Sentenza 27 maggio 2016
Massime • 2
Non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. (Fattispecie relativa alla presentazione di un'istanza di ricusazione di un componente del collegio incaricato dell'impugnazione di una misura di prevenzione che aveva già espresso considerazioni sulla posizione del proposto, in ordine al medesimo fatto, in altro precedente procedimento di prevenzione).
Sono applicabili al procedimento di prevenzione le norme in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice dettate dagli artt. 34, comma primo, 35, 36, comma primo, lett. a, b, c, d, f, h, e 37, comma secondo, cod. proc. pen., e non, per converso, le disposizioni dell'art. 34 diverse dal comma primo, pure richiamate dall'art. 36 alla lett. g, in ragione della tipologia e dell'oggetto del procedimento di prevenzione.
Commentari • 6
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 4 dicembre 2024, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sesta sezione penale, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso l'ordinanza di rigetto della dichiarazione di ricusazione formulata da M. F. nei confronti dei magistrati del Tribunale ordinario di Firenze, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura …
Leggi di più… - 2. Consulta e misure di prevenzione: nessun vulnus sull’art. 37 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 dicembre 2025
- 3. Penale Diritto e ProceduraGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 febbraio 2022
Cass., sez. V, 5 ottobre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 38902, Miccoli, Presidente, De Marzo, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. conf.) 1. Il tema controverso. L'ordinanza in esame verte sull'applicabilità nel procedimento di prevenzione della disciplina della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, c.p.p. (come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283, in Cass. pen, 2000, p. 2959, con note di Di Chiara, Appunti in tema di imparzialità del giudice penale, ricusabilità «per invasione» e previa manifestazione «non indebita» di convincimento sui fatti di causa e di Potetti, Le tappe della giurisprudenza costituzionale verso la terzietà ed imparzialità …
Leggi di più… - 4. Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell’art. 34 c.p.p., a partecipare al giudizio per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2020
(Ricorsi dichiarati inammissibili) (Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 34; D.lgs., 6/09/2011, n. 159, art. 20) Il fatto La Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione ex art. 37 c.p.p. presentata dai ricorrenti avverso i componenti del collegio della Sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ai fini della pronuncia della decisione sulla confisca – misura di prevenzione, per avere il medesimo collegio espresso un giudizio anticipato nel merito, nel provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro dei beni sequestrati avanzata dalla terza interessata R.. A fondamento della decisione, la Corte territoriale …
Leggi di più… - 5. L'imparzialità del giudice nel complesso rapporto tra procedimento di cognizione e procedimento di prevenzionehttps://dirittopenaleuomo.org/ · 22 novembre 2019
Fascicolo 11/2019 1. La sentenza qui annotata affronta (e al contempo chiarisce) il profilo dell'imparzialità del giudice nel complesso rapporto intercorrente fra procedimento di cognizione e procedimento di prevenzione. L'intervento della Cassazione trae origine dalla seguente vicenda giudiziaria: nell'ambito di un giudizio di appello di prevenzione patrimoniale la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l'istanza di ricusazione, che la difesa del prevenuto aveva avanzato nei confronti del presidente del collegio giudicante del medesimo organo distrettuale per avere il predetto presidente conosciuto dei medesimi fatti, avendo svolto funzioni di G.i.p. nel parallelo procedimento …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2016, n. 43081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43081 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2016 |
Testo completo
430 8 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1878/2016- Presidente - SENTENZA ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. - Dott. PALMA TALERICO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO N. 11431/2015 - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN OM N. IL 15/04/1954 EN IO N. IL 22/12/1979 avverso l'ordinanza n. 2/2014 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 12/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Met Galli, che he drives to it rigento dei ricors;
не PM 곡 Udit i difensor Avv.; -1- RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di GI LA, con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2015 (emessa a seguito di procedura partecipata, in riferimento a quanto deciso da questa I Sezione con sentenza numero 1634 del 2015) ha, per quanto qui rileva, respinto l'istanza di ricusazione proposta da NA ME (classe '54) e NA OS (classe '79) nell'ambito del procedimento di prevenzione n.170/2012 RG e relativa ad uno dei componenti del collegio giudicante (la dott.ssa Alessandra Borselli), essendo venuta meno per - intervenuta astensione la necessità di verifica della posizione di altro - componente. In fatto, dal provvedimento risulta che : a) con provvedimento emesso il 20 dicembre 2012 il Tribunale di GI LA (composto anche dal giudice oggi ricusato) aveva applicato la misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di NA ME;
b) in tale procedimento vi era stata considerazione della posizione di NA OS (figlio di ME) in qualità di terzo intestatario di taluni beni ritenuti riconducibili di fatto al padre ME e pertanto confiscati;
c) in seguito, è stata promossa nuova azione di prevenzione nei confronti, in via RM diretta, di NA OS indicato quale portatore di pericolosità - nonchè nei confronti di NA ME, sub specie aggravamento della antecedente misura personale, con proposta di confisca di ulteriori beni formalmente intestati ad NA ME ma ritenuti riconducibili ad NA OS. Nel valutare le prospettazioni difensive, tese ad evidenziare la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 37 co.1 lett. b cod.proc.pen. per l'esistenza di valutazioni emesse dal giudice - dott.ssa Borselli sul medesimo fatto, sia pure - in diverso e antecedente procedimento, la Corte di Appello evidenzia, in sintesi, che : nel corso del primo procedimento era emersa una circostanza di fatto rappresentata dalla sospetta cessione avvenuta nel giugno 2010 - di alcuni titoli di credito AGEA, da parte di ME NA alla ditta individuale del figlio OS;
tale comportamento viene posto come motivo di aggravamento in danno del ME NA e fonda la autonoma richiesta personale in danno del figlio OS nel nuovo procedimento. Quanto alla posizione di ME NA la Corte di Appello osserva che, in tema di prevenzione, la competenza in tema di aggravamento è «fisiologicamente≫ riconosciuta (già ai sensi dell'art. 7 l.n.1423 del '56) dallo stesso legislatore in capo all'organo che ha emesso il primo provvedimento e pertanto nessuna questione di incompatibilità o necessaria astensione può porsi in rapporto a tale posizione, anche in virtù del fatto che per definizione l'aggravamento dipende da condotte successive o comunque non valutate nel primo procedimento . Quanto alla posizione di OS NA, la Corte di merito osserva che nel procedimento antecedente non è stata compiuta valutazione di merito su una pretesa pericolosità soggettiva di costui, posto che le condotte oggetto di valutazione erano quelle del padre NA ME, in una con la disponibilità di fatto dei beni. L'indicazione dell'avvenuta cessione fittizia dei titoli AGEA era stata menzionata nel decreto originario ma senza adozione di alcun provvedimento di sequestro o confisca. ricorso per2. Avverso detta ordinanza hanno proposto congiuntamente cassazione, a mezzo del comune difensore, NA ME e NA OS.
2.1 Il ricorso premette una articolata esposizione dei fatti, nel cui ambito giova precisare che : -si conferma il dato rappresentato dal fatto che nel primo procedimento la posizione di NA OS veniva in rilievo in qualità di terzo intestatario di taluni beni ritenuti riconducibili, in via di fatto, al padre (destinarario unico dell'azione di prevenzione); si evidenziava come nel sequestro disposto nel secondo procedimento si menzionasse espressamente il contenuto del primo decreto applicativo della RM misura personale e patrimoniale nei confronti dell'NA ME;
In particolare si evidenziava come il secondo procedimento fosse sorto per sostanziale 'gemmazione' dal primo, in quanto aveva essenzialmente ad oggetto come contenuto patrimoniale i titoli AGEA oggetto di cessione nel giugno - 2010, operazione emersa già nel corso del primo procedimento. Essendo terminate le verifiche investigative su tale cessione solo dopo la conclusione del primo procedimento, nè è derivata una 'nuova' azione di prevenzione coinvolgente, sul piano personale, sia NA ME (sub specie aggravamento) che NA OS (in precedenza considerato esclusivamente come terzo intestatario). Le interrelazioni tra i due procedimenti sono dunque evidenti e pongono il tema della incompatibilità o comunque della 'apparenza di imparzialità' del membro del collegio ricusato (anche in riferimento all'approdo rappresentato, sul tema, da Corte Cost. n.283 del 2000). Segue un'ampia sintesi dei contenuti del primo provvedimento emesso dalla Corte di Appello sulla originaria istanza di ricusazione e delle ragioni dell'annullamento di tale decreto per vizio del procedimento correlato alla - - da parte diimpossibilità di ritenere la domanda manifestamente infondata questa Corte di legittimità, con la citata decisione n. 1634 del 2015, esplicativa di un obiettivo andamento non uniforme della giurisprudenza di questa Corte 3 sull'applicazione delle regole dell'astensione e ricusazione nel procedimento di prevenzione.
2.2 Quanto ai motivi in senso proprio, i ricorrenti deducono erronea applicazione della disciplina regolatrice, vizio di motivazione per contraddittorietà, assenza e travisamento di dati cognitivi, erronea ricostruzione della disciplina applicabile in tema di ricusazione, anche in riferimento alla necessaria osservanza dei principi costituzionali (art. 111 e 24 Cost.) e sovranazionali (art. 6 Conv. Eur. dei diritti dell'Uomo) . I ricorrenti contestano l'attribuzione di «novità» al dato rappresentato dalla pretesa fittizietà della cessione dei titoli AGEA, posto che trattasi di fatto storico già emerso nel primo procedimento e oggetto di delega di approfondimento investigativo da parte del Collegio allora procedente (delega del 20 dicembre 2011). Si indicano in modo analitico i contenuti della informativa che ne è derivata e del successivo decreto di sequestro emesso il 20 dicembre 2012, nell'ambito del secondo procedimento, essendo - peraltro in pari data - definito in primo grado il procedimento nato dalla proposta del 2011. Dunque la vicenda della cessione dei titoli era già nota ai giudici del primo procedimento, che la ritennero 'sospetta' tanto da inoltrare una delega investigativa di approfondimento. Da ciò emergerebbe il sostanziale travisamento operato dalla Corte di Appello, RM che non considera gli aspetti sin qui evidenziati e non coglie l'anticipazione di giudizio rilevante a fini di ricusabilità del giudice contenuta nell'avvenuta www - conoscenza del dato e nella ritenuta meritevolezza di approfondimento da parte dei giudici allora procedenti. La tardività dell'evasione della delega avrebbe, dunque, determinato l'apertura del secondo procedimento per fatti già soøstanzialmente apprezzati, nei confronti di entrambi i soggetti proposti, nel primo procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono.
2. I ricorrenti pongono il tema facendo riferimento anche ai contenuti della - decisione emessa da questa Corte in data 14 gennaio 2015, di annullamento della prima decisione reiettiva dell'istanza di ricusazione della applicabilità, quantomeno «mediata» in sede di procedimento di prevenzione, delle disposizioni dettate dal codice di procedura penale agli articoli 36 e 37. 4 In ciò una prima osservazione è d'obbligo. Si tratta effettivamente di tema controverso e di non univoca lettura interpretativa, posta la necessità di conciliare due aspetti di fondo rappresentati da : a) la indubbia natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione (evidenziata con particolare forza da Corte Cost. n.93 del 2010 - in tema di diritto alla pubblicità dell'udienza, per stare agli approdi più recenti) pur se trattasi di procedimento non destinato ontologicamente alla irrogazione di una pena» ma di provvedimenti potenzialmente incidenti in via temporanea sulla libertà di circolazione, su talune facoltà correlate alla libertà personale ed economica e in via tendenzialmente stabile (in caso di confisca) sul patrimonio, e strettamente correlati alla formulazione di un giudizio essenzialmente prognostico (C. Cost. n.177 del 1980: decisivo è che anche per le misure di prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all'avvenire..). ; b) la conformazione normativa del procedimento di prevenzione, che pur nella accentuazione del carattere di giurisdizionalità (inteso come emissione di un provvedimento decisorio a seguito di domanda rivolta da una parte pubblica ad un soggetto terzo, previo contraddittorio personale e tecnico con i soggetti privati coinvolti), mantiene una connotazione sui generis, non essendo stato RM costruito e modellato sull'archetipo del giudizio penale cognitivo quanto - storicamente su quello di tipo esecutivo e, in particolar modo su quello - destinato alla applicazione delle misure di sicurezza (secondo il riferimento contenuto nell'art. 4 co.12 legge n.1423 del '56, con precisazione operała dal legislatore del 2011 che, all'art. 7 co.9 del d.lgs. n.159 del 2011, fa esplicito rinvio per quanto non espressamente regolato - all'art. 666 cod.proc.pen.). - Da ciò deriva, specie in epoca successiva alla decisione del 2010 (Corte Cost.) una costante tensione interpretativa degli istituti tipicamente 'prevenzionali', sulla scia di una sempre più marcata tendenza alla assimilazione ferme restando le peculiarità della materia - agli omologhi istituti del procedimento penale cd. ordinario, nei limiti di compatibilità. E' evidente, tuttavia, che trattasi di un percorso interpretativo per forza di cose frammentario, posto che soltanto una riforma organica dell'intero procedimento applicativo, in quanto espressione della discrezionalità legislativa, potrebbe portare a soluzioni radicalmente più avanzate, dovendosi in sede di applicazione del diritto vigente - limitarsi ad individuare i punti di frizione più evidenti con alcuni diritti fondamentali, vuoi in chiave di interpretazione adeguatrice (ove razionalmente giustificata) che in chiave di dubbio di costituzionalità (ove rilevante e non manifestamente infondato), e dovendosi 5 tenere conto del fatto che la stessa Corte Costituzionale - nella recente decisione n. 106 del 2015 ha ribadito, in ogni caso, che la diversità di oggetto e di scopo dei due procedimenti (penale da un lato di prevenzione dall'altro) tollera, sul - piano dei valori, scelte diversificate in punto di conformazione normativa del diritto di difesa del soggetto proposto per l'applicazione della misura di prevenzione (in tal caso si discuteva del limite di rilevabilità del vizio di motivazione in sede di ricorso per cassazione). Dunque non possono realizzarsi affermazioni perentorie come quelle proposte dal ricorrente (e rinvenibili in talune decisioni emesse da questa Corte, che il collegio non ignora) in punto di 'trasposizione' della intera discplina posta a presidio dell'imparzialità del giudice 'penale' in sede di prevenzione, nè tampoco ciò è stato affermato da questa I Sezione nella decisione di annullamento del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di GI LA in data 6 maggio 2014 (decisione nel cui ambito si è dato conto dell'esistenza di indirizzo interpretativo favorevole ad aperture condizionate, nella misura in cui ciò ricadeva sulla disciplina procedimentale partecipata da seguire nella decisione sull'istanza di ricusazione, con identificazione di un vizio del procedimento). Piuttosto, appare necessario riflettere in termini generali I sulla possibile - - indentificazione di talune regole normative la cui portata generalizzante ne consente l'applicazione nei due procedimenti (penale e di prevenzione) e successivamente sottoporre a verifica il caso qui in trattazione allo scopo di RM verificare se rientri o meno tra queste. Nel compiere tale operazione bisogna, necessariamente, tener conto del fatto che il dato normativo di settore, anche dopo l'emissione del d.Lgs. 159 del 2011 è manifestamente ostativo alla trasposizione dell'istituto della ricusazione, posto che il rinvio generale operato all'art. 666 cod.proc.pen. (e non alle norme del procedimento di cognizione) rappresenta una precisa scelta legislativa tesa alla semplificazione delle forme procedurali e si va a collocare in un ambito che - nel sistema del codice di rito - non soltanto non prevede espressamente la facoltà di ricusazione (in tal senso Sez. I, 15.3.2004, Rabih) ma addirittura valorizza (in tema di competenza) il rapporto tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione, il che necessariamente porterebbe anche in ipotesi di interpretazione adeguatrice su altri fronti correlati alla esclusione, quantomeno, del rilievo dei casi di incompatibilità o astensione per essere stata emessa un precedente decisione di merito nei confonti del medesimo soggetto (anche nell'ambito della medesima procedura esecutiva, come pacificamente ritenuto da questa Corte nel caso della opposizione di cui all'art. 667 co.4 cod.proc.pen. che ben può essere trattata dallo stesso giudice persona fisica, da ultimo Sez. I n. 18872 del 17.3.2016, rv 267021). 6 La stessa Corte Costituzionale, nella nota decisione n. 183 del 2013 relativa - nel sistema della all'art. 671 cod.proc.pen. ha eccezionalmente introdotto esecuzione una ipotesi di incompatibilità a seguito di annullamento con - rinvio della decisione in tema di riconoscimento o meno della continuazione, attraverso una riflessione di sistema basata sulla constatazione che in tal particolare caso il giudice dell'esecuzione apre un frammento aggiuntivo di cognizione. Tale decisione, pertanto, non autorizza in alcun modo a ritenere introdotta una «breccia» nel rapporto tra giudice dell'esecuzione regime delle incompatibilità.
3. Fermo restando quanto detto in precedenza, alla base del ragionamento giuridico, in tema di principi comuni tra le due realtà esaminate, vi è la constatazione di alcuni attributi ineliminabili della «giurisdizionalità» del procedimento (a ciò si richiamano le decisioni che, in diverso modo e in rapporto a singoli casi, tendono a ritenere estensibile la disciplina dell'astensione e ricusazione al giudizio di prevenzione;
da ultimo Sez. VI n. 15979 del 8.3.2016, rv 266533, nonchè - in precedenza - Sez. V n.3278 del 16.10.2008, rv 242942). Per essere tale, un procedimento non può essere semplicemente caratterizzato da distinzione funzionale tra soggetto attore e soggetto giudicante, ma è necessario che quest'ultimo offra concrete garanzie di indipendenza e di imparzialità, tale da essere riconosciuto come 'terzo' rispetto agli interessi che muovono le parti contrapposte. RM Ciò posto, le garanzie di indipendenza e di imparzialità, connaturali alla giurisdizione, vanno correlate da un lato alla struttura ordinamentale (ma trattasi di un aspetto che qui non rileva) dall'altro alla tutela delle parti da condotte poste in essere dal soggetto chiamato a realizzare il giudizio tali da ingenerare il fondato sospetto di assenza di tali connotati. Non vi è dubbio, pertanto, circa il fatto che quale che sia il procedimento in - corso, e dunque anche in sede di prevenzione la tutela della apparenza di - imparzialità va garantita in tutte le ipotesi in cui la persona chiamata a giudicare si trovi in una delle condizioni di «appannamento» della suddetta condizione, di cui all'art. 36 lettere a), b), c), d), e), f) del codice di procedura penale. In detti casi, è del tutto evidente che anche in sede di procedura di prevenzione non possono nutrirsi dubbi circa l'applicazione dell'istituto della ricusazione, in ipotesi di mancato esercizio del dovere di astensione (così come precisato, in ipotesi di sussistenza della fattispecie di cui all'art. 36, lettera a cod. proc.pen. da Sez. V n. 16311 del 23.1.2014, rv 259873). Del tutto diverso è per
contro
- -il tema del rapporto tra le valutazioni espresse dal giudice penale in una fase diversa del medesimo procedimento (art. 34 cod.proc.pen. in tema di incompatibilità, norma richiamata dall'art. 36,lettera g,e dall'art. 37) e la disciplina del procedimento di prevenzione. -Qui infatti non vengono in rilievo come in precedenza detto condotte extragiudiziarie o esistenza di pregressi rapporti con i diversi attori del procedimento (profili, per così dire, personali dell'istituto dell'astensione, valevoli erga omnes) quanto aspetti di regolamentazione normativa dei modelli procedimentali, caratterizzati (tra procedimento penale e di prevenzione) da profonde differenze, correlate al diverso contenuto del giudizio. Il procedimento penale è luogo di più elevato tasso di garanzia in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche (ricostruzione compiuta del fatto dedotto nella imputazione) e finalistiche (l'eventuale inflizione di una pena) lì dove il procedimento applicativo di misura di prevenzione è diversamente modellato (specie in rapporto alla fase del primo grado) sia sul piano funzionale (non si ricostruisce in quanto tale uno specifico fatto di reato ma si realizza un aspetto cognitivo sulle condotte della persona in funzione della formulazione, positiva o negativa, di una prognosi di pericolosità attuale e/o di illecita accumulazione patrimoniale) che strutturale, essendo caratterizzato da una maggiore elasticità di forme. Negare tale diversità strutturale e funzionale, in chiave di netta equiparazione (tra i due ambiti) delle regole in tema di incompatibilità del giudice per valutazioni espresse nel medesimo procedimento e correlata astensione e RM ricusazione sarebbe operazione del tutto illogica, oltre che antigiuridica, posto che l'apprezzamento delle diversità e la loro tollerabilità in chiave di tutela dei diritti fondamentali è l'in sè della interpretazione giuridica. Non può non evidenziarsi, in particolare, che in sede di prevenzione, nel modello legale del procedimento, non vi è separazione funzionale tra giudice della fase cautelare (in caso di sequestro dei beni, di emissione provvisoria del provvedimento di ritiro del passaporto ai sensi dell'art.9 o di anticipazione dei divieti di cui all'art. 67 co.3 d.lgs. del 2011) e giudice della decisione di primo grado, aspetto improponibile nel giudizio penale (caratterizzato da marcata differenziazione, derivante anche dal principio di separazione tra le fasi del procedimento) e che offre la misura di come il legislatore (anche quello della 'riforma adottata con il riordino dei testi in tema di prevenzione, datata 2011) abbia diversamente apprezzato in modo non irragionevole la necessità di - tutela dell'apparenza di imparzialità, accordando al contraddittorio ed allo sviluppo successivo del procedimento in caso di prevenzione - la capacità persuasiva idonea a smentire, potenzialmente, una prima valutazione operata dal collegio in sede cautelare. 8 Così come, in sede di prevenzione patrimoniale, il giudice procedente è investito di un ampio potere officioso anche in tema di 'individuazione' - tramite le attività gestionali svolte dall'amministratore giudiziario di ulteriori beni potenzialmente - confiscabili, il che rappresenta una caratteristica tipica ed esclusiva di tale forma di giudizio, espressamente prevista dalla legge. In dette ipotesi, dunque, non può certo affermarsi che il procedimento di prevenzione perda» i connotati della giurisdizionalità (il che implicherebbe la necessità di promuovere una interpretazione adeguatrice o sollevare il dubbio di costituzionalità) essendo per converso la disciplina positiva interpretabile- - come la proiezione della diversità di oggetto del procedimento (in tal senso, tra le altre, Sez. II n. 2821 del 2.12.2008, rv 242720). Una giurisdizione che tollera l'identità soggettiva tra giudice della misura cautelare e giudice della decisione di primo grado (come quella della prevenzione) non può dirsi per ciò solo 'minore' ma, più semplicemente adotta un diverso modello di tutela della imparzialità rapportato alla diversa tipologia di giudizio. Nel processo penale la natura degli interessi protetti (possibile inflizione di pena) si salda all'adozione di un modello procedimentale basato sulla tendenziale 'sterilizzazione' del «giudizio» da conoscenze maturate nella fase investigativa. Da qui l'adozione di una tutela rigida in punto di disciplina delle incompatibilità per valutazioni compiute nella fase anteriore del medesimo procedimento (art. 34, 36, 37 cpp). RM In sede di prevenzione non vi è separazione delle fasi (il che esclude l'influenza negativa della conoscenza dei materiali investigativi) e la componente cognitiva sulle condotte del proposto è solo una 'frazione' del giudizio, essenzialmente consistente in una prognosi sulle condotte future (con valutazione di pericolosità che può supportare, anche in via incidentale, l'ablazione patrimoniale). Da ciò deriva che il connotato di giurisdizionalità della prevenzione sul piano - della disciplina del procedimento - resta integro, pur nella attuale disciplina (con limitazione della incompatibilità di cui all'art. 34 cpp al solo caso previsto da detta norma al comma 1, norma posta a tutela del sistema delle impugnazioni) posto che la cd. 'forza pregiudicante' endoprocedimentale della prima valutazione (quella cautelare) pur esistente, può essere neutralizzata dal successivo dispiegarsi del contraddittorio nel corso della trattazione del procedimento, con fiducia normativa nelle capacità di selezione dei dati e di adeguamento valutativo da parte del giudice. Vanno pertanto espresse, in rapporto a tali considerazioni, alcune parziali conclusioni, che molto possono agevolare la soluzione a parere del Collegio - dei casi relativi al rapporto tra valutazioni espresse in procedimento diverso (sia 9 esso penale o di prevenzione) e giudizio di prevenzione in corso (tema posto dagli odierni ricorrenti) : - la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione impone l'applicabilità delle norme in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice che non si pongano in manifesto contrasto con la conformazione normativa del relativo modello procedimentale;
- in tal senso vanno ritenute applicabili al procedimento di prevenzione le disposizioni previste dall'art. 34 del codice di rito al comma 1 (divieto di partecipare a più gradi del medesimo giudizio), dall'art. 35 (ragioni di parentela, affinità o coinugio), dall'art. 36 co.1 lettere a (interesse nel procedimento), b (particolari rapporti con la parte privata o con il difensore), c (manifestazione indebita ed extragiudiziaria di parere sull'oggetto del procedimento), d (grave inimicizia), f (rapporto di parentela con il pubblico ministero), h (gravi ragioni di convenienza, ove risultino correlate a condotte extragiudiziarie). Va altresì ritenuta applicabile la previsione di cui all'art. 37 co.2 cod. proc. pen. (ipotesi di sola ricusazione) lì dove la manifestazione anticipata del convincimento sia indebita» e pertanto emessa non in rapporto all'esercizio di poteri valutativi consentiti dalle norme che governano la sequenza procedimentale (come ribadito da Corte Cost. 283 del 2000) ; - non possono, per converso, ritenersi applicabili le disposizioni dell'art. 34 cod.proc.pen. diverse dal comma 1 (manifestazioni di convincimento emesse RM ritualmente nel corso del medesimo procedimento), pur richiamate dall'art. 36 alla lettera g, in rapporto alla particolare conformazione del procedimento di prevenzione, esclusione che risulta razionalmente giustificata in rapporto alla tipologia di giudizio ed all'oggetto del procedimento.
4. Tali considerazioni consentono di affrontare il tema del rapporto tra procedimento di prevenzione e giudizi espressi in procedimento diverso e antecedente (tema posto dai ricorrenti, in rapporto a quanto deciso da Corte Cost. n. 283 del 2000). Come è noto, con tale decisione il giudice delle leggi ha colmato una lacuna del sistema «penale» lì dove la valutazione 'pregiudicante' sia stata emessa non nel medesimo procedimento (art. 34) ma in un procedimento diverso>> con introduzione di una facoltà aggiuntiva di ricusazione (la dichiarazione di incostituzionalità riguarda l'art. 37 co.1 nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che chiamato a decidere sulla responsabilità dell'imputato - abbia emesso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto). 10 Ora, va affermato, contrariamente a quanto ritenuto in taluni arresti di questa Corte (Sez. VI 15979 del 8.3.2016, rv 266533; Sez. I n. 32492 del 10.7.2015, rv 264621; Sez. V n. 32077 del 24.6.2014, rv 261643) che tale decisione, nel suo contenuto normativo, non risulta applicabile lì dove l'attività di giudizio a cui il giudice ricusato è chiamato a procedere consista nell'atto conclusivo del procedimento di prevenzione. Testualmente, la Corte Costituzionale ha individuato la necessità di poter eliminare la cd. 'forza del pregiudizio' lì dove venga in rilievo l'affermazione di responsabilità dell'imputato (.. la funzione pregiudicata va individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perchè si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa..) mentre le valutazioni emesse in sede di prevenzione possono essere apprezzate come 'fonte' del pregiudizio. La previsione introdotta da detta decisione additiva è dunque manifestamente unidirezionale» (l'espressione di giudizio in prevenzione può essere fonte di pregiudizio in sede penale) e non biunivoca, il che esclude di poter compiere una mera operazione applicativa del principio in una condizione processuale del tutto diversa. L'interprete, in altre parole, è vincolato all'espresso contenuto della decisione di illegittimità costituzionale e non può introdurre un'ipotesi «estensiva» di tale decisum ad un caso ipotizzato come analogo senza promuovere in ipotesi di RM ritenuto contrasto della disciplina che regolamenta il caso diverso con i principi costituzionali - un nuovo incidente di legittimità costituzionale, come affermato con portata generale - dalla stessa Corte Cost. in numerosi arresti (si veda, sul tema, C.Cost. numero 110 del 2012). Ma, al di là dei profili strettamente formali, l'opzione interpretativa che tende ad estendere i contenuti della decisione al giudizio di prevenzione (ipotizzando che il giudice della prevenzione possa essere ricusato in ipotesi di precedente valutazione emessa nei confronti del medesimo soggetto in sede penale o in precedente giudizio di prevenzione) si scontra ad avviso del Collegio con la specificità e con la complessiva architettura del giudizio di prevenzione, prima richiamata. Si è già detto che in prevenzione non vi è previsione di incompatibilità in rapporto a valutazioni di merito cautelare effettuate dal medesimo collegio nell'ambito dello stesso procedimento, e che ciò corrisponde ad un modello procedimentale che affida al contraddittorio (davanti al medesimo giudice) e alla progressione istruttoria la capacità di contrasto della cd. 'forza pregiudicante' della prima valutazione. Non risulterebbe coerente, dunque, una attribuzione alla 11 parte del potere di ricusare il giudice della prevenzione - che può legittimamente esercitare il potere cautelare e poi decidere nel merito lì dove la forza del pregiudizio risulti indubbiamente meno intensa (per valutazioni emesse in diverso procedimento), con vizio di irragionevolezza di simile opzione. Inoltre, quanto al rapporto con il giudizio penale, va qui ribadito (tra le molte, Sez. I n. 32032 del 10.6.2013 ric. De Angelis) che nel giudizio di prevenzione personale la componente ricostruttiva delle condotte tenute dal proposto rappresenta una (sia pur rilevante) porzione del giudizio complessivo, per sua natura prognostico (ed in tal senso libero da precedenti valutazioni) e non diretto alla inflizione di una pena. Ciò, sul piano dei principi generali - ed anche in tema di giusto processo ai sensi dell'art. 111 cost. e 6 Conv. Eur rende ontologicamente e finalisticamente diverso il giudizio di prevenzione rispetto a quello penale 'classico', con conseguenze in punto di 'tollerabilità' di una parziale diversa disciplina in punto di ricusazione (già evidenziata in rapporto ai contenuti dell'art. 34 cod.proc.pen.). L'analogia dei due giudizi (penale e di prevenzione), pur indubbiamente esistente, non è qualificabile in termini di corrispondenza, il che esclude la trasposizione ragionando in termini di diritto positivo in sede di prevenzione della più My accentuata forma di tutela della imparzialità, prevista in tal caso per il solo giudizio penale (ferma restando l'opportuniità di un ripensamento complessivo, da realizzarsi in sede legislativa e teso ad un ulteriore allineamento delle garanzie, specie lì dove venga in rilievo l'applicazione di misure patrimoniali, congiunta o disgiunta a quelle personali) . Nè a diverse conclusioni può pervenirsi nell'ipotesi in cui il precedente - e diverso - giudizio sia quello di prevenzione, posto che l'inoltro di una nuova domanda da parte dell'organo titolare dell'azione non può che derivare (a pena di improcedibilità, data la forza preclusiva del bis in idem anche in tale settore) da un novum (intendendo per tale anche un fatto emerso ma non delibato) e ciò confina la precedente valutazione - anche se espressa dal medesimo giudice - nel contenitore dei meri antecedenti storici, anche qui in modo meno intenso rispetto alla (a tutt'oggi consentita) emissione di provvedimento cautelare e decisione finale nel medesimo procedimento.
5. Ciò posto, le doglianze difensive sono infondate. Al di là di quanto sinora affermato in diritto circa la inapplicabilità, in sede di prevenzione, delle ricadute di Corte Cost. n.283 del 2000 (e ciò sarebbe sufficiente), va evidenziato come nel procedimento di prevenzione antecedente non sia stata concretamente apprezzata la consistenza dimostrativa (sul piano della pericolosità soggettiva dei contraenti e della confiscabilità dei 12 beni) della avvenuta cessione, essendo esclusivamente emerso il 'fatto' ed essendo stata avvertita l'esigenza di un suo approfondimento. di tali esiti, daCiò non pregiudica la valutazione nel nuovo procedimento ritenersi un novum in senso processuale, posto che la stessa non risulta neanche sul piano logico - influenzata in modo rilevante dalle conclusioni cui si è pervenuti nella prima misura, trattandosi di apprezzare una realtà non conosciuta (nei suoi risvolti effettivi) all'epoca della prima decisione. Ciò vale sia in rapporto alla posizione dell'NA OS, sulla cui pericolosità ole soggettiva nessuna valutazione è stata in precenza emessa, che in rapporto ad NA ME, essendo l'eventuale aggravamento - normativamente attribuito al medesimo giudice dipendente da una autonoma valutazione della consistenza dei nova. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Antonella Patrizia Mazzei Jutomattal. Mazzei pপত DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 OTT 2016 IL CANCELLIERE MA NI LA 13