Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti.
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In tema di legittimo impedimento a comparire, ex art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., deve essere tempestivamente comunicato dal difensore e che detta tempestività deve essere apprezzata, rispetto alla data della udienza, in relazione al momento in cui è presumibile che il difensore sia venuto a conoscenza dell'evento impeditivo: spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, …
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Con la sentenza n. 5261 del 3 dicembre 2024, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha chiarito i criteri di legittimità del sequestro probatorio in materia di bancarotta fraudolenta documentale e i limiti dell'opposizione a tale provvedimento. Massima Quando alla perquisizione consegue un sequestro, il decreto di perquisizione non è impugnabile autonomamente; le doglianze sulla perquisizione rilevano solo se incidono sulla legittimità del sequestro e, comunque, soltanto in presenza di abnormità (violazione radicale di “casi” e “modi” di legge con lesione di diritti costituzionali), con conseguente inutilizzabilità di quanto acquisito, salvo il sequestro dovuto ex art. 253 c.p.p. …
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1. La vicenda La Corte d'appello di Napoli confermava una sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che condannava F. e A. per minaccia aggravata e, solo A., per violazione di un provvedimento del Questore di Caserta. Il tribunale di primo grado aveva condannato entrambi gli imputati a due mesi di reclusione e una multa di 12.000 euro. Il difensore dei ricorrenti proponeva un ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il primo motivo contestava la condanna per il reato di minaccia aggravata, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come minaccia semplice o danneggiamento, in quanto non erano chiari il numero dei partecipanti all'aggressione e il bersaglio …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di appello di Napoli parzialmente riformava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che a sua volta aveva affermato la penale responsabilità di un imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale da lui commessi quale amministratore unico di una società dichiarata fallita omettendo di tenere le scritture contabili, al fine di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e trasferendo a terzi numerosi veicoli ad un prezzo assai inferiore al loro valore, reati unificati ai sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 1, n. 1, in un unico delitto di bancarotta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2017, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
02754-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1606 Gastone Andreazza - Presidente - Sent. n. sez. Giulio Sarno - Consigliere - CC 06/12/2017 - R.G.N. 32733/2017 Emanuela Gai - Consigliere - motivazione semplificata Gianni Filippo Reynaud - Relatore - Ubalda Macrì - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO NN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2017 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 16 Giugno 2017, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da NN MO volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito, ex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con sent. Trib. Roma 13 dicembre 2000, divenuta definitiva.
2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di NN MO, ha proposto ricorso il suo difensore, deducendo un solo motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. In particolare, il ricorrente deduce vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata e violazione dell'art. 142, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, del d.m. aprile 1968 n. 1444 e dell'art. 3 legge reg. Lazio 8 novembre 2004, n. 12, lamentando che il giudice non avrebbe tenuto conto della nota 27 marzo 2017 (prot. 55169) dell'Ufficio Condoni del Comune di Roma, nella quale si attesta che, pur essendo stato il manufatto abusivo costruito in area vincolata, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004 - trattandosi di area ricadente sin dal 1980 in zona omogenea B ai sensi del d.m. 1444/1968 - non doveva ritenersene preclusa la condonabilità, essendo applicabile l'esclusione dal vincolo di cui alla citata disposizione, con conseguente assenza di alcuna delle cause ostative alla sanatoria previste dall'art. 3 legge reg. Lazio n. 12/2004. 4. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile perché generico ん e deve dunque essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al primo profilo, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, nell'ordinanza impugnata il giudice ha esaminato la nota prot. 55169/2017 di Roma Capitale e ha diffusamente argomentato citando fonti normative e giurisprudenza di legittimità - alle ragioni giuridiche che, a suo avviso, escluderebbero la condonabilità dell'opera, non solo con riguardo al profilo della sussistenza del vincolo, ma anche con riguardo al superamento della cubatura massima condonabile, circostanza che, nel caso di specie, si verificherebbe pur tenendo conto del (discutibile) frazionamento delle richieste in relazione all'unicità del manufatto abusivo (ed invero, a fronte di una cubatura Rij 2 complessiva del manufatto che il giudice indica in 1.385,50 mc., l'art. 2 della legge reg. Lazio n. 12/2004, nella specie applicabile, fissa in 900 mc. il volume massimo dell'edificio abusivo a destinazione residenziale condonabile nel caso si tratti di prima abitazione di soggetto che risieda nel comune, ovvero in 600 mc. laddove non ricorrano dette condizioni).
4.1. Escluso il vizio di motivazione, osserva il Collegio che con riguardo al dedotto vizio di violazione di legge, le argomentazioni addotte dal Tribunale a sostegno del rigetto dell'istanza sono state solo parzialmente confutate (vale a dire solo con riguardo all'applicazione al caso di specie dell'esclusione del vincolo di cui all'art. 142, comma 2, lett. a, d.lgs. 42/2004), nulla essendo stato invece replicato con riferimento alla non condonabilità per superamento della soglia di cubatura massima. Sulle censure dedotte dal ricorrente avverso la ritenuta insussistenza del vincolo non mette tuttavia conto soffermarsi, essendo comunque assorbente altro profilo che non consentirebbe di accogliere il ricorso.
4.2. Ed invero, l'ordinanza impugnata ha fatto applicazione del consolidato e corretto orientamento secondo cui in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). Il giudice, di fatti, ha osservato che la pratica di condono (pendente dal 2004 e ancora ferma alla fase della "valutazione preliminare") non può dirsi di prossima definizione. Anche questo rilievo-di per sé idoneo a sorreggere il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione appare adeguatamente argomentato in fatto e in ricorso non viene al proposito mossa alcuna censura. peraltroAl proposito deve quindi farsi applicazione del principio di diritto affermato in sentenza resa nei confronti dell'odierno ricorrente e della comproprietaria GI IS in occasione dell'impugnazione di analoga ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione del medesimo manufatto secondo cui, in presenza di due rationes decidendi - autonome ed autosufficienti, manca di specificità, ed è pertanto inammissibile, il ricorso che si limiti ad attaccare una sola di esse, ignorando l'altra (Sez. 3, sent. 14/07/2011 n. 30013, IS e MO, non massimata). 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/12/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Gastone Andreazza DEPOSITAT ANCELLERIA L 23 GEN 2018 IL CANCELLIERE Luana Martani 4