Decreto cautelare 30 giugno 2025
Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/03/2026, n. 5453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5453 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7563 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Nocera, Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NE Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie Energia e Sviluppo Economico Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari anche inaudita altera parte,
A) del provvedimento del 25.07.2025 con cui EA ha comunicato il “ differimento dell’accesso agli atti fino alla conclusione della procedura concorsuale per consentire il corretto svolgimento del concorso e a garanzia del buon andamento dell’attività amministrativa ” (doc. A);
B) del provvedimento del 8.08.2025, con cui EA, riscontrando l’istanza di annullamento in autotutela formulata dalla scrivente difesa, ha confermato il predetto provvedimento di diniego (doc. B);
C) del Regolamento per l’accesso agli atti di EA laddove dovesse essere interpretato come lesivo della posizione giuridica ed economica dello odierno ricorrente (doc. C);
D) il Bando di concorso relativo alla procedura per cui è causa, laddove dovesse essere interpretato come lesivo della posizione giuridica ed economica dello odierno ricorrente.
nonché per l’accertamento
del diritto all'accesso del ricorrente, con conseguente l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NE Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie Energia e Sviluppo Economico Sostenibile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa SC AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
Con Bando pubblicato in data 30.01.2025, EA ha indetto un concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 59 unità di personale diplomato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel livello economico iniziale del profilo professionale di Collaboratore/Collaboratrice tecnico/a enti di ricerca.
La procedura riguardava vari profili, tra cui, per quanto d’interesse, il profilo C18 (Gestione informatizzata degli allarmi, attuazione di interventi operativi in differenti tipologie di emergenze) con riferimento al quale sono stati messi a concorso n. 6 posti.
Gli artt. 2 e 7 del bando prevedevano, tra i requisiti di ammissione specifici per la posizione concorsuale C18, “ l’attestato corso primo soccorso aziendale per aziende del gruppo A di durata di 16 ore ”.
Il sig. RE ha partecipato al concorso in esame relativamente alla posizione C18, producendo l’attestazione relativa alla partecipazione ad un “ Corso di formazione BLSD RETRAINING per i cittadini” rilasciato in data 22 luglio 2024 da “A&D formazione e promozione sport accreditata dalla Regione Lazio ”.
In data 7.05.2025 EA ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla procedura e quello dei candidati esclusi.
In tale occasione, il ricorrente ha visto il proprio codice identificativo collocato nell’elenco dei candidati esclusi per “ mancanza attestato primo soccorso ”.
Con pec del 8.05.2025, ha richiesto “ delucidazioni in merito all’esclusione per mancanza dell’attestato di primo soccorso che risulta essere regolarmente allegato alla domanda ”.
Tale richiesta è stata riscontrata con pec del 12.05.2025, con cui il RUP gli ha rappresentato che “ il corso BLSD, quello in suo possesso, non è equiparabile al corso di primo soccorso ma è specifico per il corretto uso del defibrillatore. Pertanto, si conferma la sua esclusione dal concorso ”.
Con istanza del 20.05.2025, il RE ha richiesto l’annullamento in autotutela della propria esclusione, sostenendo che il corso BLSD “ NON è un corso “specifico per il corretto uso del defibrillatore”. Per converso, è un corso che comprende tutto il protocollo BLS ed a questo aggiunge il protocollo relativo al corretto utilizzo del defibrillatore in caso di arresto cardiaco ”.
In data 16.06.2025, EA ha pubblicato un nuovo elenco dei soggetti esclusi in cui risultava comunque presente il codice identificativo dell’odierno esponente unitamente allo stesso motivo di esclusione già indicato nel precedente elenco del 7.05.2025.
Il successivo 25 giugno ha presentato anche istanza di accesso alla “ documentazione allegata dai candidati ammessi a svolgere le successive prove di concorso (posizione concorsuale C18) – codici: 2042055; 2044716; 2042668; 2053557; 2054175; 2065321; 2066040; 2067277; 2069811; 2072854; 2092296; 2058113 - al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma, lett. b) del Bando ”.
Quindi, con ricorso notificato in data 30.06.2025, il RE ha impugnato il summenzionato provvedimento di esclusione, altresì richiedendo, in via cautelare, anche inaudita altera parte , di essere ammesso con riserva a prendere parte alla prova scritta della procedura concorsuale per cui è causa fissata per il 15 luglio 2025.
Il ricorso è affidato al seguente motivo di diritto: “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Violazione dell’art. 97 Cost. recante i principi di imparzialità e buon andamento della PA ”.
In sintesi, il ricorrente ha stigmatizzato l’affermazione dell’Amministrazione che sostiene che l’attestato conseguito all’esito del corso BLSD (Basic Support Life and Defibrillation) non sarebbe equiparabile all’attestato relativo al corso di primo soccorso aziendale richiesto dal bando di gara quale requisito di ammissione per la posizione C18, in quanto “ specifico per il corretto uso del defibrillatore ”.
Secondo la ricostruzione del candidato, il corso BLSD comprenderebbe tutto il protocollo BLS (Basic Support Life) ed a questo aggiungerebbe il protocollo relativo al corretto utilizzo del defibrillatore in caso di arresto cardiaco.
Con decreto monocratico n. 3586 del 30 giugno 2025, è stata accolta l’istanza cautelare, con la seguente motivazione:
“ Considerato che la prova scritta del concorso è fissata al 15 luglio prossimo, ciò che non permette la trattazione in tempo utile della domanda cautelare alla prossima cc;
che il ricorso non appare manifestamente infondato, in relazione all’ipotesi che il corso BSLD attribuisca a chi lo supera competenze di primo soccorso aziendale, oltre che relative all’uso del defibrillatore;
che tali elementi permettono di concedere la tutela cautelare monocratica, e di adottare in particolare l’ordine di ammettere il ricorrente, con riserva, alla prova scritta;
che, tuttavia, spetta alla sede collegiale una più approfondita valutazione in ordine al rapporto tra il corso BLS e il corso “di primo soccorso aziendale” al quale si riferisce il bando;
che, a tal fine, il ricorrente è onerato fin d’ora del deposito di attestazione, rilasciata dal centro che ha organizzato il corso, in ordine alle materie che vi sono state insegnate e alle manovre salva-vita che sono state apprese dai partecipanti ”.
Sempre in data 30 giugno 2025, è stata respinta l’istanza di riesame presentata dal RE con la seguente motivazione: “ l’attestato richiesto dal bando CTER 2024 quale requisito di ammissione per la posizione C18 corrisponde a quanto indicato dal combinato disposto dell’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008 e del Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003 n. 338. Quest’ultimo, con particolare riferimento all’art. 3, comma 3, ed ai contenuti e i tempi minimi del corso di formazione riportati nell’allegato 3 del medesimo Decreto. Dalla lettura di tali norme si evince chiaramente la differenza che sussiste tra l’attestato richiesto e l’attestato del corso di BLSD in possesso del candidato. Peraltro, la sentenza richiamata nell’istanza di autotutela afferma proprio che i moduli di BLS e BLSD sono inclusi nei moduli formativi dei corsi di primo soccorso, e non il contrario ”.
Con memoria versata in atti in data 3 luglio 2025 si è costituita EA contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In sintesi, ha sostenuto che la procedura bandita dall’Agenzia sarebbe dettata dalla necessità di dotarsi di personale formato per garantire soccorso per qualsiasi tipo di patologia dalla più semplice alla più complessa, comprese quelle cardiache, e non per dotarsi di personale specializzato solo in una patologia, quale in particolare, quella dell’arresto cardiocircolatorio.
Il decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 prevede all’art. 3, in merito ai requisiti ed alla formazione degli addetti al pronto soccorso, una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. In particolare, descrive all’allegato 3 gli “ Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo A ” prescrivendo 16 ore di corso in 3 moduli formativi. Il corso BLS-D, pur inquadrato come corso approfondito di tecniche di soccorso di una persona in caso di arresto cardiaco con l’impiego di un defibrillatore semiautomatico (DAE), dovrebbe essere considerato un corso supplementare a quello di primo soccorso che invece prevedrebbe una formazione base di riconoscimento e approccio sanitario a tutte le patologie insorgenti in un luogo di lavoro e non solo quelle cardiache con o senza l’impiego di defibrillatore.
In esecuzione del decreto cautelare, in data 25 luglio 2025 il ricorrente ha versato in atti “ Attestazione rilasciata dall’A.S.D. Formazione e Promozione Sport ” datata primo luglio 2025 che certifica che il sig. RE ha partecipato ad un corso di re-traning “ sull’uso del defibrillatore e la disostruzione delle vie aeree come previsto dai protocolli ARES 118 a cui siamo legati e obbligati in quanto centro di formazione accreditato ”. Nella stessa viene riportato il programma del corso seguito che riguardava: “ La morte cardiaca improvvisa, Fisiopatologia dell'arresto cardiaco, La catena di sopravvivenza nell'adulto, La sicurezza della scena, II rischio biologico durante la RCP, Sequenza BLS-D nell'adulto, Valutazione dello stato di coscienza, Valutazione del respiro, Le compressioni toraciche, II DAE (defibrillatore semiautomatico esterno), Sequenza operativa per l'utilizzo del DAЕ, Fasi successive alla rianimazione, Posizione laterale di sicurezza, Ostruzione delle vie aeree nell'adulto: manovre di disostruzione con vittima cosciente/non cosciente, Valutazione finale ”.
Con ordinanza cautelare n. 4220 del primo agosto 2025 è stata confermata la sospensione degli atti gravati e disposto il rinvio della trattazione della controversia in camera di consiglio per la proposizione di motivi aggiunti.
Nelle more, con istanza di accesso ex art. 116 comma 2 c.p.a depositata in data primo settembre 2025 il RE ha chiesto copia della documentazione allegata dai candidati ammessi a svolgere le successive prove di concorso, al fine di dimostrare il possesso del requisito previsto dal bando della procedura nella quale era stato escluso.
Con motivi aggiunti notificati il successivo 26 settembre 2025, il sig. RE ha agito per ottenere l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del 30.06.2025 con cui EA ha respinto l’istanza di riesame formulata dal ricorrente in data 30.06.2025, in quanto l’attestato BLSD in possesso del candidato sarebbe diverso da quello richiesto dal combinato disposto dell’art. 45 del DLgs. 81/2008 e del D.M. 338/2003, e, come tale, non consentirebbe l’accesso al concorso per cui è causa.
A sostegno di detto ricorso, il RE ha formulato la seguente ulteriore censura: “ Violazione dell’art. 3, L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Violazione dell’art. 97 Cost. recante i principi di imparzialità e buon andamento della PA. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 45 del DLgs. 81/2008 e del D.M. 338/2003 ”.
In sintesi, ha sostenuto che si tratterebbe di una “ inammissibile ed illegittima integrazione motivazionale in merito alle ragioni che hanno condotto la PA resistente ad escludere il ricorrente ”. Inoltre l’assunto sarebbe infondato, in quanto smentito da quanto riportato nell’attestazione rilasciata dall’A.S.D. Formazione e Promozione Sport allegata in atti. Infine, sarebbero stati ammessi anche candidati in possesso dell’attestato BLS.
NE ha eccepito preliminarmente che i motivi aggiunti sarebbero inammissibili in quanto il provvedimento impugnato sarebbe meramente confermativo del precedente e il candidato non avrebbe introdotto nuove ragioni a sostegno delle domande già avanzate. Ha altresì contestato nel merito tutto quanto ex adverso dedotto, evidenziando in particolare che sarebbero stati esclusi tutti i candidati che non erano in possesso “ dell’attestato corso primo soccorso aziendale per aziende del gruppo A di durata di 16 ore ”.
Quindi, con ordinanza cautelare n. 5775 del 21 ottobre 2025 è stata sospesa l’efficacia anche degli atti impugnati con motivi aggiunti ed è stato ordinato al ricorrente di procedere, entro 40 giorni, al deposito “ di attestazione che indichi, con riferimento all’attestato BLSD da lui conseguito, il numero di ore nelle quali è consistito il corso e il programma svolto ”.
Con ordinanza collegiale n. 19775 del 7 novembre 2025 è stata dichiarata la cessata materia del contendere sulla domanda di accesso.
In relazione a quanto disposto con la citata ordinanza cautelare n. 5775/2025, il ricorrente, con memoria del 20 febbraio 2026, ha riferito di essere riuscito a reperire solo in data 11.02.2026 l’attestazione depositata in atti in data 18.02.2026 dalla quale risulta che il candidato ha frequentato il corso di primo soccorso e soccorritore presso l’associazione “ Viterbo soccorso ”, superando l’esame finale con una votazione di 30/30 in data 28 dicembre 2023. Dalla certificazione risultano gli argomenti trattati nel corso ma non anche a sua durata.
Questi gli argomenti del corso: “ 1. Fisiologia; apparato respiratorio; apparato circolatorio; apparato digerente; apparato scheletrico muscolare e nervoso; 2. Nozioni rilevamento parametri vitali 3. approccio paziente neurologico 4. approccio paziente psichiatrico 5. approccio paziente in gravidanza 6. approccio paziente pediatrico 7. approccio paziente disabile 8. gestione: trauma; ferite; Emoraggie; Ustioni 9. utilizzo presidi d’ambulanza 10. igiene 11. DPI 12. BLSD 13. Avvicinamento elisoccorso. 14. presa in servizio (formazione in ambulanza optional) ”.
Ha assunto il ricorrente che, sebbene tale attestazione non riporti l’esatta durata del corso effettuato, “ è indubbio che si ponga in continuità, ancorché più specifica, con quella a suo tempo allegata alla memoria del 25.07.2025. Per l’effetto, risulta ancora una volta idonea a dimostrare che trattasi di corso completo - e non invece esclusivamente finalizzato al “corretto uso del defibrillatore” ”.
In data 9 febbraio 2026 sono state pubblicate le graduatorie definitive per le posizioni C1, C11, C16 e C18 e l’odierno ricorrente è risultato “ ottavo idoneo ” “ con riserva in attesa di sentenza TAR ”.
All’udienza del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si procede con lo scrutinio del ricorso introduttivo del giudizio che è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
2.1. Con l’unico motivo di diritto, il candidato ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere che l’attestato conseguito all’esito del corso BLSD non sarebbe equiparabile all’attestato relativo al corso di primo soccorso aziendale richiesto dal bando di gara quale requisito di ammissione per la posizione C18, in quanto “ specifico per il corretto uso del defibrillatore ”.
Al contrario, il corso BLSD comprenderebbe tutto il protocollo BLS (Basic Support Life) ed a questo aggiungerebbe il protocollo relativo al corretto utilizzo del defibrillatore in caso di arresto cardiaco.
2.2. EA ha affermato che l’attestazione relativa al compimento del corso di primo soccorso aziendale per aziende del gruppo A di durata di 16 ore, richiesta dal bando, è esplicitamente regolamentata dall’art. 45 del D.lgs. n. 81/2008 e dal DM n. 388 del 15 luglio 2003 e che il numero di ore necessario alla prima formazione sarebbe “ diverso e non paragonabile, né equipollente all’attestato prodotto dal sig. RE ai fini della partecipazione alla richiamata procedura ”.
Il corso BLS-D, pur inquadrato come corso approfondito di tecniche di soccorso di una persona in caso di arresto cardiaco con l’impiego di un defibrillatore semiautomatico (DAE), sarebbe da considerare un corso supplementare a quello di primo soccorso che invece prevede una formazione base di riconoscimento e approccio sanitario a tutte le patologie insorgenti in un luogo di lavoro e non solo quelle cardiache con o senza l’impiego di defibrillatore.
2.3. Osserva il Collegio che il Bando richiedeva testualmente, come requisito di partecipazione, per la sola posizione concorsuale codice C18 qui di interesse, il possesso di un “ attestato corso primo soccorso aziendale per aziende del gruppo A di durata di 16 ore ”.
Il sig. RE, che ha allegato alla propria domanda di partecipazione la certificazione relativa ad un corso BLSD, è stato escluso per “ mancanza attestato primo soccorso ”.
Orbene, dirimente, ai fini che occupano, è stabilire se il corso BLSD possa essere o meno equiparato al corso di primo soccorso.
E’ innanzitutto necessario stabilire in cosa consiste il primo soccorso e quale deve essere il percorso formativo del personale addetto al primo soccorso.
Sul punto soccorre innanzitutto l’art. 45 del D.Lgs 81/2008 - rubricato “ Primo soccorso ” - che dispone quanto segue:
“ 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ”.
Il Decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (“ Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ”) specifica all’art. 3 comma 3, rubricato “ Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso ”, che:
“ 1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso ” … “ Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta ”.
L’Allegato 3, rubricato “ Obbiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo A ” prevede tre giornate di corso, articolate in tre moduli formativi, della durata rispettivamente di sei ore, quattro ore e sei ore, per un totale di 16 ore. Il primo modulo è incentrato sull’allertamento del sistema di soccorso, sul riconoscere un’emergenza sanitaria e sugli interventi di primo soccorso; il secondo modulo è incentrato sulle conoscenze generali relative ai traumi (lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio – encefali e della colonna vertebrale; traumi e lesioni toraco – addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne) e sulle conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; il terzo modulo è incentrato sulla acquisizione della capacità di intervento pratico tra cui tecniche che includono le operazioni di stabilizzazione delle funzioni vitali da mettere in campo fino all’arrivo dei soccorritori (tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento emorragico; tecniche di sollevamento e spostamento e trasporto del traumatizzato; tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici).
E’ quindi possibile affermare che il corso di primo soccorso: è finalizzato a garantire il soccorso per qualsiasi tipo di patologia; deve essere articolato nei predetti tre moduli; deve essere incentrato sulle materie di cui al citato allegato 3; deve avere una durata di 16 ore.
Il “ corso BLSD esecutore ” frequentato dal RE e allegato alla domanda di partecipazione, per come provato dallo stesso RE - che, in esecuzione del decreto monocratico n. 3586 del 30 giugno 2025, ha versato in atti una attestazione rilasciata dall’A.S.D. Formazione e Promozione Sport” - aveva ad oggetto il seguente programma: “ La morte cardiaca improvvisa, Fisiopatologia dell'arresto cardiaco, La catena di sopravvivenza nell'adulto, La sicurezza della scena, II rischio biologico durante la RCP, Sequenza BLS-D nell'adulto, Valutazione dello stato di coscienza, Valutazione del respiro, Le compressioni toraciche, II DAE (defibrillatore semiautomatico esterno), Sequenza operativa per l'utilizzo del DAЕ, Fasi successive alla rianimazione, Posizione laterale di sicurezza, Ostruzione delle vie aeree nell'adulto: manovre di disostruzione con vittima cosciente/non cosciente, Valutazione finale ”.
Nel corso del giudizio, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 5775 del 21 ottobre 2025 - che, come visto, ordinava al ricorrente di procedere, entro 40 giorni, al deposito “ di attestazione che indichi, con riferimento all’attestato BLSD da lui conseguito, il numero di ore nelle quali è consistito il corso e il programma svolto ” – il RE ha versato in atti una ulteriore certificazione rilasciata dalla “ Viterbo soccorso ” relativa alla frequenza di un “ corso di primo soccorso e soccorritore ” nel quale sono stati trattati i seguenti argomenti: “ 1. Fisiologia; apparato respiratorio; apparato circolatorio; apparato digerente; apparato scheletrico muscolare e nervoso; 2. Nozioni rilevamento parametri vitali 3. approccio paziente neurologico 4. approccio paziente psichiatrico 5. approccio paziente in gravidanza 6. approccio paziente pediatrico 7. approccio paziente disabile 8. gestione: trauma; ferite; Emoraggie; Ustioni 9. utilizzo presidi d ambulanza 10. igiene 11. DPI 12. BLSD 13. Avvicinamento elisoccorso. 14. presa in servizio (formazione in ambulanza optional) ”.
Orbene - in disparte la circostanza che l’attestazione rilasciata dalla Viterbo soccorso è relativa a un corso la cui frequenza non è stata allegata alla domanda di partecipazione al concorso per cui è causa - la certificazione prodotta dal ricorrente, tanto in sede di concorso quanto in sede processuale, non ha fornito alcun elemento in relazione alla durata dei corsi seguiti, che, come visto, doveva essere di almeno 16 ore.
E ciò nonostante il RE sia stato compulsato a produrre idonea documentazione in tal senso da questo Tribunale, prima con il decreto monocratico n. 3586 del 30 giugno 2025 e poi con l’ordinanza cautelare n. 5775 del 21 ottobre 2025.
Pertanto il candidato non ha dimostrato di essere in possesso del requisito di partecipazione richiesto dal bando e segnatamente “ l’attestato corso primo soccorso aziendale per aziende del gruppo A di durata di 16 ore ”.
Peraltro, gli argomenti trattati per come descritti dalle certificazioni prodotte in corso di causa, coincidono solo in parte, con quelli indicati dalla predetta tabella.
In particolare, il corso BLSD seguito dal ricorrente e certificato in sede di procedura concorsuale, aveva ad oggetto - per come documentato dallo stesso ricorrente nel corso del presente giudizio – esclusivamente materie attinenti ai problemi cardiaci e non anche a tutti gli altri eventi traumatici indicati dal citato allegato 3 al D.M. del 2003.
In conclusione, parte ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione una certificazione diversa da quella espressamente prescritta dal bando (BLSD in luogo di “ attestato corso primo soccorso aziendale per aziende del gruppo A di durata di 16 ore ”), e non ha fornito la prova del possesso del requisito di partecipazione richiesto in particolare in relazione alla durata del corso in termini di ore né in sede di concorso né in sede processuale.
2.4. Per le ragioni su esposte, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato infondato.
3. Si procede con lo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti, anch’esso infondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Il ricorrente, con l’unica censura, ha sostenuto che il provvedimento con cui NE ha respinto l’istanza di riesame conterrebbe una inammissibile ed illegittima integrazione motivazionale in merito alle ragioni che avrebbero condotto l’Amministrazione ad escludere il ricorrente. Ha ribadito che l’assunto di EA sarebbe infondato e che la circostanza risulterebbe dall’attestazione rilasciata dall’A.S.D. Formazione e Promozione Sport allegata in atti. Infine, sarebbero stati ammessi anche candidati in possesso dell’attestato BLS.
Osserva innanzitutto il Collegio che la motivazione del diniego gravato non contiene alcun elemento di novità in relazione all’originario provvedimento di esclusione.
Invero, esso si limita a precisare che il requisito di ammissione in esame corrisponde a quanto indicato dal combinato disposto dell’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008 e del Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003 n. 338.
Individua, quindi, solamente le coordinate normative da utilizzare per focalizzare i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione richiesto.
Né parte ricorrente può sostenere di aver provato il possesso del requisito attraverso la produzione dell’attestazione della A.S.D. Formazione e Promozione Sport.
Invero, come visto, il programma indicato nel documento de quo non solo non esaurisce quello prescritto dal citato allegato 3 del Decreto 338/2003, ma neppure contiene indicazioni in ordine alla durata dello stesso.
Nemmeno può profilarsi il vizio di disparità di trattamento, costituendo principio generale quello per tale vizio non può essere invocato per ottenere il risultato di un’equiparazione ad una situazione illegittima o illegittimamente trattata (cfr. Cons. St., Sez. VII, 28 agosto 2023, n. 8003; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 8 gennaio 2024, n. 288).
Invero, “ l'eccesso di potere per disparità di trattamento costituisce un vizio inerente le ipotesi di discriminazioni nell'attribuzione di un bene della vita che risulta dovuto e, pertanto, non è configurabile in ipotesi in cui il richiedente non è in condizione di ottenere il titolo richiesto. In tal caso, infatti, l'eventuale illegittimità commessa a favore di altri non può essere in alcun modo invocata per ottenere che la stessa illegittimità venga compiuta anche in proprio favore ”.
4. In conclusione, tanto il ricorso incidentale quanto il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
5. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali, attesa la complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
SC AZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AZ | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO