Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione "de qua".
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/1998, n. 11272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11272 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dai seguenti Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 23.9.98
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " GI Sica " N. 1567
3. " ZI Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N. 8835/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CU HE nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari il 23.12.97 Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. V. Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 12.1.96 il Pretore di Trani dichiarava CU HE responsabile di lesioni e violenza privata ex artt. 81, 582, 610 c.p. nei confronti di AC GI;
condannava il medesimo a pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni ed alle spese in favore della parte civile costituita, con provvisionale immediatamente esecutiva.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'imputato chiedendo concessione delle attenuanti generiche e più favorevole trattamento sanzionatorio.
Con sentenza 23.12.97 la Corte di Appello di Bari riconosceva le invocate circostanze e riduceva la pena;
condannava il CU al pagamento delle spese processuali della parte civile. Quest'ultima decisione è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dall'imputato che ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla suddetta condanna alle spese della parte civile per il II grado di giudizio.
Il ricorso è fondato.
Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza (art. 541 c.p.p.) e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato: ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua. (Cass.
4.6.96 n. 0 8230 RV 205616; Cass. 27.3.97 n. 0 2888 RV 207559).
Orbene, nel caso in esame non si è verificata soccombenza dell'appellante nei confronti della parte civile ed anzi una siffatta situazione non era configurabile nel senso sopra enunciato in quanto il gravame concerneva esclusivamente questioni inerenti all'entità della pena che non potevano comunque incidere sulla posizione della citata parte. La condanna del CU alle spese processuali in favore di quest'ultima relativamente al grado di appello si palesa pertanto illegittima per cui s'impone l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza sul punto con eliminazione della relativa disposizione.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla condanna dell'imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile per il giudizio di appello;
condanna che elimina.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 1998