Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, sono impugnabili ai sensi dell'art. 322 - bis cod. proc. pen. i provvedimenti (nella specie di rigetto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura in sequestro), che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa.
Commentario • 1
- 1. Competenza sull'appello in materia di sequestro: la ConsultaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 aprile 2025
1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siracusa disponeva, ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura penale, un sequestro preventivo di un depuratore biologico consortile nell'ambito di un procedimento penale iscritto a carico di figure apicali di una società per azioni e dei grandi utenti industriali di un polo petrolchimico. Successivamente all'adozione di siffatta misura cautelare reale, era emanato il d.l. n. 2 del 2023, come convertito, il cui art. 6 ha inserito nell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen. il comma 1-bis.1, ai termini del quale «[q]uando il sequestro [preventivo] ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2015, n. 45562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45562 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
45 5 6 2/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. N. 23882015 - Consigliere - MASSIMO VECCHIO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ADET TONI NOVIK N. 12809/2015 - Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: ARENA BIAGIO N. IL 31/05/1982 avverso l'ordinanza n. 209/2014 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 21/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P. CANGVELLI du le dwar l'ammablement guze la Ziunó dell'ordinanze infupere;
пародията; Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 9.2.2015 il Tribunale di Reggio Calabria, provvedendo ai sensi dell'art. 322 -bis cod. proc. pen., accoglieva l'appello proposto da Biagio Arena avverso l'ordinanza di rigetto della istanza con la quale chiedeva l'autorizzazione all'uso da parte della moglie, HE RI NC, di una autovettura (Mercedes ML 320 CDI) oggetto di sequestro preventivo disposto nei confronti del predetto dal Gip dello stesso tribunale ai sensi dell'art. 12 -sexies legge n. 356 del 1992. Riteneva, in specie, meritevoli di accoglimento le doglianze difensive quanto alla necessità di utilizzare l'auto per provvedere alla cura delle patologie dalle quali risulta affetto il figlio minore, escludendo che l'autorizzazione accordata nei limiti delle esigenze indicate privasse di efficacia la misura cautelare reale.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, denunciando la violazione di legge, avendo il tribunale riconosciuto una facoltà non prevista dalle disposizioni in materia di sequestro preventivo e che, comunque, ha riguardo alla gestione dei beni sequestrati per la quale è compente esclusivamente il giudice che ha disposto il sequestro, ai sensi dell'art. 12 -sexies comma 4 bis d.l. n.306 del 1992. In tale modo, ad avviso del ricorrente, si è determinata una situazione di stallo che paralizza l'operato del giudice e dei poteri che gli sono attribuiti per legge. Rileva, altresì, che avverso i provvedimenti relativi alla gestione del bene in sequestro è proponibile l'incidente di esecuzione;
quindi, anche a volere ritenere legittimato il tribunale dell'appello cautelare a svolgere una funzione latamente assimilabile a quella dell'incidente di esecuzione, al Procuratore della repubblica si sarebbe dovuto dare avviso ex art. 666 comma 4 cod. proc. pen. e non quello di cui all'art 322 -bis cod. proc. pen. con conseguente nullità. Nel merito della decisione il ricorrente afferma che lo scopo del sequestro preventivo è quello di sottrarre in maniera effettiva il bene alla disponibilità del : soggetto indagato. Pertanto, nella specie, la concessione della facoltà d'uso vanifica lo scopo dell'intervento in rem (richiama Sez.2 16-11-2010). CONDIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, ad avviso del Collegio, è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1. In primo luogo deve essere affermata l'appellabilità del provvedimento di rigetto della richiesta finalizzata alla utilizzazione del bene sequestrato dal Gip ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. in funzione della confisca ex art. 12 -sexies d.l. n. 306 del 1992. f : 2 : Invero, non è corretta nel caso di specie la prospettazione del pubblico ministero ricorrente secondo la quale la decisione del giudice che ha disposto la misura reale non è impugnabile ai sensi dell'art. 322 -bis cod. proc. pen., trattandosi di statuizione relativa alla custodia e amministrazione del bene in sequestro. Questa Corte, infatti, ha in più occasioni affermato che in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 -bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica, concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode (sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, rv. 260381; Sez. 5, n.18777, 18/12/2014 dep. 2015, rv. 263674). In applicazione di tale principio è stato negato che possa essere impugnato il provvedimento di affidamento agli organi di polizia dei beni mobili iscritti in pubblico registro sequestrati, avendo tale provvedimento l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziale dei veicoli sequestrati (Sez. 6, n. 9727, 21/02/2013, rv. 255723; Sez. 4, n. 28123, 12/06/2007, rv. 237099). Certamente, però, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa, per i quali va esclusa l'appellabilità ex art. 322 -bis cod. proc. pen., quelli che riguardano direttamente la consistenza o la sopravvivenza del bene, che comportano una modifica del vincolo cautelare o che incidono sull'applicazione e non solo sulle modalità esecutive della misura reale o sulle attività proprie della custodia e della amministrazione giudiziaria del bene in sequestro. Nella specie, l'autorizzazione ad utilizzare l'autoveicolo oggetto di sequestro preventivo, richiesta dall'indagato e negata dal giudice, incide senza alcun dubbio sul vincolo cautelare reale, limitandone gli effetti, ed il relativo provvedimento adottato dal giudice deve ritenersi impugnabile ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen.; tanto esclude che l'ordinanza del tribunale oggetto del presente ricorso possa ritenersi abnorme>> come prospettata dal pubblico ministero.
2. Sono, invece, fondate le ulteriori doglianze del pubblico ministero ricorrente. Il tribunale, infatti, pur ribadendo la sussistenza dei presupposti fondanti l'applicazione della misura cautelare reale, ha ritenuto che la richiesta di autorizzazione all'uso dell'autovettura fosse meritevole di accoglimento, tenuto 3 A conto della indisponibilità di altri mezzi di trasporto, in considerazione della esigenza di provvedere all'accompagnamento del figlio minore dell'indagato per effettuare le visite e le terapie mediche necessarie in ragione delle patologie documentate. L'uso dell'autovettura, secondo il tribunale, non incide, quindi, sulla effettività ed efficacia della misura cautelare reale, in considerazione della presenza di altri beni in sequestro tra i quali altri autoveicoli. Tale valutazione, censurabile sotto il profilo della logicità stante la irrilevanza del sequestro preventivo di ulteriori beni, non è corretta quanto alla applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 12 -sexies d.l. n. 306 del 1992. La finalità del sequestro preventivo in funzione della successiva confisca cd. allargata è certamente lo spossessamento del bene nella disponibilità del soggetto responsabile di uno dei reati indicati dalla specifica disposizione di legge, in ragione della particolare pericolosità soggettiva di cui detti reati sono espressione e della mancata giustificazione della provenienza o sproporzione di valore rispetto al reddito o ai proventi di attività lecite. Una volta, quindi, che ne sussistano i presupposti, il bene non potrà rimanere nella disponibilità del soggetto, restando del tutto irrilevante, ai fini della effettività della misura reale, che lo spossessamento debba riguardare anche altri beni riferibili allo stesso soggetto. La previsione specificamente disciplinata dalla legge della adozione da parte del giudice del sequestro di provvedimenti in favore della persona cui è applicata la misura reale o della sua famiglia, come la concessione di un sussidio alimentare e dell'autorizzazione ad abitare la casa di proprietà di cui all'art. 40, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 applicabile anche alla misura ablatoria ex art. 12 -sexies d.l. n. 306 del 1992, che è subordinata alla verifica di rigorosi presupposti oggettivi e soggettivi secondo quanto affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 51458 del 19/11/2013, Bordonaro), conferma che, in via generale, la misura reale, anche nella fase cautelare, esclude che venga mantenuta la disponibilità del bene da parte del soggetto attinto dalla misura. Del resto, è del tutto evidente come l'autorizzazione ad utilizzare un bene quale un'autovettura - sostanzialmente senza alcuna regolamentazione - snaturi del tutto il sequestro, affievolendo in maniera determinante il vincolo reale del quale pure il tribunale ha affermato la sussistenza attuale dei presupposti. Ne deriva una violazione di legge che impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4 : :
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso, il 15 settembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente RI Cri Lucia La Posta Siotto diary DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 16 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5