Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 1
Deve riconoscersi la natura di atto pubblico fidefacente al libretto degli esami universitari che contiene dichiarazioni effettuate dal docente nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni attestanti l'esecuzione delle operazioni di esame e relativo esito, nonché all'atto ricognitivo degli esami, c.d. "curriculum", che attesta il superamento degli esami e la corrispondenza per natura e numero a quelli prescritti al fine di consentire l'ammissione del candidato all'esame di laurea (fattispecie in tema di falso materiale in atto pubblico).
Commentario • 1
- 1. Le contestazioni "in fatto" delle circostanze aggravantiDario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza in oggetto, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un quesito che involge la tematica delle contestazioni “in fatto” delle circostanze aggravanti, e più in particolare i limiti (se ve ne sono) che esse incontrano con riferimento alla circostanza speciale prevista dall'art. 476, co. II, c.p. per il delitto di falso (materiale o ideologico) in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale. Chiariamo subito i termini della questione. Ai sensi dell'art. 417, lett. b, c.p.p., il pubblico ministero, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio per un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/1999, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. CONSOLI IU PRESIDENTE del 8.1.1999
1. Dott. BADIA GIOVANNI CONSIGLIERE SENTENZA
2. " ON NC " N.3
3. " TH UC " REGISTRO GENERALE
4. " ON PA " N.20124/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL AL n. 18.3.1958 a Roma
UC LO n.
3.5.1938 a Roma
LA CL n. 712.1938 a Roma
TT EA n. 14.8.1959 a Roma
EL IU n. 20.2.1959 a Roma
ZZ SA n. 13.7.1954 a Fondi
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 28.11.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Marrone
Udito il Procuratore Generale dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di OL e OV;
per il rigetto dei ricorsi di IZ e EL;
per l'annullamento della sentenza nei confronti di NI e AM, essendo i reati loro ascritti estinti per prescrizione. Uditi i difensori avv. Alberto Seganti del foro Roma per NI;
l'avv Gian Michele Gentile del foro di Roma per EL e l'avv. Bruno Assuma del foro di Roma per lo IZ
M O T I V I
1 La vicenda in esame riguarda la facoltà di Economia e Commercio dell'Università "la Sapienza" di Roma, nella quale sino ai primi anni del 1980, si verificarono gravi irregolarità nello svolgimento degli esami e nel rilascio dei diplomi di laurea, col concorso di alcuni bidelli e di alcuni impiegati tra i quali RL OV e AU AM.
Hanno accertato in punto di fatto i giudici del merito che il metodo utilizzato per far risultare falsamente sostenuti gli esami e conseguire illegalmente la laurea era consistito nella falsificazione materiale dei verbali degli esami che si intendevano far apparire come sostenuti, dei libretti universitari, nonché dei curricula di numerosi studenti, e nel successivo recapito in segreteria degli stessi atti, per gli ulteriori incombenti;
sulla scorta dei c.d. "statini", infatti, i funzionari preposti alla segreteria provvedevano alla registrazione di esami in realtà mai sostenuti dallo studente, che, una volta ottenuta una registrazione di esami in numero sufficiente, ovviamente anche in concorso con altri esami effettivamente sostenuti, appariva idoneo a sostenere l'esame di laurea e a conseguirne il titolo.
In tali fatti, sul presupposto della natura di atto pubblico fidefacente dei verbali di esami, nonché della stessa natura di atto pubblico anche del diploma di laurea, venivano ravvisati i reati di falsità materiale, in relazione alla contraffazione dei singoli verbali di esami e di falsità ideologica, mediante l'induzione in errore dei componenti della commissione di laurea e del rettore, in relazione al verbale dell'esame di laurea e al rilascio del diploma di laurea;
reati tutti commessi in esecuzione dell'unico disegno criminoso diretto al conseguimento illegale della laurea. Ha ritenuto la Corte di Appello configurabile il falso ideologico in atto pubblico nel diploma di laurea, pur trattandosi di un atto dispositivo, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 24.2.1995: "nella fattispecie - si legge nella sentenza - devono ritenersi effettuati, da parte delle autorità che hanno sottoscritto il verbale di esame di laurea ed il relativo diploma, gli accertamenti necessari riguardanti la esistenza dell'indispensabile presupposto dell'avvenuto superamento degli esami, quanto meno implicitamente.
È ovvio che, il risultato di tali accertamenti avente fede pubblica, è la dichiarazione che le condizioni per sostenere l'esame di stato si sono verificate.
E se i documenti su cui si è fondata tale dichiarazione sono falsi, materialmente o ideologicamente, la relativa attestazione della esistenza dei presupposti è falsa, come è falso il diploma rilasciato.
Non vi è dubbio, in sintesi, secondo la Corte di merito che la commissione, nel suo verbale di esame di laurea e nel relativo diploma, attesti fatti (il superamento dei singoli esami) che vengono definitivamente provati, sia pure per acquisizione di documentazione autonoma, nella nuova situazione giuridica, con il titolo conseguito. La Corte ha escluso, inoltre, la configurabilità del reato previsto dagli artt. 477 e 480 c.p. nel verbale e nel diploma di laurea, in relazione ai quali ha ritenuto configurabile nelle condotte degli imputati la fattispecie di cui all'art 480 C.P., in quanto le false attestazioni relative ai presupposti dell'atto, contenute nel verbale dell'esame di laurea e nel diploma di laurea derivano direttamente e causalmente dalla falsa dichiarazione scritta di aver superato gli esami, con la quale erano stati tratti in inganno gli autori immediati, commissari di esame, rettore, direttore amministrativo, preside della facoltà, a loro volta ingannati dal capo della segreteria, a sua volta indotto in errore dagli autori dei falsi materiali;
il tutto secondo il "programma" di chi aveva concorso nelle falsificazioni materiali, consapevole del fine ultimo di ammissione all'esame di laurea.
2) In relazione all'esame delle singole posizioni, va rilevato:
I .- Il NI è stato dichiarato colpevole della falsità degli esami di "Tecnica bancaria e professionale" e "Politica economica e finanziaria 2", nonché del processo verbale, dell'esame di laurea e del diploma di laurea;
è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per quanto riguarda il reato di corruzione. La Corte di Appello ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 180 c.p.p., in ordine alla contestazione suppletiva mossa dal P.M. all'udienza 13.12.1995, in quanto trattasi di fatti nuovi, come richiesto dall'art. 518 c.p.p. per il quale la novità va intesa rispetto al fatto contestato e non a quanto già risultato durante le indagini preliminari e non contestato all'udienza preliminare.
Nel merito, la Corte ha ritenuto accertata la responsabilità dello imputato, sulla base di una serie di indizi: l'esame di "Tecnica bancaria e professionale" che figura sostenuto il 12.2.1982 e che ancora il 28.5.1982 l'imputato chiedeva di sostenere;
la stessa situazione per l'esame di "Politica economica e finanziaria 2", che risulta sostenuto il 30.4.1982; inoltre mancano entrambi gli statini di esame ed i relativi verbali, il compilatore del curriculum fu il OV, coinvolto in numerosi altri episodi, come risulta da altre sentenze e dalle dichiarazioni del sovrintendente Spena, e che omise, se non altro di rilevare la discrepanza tra la data della domanda di esami e quella in cui questi figuravano sostenuti. Col ricorso la difesa:
1- ripropone l'eccezione processuale
2- deduce la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento per la escussione del teste prof. Parri 3- deduce carenza di motivazione in ordine alle giustificazioni addotte dall'imputato in primo grado.
Va preliminarmente osservato che l'ultimo episodio di falsità addebitato al NI risale al 16.7.1983, data nella quale sostenne l'esame di laurea (il suo diploma di laurea, invece, non risulta compilato).
Perciò, il delitto di falso continuato è ormai estinto per prescrizione, ai sensi degli artt 157 n. 3 e 160 ul. p. cod. pen. essendo decorsi oltre 15 anni da quella data.
Non ricorre alcuna delle ipotesi di cui al cpv dell'art. 129 c.p.p., alla luce degli elementi di prova evidenziati dai giudici del merito.
Conseguentemente, restano ferme le disposizioni emanate nei precedenti gradi del giudizio in ordine alla dichiarazione di falsità dei documenti oggetto delle imputazioni.
L'art. 537 n. 4 c.p.p. dispone espressamente che la falsità di un atto o di un documento va dichiarata anche nel caso di sentenza di proscioglimento;
norma che va applicata tutte le volte in cui, come nel caso in esame, risulti giudizialmente accertata la falsità, prima del verificarsi della causa estintiva.
La Corte di Appello ha affrontato espressamente la questione ed ha precisato che le dichiarazioni di falsità sono state pronunciate "a seguito di effettivo riconoscimento della sussistenza della falsità, in base ad elementi che, in mancanza di prescrizione avrebbero comportato la dichiarazione di responsabilità." II. - Col ricorso la difesa del OV non solleva questioni attinenti alla responsabilità e chiede che questa Corte voglia annullare la sentenza impugnata e procedere alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, 1 c.p.p., tenendo conto del vincolo di continuazione tra i reati di cui all'attuale processo e quelli già accertati con la sentenza 18.6.1996, irrevocabile il 10.5.1997.
La richiesta non è accoglibile in quanto comporta valutazioni di merito in ordine alla determinazione della pena, valutazione che non compete a questa Corte di legittimità, non essendo stato proposto alcuno dei casi di ricorso enumerati nell'art. 606 c.p.p. che nel n 3 stabilisce espressamente che il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Vero è che l'art. 620, lett. e) c.p.p. dà facoltà alla Cassazione di procedere essa medesima alla determinazione della pena;
ma l'esercizio di tale facoltà è condizionato pur sempre alla ammissibilità del ricorso. Va comunque rilevato che il legislatore, perciò, ha introdotto con l'art. 671 c.p.p. l'istituto dell'applicazione del reato continuato in sede di esecuzione (del quale il ricorrente potrà giovarsi) che consente di ovviare all'ingiustizia che deriverebbe dall'inapplicabilità dei benefici della continuazione a causa del giudicato.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
III .- PE EL è stato dichiarato responsabile della falsità di quattro esami e della laurea, sulla base di più indizi costituiti dalla mancanza del suo fascicolo personale;
dai verbali relativi alle sedute dei primi due esami (economia internazionale e matematica finanziaria 1) e del terzo che sono completi, ma privi della registrazione degli esami dell'imputato; dalla data del quarto esame (economia e politica agraria) del 7.7.1982 in cui non fu tenuta seduta di esame.
Col ricorso la difesa deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. Sostiene che non è dato comprendere come sia possibile ricavare l'affermazione della falsità di verbali di esami non trovati - che è errata l'individuazione dell'eventuale reato di falso compiuto mediante l'annotazione sul libretto dello studente, libretto che non è atto pubblico fidefacente, ma un documento di contenuto certificativo dell'atto pubblico costituito dal verbale di esame - che analoghe osservazioni valgono per l'atto ricognitivo degli esami dello studente
- che, quanto al reato di corruzione, il fatto materiale non sussiste;
nel caso del EL è accertato che i verbali falsi non sono stati rinvenuti, che l'autore della falsificazione è ignoto, che non si sa neppure se falsificazione vi è stata, e che non si conosce neppure chi e se avrebbe preso del denaro per provvedere a porre in essere una condotta non identificata. Si tratta della totale mancanza dell'elemento materiale del reato, non solo come prova della condotta, ma anche come ricostruzione della stessa. Il ricorso non è fondato.
I giudici del merito hanno evidenziato una serie di indizi gravi, precisi e concordanti (decisivo in ogni caso quello riguardante un esame che risulta superato in una data in cui non era stata tenuta la seduta di esame) che hanno loro consentito di affermare correttamente che il fascicolo personale dell'imputato era stato soppresso proprio allo scopo "di fare scomparire le pesanti tracce delle falsità commesse".
Nessuna violazione dell'art. 192 c.p.p. è perciò riscontrabile nella motivazione della sentenza.
Quanto alla natura giuridica del libretto degli esami e dell'atto ricognitivo degli esami, questioni peraltro sollevate per la prima volta in questo grado del giudizio, va osservato: che le dichiarazioni contenute nel libretto, sono opera del docente che le effettua nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni;
si tratta di attestazioni dirette dell'esecuzione delle operazioni di esame ed eventualmente del loro esito;
onde è innegabile la loro natura di atti pubblici fidefacenti
- che il curriculum e cioè l'atto ricognitivo degli esami non contiene solo l'attestazione che risulta documentato il superamento degli esami, ma attesta inoltre che quegli esami corrispondono per numero e per natura a quelli prescritti;
e tale attestazione serve a consentire l'ammissione del candidato all'esame di laurea, onde non può essere negata la sua natura di atto pubblico sia pure interno al procedimento amministrativo.
L'ultimo motivo di ricorso attinente la corruzione è inammissibile, non essendo stata proposta in sede di appello alcuna questione attinente al delitto di corruzione.
Pertanto, il ricorso del EL va rigettato.
IV .- Il AM, dipendente dell'Università, è stato ritenuto responsabile, in concorso coi coimputati LI, RE e ES della falsità della firma sul libretto al posto di quella del docente.
Col ricorso deduce:
I - la violazione dell'art 517 c.p.p. per avere il P.M. contestato ad alcuni imputati alcuni reati che non erano inseriti nel decreto del G.I.P.
II - l'erronea interpretazione degli artt. 48, 479 c.p. e 490 c.p., non essendo condivisibile la tesi delle Sezioni Unite sulla configurabilità del reato ex art. 479 quando la falsità ricada sulla premessa ed i presupposti di atti aventi natura dispositiva. Chiede inoltre l'assoluzione dal reato sub D) in quanto la presunta attività di soppressione ha avuto ad oggetto atti falsificati III - doversi dichiarare estinto per prescrizione il reato di falso in concorso con RE e LI.
Il terzo motivo di ricorso è fondato.
L'ultimo fatto-reato del disegno criminoso contestato al AM (al quale è stato addebitato il concorso nei falsi) risale al marzo 1983, data nella quale l'autrice mediata del delitto, AN RE, ottenne il diploma di laurea.
Essendo state concesse all'imputato le attenuanti generiche, il reato si prescrive, ai sensi degli artt. 157 n. 3 e 160 u.p. cod. pen. nel termine di anni 15, che sono ormai decorsi, onde il reato è
estinto.
Poiché non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, 2 c.p.p. la sentenza nei confronti del AM va annullata per essere il reato estinto per prescrizione, dato che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. in relazione al verbale ed al diploma di laurea, appare sostenuto da valide argomentazioni;
ne' le censure difensive sul punto (incentrate su esempi riguardanti casi diversi) inducono questa Corte a mutare l'orientamento giurisprudenziale che può ormai dirsi consolidato.
V .- Il OL è stato dichiarato colpevole della falsificazione dei verbali di quattro esami, sulla base dei seguenti indizi:
mancanza integrale del fascicolo personale dell'imputato; la verifica dei processi verbali delle sedute dei quattro esami, da cui è risultato che il nome del OL non era registrato;
dalla connessione tra la mancanza dell'intero fascicolo e la sparizione del verbale di esame di Economia e politica agraria e del relativo statino.
Col ricorso la difesa deduce vizi della motivazione non avendo la Corte considerato come la nota integrativa del 30.3.1992, dimostra con quale disordine e superficialità erano tenuti gli archivi dell'Università e soprattutto come non sia possibile accertare la mancanza fraudolenta dello smarrimento dei documenti. Il ricorso non è ammissibile, in quanto è stato proposto dal difensore dell'imputato contumace, ma non risulta rilasciato il mandato specifico richiesto dall'art. 571, 3 c.p.p.. Peraltro, le censure attengono ad elementi di fatto, il cui riesame non può essere effettuato in sede di legittimità.
VI .- RO IZ è stato ritenuto responsabile di falsità continuata;
in primo grado era stato prosciolto dal delitto di corruzione per prescrizione.
La Corte di Appello ha enumerato i seguenti indizi:
- l'esame di "Matematica finanziaria 1" risulta sostenuto il 30.4.1979, ma il Prof. CA ha disconosciuto con estrema sicurezza l'autenticità della firma a lui attribuita e l'imputato ha chiesto di essere ammesso a sostenere quell'esame ancora per ben cinque volte
- la stessa cosa è accaduta per "Politica economica e finanziaria 211, con il disconoscimento della firma da parte dei professori e la reiterazione della domanda d'esame per altre tre volte, dopo averlo sostenuto il 6.10.1980
- il curriculum fu compilato dal OV, che omise ogni osservazione in proposito.
Col ricorso la difesa deduce:
I - vizi della motivazione in ordine al concorso nel reato di falso ideologico per induzione in errore;
in quanto il Tribunale ha ritenuto la falsità del diploma di laurea senza appurare (nonostante un apposito motivo di appello) se la laurea fosse stata conseguita per effetto degli esami ritenuti falsi o se tali esami non facessero parte del curriculum.
II - carenza di motivazione in ordine al reato di corruzione, in quanto la Corte ha apoditticamente affermato la penale responsabilità di IZ in ordine a tale reato.
Il ricorso non è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata non merita la censura mossa dalla difesa col primo motivo, in quanto la Corte ha ripetutamente affermato che l'IZ era stato indebitamente ammesso a sostenere l'esame di laurea;
che nel curriculum (redatto dal coimputato OV) era stato fatto risultare falsamente che l'imputato era legittimato a sostenere l'esame di laurea. L'incidenza degli esami ritenuti falsi appare perciò innegabile nella pur sintetica motivazione che, peraltro, risulta sia pure indirettamente avallata dal fatto che il delitto addebitato all'autore materiale, il OV, è ormai passato in giudicato.
Quanto al reato di corruzione, esso è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla corte di Appello che, per tale motivo, ha ridotto la pena comminata in primo grado all'imputato. Nè può dirsi che ricorre- alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, 2 c.p.p., alla luce della motivazione addotta sul punto dalla Corte di merito che ha evidenziato come i dipendenti dell'Università (tra i quali il OV) "hanno parlato di cifre prefissate come compenso per ogni verbale di esame falsificato".
Pertanto, il ricorso va rigettato.
In conclusione, i ricorsi del OL e del OV vanno dichiarati inammissibili;
i ricorsi dello IZ e del EL vanno rigettati;
mentre la sentenza va annullata nei confronti del NI e del AM, perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione, ferma restando la declaratoria di falsità degli atti addebitati al NI.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di VA OL e RL OV.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EA NI e AU AM perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione, ferma restando la dichiarazione di falsità degli atti nei confronti del NI.
Rigetta i ricorsi di RO IZ e PE EL
Condanna OL, OV, IZ e EL al pagamento in solido delle spese processuali;
nonché OL e OV a versare, ciascuno, lire 1 milione alla Cassa Ammende. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria 5 marzo 1999