CASS
Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/03/2026, n. 7866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7866 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6145/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – Contro SADI IGIENE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore. – intimata – Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA II GRADO del LAZIO n. 4944/2022, depositata in data 7 novembre 2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa RI IS De SA. Cartella Pag. IRES 2010 Civile Sent. Sez. 5 Num. 7866 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 31/03/2026 2 Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona della dr.ssa Francesca D’Ambrosio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA: 1. In data 22.03.2019, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava alla società Sadi Igiene S.r.l. la cartella di pagamento portante la pretesa erariale dovuta a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione (ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973) ed emessa a seguito della decadenza dalla rateizzazione di somme iscritte ai relativi ruoli per gli anni d’imposta 2010, 2011 e 2013. 2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma, contestando l’erroneo calcolo delle sanzioni e degli interessi effettuato sulla base dell’originario importo dovuto a titolo di imposta e non sul residuo non pagato, come previsto dall’art. 15 ter d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal D. Lgs. n. 159/2015; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 4550/2021, accoglieva il ricorso della società contribuente, aderendo alle sue prospettazioni e ritenendo applicabile la novella del D. Lgs. n. 159/2015 anche in virtù del principio del “favor rei”. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. di secondo grado del Lazio;
si costituiva in giudizio la società contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di primo grado. 5. La C.g.t. di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 4944/2022, depositata in data 7 novembre 2022, rigettava l’appello dell’Ufficio. 3 6. Avverso la sentenza della C.g.t. di secondo grado del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata. 7. Con ordinanza interlocutoria n. 12547/2025, la Corte, in considerazione della peculiarità delle questioni agitate, riteneva di rimettere la causa in pubblica udienza. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 3 marzo 2026. RAGIONI DELLA DECISIONE: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 D. Lgs. n. 159/2015, dell’art. 3 D. Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 11 disp. prel. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado, dopo aver ripercorso la relativa normativa e la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (sulla cui base la novella dell’art. 15 ter d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal D. Lgs. n. 159/2015, non si applica retroattivamente), ha ugualmente aderito alla tesi prospettata dalla società contribuente, applicando la detta novella normativa (in applicazione del principio del “favor rei”) anche ad annualità di imposta in cui la stessa non era applicabile in virtù della norma transitoria dettata dall’art. 15 D. Lgs. n. 159/2015. 2. Il motivo di ricorso proposto è fondato. La questione giuridica centrale attiene all’applicabilità temporale del regime sanzionatorio previsto in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato. In particolare, si tratta di stabilire se il più favorevole regime introdotto dall’art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (ad opera del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159), che prevede il calcolo delle sanzioni sul solo importo residuo del debito, possa essere applicato retroattivamente a violazioni relative ad annualità (nella specie, 2010, 2011 e 2013) 4 antecedenti alla sua entrata in vigore, in virtù del principio del favor rei di cui all’art. 3 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 2.1. Il D.lgs. n. 159/2015 ha introdotto, tramite l’art. 3, l’art. 15-ter nel d.P.R. n. 602/1973, modificando la disciplina degli inadempimenti nei pagamenti rateali. Tuttavia, lo stesso decreto legislativo, all’art. 15, ha previsto una specifica norma transitoria che ne regola l’efficacia nel tempo. In particolare, il comma 4, lett. a), stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 (che a sua volta richiama l’art. 15-ter per gli inadempimenti rateali derivanti da controlli automatizzati), “si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso [...] fino al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462”. La presenza di una siffatta disposizione transitoria, chiara e inequivocabile, preclude l’applicazione retroattiva della nuova e più favorevole disciplina a periodi d’imposta anteriori al 2014. 2.2. La norma transitoria, infatti, costituisce una disposizione speciale che deroga espressamente al principio generale del favor rei sancito dall’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997. Tale principio generale opera solo in assenza di una diversa e specifica previsione del legislatore circa l’efficacia temporale della nuova norma sanzionatoria. Nel caso di specie, il legislatore ha manifestato la precisa volontà di limitare l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio a partire da un determinato periodo d’imposta, escludendo così la sua estensione a violazioni pregresse. Come correttamente evidenziato anche dalla Procura Generale nelle sue conclusioni, questa Corte ha, più volte e in modo consolidato, affermato tale principio: “L’art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3 del D.lgs. 24.9.2015, n. 159, vigente dal 22.10.2015, non è applicabile retroattivamente [...], come si evince dalla disposizione transitoria dettata dall’art. 15, comma 4, del citato D.lgs. n. 159 del 2015”. 5 Questo orientamento è stato ribadito in numerose pronunce (cfr. Cass., 4 giugno 2018, n. 14279; Cass., 1 dicembre 2020, n. 27440; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29512; Cass., 22 agosto 2023, n. 24999; Cass., 20 dicembre 2023, n. 35582; Cass., 24 giugno 2024, n. 17362) 2.3. La sentenza impugnata, discostandosi da tale formante giurisprudenziale senza addurre valide ragioni, ha violato le norme di legge indicate nel motivo di ricorso. Più in particolare, la sentenza, pur dando atto dell’esistenza di un orientamento di legittimità contrario alla retroattività (citando Cass., n. 14279/2018), ha ritenuto di poter applicare ugualmente il regime più favorevole, invocando il principio del favor rei e un’interpretazione logica della norma, che porterebbe a calcolare le sanzioni solo sulla parte di debito non pagata. Tale interpretazione è erronea e si pone in contrasto con la corretta interpretazione del quadro normativo e con il consolidato orientamento di questa Corte. 5. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 3 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RI IS De SA RO UC
si costituiva in giudizio la società contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di primo grado. 5. La C.g.t. di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 4944/2022, depositata in data 7 novembre 2022, rigettava l’appello dell’Ufficio. 3 6. Avverso la sentenza della C.g.t. di secondo grado del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata. 7. Con ordinanza interlocutoria n. 12547/2025, la Corte, in considerazione della peculiarità delle questioni agitate, riteneva di rimettere la causa in pubblica udienza. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 3 marzo 2026. RAGIONI DELLA DECISIONE: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 D. Lgs. n. 159/2015, dell’art. 3 D. Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 11 disp. prel. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado, dopo aver ripercorso la relativa normativa e la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (sulla cui base la novella dell’art. 15 ter d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal D. Lgs. n. 159/2015, non si applica retroattivamente), ha ugualmente aderito alla tesi prospettata dalla società contribuente, applicando la detta novella normativa (in applicazione del principio del “favor rei”) anche ad annualità di imposta in cui la stessa non era applicabile in virtù della norma transitoria dettata dall’art. 15 D. Lgs. n. 159/2015. 2. Il motivo di ricorso proposto è fondato. La questione giuridica centrale attiene all’applicabilità temporale del regime sanzionatorio previsto in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato. In particolare, si tratta di stabilire se il più favorevole regime introdotto dall’art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (ad opera del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159), che prevede il calcolo delle sanzioni sul solo importo residuo del debito, possa essere applicato retroattivamente a violazioni relative ad annualità (nella specie, 2010, 2011 e 2013) 4 antecedenti alla sua entrata in vigore, in virtù del principio del favor rei di cui all’art. 3 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 2.1. Il D.lgs. n. 159/2015 ha introdotto, tramite l’art. 3, l’art. 15-ter nel d.P.R. n. 602/1973, modificando la disciplina degli inadempimenti nei pagamenti rateali. Tuttavia, lo stesso decreto legislativo, all’art. 15, ha previsto una specifica norma transitoria che ne regola l’efficacia nel tempo. In particolare, il comma 4, lett. a), stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 (che a sua volta richiama l’art. 15-ter per gli inadempimenti rateali derivanti da controlli automatizzati), “si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso [...] fino al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462”. La presenza di una siffatta disposizione transitoria, chiara e inequivocabile, preclude l’applicazione retroattiva della nuova e più favorevole disciplina a periodi d’imposta anteriori al 2014. 2.2. La norma transitoria, infatti, costituisce una disposizione speciale che deroga espressamente al principio generale del favor rei sancito dall’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997. Tale principio generale opera solo in assenza di una diversa e specifica previsione del legislatore circa l’efficacia temporale della nuova norma sanzionatoria. Nel caso di specie, il legislatore ha manifestato la precisa volontà di limitare l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio a partire da un determinato periodo d’imposta, escludendo così la sua estensione a violazioni pregresse. Come correttamente evidenziato anche dalla Procura Generale nelle sue conclusioni, questa Corte ha, più volte e in modo consolidato, affermato tale principio: “L’art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3 del D.lgs. 24.9.2015, n. 159, vigente dal 22.10.2015, non è applicabile retroattivamente [...], come si evince dalla disposizione transitoria dettata dall’art. 15, comma 4, del citato D.lgs. n. 159 del 2015”. 5 Questo orientamento è stato ribadito in numerose pronunce (cfr. Cass., 4 giugno 2018, n. 14279; Cass., 1 dicembre 2020, n. 27440; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29512; Cass., 22 agosto 2023, n. 24999; Cass., 20 dicembre 2023, n. 35582; Cass., 24 giugno 2024, n. 17362) 2.3. La sentenza impugnata, discostandosi da tale formante giurisprudenziale senza addurre valide ragioni, ha violato le norme di legge indicate nel motivo di ricorso. Più in particolare, la sentenza, pur dando atto dell’esistenza di un orientamento di legittimità contrario alla retroattività (citando Cass., n. 14279/2018), ha ritenuto di poter applicare ugualmente il regime più favorevole, invocando il principio del favor rei e un’interpretazione logica della norma, che porterebbe a calcolare le sanzioni solo sulla parte di debito non pagata. Tale interpretazione è erronea e si pone in contrasto con la corretta interpretazione del quadro normativo e con il consolidato orientamento di questa Corte. 5. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 3 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RI IS De SA RO UC