Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2008, n. 15167
CASS
Sentenza 14 febbraio 2008

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Massime1

L'abitualità non è elemento necessario del reato di cui all'art. 79, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, che ha natura omissiva ed è configurabile quando un locale pubblico (od un circolo privato di qualsiasi specie) sia adibito da terzi, con il consenso o con un comportamento negativo di mera tolleranza da parte di chi abbia la titolarità di un potere di fatto sul locale, a luogo di convegno di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

Commentario1

  • 1Agevolazione, istigazione, proselitismo, induzione e propaganda pubblicitaria nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 25 febbraio 2025

    L'agevolazione dell'uso di sostanze illecite Art. 79 commi 1 e 2 TU 309/90 “Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze ed i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'Art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso Art. 14 Chiunque, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2008, n. 15167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15167
Data del deposito : 14 febbraio 2008

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