Sentenza 24 novembre 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/1999, n. 9835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9835 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1999 |
Testo completo
1 9835 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Udienza pubblica del 24.11.1999
Richiesta copia studio Sentenza n. 4798 dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 12000 Reg. Gen. n. 20308-99
11 19 SET. 2000il IL CANCELLIERE.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
composta dai Sig.ri
Presidente dott. Luciano DI NOTO
Consigliere dott. Oreste CIAMPA
Consigliere dott. Adolfo DI VIRGINIO
- Consigliere dott. Ugo L. SCELFO
Consigliere dott. Bruno OLIVA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti:
dal PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la
CORTE D'APPELLO di GENOVA;
e da
1. DI AR IN, nato a [...] il [...],
2. NU ID, nato a [...] il [...],
3. CI RO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di
Genova del 31.12.1997.
Udita in pubblica udienza la relazione del Consiglie-
re dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procurator Generale, dott. Oscar CEDRANGOLO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del Procurato-
re Generale presso la Corte d'Appello di Genova non-
ché dei ricorsi di AV MA e CI RO,
inoltre per l'annullamento della sentenza impugnata dal DI AR IN, senza rinvio limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 53, 60, 72-74 e 87, e con
rinvio limitatamente alle imputazioni di cui ai capi
D) ed E), rigetto nel resto.
Uditi i difensori Aw. To Giuliano Dominici, Raffaelle Multedo, Rossella Cicchetti
La CORTE osserva:
Con ordinanza del 7.5.1999 questa Sezione della
Corte Suprema di Cassazione rinviava a nuovo ruolo la trattazione dei ricorsi proposti dal Procuratore Ge-
nerale e da DI AR IN sulle posizioni a costui riferite nella sentenza impugnata nonché di quelli 3
proposti da NU ID e CI RO, limita-
tamente ai capi 27 37 e 70 della rubrica
d'imputazione, previo stralcio nel procedimento n.
31144/98, delle posizioni loro rispettivamente attri-
buite.
Pertanto giova premettere, per quel che residua ai fini del presente giudizio, le decisioni di merito e le doglianze mosse dai ricorrenti.
La Corte d'Assise di Genova, con sentenza del
13.5.1996, tra l'altro e limitatamente a quanto ri-
guarda i ricorsi in oggetto, così provvedeva:
• riteneva DI AR IN responsabile dei delitti a) di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 cod. pen., di cui al capo 1° della rubrica d'imputazione, b) di rapina in danno del supermer-
cato COOP di Arenzano, di cui all'art. 628 cod.
pen., e di porto illecito di armi comuni da sparo,
di cui agli artt. 10-12 e 14 Legge 497/74 e 7 Leg-
ge 203/91, di cui ai capi D) ed E) della rubrica,
c) di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capi 27 e 28
rubrica, di cui agli artt. 75, commi 2, 4 e 5, Legge 685/75 e 74, commi 1-4, d.p.r. 309/90, d) di detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefa-
centi, di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.p.r.
309/90, capi 39, 45, 47, 49, 53, 55, 60 e 62, 70,
72, 74, 79, 83 e 87 della rubrica;
pertanto, lo condannava, considerando tutti i predetti reati unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di venti anni di reclusione;
assolveva, infi- ne, il medesimo dall'imputazione di omicidio in danno di IU JU e dagli altri reati re-
sidui a lui ascritti in rubrica d'imputazione ai capi A, B, C, F, G, H, 15, 16, 17, 18, 35, 37, 42,
51, 64, 66, 68, 89 e 92; riteneva EMANUELLO Davide responsabile, tra l'altro, del delitto di associazione per delinque-
re finalizzata al traffico di sostanze stupefacen-
ti, capo 27 rubrica, di cui agli artt. 75, commi
"
2, 4 e 5, Legge 685/75 e 74, commi 1-4, d.p.r.
309/90, e lo assolveva di detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti, di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.p.r. 309/90, capo 70
della rubrica, e lo condannava, ritenuta la conti- 5
tra tutti i reati, alla nuazione pena dell'ergastolo;
tra l'altro
• riteneva CACI RO responsabile,
dei delitti di associazione per delinquere fina-
lizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capo
27 rubrica, di cui agli artt. 75, commi 2, 4 e 5,
e di Legge 685/75 e 74, commi 1-4, d.p.r. 309/90,
detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefa-
centi, di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.p.r.
309/90, capo 37 della rubrica, e lo condannava,
ritenuta la continuazione tra tutti i reati, alla pena di diciotto anni di reclusione. Corte d'Assise d'Appello di Genova, a seguito La
dell'impugnazione del Pubblico Ministero e degli im-
putati, con decisione del 31.12.1997, tra l'altro e
limitatamente all'oggetto che interessa, così provve-
deva: a) rimetteva al Pubblico Ministero gli atti di cui al capo 1° della rubrica d'imputazione, relativi alla associazione per delinquere;
b) ferma nel resto la sentenza appellata, assolveva il DI AR IN
dal reato di cui al capo 39 della rubrica, riteneva la sua responsabilità per i reati a lui ascritti ai
capi 37 e 89, in materia di detenzione e cessione di
و sostanze stupefacenti e determinava la pena in anni diciotto di reclusione;
c) confermava la pena inflit-.
ta all'NU ID;
d) riteneva la responsabili-
tà del CI RO anche per il reato di cui al capo
37 della rubrica e determinava la pena in anni sedici e mesi sei di reclusione.
Hanno proposto ricorso per cassazione, per quanto re-
sidua all'esame di questa Corte a seguito del dispo-
sto stralcio:
il Pubblico Ministero nei confronti di DI AR
IN per l'assoluzione a₁) dai fatti oggetto delle imputazioni di concorso in omicidio in danno di IU JU, di cui ai capi A), B) e C), e a2) dal reato di concorso nella detenzione conti-
nuata di ingenti quantità di sostanza stupefacente
(eroina), di cui al capo 39 della rubrica
d'imputazione, dolendosi, ai sensi dell'art. 606,
comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., dell'erronea applicazione della legge penale e della mancanza e
manifesta illogicità della motivazione;
• DI AR IN deduce: a) la nullità della sen-
tenza di primo grado e di tutti gli atti successi-
vi per il vizio di costituzione del giudice, aven- 7
do deciso dell'astensione dei giudici togati del collegio della Corte d'Assise il Presidente del Tribunale e non quello della Corte d'Appello; b)
la nullità delle ordinanze della Corte d'Assise
d'Appello del 22.10/8.11 e 26.11.1997 con le quali sono state respinte le istanze di rinnovazione del dibattimento per escutere il personale di polizia giudiziaria che aveva eseguito l'indagine sul traffico di sostanze stupefacenti e che aveva
"gestito" il collaborante DE MA;
c)
l'inosservanza e l'erronea applicazione della leg-
ge penale e la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per la partecipazione alla rapina con armi in danno della COOP di Arenzano, di cui ai capi D) ed E) della rubrica d'imputazione, man-
cando ogni elemento di riscontro alla chiamata in correità del collaborante VI PP;
d) il
vizio di motivazione in punto di affermazione del-
la responsabilità per la partecipazione alle asso-
ciazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti di cui ai capi 27 e 28 della rubrica d'imputazione, sotto il profilo della man- 8 canza di motivazione circa la sussistenza della struttura organizzata dell'associazione e sotto il diverso profilo della contraddittorietà delle af-
fermazioni dei collaboranti IN e DE;
e) il vizio di motivazione in punto di affermazio-
ne della responsabilità per le cessioni e lo spac- cio di sostanze stupefacenti di cui ai capi 37,
45, 47, 48, 53, 55, 60, 62, 70, 72, 79, 83 87 e 89
della rubrica d'imputazione, mancando o risultando inconferenti gli elementi di riscontro alle di-
chiarazioni del collaborante DE;
f)
l'inosservanza e l'erronea applicazione della leg-
ge penale in punto di mancata applicazione della diminuente di pena di cui all'art. 438 cod. proc.
pen., dovendosi ritenere ingiustificato il diniego di adesione del Pubblico Ministero allo svolgimen-
to del giudizio con il rito abbreviato, in assenza di apporti dibattimentali di rilievo sull'acquisizione del materiale probatorio già no-
to alla chiusura delle indagini;
g) il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche e di determinazione della en-
tità della pena;
. NU ID, tenuto conto della decisione di questa Corte Suprema di Cassazione del 7.5.1999, de-
duce: a) la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi per il vizio di costitu-
zione del giudice, avendo deciso dell'astensione dei giudici togati del collegio della Corte d'Assise il
Presidente del Tribunale e non quello della Corte
d'Appello; b) il vizio di motivazione b₁) in punto di affermazione della responsabilità per la partecipa-
zione alla associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 27
della rubrica d'imputazione, sotto il profilo della mancanza di motivazione circa la idoneità delle di-
chiarazioni dei collaboranti IN e DE a costituire la prova del fatto contestato in mancanza di riscontri oggettivi nonché per il mancato esame
delle deduzioni difensive, oggetto di richiesta di rinnovazione del dibattimento, b₂) in punto di manca- to riconoscimento delle attenuanti generiche e di
mancata applicazione della diminuente del rito abbre-
viato nonché di inadeguatezza del trattamento sanzio-
natorio; 10
CI RO deduce, limitatamente all'oggetto del presente giudizio : a) il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità a₁) per la partecipazione all'associazione per delinquere fina-
lizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui al capo 27 della rubrica, non potendo ritenersi cre-
dibile la chiamata in correità del IN e a₂)
per il concorso nella cessione a fine di spaccio in più occasioni di gr. 100 di eroina ad extracomunitari non identificati, di cui al capo 37 della rubrica,
non potendo ritenersi riscontrata la chiamata in cor-
reità del DE risultando inconferente il preteso riscontro delle intercettazioni telefoniche riferen-
tisi a cose diverse acquisite a seguito di furti;
b) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in punto di mancata applicazione della dimi-
nuente di pena di cui all'art. 438 cod. proc. pen.,
dovendosi ritenere ingiustificato il diniego di ade- sione del Pubblico Ministero allo svolgimento del giudizio con il rito abbreviato, in assenza di appor-
ti dibattimentali di rilievo sull'acquisizione del materiale probatorio già noto alla chiusura delle in-
dagini. Il ricorso del Procuratore Generale nei confron- ti del DI AR IN deve essere rigettato. Del
pari vanno rigettati i ricorsi del DI AR IN,
dell'NU ID e del CI RO.
In primo luogo deve essere esaminata la questio-
sollevata dal DI AR e dall'NU, relativa ne,
alla dedotta incompetenza del Presidente del Tribuna-
le di Genova a decidere sulla istanza di astensione per incompatibilità dei giudici togati della Corte
d'Assise, determinante difetto della capacità della
Corte e invalidità degli atti conseguenti.
La dedotta nullità della sentenza per incapacità
del giudice non ricorre.
Il d.p.r. 22.9.1988 n. 449, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo
processo penale e a quello a carico di imputati mino-
renni, ha implicitamente abrogato l'art. 31 legge 10.4.1951 n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, integrando le Corti di Assise, di primo grado e di Appello, quali articolazioni interne (sezioni), con carattere permanente, rispettivamente del Tribu- 12
nale ordinario e della Corte d'Appello. Invero, sono
indici dell'implicita abrogazione delle norme contra-
stanti contenute nella legge n. 287/1951: - la modi-
fica delle modalità di nomina dei magistrati compo- nenti le Corti d'Assise, già previste dall'art. 8
legge n.287 cit., a seguito dell'introduzione, a mez-
ZO dell'art. 3 d.p.r. n. 449/1988, dell'art. 7bis,
comma 1, dell'ordinamento giudiziario, che disciplina la destinazione dei giudici e l'assegnazione dei pre-
sidenti (come la composizione dei collegi) delle Cor-
ti d'Assise, di primo grado e di Appello, nel quadro della precostituzione tabellare degli uffici del Tri-
bunale ordinario e della Corte d'Appello al pari del-
le altre sezioni del Tribunale e della Corte;
- il disposto dell'art. 7 della legge 287/1951, come SO- stituito dall'art. 33 del cit. d.p.r. 449/1988, per il quale le sessioni della Corte d'Assise e la Corte
d'Assise d'Appello sono determinate con criteri pre- fissati su base annuale (quattro sessioni annuali della durata di tre mesi) e non sono più convocate dal primo Presidente della Corte d'Appello; l'art.
132 delle disp. att. cod. proc. pen. attribuisce al presidente del Tribunale, nell'ambito del potere or- 13
ganizzatorio delle attività, il potere di comunicare,
sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Su-
periore della Magistratura, il giorno, l'ora e la se-
zione da indicare nel decreto che dispone il giudizio davanti al Tribunale o alla Corte d'Assise.
Di conseguenza, ritenuto che le Corti d'Assise e le
Corti d'Assise d'Appello costituiscono, dal punto di vista ordinamentale ed organizzatorio, articolazioni del Tribunale e della Corte d'Appello, legittimamente il presidente del Tribunale di Genova ha deciso sulla richiesta di astensione del presidente e del giudice a latere della Corte d'Assise.
Peraltro, la pronuncia in punto di dichiarazione di astensione dei giudici togati, per ragioni di in-
compatibilità nel giudizio, è stata emessa dal Presi-
dente del Tribunale di Genova nell'esercizio di atti-
vità di natura amministrativa.
Invero, si tratta di provvedimento meramente ordina-
torio a) caratterizzato dalla natura amministrativa e non giurisdizionale, in ordine al quale alle parti non compete alcuna interferenza né nel procedimento di astensione né in quello di impugnativa dei provve-
dimenti relativi, b) reso senza formalità e c) inop- 14
pugnabile anche in virtù del principio di tassatività
delle impugnazioni, i cui effetti restano limitati all'ambito dell'ufficio e assolvono alla funzione di conservare il prestigio dell'amministrazione della giustizia e la fiducia dell'opinione pubblica nella imparzialità dei giudizi (Cass., sez. VI, n. 776 del
7.7.1998, ric. Berlusconi, rv. 211959).
Né, le parti interessate,
- posto che le cause
d'incompatibilità del giudice non si riflettono sulla sua capacità ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod.
proc. pen., con la conseguenza che gli atti proces-
suali non possono perciò ritenersi affetti da nullità
-1 avverso la decisione del presidente del Tribunale
di ritenere non giustificate le richieste di asten-
sione, si sono avvalse del procedimento di ricusazio-
ne dei giudici eventualmente incompatibili, che, nel caso di specie, sarebbe stato lo strumento processua- le utile a rimuovere la partecipazione degli stessi al giudizio.
Non merita accoglimento il ricorso del Procura-
tore Generale in punto di mancata affermazione di re-
sponsabilità del DI AR IN nell'omicidio di 15
IU JU, in quanto, a suo avviso, le dichia-
razioni dei collaboranti sarebbero riscontrate da va-
ri elementi riferibili all'accertata affiliazione al gruppo e alla perpetrazione di altri reati riconduci-
bili all'attività del clan.
Invero, nell'argomentazione posta a sostegno della decisione impugnata e criticata come manifestamente
illogica dal Procuratore Generale ricorrente, bisogna distinguere la valenza probatoria dalla Corte
d'Assise d'Appello assegnata alla dichiarazione del collaborante, che attribuisce al DI AR un ruolo at-
tivo nella preparazione dell'azione omicida, da quel-
la assegnata agli altri elementi acquisiti per funge-
re da riscontro oggettivo individualizzante, necessa-
ri per rendere alla chiamata in correità la pienezza dell'efficacia probatoria.
Legittimamente la Corte d'Assise d'Appello, ricono-
sciuta la fermezza e la puntualità delle dichiarazio-
ni del VI, idonee per affermare la credibilità
della chiamata in correità, ha affermato di non poter ritenere confermata l'attendibilità del chiamante in mancanza di sintomatici elementi di riscontro indivi-
dualizzanti, costituiti da dati di fatto non equivoci 16
riferibili alla persona del chiamato in rapporto al fatto storico oggetto dell'accusa.
Né la motivazione, sotto tale profilo, può essere giudicata mancante ovvero manifestamente illogica,
risultando evidente l'equivocità, dell'elemento co-
stituito dalla circolazione, documentata dalla VIA-
CARD, dell'autovettura del DE AR sul tratto auto-
stradale che conduce al luogo del delitto -, per es-
sere la zona di transito proprio quella maggiormente interessata alle attività illecite del clan di appar-
tenenza dell'imputato e pertanto frequentata per mol-
teplici finalità non riconducibili concretamente al fatto delittuoso in oggetto.
Peraltro, deve respingersi l'assunto del Procuratore
Generale ricorrente secondo il quale la contiguità
di un soggetto con appartenenti ad un gruppo crimina-
se si vuole, l'appartenenza allo stesso gruppole, o,
criminale (ammessane la dimostrazione) possa costi-
tuire elemento di riscontro per qualsiasi crimine che si assume riferibile al gruppo, confondendo in tal modo gli elementi idonei a fondare la responsabilità
per il reato associativo con quelli necessari per la dei singoli reati fine>>, come ha affermatoprova
с 17
questa stessa sezione della Corte Suprema di Cassa-
zione nella sentenza n. 11994 del 7.5.1999 relativa al n. 31144/98 R.G. CSC, dal quale proviene per stralcio il presente procedimento.
Vulnerati per inidoneità, sotto il duplice profilo della individualizzazione e della concretezza del rapporto con il fatto storico, gli elementi di ri- scontro già negativamente valutati dal giudice d'appello, correttamente da questi è stata ritenuta priva di efficacia probatoria la chiamata in correità
del VI nei confronti del DE AR per l'omicidio
IU, risultando senza fondamento ogni altra eventuale argomentazione sulla partecipazione ai soli atti preliminari ovvero anche a quelli materiali strettamente causali dell'evento nonché sulla persi-
stenza dell'accordo e della volontà del correo.
Del pari infondata è la doglianza del Procurato-
re Generale ricorrente in punto di mancata afferma-
zione di responsabilità del DE AR IN, in con- corso con NU AL, per la detenzione il-
lecita di quantitativi ingenti di sostanze stupefa-
centi in violazione degli artt. 73 e 80 d.p.r. 18 9.10.1990 n. 309, di cui al capo 39 della rubrica d'imputazione, essendo ingiustificata l'affermazione della mancanza di riscontri pur in presenza di accer-
tata disponibilità di sostanze stupefacenti da parte del gruppo NU.
Le censure mosse non tendono ad una verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sul punto della decisione impugnata, ma propongono un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e la sovrapposizione di una nuova valutazione ritenuta più adeguata rispetto a quella del giudice di merito.
Ciò esula, invero, dai poteri della Corte Suprema di
Cassazione quello di una "rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di le-
gittimità la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle ri- sultanze processuali, (Cass., SS. UU., n. 6402,
2.7.1997, rv. 207944).
Passando all'esame del ricorso del DI AR, in
primo luogo deve ritenersi infondato il motivo di do- 19
glianza relativo all'affermazione di responsabilità
per la rapina con armi alla COOP di Arenzano, di cui ai capi D) ed E) della rubrica d'imputazione.
Non si può aderire alla tesi del ricorrente, che pe-
raltro investe profili di merito, della mancanza di
riscontro oggettivo ed individualizzante alla chiama-
ta in correità del VI IO PP.
La Corte d'Assise d'Appello ha indicato, per la vali-
dazione della efficacia probatoria delle dichiarazio-
ni del chiamante, il riscontro costituito del transi-
to in autostrada sul percorso Arenzano-Genova, pro-
prio nel giorno della rapina, di un'autovettura, in-
dicata dal VI nell'Alfa 175 del DI AR, fruente del passaggio VIACARD a mezzo di tessera rilasciata alla moglie del ricorrente, CI NA. E' ben vero che l'acquisita circostanza di fatto, incidente tem-
poralmente nel concreto fatto storico oggetto dell'imputazione e specificamente a una operazione riferibile individualmente all'imputato ricorrente,
da sola non poteva essere ritenuta prova idonea, au-
tosufficiente a provare il concorso del chiamato in correità nel fatto delittuoso;
ma essa è stata legit-
timamente e correttamente utilizzata dai giudici di
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merito per fondare il convincimento di colpevolezza del prevenuto, ai sensi dell'art. 192 comma 3, cod.
proc. pen., costituendo l'elemento di conferma della prova costituita dalle dichiarazioni del chiamante,
ritenute attendibili.
Unitamente ai motivi di ricorso di NU Da-
vide e di CI RO deve esaminarsi il motivo di ricorso del DI AR IN in punto di affermazione della responsabilità per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupe-
facenti, di cui all'art. 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, contestato al capo 27 della rubrica d'imputazione.
Peraltro, per il solo DI AR, deve esaminarsi con-
giuntamente e di seguito il motivo di ricorso relati-
vo alla associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui al capo 28,
che rappresenta lo sviluppo successivo della prima con componenti diversi.
L'articolata motivazione della sentenza impugna-
ta che ha ritenuto l'esistenza delle associazioni per strutturate organizzativamente, per ildelinquere, traffico di sostanze stupefacenti, ha già ricevuto
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per la seconda, oggetto dell'imputazione di cui al capo 28 e riferita al periodo gennaio 1991 al giugno
1993, piena conferma nell'esame e nel rigetto dei ri-
corsi dell'NU ID ed AL e del CI
RO di cui alla sentenza di questa stessa sezione della Corte Suprema di Cassazione emessa in data
7.5.1999.
Le ragioni esposte meritano di essere confermate an-
che in questa sede sia in punto di credibilità delle dichiarazioni accusatorie ed autoaccusatorie del SOR-
NO NI, che ha svelato il formarsi del pri-
mo nucleo associativo sotto la guida dell'NU
ID, la cui attività si concluse con l'uscita del dichiarante nel gennaio 1991, e di quelle del DE
MA, relative all'attività dal dichiarante svolta unitamente al CI RO e al DI AR IN,
sotto la guida dell'NU AL, sostituito-
si al fratello ID, latitante, alla guida del gruppo, sia in punto di sussistenza dei riscontri og-
gettivi ed individualizzanti, essendo stato ritenuto legittimamente che le dichiarazioni dei collaboranti,
pur riferendosi a diverse imputazioni, riguardano una prosecuzione della prima associazione nella seconda, 22
per il mutamento dei capi e di parte degli operatori, incidono su un unico specifico tema e si combinano fino a riscontrarsi a vicenda. Né deve sottovalutarsi l'integrazione di verifica dell'attendibilità delle chiamate in correità, specificamente indicata dalla
Corte d'Assise d'Appello, sulla base delle conferme dell'esistenza del gruppo NU, al centro di un vasto traffico di sostanze stupefacenti, consistente nelle dichiarazioni di GI SA, TR, IAN-
NI TA e MA, TI EG e OR e di VI-
TALE PP IO.
Peraltro, deve condividersi pienamente la moti- vazione della sentenza di questa Corte Suprema di
Cassazione del 7.5.1999 in punto di legittimità del diniego della rinnovazione del dibattimento per escu-
tere il personale di polizia giudiziaria che aveva
eseguito le indagini sul traffico delle sostanze stu-
pefacenti e che aveva "gestito" il collaborante DENI-
LI.
Va riaffermato, pertanto, che legittimamente la Corte
d'Assise d'Appello ha ritenuto il racconto del DE
credibile, essendo stato lo stesso ribadito in sede di 23
dibattimentale al riparo di indebite suggestioni, ri-
maste indimostrate, e riscontrato sul piano oggettivo della veridicità dei fatti dalle confessioni di non pochi chiamati in correità.
I motivi di ricorso del DI AR IN, ri-
guardanti le illecite detenzioni e cessioni di so-
stanze stupefacenti per le quali v'è condanna nella sentenza impugnata, sono tutti infondati. Nel giudizio della Corte d'Assise d'Appello,
l'attendibilità delle chiamate in correità del DE
per le varie operazioni di detenzione, cessione e traffico delle sostanze stupefacenti, indicate nei
capi d'imputazione, ha trovato conferma in vari ele-
menti di riscontro che attengono tutti ad un unico
oggetto, cioè allo svolgimento da parte del DI AR
di una intensa, continua, illecita attività di spạc-
cio non minuto di sostanze stupefacenti, per di più
integrato nella rete del traffico facente capo all'associazione criminale guidata dagli NU.
Le intercettazioni telefoniche di comunicazioni con linguaggio criptico e la convergenza delle dichiara-
zioni di altri coimputati, unitamente alle altre ac- 24
quisizioni probatorie dibattimentali, legittimamente sono state ritenute elementi sufficienti, all'interno del quadro globale della attendibilità delle dichia-
razioni, a riscontrare oggettivamente, con riferimen-
to alla persona del DI AR, la prova dell'accadimento dei fatti storici oggetto dell'accusa.
La puntualità della motivazione nell'esame dei capi d'accusa in materia di reati di detenzione e spaccio, di cui all'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, per quali è intervenuta condanna a seguito del riscontro con altri elementi di prova delle dichiarazioni del
DE, obbliga a ritenere esente, in questa sede di legittimità per i limiti di competenza della Corte
Suprema di Cassazione, la sentenza impugnata sul pun-
to dai vizi denunciati in ricorso.
Infondate , infine, sono le censure relative al-
la mancata concessione delle attenuanti generiche e alla eccessività della pena nonché in punto di manca-
ta applicazione della diminuente per la richiesta del rito abbreviato. 25
Quanto alla diminuente di cui agli artt. 438 e segg.ti, i giudici di merito hanno correttamente giu-
stificato il rifiuto di applicazione della stessa,
avendo considerato che l'incolpazione del ricorrente era fondata su chiamate in correità, le quali esigo-
no, per la loro natura e in ragione dell'efficacia di prova ad esse conferita dall'art. 192, comma 3, cod.
proc. pen., rigorose verifiche compatibili solo con
la piena oralità del dibattimento.
Con giudizio insindacabile in questa sede, le atte-
nuanti generiche sono state negate sulla base della valutazione di pericolosità del reo e la pena è stata ritenuta adeguata alla gravità dei fatti.
Non può farsi luogo ad ulteriori pronunce nei
ID, in quanto per ilconfronti dell'NU
reato di cui al capo 70 della rubrica d'imputazione il ricorrente è stato assolto in primo grado e avver-
so la decisione non è stato proposto appello.
Con riguardo ai residui motivi di ricorso del CI
RO: 26
la doglianza relativa alla mancata applicazione della diminuente di pena per la richiesta del rito abbreviato è infondata, per le stesse ragioni già
esposte in proposito esaminando il motivo di ri-
corso del DI AR;
è la doglianza relativadel pari infondata
all'affermazione di responsabilità per la reitera-
ta cessione di sostanza stupefacente di cui al ca-
po 37 della rubrica d'imputazione, avendo la Corte
d'Assise d'Appello dimostrato con adeguata motiva-
zione l'attendibilità delle dichiarazioni del DE
LI MA e l'esistenza di obiettivo riscontro personalizzato nei confronti del ricorrente a mez-
ΖΟ del contenuto delle comunicazioni telefoniche intercettate.
A seguito del rigetto dei loro ricorsi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., NU ID, DI
AR IN e CI RO sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali.
tin 27 P. Q. M.
rigetta il ricorso del Procuratore Generale
contro
DI
AR. Rigetta i ricorsi di NU ID, DI AR
IN e CI RO e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Roma 24.11.1999
Il Consigliere est. Presidente
(dr Oreste (dr Luciano NOTO) becide
Depositato in Cancelleria IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Roma, It 19 SET, 2000 Lidia Scalia
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA CSceli CAS
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