Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope anche nella forma omissiva, è necessario che il soggetto sia conscio dell'utilizzo del locale nella sua disponibilità quale sede di frequente ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e si astenga dall'intervenire nella consapevolezza dell'agevolazione che dal suo comportamento omissivo può derivare a tale uso. (Nella fattispecie è stata esclusa la configurabilità del reato nella condotta del gestore di un locale di ristorazione - presso cui si erano consumate condotte illecite di cessione di stupefacenti - il quale aveva assistito alla preparazione di alcune "canne" da parte degli avventori, con i quali si era successivamente intrattenuto).
Commentario • 1
- 1. Agevolazione, istigazione, proselitismo, induzione e propaganda pubblicitaria nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 25 febbraio 2025
L'agevolazione dell'uso di sostanze illecite Art. 79 commi 1 e 2 TU 309/90 “Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze ed i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'Art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso Art. 14 Chiunque, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2014, n. 25240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25240 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 30/04/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 870
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 9215/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei confronti di:
AHMAD AFTAB N. IL 01/03/1970;
avverso l'ordinanza n. 1594/2013 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 28/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore Avv. Moggia Luigi del foro di Roma difensore d'ufficio del ricorrente si associa alle richieste del PG. RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Rimini ha annullato l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso lo stesso Tribunale che ha disposto l'applicazione nei confronti di HM AF della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79. 2. Il Tribunale aveva rilevato che la misura cautelare era stata emessa all'esito di una complessa indagine che aveva rivelato l'esistenza di un traffico di stupefacenti di varia natura in Rimini. Gli elementi indiziari di maggior rilievo erano costituiti dalle riprese visive effettuate nei luoghi utilizzati dagli indagati per lo scambio delle sostanze stupefacenti. Telecamere collocate nei pressi del locale Babà Kebab avevano consentito di enucleare alcune condotte di cessione tra gli avventori del locale, mentre alcune sommarie informazioni testimoniali avevano dato atto dello scambio di stupefacente con denaro all'interno del medesimo locale. Specificamente, era risultato che in una circostanza alcuni avventori avevano confezionato alcune "canne" anche alla presenza del titolare del locale, il quale nel corso di tale operazione si era fermato a parlare scherzosamente con i consumatori.
2.2. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria in capo a HM AF, titolare dell'esercizio, rilevando che la fattispecie criminosa contestata richiedeva un "locale adibito", anche da altri, con il consenso di chi ne abbia la disponibilità, al consumo di sostanze, laddove nel locale in questione normalmente venivano serviti cibi, ne' la circostanza che occasionalmente presso lo stesso avvenisse lo scambio di denaro con droga era idonea a integrare il requisito minimo della condotta richiesta dalla norma incriminatrice. Aveva evidenziato, altresì, che non era ravvisabile in capo all'indagato alcun atteggiamento dolosamente agevolativo, risultando numerose denunce dal predetto inoltrate alle forze dell'ordine per risse e situazioni pericolose per l'incolumità personale occorse presso l'esercizio commerciale. Aveva osservato, inoltre, che l'avere assistito con atteggiamento rilassato al confezionamento di spinelli costituiva condotta di sopportazione più che tolleranza consapevole e agevolazione.
3. Con il ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero deduce violazione di legge. Osserva che secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte la fattispecie di cui all'art. 79, D.P.R. citato non richiede che il locale sia formalmente adibito al consumo di sostanze stupefacenti, essendo, al contrario, sufficiente che il luogo sia usato - con il consenso o un comportamento negativo di mera tolleranza da parte di chi ne abbia la disponibilità, ravvisabile nella specie - per il consumo di dette sostanze. Rileva, inoltre, che la circostanza che nel locale si svolgesse al contempo regolarmente l'attività di somministrazione di cibi e bevande non era ostativa alla configurabilità del reato, non richiedendosi un uso esclusivo ed assorbente per il consumo di stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
1.1. Va premesso che l'impugnazione si limita a censurare il provvedimento sotto due profili, specificamente quello dell'uso non esclusivo del locale per il consumo di stupefacenti e quello della mera tolleranza all'uso, che si affermano entrambi compatibili con la fattispecie di cui all'art. 79, cit. D.P.R.. Restano, pertanto, al di fuori delle doglianze gli aspetti attinenti alle modalità della episodica condotta e all'assenza di dolo, pure posti dal Tribunale del riesame a fondamento della decisione.
Gli elementi indicati assumono rilevanza ai fini dell'esclusione della configurabilità della fattispecie contestata in capo al titolare del locale.
2. Quanto al primo, giova rilevare che il primo comma del citato art. 79 richiede che un locale pubblico o un circolo privato sia adibito "a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti". Si tratta di circostanza fattuale che non può essere integrata, sotto il profilo oggettivo, dalla condotta attribuita al ricorrente, consistente nell'avere in una occasione tollerato che alcuni fra gli avventori del locale confezionassero alcune "canne" in sua presenza. Il fatto, individuato come isolato e circoscritto a un numero limitato di soggetti, non corrisponde all'aver adibito il locale, sia pure occasionalmente, a convegno di persone, cioè a riunione a seguito di preventivo accordo, nei termini richiesti dalla norma.
3. In ordine al secondo aspetto, si evidenzia che la configurabilità della fattispecie è da escludere anche sotto il profilo strettamente soggettivo, ove si consideri che l'indagato ha ripetutamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine presso il suo locale mediante le numerose denunce presentate all'autorità di pubblica sicurezza. Tale comportamento è di per sè indicativo della mancanza in capo al predetto del dolo richiesto nel reato in argomento, consistente nella consapevolezza che il locale sia utilizzato come sede per il consumo di sostanze stupefacenti e che disponibilità offerta determini agevolazione di tale uso (cfr. Cass. Sez. n. 27504 del 23/04/2009, Rv. 244279, relativa all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79, comma 2).
4. Per le ragioni indicate si evidenzia l'infondatezza del ricorso, talché va disposto il rigetto del medesimo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014