Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/1998, n. 11272
CASS
Sentenza 23 settembre 1998

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Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione "de qua".

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  • 2Corte di cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/1998, n. 11272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11272
Data del deposito : 23 settembre 1998

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