Sentenza 5 novembre 2004
Massime • 1
E viziata da illogicità la motivazione del giudice di merito che - con riguardo ai delitti di diffamazione e di calunnia, contestati ex art. 81, comma primo, cod. pen., e, quindi, commessi con un'unica dichiarazione diretta a più persone, falsamente attributiva di una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe reato - affermi la sussistenza del delitto di diffamazione senza motivare il proprio dissenso dalla pronuncia assolutoria, seppur coperta da giudicato, relativa al delitto di calunnia, fondata sul presupposto che l'agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta criminosa, atteso che trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a più persone, essi sono connotati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talché l'errore sulla verità della condotta attribuita, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilità con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a titolo di dolo.
Commentario • 1
- 1. Oscuramento dei dati personali nelle sentenze: solo se motivi legittimi (Cass. 11959/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2021
In tema di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, di cui all'art. 52, comma primo, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere fondata su "motivi legittimi", da intendersi quali "motivi opportuni" la cui valutazione impone un equilibrato bilanciamento tra esigenze di riservatezza del singolo e di pubblicità della sentenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sez. VI, Sent., (ud. 15/02/2017) 13-03-2017, n. 11959 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere - Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2004, n. 49021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49021 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 05/11/2004
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1636
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 004995/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TARTAGLIONE LORENZO, N. IL 26/05/1961;
avverso SENTENZA del 10/11/2003 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Santi Consolo, il quale ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
udito il difensore della PC avv.to Maria Teresa Mastrangelo, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per mancanza di procura speciale, e, comunque, ne ha chiesto il rigetto;
uditi i difensori degli imputati avv.ti Maurizio Barrella e Pier Francesco Bruno, i quali, illustrando i motivi del ricorso, ne hanno chiesto l'accoglimento;
OSSERVA
RU RO e NE NZ erano rinviati a giudizio dal Tribunale di Cagliari per rispondere del reato di diffamazione in danno di IN Oscar, il primo, per aver dichiarato, nel corso di un'intervista rilasciata al giornale L'Unione Sarda, che BE non aveva i requisiti per essere iscritto (e di fatti non era iscritto) nell'albo dei revisori dei conti e, pertanto, non avrebbe potuto ricoprire l'incarico, che pure gli era stato conferito, di presidente del collegio dei revisori del comune di Carbonio, il secondo perché, in una istanza indirizzata al sindaco del predetto comune (diretta ad ottenere copia della domanda redatta dal IN), aveva motivato tale richiesta sostenendo che la domanda in questione conteneva "mendace dichiarazione di appartenenza all'albo professionale" in questione.
Il NE, con riferimento alla predetta condotta, era stato chiamato anche a rispondere del delitto di calunnia. Il Tribunale assolveva RU dal delitto di diffamazione perché il fatto non costituisce reato, assolveva NE dal delitto di calunnia con la formula "il fatto non sussiste", dichiarava il predetto colpevole del delitto di diffamazione e lo condannava, con concessione di attenuanti generiche, alla pena della multa di euro 400 ed al risarcimento danni in favore della costituita PC con provvisionale di euro 5.000.
Proponevano appello il NE e la PC (ai soli effetti civili con riferimento alla intervenuta assoluzione del RU). Il giudice di secondo grado ha confermato la pronunzia di primo grado, assumendo le conseguenti determinazioni.
Ricorrono per Cassazione i difensori del NE, deducendo 1) mancanza e manifesta illogicità di motivazione, 2) inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Argomentano come segue.
La Corte di appello ha confermato la condanna del NE sul presupposto che le espressioni da costui adoperate nella istanza scritta indirizzata al sindaco di Carbonio, con la quale accusava di mendacio il BE, dovessero essere stesse considerarsi consapevolmente mendaci. Non chiariscono tuttavia i giudici di secondo grado su quali presupposti essi fondino tale certezza, posto che, da un lato, all'epoca, il BE effettivamente non era iscritto nell'albo dei revisori (ma era legittimato ad assumere l'incarico presso il comune di Carbonio dall'art. 14 bis della legge 166/98, modificativa della legge 132/97) e che, dall'altro, così
ragionando, finiscono per trascurare che, in primo grado, lo stesso NE era stato assolto - come premesso - dal delitto di calunnia, a lui contestato a titolo di concorso formale con quello di diffamazione. Lo stesso RU, d'altronde, era stato, a sua volta, assolto (con pronunzia confermata da quegli stessi giudici di appello) dal delitto di diffamazione sul presupposto che non poteva affermarsi con certezza che lo stesso fosse consapevole della erroneità (parziale) della affermazione contenuta nelle sue dichiarazioni al giornalista (non essere il IN iscritto nell'albo e quindi non avere egli titolo per assumere l'incarico). Lo stesso trattamento pertanto avrebbe dovuto essere riservato al NE, non essendovi ulteriori elementi per diversamente qualificare l'elemento psicologico che aveva sorretto la sua condotta. Quanto poi alla residua argomentazione offerta dai giudici di secondo grado (la gratuità dell'offesa - consistente nell'aver bollato come mendaci le affermazioni del IN - contenuta nella richiesta di esibizione documenti indirizzata al sindaco), essa è del tutto infondata, in quanto l'esercizio del diritto d'accesso deve pur esser motivato, nel senso che il richiedente deve dimostrare di avere interesse alla esibizione della richiesta documentazione e, nel caso in esame, il NE altro non aveva fatto che rappresentare la ragione (presunto mendacio del candidato) per la quale egli avanzava la richiesta di accesso alla documentazione conservata negli uffici dell'amministrazione comunale. La motivazione della sentenza è poi carente in quanto non chiarisce perché debba parlarsi di dolo (eventuale, evidentemente) piuttosto che di colpa, ancorché cosciente.
In via subordinata, il ricorrente lamenta la assoluta mancanza di motivazione sulla omessa concessione della non menzione nei confronti di un soggetto assolutamente incensurato e condannato per un reato denotante scarsissima pericolosità sociale. Tanto premesso, il Collegio rileva che i difensori del NE erano e sono titolari di mandato alla lite;
in quanto tali, non hanno bisogno di alcuna procura speciale per articolare il ricorso in sede di legittimità. Il ricorso, peraltro, è fondato e merita accoglimento. La impugnata sentenza va annullata senza rinvio nella parte in cui conferma la pronunzia di condanna del NE e nelle conseguenti parti relative agli interessi civili ed alle spese, in quanto il fatto a lui ascritto non costituisce reato.
La Corte di appello ricorda come il competente TAR, con sentenza 17.3.2000, accogliendo ricorso presentato proprio da RU e NE, ebbe ad annullare la delibera comunale che aveva conferito l'incarico al IN, considerando erroneo l'inserimento di quest'ultimo nell'elenco degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed in quello dei revisori contabili. È dunque rimasto giudizialmente accertato che costui non rivestiva la qualifica in questione. Al proposito la Corte territoriale rileva come il Tribunale di Cagliari, pur prendendo atto della pronunzia del giudice amministrativo, abbia sostenuto che il IN era tuttavia legittimato a ricoprire l'incarico ai sensi della legge 166/98. Così argomentando, dunque, la sentenza impugnata afferma - appunto - che IN non era iscritto nel predetto albo (anche se poteva - in virtù della norma appena citata - far parte del collegio dei revisori) e, proprio sulla base di tale incontroverso dato di fatto, sostiene che non può affermarsi con sicurezza che RU fosse consapevole di diffondere una notizia non vera sul conto di IN.
Diverso trattamento riserva al NE, a carico del quale individua la sussistenza dell'elemento psicologico del reato de quo (il dolo) per l'uso di una espressione "non conferente ed inutile rispetto allo scopo cui era diretta la domanda di accesso agli atti amministrativi". Insomma l'uso della espressione - inutilmente - offensiva ("mendace dichiarazione") sarebbe indice della consapevolezza che il soggetto aveva della non rispondenza al vero di quanto egli andava ad affermare e, di conseguenza, della volontà di diffondere notizie pregiudizievoli per la reputazione del BE. La debolezza dell'assunto è di tutta evidenza, atteso che l'uso della espressione offensiva (che, nel caso in esame, contiene la notizia denigratoria perché inserita in uno scritto destinato ad essere letto da più persone) costituisce la condotta del reato, ma di per sè, nulla dice sull'animus dell'agente. E dunque, se la Corte cagliaritana, concordando col Tribunale, ritiene non potersi affermare con certezza, per quel che riguarda RU, che costui fosse animato da dolo nel diffondere la notizia (parzialmente esatta) relativa al BE, non può certo affermare il contrario per quel che riguarda NE, solo perché questo ha usato un'espressione poco riguardosa nel descrivere l'operato del IN stesso. Va da sè, infatti, che, se il NE non avesse qualificato come mendaci le dichiarazioni del BE, non sarebbe rimasta integrata nemmeno la condotta del delitto di diffamazione. Ma vi è di più: la Corte di appello non prende, in motivazione, le distanze dalla assoluzione del NE dal delitto di calunnia, per non aver commesso il fatto. La pronunzia, sul punto, in mancanza di impugnazione, è certamente coperta da giudicato e dunque il giudice di secondo grado non poteva, come è ovvio, statuire in merito. Ma, poiché i delitti ex art. 368 ed ex art. 595 c.p. sono stati contestati al NE come tenuti con unica condotta (ai sensi dell'art. 81 comma 1^ c.p.), essi non potrebbero che essere sorretti dal medesimo atteggiamento psicologico (il dolo generico, evidentemente). Per sostenere la natura dolosa della condotta diffamatoria del NE, la Corte di merito avrebbe dovuto esternare il proprio disaccordo sulla pronunzia assolutoria emessa, limitatamente al delitto di calunnia, dal Tribunale (pur non potendone trarre conseguenza alcuna sul piano di affermazione di responsabilità e su quello sanzionatorio, stante appunto, l'intervento del giudicato parziale). Non aver affrontato il problema e, comunque, non averne lasciato traccia alcuna in motivazione, costituisce grave carenza argomentativa, indice di assoluta illogicità del processo decisionale e di errata applicazione di legge.
È infatti evidente che, in tema di concorso formale tra i delitti di calunnia e diffamazione, non è logicamente compatibile ritenere insussistente il reato ex art. 368 c.p., sul presupposto che l'agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta criminosa ed affermarne, al contempo, la responsabilità per il reato ex art. 595 c.p., atteso che, trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a più persone, falsamente attributiva di una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe reato, gli stessi sono connotati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talché l'errore sul fatto costituente reato, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilità con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a titolo di dolo. È pur vero che è stato ritenuto nella più remota giurisprudenza (ASN 197803971-RV 141867) che il dolo del reato di diffamazione può sussistere anche ove si sappia (e dunque si ritenga) che il fatto è vero, perché il narratore può avere la consapevolezza che la sua divulgazione (o maggiore divulgazione) potrebbe ulteriormente offendere la reputazione della PO, tuttavia, da un lato, è ormai indubbio che il diritto di critica e di cronaca spetta a qualsiasi cittadino (ex art. 21 Cost.) e non certamente al solo giornalista professionista;
dall'altro, va considerato che, se anche il NE aveva consapevolezza di ledere altrui reputazione, egli, per la ricostruzione operata dallo stesso giudice di merito, ritenendo vera la circostanza, esercitava il suo munus publicum, già coltivato con il ricorso al TAR. La sentenza impugnata si segnala dunque come erronea, sia per inesatta applicazione di legge sostanziale (sotto il duplice profilo appena evidenziato), sia, ad abundantiam, per contraddittorietà di motivazione. Merita, conseguentemente, cassazione senza rinvio per la parte in cui risulta impugnata dalla difesa del NE.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna di NE NZ perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004