SENTENZA del 22/12/2004 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del sost. proc. gen. Cons. Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore Avv.to Moceia Flavio del foro di Bolzano e avv.to Canevaro Roberto del foro di Verona.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UI IO e LO DR erano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Bolzano per rispondere dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per essersi associati tra loro e con altre persone
(le cui posizione sono state definite separatamente) per importare dall'Olanda sostanze stupefacenti di vario tipo;
art. 73 stesso decreto, per aver concorso nello spaccio di tali sostanze consentendo che i coimputati ne facessero commercio all'interno della discoteca "Le Plaisir" della quale i due erano gestori;
nonché art. 79 per aver consentito che la discoteca "Le Plaisir" venisse adibita a luogo di convegno di persone che ivi si davano all'uso di sostanze stupefacenti. Giudicati con rito abbreviato erano condannati per il solo reato di cui all'art. 79, attenuato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e
1.400,00 Euro di multa ciascuno.
La Corte di appello confermava integralmente la sentenza. Con il ricorso per cassazione deducono manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge;
il reato di cui all'art. 79 sarebbe stato erroneamente ritenuto sussistente sulla base di un ragionamento a dir poco incongruente;
lamentano i ricorrenti che si sia attribuita credibilità ed attendibilità alle dichiarazioni della coimputata LL ET nonostante che la stessa si sia sottratta all'esame dibattimentale (la medesima si era avvalsa della facoltà di non rispondere), in istruttoria abbia reso dichiarazioni dalla stessa Corte definite "arruffate" e comunque vaghe ed imprecise (addirittura scambiando il LO per un ballerino della discoteca), e abbia poi affidato la propria versione dei fatti ad una lettera, formata al di fuori di ogni minimo confronto o riscontro giurisdizionale;
a prescindere dalla utilizzabilità o meno di tale scritto nel giudizio abbreviato, la decisione della Corte pecca di razionalità per essersi affidata ad un compendio probatorio di tal genere;
manifestamente illogico è anche l'assunto della Corte secondo cui nonostante la prova che gli imputati avevano garantito e regolarmente pagato un servizio d'ordine all'interno della discoteca, si è trasformato tale dato in un elemento di accusa, sostenendo che tale servizio doveva servire per tutelare la tranquillità degli spacciatori;
gli imputati sono stati assolti con la più ampia formula dai reati di associazione e concorso nello spaccio di stupefacenti;
l'imputazione residua di cui dovevano rispondere era quella di aver consentito che un locale pubblico fosse destinato a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di stupefacenti e sul punto non vi è motivazione, o comunque la motivazione è illogica, dal momento che tutta la sentenza dibatte sul presunto benestare dei gestori della discoteca allo spaccio di stupefacenti, condotta diversa da quella contestata;
ne risulta anche una evidente violazione di legge essendo stati in sostanza gli imputati ritenuti sanzionabili per un reato dal quale sono già stati assolti in via definitiva, mentre non si è data la prova della conoscenza da parte loro della circostanza che nel locale si verificasse il consumo di stupefacenti.
Con una successiva memoria i ricorrenti insistono sulla inattendibilità della teste LL e comunque sul travisamento delle sue dichiarazioni e sulla inutilizzabilità delle stesse in quanto non confermate al dibattimento, sottolineando che la richiesta di rito abbreviato era avvenuta dopo che la predetta LL si era avvalsa della facoltà di non rispondere.
Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza dei motivi dedotti. La sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base di un compendio probatorio pienamente utilizzabile essendosi il procedimento celebrato con rito abbreviato e logicamente valutato, costituito non solo dalle dichiarazioni della teste LL ma anche dei coimputati AI e EF, nonché degli altri indicati dalla sentenza di primo grado, che gli attuali ricorrenti fossero a conoscenza del fatto che nel locale dai medesimi gestito venisse spacciata droga e che tale sostanza venisse utilizzata dai clienti in alcuni spazi, quali "il privè e i tavolini", comportamento che costituisce il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79. Opportunamente la sentenza stessa ha osservato che ai fini di tale contestazione ciò che rilevava era la affermazione della LL di essere abituata ad andare in discoteca "fatta" e di sapere dove trovarla, con una preferenza per la discoteca Le Plaisir. Ha anche messo in rilievo che tale affermazione non era stata neppure fatta oggetto di critica con l'appello e che anche gli altri dichiaranti - puntualmente indicati dalla integrativa sentenza di primo grado - hanno riferito che vi era un settore del locale dove il consumo della droga avveniva liberamente sotto gli occhi dei gestori. Tale comportamento è sufficiente ad integrare il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79, comma 1, che, come già questa Corte ha avuto modo di osservare, punisce, a titolo di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti, chi consenta che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti. Si tratta di fattispecie a carattere omissivo, consistente nel mancato impedimento o nella mancata eliminazione della "adibizione" imposta al locale da altri e presupponente nel soggetto agente la titolarità di un potere di fatto sul locale. Per la configurazione di detto reato è sufficiente che i luoghi suddetti siano usati, con il consenso o con un comportamento negativo di mera tolleranza da parte di chi ne abbia la disponibilità, per il consumo delle sostanze stupefacenti (cfr. ex plurimis Cass. 1A 27 febbraio 1987, Tiraboschi, RV 176237; Cass. 6A 17 marzo 1989, Gargano). Prive di pregio sono le censure attinenti il contenuto della motivazione laddove si sostiene in sostanza che lo stesso sarebbe pertinente al reato di spaccio, da cui però gli imputati sono stati assolti. Il giudicato sulla intervenuta assoluzione dal reato di cui gli all'art. 73 dimostra che il giudice ha ritenuto inesistente un contributo positivo di UO e LO alla attività di spaccio perpetrata nel locale. In assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, il giudice di appello non poteva in alcun modo mettere in discussione tale statuizione, ma ciò non significa che non potesse utilizzare il complessivo compendio probatorio emerso per motivare la ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 79, di cui comunque gli imputati erano chiamati a rispondere. Le osservazioni della sentenza sulla consapevolezza da parte dei ricorrenti circa il commercio (oltre che il consumo) di droga all'interno della discoteca hanno l'evidente scopo di rafforzare il quadro probatorio. Infondato è anche l'assunto dei ricorrenti circa la inutilizzabilità delle dichiarazioni della LL in quanto la medesima al dibattimento si era avvalsa della facoltà di non rispondere. Con la scelta del rito abbreviato gli imputati hanno acconsentito che si utilizzasse tutto il materiale probatorio e quindi anche le dichiarazioni rese dalla predetta LL nella fase delle indagini preliminari, a prescindere dalla conferma o meno delle medesime in una fase dibattimentale precedente tale scelta, come confermato dall'esplicito disposto dell'art. 438 c.p.p., u.c., che fa salva l'utilizzabilità degli atti già acquisiti (Cass.
3.12.2002 n. 40580 rv 222970).
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009