Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2014, n. 25240
CASS
Sentenza 30 aprile 2014

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Massime1

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope anche nella forma omissiva, è necessario che il soggetto sia conscio dell'utilizzo del locale nella sua disponibilità quale sede di frequente ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e si astenga dall'intervenire nella consapevolezza dell'agevolazione che dal suo comportamento omissivo può derivare a tale uso. (Nella fattispecie è stata esclusa la configurabilità del reato nella condotta del gestore di un locale di ristorazione - presso cui si erano consumate condotte illecite di cessione di stupefacenti - il quale aveva assistito alla preparazione di alcune "canne" da parte degli avventori, con i quali si era successivamente intrattenuto).

Commentario1

  • 1Agevolazione, istigazione, proselitismo, induzione e propaganda pubblicitaria nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 25 febbraio 2025

    L'agevolazione dell'uso di sostanze illecite Art. 79 commi 1 e 2 TU 309/90 “Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze ed i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'Art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso Art. 14 Chiunque, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2014, n. 25240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25240
Data del deposito : 30 aprile 2014

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