Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
Le cause di incompatibilità che possono dare luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non possono essere invocate con riferimento ad un procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione personali, posto che l'attività pregiudicata deve attenere alla responsabilità penale dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2008, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 01930
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 026522/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TO AR N. IL 18/10/1974;
avverso ORDINANZA del 20/06/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 20.6.08 la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti del Dr. CO TU, componente del Tribunale di Vibo Valentia, sezione misure di prevenzione, presentata l'11.6.08 da DE TO RI, proposto per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s. e per la confisca di beni già sottoposti a sequestro. L'istanza di ricusazione è stata presentata dal DE TO in quanto il Dr. TU era stato componente del Tribunale di Vibo Valentia, sezione di misure di prevenzione, che, con decreto del 13.5.08, aveva applicato a tale AN GI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s..
La pericolosità sociale del AN era stata ritenuta dal Tribunale di Vibo Valentia oltre che da varie e pregresse implicazioni fattuali, anche per un'ordinanza custodiate del 2004, emessa per vari episodi di usura ed estorsione aggravata, fra i quali quello rubricato al capo 35 aveva come coimputato il DE TO. Secondo la Corte d'Appello di Catanzaro l'istanza di ricusazione proposta dal DE TO era inammissibile in quanto non si verteva in tema di penale responsabilità, ne' si era in presenza di sentenza, ma era in discussione un procedimento di prevenzione inerente la pericolosità sociale del proposto, con conseguente inapplicabilità alla specie della norma di cui all'art. 34 c.p.p., comma 2, così come modificata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 371 del 1996. Inoltre, secondo la Corte territoriale, non si era verificata alcuna situazione pregiudicante in quanto il giudice del procedimento di prevenzione a carico del AN, pur avendo valutato ai fini della pericolosità del medesimo l'ordinanza cautelare emessa anche per il reato indicato al capo 35 della rubrica, a lui contestato in concorso con l'odierno ricorrente, non aveva espresso alcuna valutazione ne' in merito a tale fatto ne' nei confronti dell'odierno ricorrente.
La Corte d'Appello di Catanzaro ha poi dichiarato manifestamente infondate le due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente:
- in ordine all'art. 34 c.p.p., comma 2, per violazione degli artt.3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio il giudice che avesse già giudicato il coimputato o l'imputato di reato connesso o collegato, in caso di contestazione di reato necessariamente plurisoggettivo;
- in ordine all'art. 37 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedeva l'ipotesi dell'indebita manifestazione di convincimento da parte di un giudice effettuata in un procedimento camerale o di prevenzione diverso da quello in cui era chiamato a giudicare.
Ha dichiarato la manifesta infondatezza della prima questione in quanto la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 371 del 1996 non aveva dato alcun rilievo alla peculiare struttura dei reati a concorso necessario, purché non si fosse verificata un'incidentale valutazione di merito, da parte del giudice, circa la responsabilità penale di un terzo non imputato in quel processo. Ha dichiarato la manifesta infondatezza della seconda questione in quanto l'ipotesi era già stata presa in esame dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 283 del 2000, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevedeva che potesse essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, avesse espresso in altro procedimento anche non penale una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Avverso detta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione DE TO RI, deducendo i seguenti tre motivi di ricorso:
1) violazione art. 38 c.p.p., art. 127 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 606 c.p.p.:
l'ordinanza impugnata era nulla per omessa convocazione con avviso alle parti dell'udienza camerale finalizzata alla decisione sulla dichiarazione di ricusazione, in quanto non si era limitata a verificare la mancanza di presupposti di cui agli artt. 38 e 41 c.p.p., ma aveva provveduto a dare un giudizio sul merito della questione, valutandola nel suo complesso, si che avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta di ricusazione con udienza camerale nel contraddittorio delle parti;
2) Violazione dell'art. 34 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c):
la motivazione dell'impugnato provvedimento era contraddittoria e manifestamente illogica, attesa l'incompatibilità derivante da atti compiuti dal giudice ricusato nel procedimento di prevenzione personale n. 27/07 a carico di AN GI, coimputato di esso ricusante DE TO RI nel procedimento n. 1814/07, nel quale il AN ed il DE TO erano imputati, in concorso, del delitto di cui all'art. 81 c.p., art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, commesso in danno di SO GI e ZÈ CE.
La motivazione dell'impugnata ordinanza era contraddittoria in quanto non poteva sostenersi nelle premesse che il AN ed il DE TO rispondevano della medesima imputazione in concorso e poi concludere che la conoscenza degli atti di indagine relativa ad entrambi non era causa di dubbio circa la terzietà del giudice, in quanto il giudice ricusato, pur essendo stato l'estensore del decreto per il AN, non si era occupato della posizione del DE TO. Era stato poi violato l'art. 34 c.p.p., comma 2, così come da intendere alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996;
3) riproposizione delle due questioni di legittimità costituzionale, già sollevate dal ricorrente innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro:
il ricorrente sollevava anche innanzi a questa Suprema Corte le due questioni di legittimità costituzionale già sollevate innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro in ordine:
- all'art. 34 c.p.p., comma 2, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio il giudice che avesse già giudicato il coimputato o l'imputato di reato connesso o collegato, in caso di contestazione di reato necessariamente plurisoggettivo;
- all'art. 37 c.p.p., lettere a) e b), per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedeva l'ipotesi dell'indebita manifestazione di convincimento da parte di un giudice, effettuata in un procedimento camerale o di prevenzione diverso da quello in cui era chiamato a giudicare, atteso che, in tale situazione, il diritto del prevenuto di essere giudicato davanti ad un giudice terzo ed imparziale riceverebbe tutela solo in quanto il giudice decida di astenersi, ai sensi dell'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. c).
Il motivo di ricorso sub 1) va dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Va invero rilevato che, in tema di ricusazione, qualora il giudice di merito abbia ritenuto, come nel caso in esame, la manifesta infondatezza della relativa dichiarazione e ne abbia, di conseguenza, dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 41 c.p.p., comma 1, con provvedimento adottato "de plano", l'istante non ha alcun interesse a proporre ricorso per cassazione per inosservanza dell'art. 127 c.p.p., previsto per l'ipotesi in cui la richiesta di ricusazione sia stata ritenuta idonea ad essere trattata nel merito e ciò in quanto l'interessato non conseguirebbe alcun vantaggio da una decisione di rigetto in luogo di quella di inammissibilità (cfr., in termini, Cass. 1^ 19.5.2004 n. 23502). Anche il motivo di ricorso sub 2) è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria in quanto da una parte l'impugnata ordinanza avrebbe ammesso che l'odierno ricorrente ed il AN, sul quale già il giudice ricusato si era pronunciato, rispondevano di un'imputazione in concorso;
dall'altra la medesima ordinanza avrebbe ritenuto che la conoscenza degli atti di indagine relativa ad entrambi detti soggetti non costituiva motivo per escludere la terzietà del giudice, in quanto il giudice ricusato, quando aveva redatto il provvedimento di prevenzioni a carico del AN, non si era occupato della posizione dell'odierno ricorrente. Non sussiste invero la lamentata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Si osserva invero che i casi di incompatibilità che possono dar luogo a legittime dichiarazioni di ricusazione hanno carattere eccezionale e tassativo.
È vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 283 del 14.7.2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
Va tuttavia rilevato che la Corte Costituzionale, in quella stessa sentenza, non ha mancato di precisare che la funzione pregiudicata va a sua volta individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale. È cioè necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità del giudice, che quest'ultimo venga chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale di un processo.
Nel caso in esame invece le norme sulla incompatibilità e sulla ricusazione sono state invocate dal ricorrente non già con riferimento ad un processo penale, bensì con riferimento a due distinti procedimenti in materia di applicazione di misure di prevenzione personali, si che, tenuto conto del carattere eccezionale delle disposizioni in materia di incompatibilità e di ricusazione, non può evocarsi nella specie la situazione di incompatibilità di cui all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), atteso che tale situazione di incompatibilità postula espressamente che l'attività pregiudicata si concluda con la pronuncia di una sentenza e cioè con un giudizio di merito sulla responsabilità di un soggetto in ordine a fatti, sui quali il giudice abbia in precedenza indebitamente manifestato il proprio convincimento.
Scenario ben diverso è invece quello proprio dei procedimenti in materia di applicazione di misure di prevenzione, atteso che il decreto che conclude detti procedimenti non è equiparabile ad una sentenza e non è pertanto inidoneo a determinare ovvero a far apparire un pregiudizio per l'imparzialità della decisione (cfr., in termini, Cass. 6^ 9.6.2008 n. 22960). È inammissibile, siccome manifestamente infondato, anche il motivo di ricorso sub 3).
Con esso il ricorrente ha riproposto due eccezioni di illegittimità costituzionale, riferite:
- all'art. 34 c.p.p., comma 2, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio il giudice che avesse già giudicato il coimputato o l'imputato di reato connesso o collegato, in caso di contestazione di reato necessariamente plurisoggettivo;
- all'art. 37 c.p.p., lett. a) e b), per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedeva l'ipotesi dell'indebita manifestazione di convincimento da parte di un giudice, effettuata in un procedimento camerale o di prevenzione diverso da quello in cui era chiamato a giudicare, atteso che, in tale situazione, il diritto del prevenuto di essere giudicato davanti ad un giudice terzo ed imparziale riceverebbe tutela solo in quanto il giudice decida di astenersi, ai sensi dell'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. c). Tali eccezioni sono state già esaminate e dichiarate manifestamente infondate dalla Corte d'Appello di Catanzaro con il provvedimento impugnato nella presente sede.
Anche in questa sede di legittimità deve ribadirsi la manifesta infondatezza della prima eccezione di incostituzionalità, atteso che già la Corte Costituzionale, pronunciatasi sull'argomento con sentenza n. 371 del 17.10.96, ha espressamente chiarito che il principio costituzionale del giusto processo, al quale deve ispirarsi l'art. 34 c.p.p., comma 2, trascende, per sua natura, la particolare struttura dei reati "a concorso necessario", si che l'incompatibilità del giudice non può essere automaticamente collegata alla contestazione di reati necessariamente plurisoggettivi.
La manifesta infondatezza della seconda eccezione di incostituzionalità discende poi da quanto in precedenza riferito circa la radicale diversità ravvisabile fra i procedimenti volti ad applicare misure di prevenzione di carattere personale ed i processi penali destinati a concludersi con sentenza, atteso che l'incompatibilità è necessariamente collegata ai soli processi penali.
Il ricorso proposto da DE TO RI va pertanto dichiarato inammissibile.
Consegue a tale declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009