Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2016, n. 43081
CASS
Sentenza 27 maggio 2016

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Non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. (Fattispecie relativa alla presentazione di un'istanza di ricusazione di un componente del collegio incaricato dell'impugnazione di una misura di prevenzione che aveva già espresso considerazioni sulla posizione del proposto, in ordine al medesimo fatto, in altro precedente procedimento di prevenzione).

Sono applicabili al procedimento di prevenzione le norme in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice dettate dagli artt. 34, comma primo, 35, 36, comma primo, lett. a, b, c, d, f, h, e 37, comma secondo, cod. proc. pen., e non, per converso, le disposizioni dell'art. 34 diverse dal comma primo, pure richiamate dall'art. 36 alla lett. g, in ragione della tipologia e dell'oggetto del procedimento di prevenzione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2016, n. 43081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43081
Data del deposito : 27 maggio 2016

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