Sentenza 14 febbraio 2008
Massime • 1
L'abitualità non è elemento necessario del reato di cui all'art. 79, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, che ha natura omissiva ed è configurabile quando un locale pubblico (od un circolo privato di qualsiasi specie) sia adibito da terzi, con il consenso o con un comportamento negativo di mera tolleranza da parte di chi abbia la titolarità di un potere di fatto sul locale, a luogo di convegno di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.
Commentario • 1
- 1. Agevolazione, istigazione, proselitismo, induzione e propaganda pubblicitaria nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 25 febbraio 2025
L'agevolazione dell'uso di sostanze illecite Art. 79 commi 1 e 2 TU 309/90 “Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze ed i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'Art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso Art. 14 Chiunque, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2008, n. 15167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15167 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 14/02/2008
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 423
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 32627/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 8 marzo 2007 dal Tribunale del riesame di Roma;
nel procedimento
contro
:
IM AL, nato a [...] il [...];
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
sentito il difensore dell'indagato, avv. BENEDETTO Giuseppe di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma annullava il decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di IM AL per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 79, comma 1. Su richiesta del pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari aveva sottoposto a sequestro i locali del pub Caronte, situato in Roma viale Giotto n. 19, avendo la polizia giudiziaria accertato che all'interno dei medesimi il gestore consentiva che i giovani avventori si dessero all'uso di sostanze stupefacenti, segnatamente hashish e marijuana.
Il Tribunale annullava, come si è accennato, il decreto, osservando:
- che "condizione necessaria per la sussistenza del reato è l'abitualità del convegno ... la frequenza e l'abitualità delle riunioni in un arco temporale di una certa durata ... e che la frequentazione da parte di persone che vi consumano sostanze stupefacenti sia connotata e caratterizzata da questa comune finalità";
- che, nella specie, "la tolleranza dell'indagato, registrata soltanto in occasione del controllo operato, e l'azione infruttuosa di contrasto espletata in altre occasioni" non consentivano di "ricondurre gli elementi di fatto ... nello schema legale disegnato dal pubblico ministero".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendone l'annullamento.
Osserva il ricorrente:
- che l'abitualità non è elemento del reato ipotizzato;
che, in ogni caso, dipendenti e collaboratori del locale avevano dichiarato che il IM era solito lamentarsi con gli avventori per il comportamento degli stessi, ma non aveva mai fatto alcunché di concreto per allontanarli dal pubblico esercizio;
- che l'"effettiva volontà del IM" poteva dirsi rappresentata in modo eloquente dalla circostanza che hashish fosse stato rinvenuto anche nel registratore di cassa del locale.
3. In data 28 gennaio 2008 AL IM ha depositato in cancelleria memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
4.1. Con riguardo al reato ipotizzato deve osservarsi che il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 79, comma 1, punisce, a titolo di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti, anche chi consenta che sia adibito un locale pubblico (o un circolo privato di qualsiasi specie) a luogo di convegno di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti.
Si tratta di fattispecie a carattere omissivo, consistente nel mancato impedimento o nella mancata eliminazione della "adibizione" imposta al locale da altri e presupponente nel soggetto agente la titolarità di un potere di fatto sul locale.
Per la configurazione di detto reato è sufficiente che i luoghi suddetti siano usati, con il consenso o con un comportamento negativo di mera tolleranza da parte di chi ne abbia la disponibilità, per il consumo delle sostanze stupefacenti (cfr. ex plurimis Cass. 1^ 27 febbraio 1987, Tiraboschi, RV 176237; Cass. 6^ 17 marzo 1989, Gargano).
L'abitualità non è dunque - come erroneamente affermato dal Tribunale - elemento necessario per l'integrazione del reato menzionato (lo è, invece, per espressa previsione, della diversa fattispecie di cui all'art. 79, comma 2: cfr., con riguardo all'analoga previsione incriminatrice contenuta nella L. 22 dicembre 1975, n. 685, previgente art. 73, Cass. 6^ 3 dicembre 1988, Sicuro,
RV 180459). La condotta, che implica l'idea di una certa stabilità (è esclusa, per intendersi, la rilevanza penale dell'utilizzazione episodica od occasionale) , può consistere, invero, anche in un solo atto di utilizzazione del locale (in modo relativamente stabile) alla finalità vietata (pur non essendo necessario che si tratti dell'unico scopo) e presuppone nel soggetto il potere di fatto di consentire o tollerare che detto atto sia compiuto.
4.2. Ciò premesso, va, poi, considerato che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non deve mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (v. tra le altre Cass. 2^ 15 novembre 1999, p.m. in c. Coppola, RV 215089; Cass. 6^ 7 giugno 1992, Mattiolo, RV 188054 e, soprattutto, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Midolini, RV 191327).
4.3. Venendo all'ordinanza impugnata, deve osservarsi che il Tribunale non ha correttamente applicato detti principi, inoltrandosi in assai discutibili apprezzamenti ed anticipazioni sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria ed in tal modo trascurando che è sufficiente, ai fini della legittimità del sequestro, l'enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria, di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (cfr. ex plurimis Cass. 6^ 26 aprile 2004, Cottone, RV 229274). E ciò l'accusa ha ipotizzato nel caso in esame, nel momento in cui ha ritenuto di sottoporre il pubblico esercizio a sequestro preventivo dopo aver raccolto indizi del fatto che il gestore avesse in più occasioni tollerato, all'interno del locale, la presenza di persone che consumavano sostanze stupefacenti.
5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2008