Sentenza 4 luglio 2008
Massime • 1
La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie relativa all'esecuzione di più sentenze per la quale non era stata osservata la regola per cui giudice competente è quello della sentenza divenuta irrevocabile per ultima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2008, n. 31946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31946 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2008 |
Testo completo
t
31 946/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 04/07/2008
SENTENZA
N. 2069/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GIORDANO UMBERTO PRESIDENTE
1. Dott.SIOTTO RI CRISTINA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 010190/2008 2. Dott. CORRADINI GRAZIA "
3. Dott. ROMBOLA MARCELLO Π
4. Dott. AS GH "
10 ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 04/06/1979 1) IE TA RI SORELLI
avverso ORDINANZA del 20/11/2007
TRIBUNALE di TRENTO
M. lamelli che ha chiesto sentita la relazione fatta dal Consigliere
l'envellements sense wievio del provvedimento impugusts AS GH lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
degli atti al gip del Tribunale di trents ев Сченийско ле per l'ulteriore corse-
The
Con provvedimento del 20 novembre 2007 il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, rigettava l'istanza presentata da IN PA RI
EL, volta d ottnere la declaratoria di non esecutività della sentenza 7 giugno
2007 del gup della stessa sede e la sospensione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, c.p.p., dell'esecuzione della pena residua, risultante dal provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IN PA RI EL, la quale lamenta: a) violazione dell'art. 656 c.p.p. anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2007.
Osserva in diritto.
Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio per un motivo diverso, pregiudiziale, assorbente rispetto a quelli dedotti, suscettibile di essere rilevato d'ufficio.
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, c.p.p.
Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda (Cass. 23 gennaio 2003, Grazioso;
Cass. 17 dicembre 2002, D'Ignazio;
Cass. 30 settembre 2002, Anela;
Cass. 13 dicembre 2001, Vitelli).
Alla stregua di questi principi, nel caso, in esame, la competenza a provvedere in sede esecutiva apparteneva non al Tribunale, bensì al gip del Tribunale di Trento che ha pronunziato la sentenza ex art. 444 c.p.p. Il rapporto di immedesimazione organica che deve sussistere tra l'organo che ha deliberato il provvedimento e quello preposto alla risoluzione degli incidenti relativi alla sua esecuzione, costituente il riflesso del legame funzionale tra giurisdizione di cognizione e
س 1 giurisdizione esecutiva, comporta che al gip sono demandate le funzioni di giudice dell'esecuzione ogni qual volta sia lui, in base ai criteri di determinazione della competenza stabiliti dall'art. 665 c.p.p., a doverla esercitare, come nel caso di specie.
Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, costituente una nullità di carattere generale, assoluta, rilevabile d'ufficio, che impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al gip del Tribunale di Trento per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al gip del Tribunale di Trento per quanto di sua competenza
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il giorno 4 luglio 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Margherita Cassano dott. o а Giordan Giordans Margfanitengleite Соняло
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 LUG 2008
CANCELLIERE
Stefania Falella