Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2017, n. 29586
CASS
Sentenza 17 febbraio 2017

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Ai fini della configurabilità del delitto di tolleranza abituale della prostituzione, per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto.

Il reato di tolleranza abituale della prostituzione previsto dall'art. 3 n. 3 della legge n. 75 del 1958 consiste nella reiterata tolleranza, anche implicita, da parte del soggetto attivo dell'esercizio della prostituzione nel proprio locale ad opera di una o più persone ivi alloggiate più o meno stabilmente; il requisito dell'abitualità è riferibile al comportamento dell'esercente, mentre non è necessaria la presenza abituale, nel locale, delle persone che si prostituiscono.

In tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - l'utilizzo del bene per fini illeciti. (Nella specie la Corte ha escluso il requisito dell'estraneità nel caso di soggetto, comproprietario di immobile dove si svolgeva attività di prostituzione, che, legato da stretto vincolo parentale all'altro comproprietario che aveva sottoscritto i contratti di locazione, non aveva dato prova di avere ignorato in maniera incolpevole l'utilizzo del bene).

In tema di misure cautelari reali, quando uno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta è assorbito in altro reato di uguale gravità che lascia intatti i presupposti applicativi della cautela, non sussiste l'interesse dell'indagato, in sede di riesame, ad ottenere una pronuncia che ne dichiari la insussistenza. (Fattispecie in tema di sequestro di immobile in ordine ai reati di tolleranza abituale della prostituzione e favoreggiamento della stessa, in cui quest'ultimo reato è stato ritenuto assorbito nel primo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2017, n. 29586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29586
Data del deposito : 17 febbraio 2017

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