Sentenza 20 novembre 2001
Massime • 1
In tema di esecuzione, il principio secondo cui la competenza per l'esecuzione appartiene al giudice di secondo grado con riferimento a tutti gli imputati anche nella ipotesi che la sentenza abbia riformato solo per alcuni di essi la condanna inflitta in primo grado opera nel presupposto che la riforma della precedente decisione consista in una statuizione comunque suscettibile di richiedere l'intervento del giudice di esecuzione, e non anche quando il giudice di secondo grado si sia limitato ad assolvere taluno degli imputati condannati in prime cure, confermando integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri. (Fattispecie in cui la Corte ha fissato la competenza del giudice di primo grado in ordine all'esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2001, n. 45826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45826 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 20/11/2001
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 3224
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 23708/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Umberto Gulina del foro di Grosseto nell'interesse di AT VE
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione penale del 19/3 - 7/4/2001 che ha revocato al suddetto il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 3/12/97 dal Pretore di Grosseto - sez. dist. di Orbetello Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piccialli Letta la requisitoria in data 23-7-2001 del Sost. P.G. M. Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
VE AT con sentenza del Pretore di Grosseto - sez. dist. di Orbetello del 3/12/97, unitamente alla coimputata IE ZZ, fu condannato, per reati edilizi, a pena detentiva condizionalmente sospesa, con subordinazione del beneficio, ex art. 165 c.p., al ripristino dello stato dei luoghi entro gg. 60 dal passaggio in giudicato della sentenza.
All'esito del gravame proposto da entrambi gli imputati, detta decisione, con sentenza del 7/12/98, fu integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Firenze nei confronti del AT, ma riformata, nell'assoluzione per non aver commesso il fatto, nei confronti della ZZ.
Passata in giudicata la condanna e trascorso il termine concesso per il ripristino dei luoghi, il P.G. promuoveva, innanzi alla suddetta corte quale giudice dell'esecuzione, procedimento ex art. 674 c.p.p. per la revoca del beneficio, per inottemperanza del condannato alla condizione restitutoria suddetta, richiesta che veniva accolta con l'ordinanza in epigrafe, disattendendo, tra le altre sollevate dalla difesa, l'eccezione di incompetenza funzionale, sul rilievo che la sentenza era stata riformata in grado d'appello, sia pure nei confronti di altro imputato non esecutando, e che, pertanto, ai sensi dell'art. 665 co. 2 c.p.p. ed in virtù del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, questa avrebbe dovuto svolgersi davanti al secondo giudice.
Avverso detto provvedimento ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione il AT, ribadendo, nell'unico motivo, deducente violazione della citata norma di rito, l'eccezione d'incompetenza della Corte d'Appello, osservando, con richiami giurisprudenziali di legittimità, che l'assoluzione pronunziata nei confronti solo dell'altra imputata, in grado di appello, non aveva comportato, nei propri confronti, modifiche della decisione tali da attribuire la competenza esecutiva al secondo giudice;
ciò in quanto non si sarebbe verificato, per il radicamento di tale competenza davanti al giudice superiore, anziché a quello di primo grado, il presupposto costituito dall'adozione, in sede di riforma, di una statuizione comunque suscettibile di richiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione.
Il P.G. presso questa Corte si è espresso (con considerazioni analoghe a quelle esposte dalla corte territoriale, essenzialmente basate sul menzionato principio di unitarietà dell'esecuzione) per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, osserva questa Corte che il ricorso è fondato. La regola dettata dall'art. 665 co. 2 c.p.p., attributiva della competenza funzionale al giudice di appello, nei casi in cui la sentenza di primo grado abbia subito modifiche non limitate all'entità della pena, a quella delle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, trova la sua evidente ragione nell'avere il legislatore ravvisato una maggiore attitudine, da parte del giudice della cognizione che abbia apportato modificazioni sostanziali alla decisione da eseguire, a conoscere di tutte le eventuali questioni che, in sede esecutiva, possano insorgere in ordine alla interpretazione e portata di un provvedimento, in ordine al quale l'"ultima parola", nel merito, è stata detta da quel giudice. In coerenza a tale evidenziata ratio legis è stato affermato, in giurisprudenza, il principio della cd. "unitarietà dell'esecuzione", secondo il quale ove le modifiche abbiano, in grado di appello, investito solo le posizioni di alcuni imputati, rimanendo invece immutate quelle di altri, la competenza funzionale all'esecuzione si radica davanti al secondo giudice, non potendo l'esecuzione stessa essere frazionata, in considerazione dei comprensibili inconvenienti che potrebbero verificarsi.
Ma tale principio, perdendo di vista detta ratio legis e l'effettività delle esigenze sopra citate, è stato talvolta portato ad estreme ed immotivate conseguenze (così in alcune delle pronunzie di legittimità citate nell'ordinanza impugnata e nella requisitoria del P.G., tra cui segnatamente Sez. 1^, 23/11/92 n. 3925, Mesi, e, tra le più recenti, la n. 2277 della medesima sezione, del 28/3 - 12/5/2000, Di Nardo) sostenendosene l'operatività anche nei casi in cui taluni imputati siano stati assolti o prosciolti in grado di appello, a differenza di altri, la cui condanna di primo grado sia rimasta sostanzialmente confermata.
Tale decisioni, le cui motivazioni possono compendiarsi (così come quella del provvedimento oggetto d'impugnazione e della requisitoria del P.G. di legittimità) nel, più o meno apodittico, richiamo a detto principio, non sono, ad avviso del collegio, convincenti, non essendosi poste il problema se, nei casi specifici esaminati, venissero in considerazione effettivi provvedimenti del giudice di secondo grado suscettibili di esecuzione;
ed a tale quesito la risposta non avrebbe potuto che essere negativa, considerato che le assoluzioni pronunciate in secondo grado contro imputati già dichiarati colpevoli in primo, non avrebbero potuto essere oggetto di alcuna esecuzione (e dunque di questioni al riguardo), mentre, relativamente agli imputati confermati colpevoli, senza sostanziali modifiche, l'esecuzione non avrebbe potuto che riguardare una decisione di merito, sostanzialmente facente capo al primo giudice. In questi ultimi termini, invece, la questione è stata, più approfonditamente e convincentemente, risolta da altre decisioni di legittimità (v., in particolare, Sez. 1^, 25/2 - 29/3/94 n. 990, Paltanin e 19/1 - 14/3/2000, Calderaro, citata in ricorso),al cui indirizzo, logicamente più articolato di quello numericamente prevalente questo collegio ritiene di aderire, accogliendo il presente ricorso (giova evidenziare, peraltro, che tra i precedenti citati dal P.G., non pertinente, per la diversità della fattispecie in considerazione, è la recente sent. n. 207/2001, Calafato, della sez. 1^, concernente un caso di condanna parzialmente riformata in appello per uno degli imputati, mentre poco chiara risulta la vicenda processuale oggetto della sent. n. 1532/99, Amato, della stessa sezione).
Il provvedimento impugnato va, conclusivamente, annui lato senza rinvio, perché pronunziato da giudice incompetente, essendo funzionalmente competente a provvedere il Tribunale di Grosseto (ufficio subentrato nella competenza della soppressa Pretura, dove fu pronunziata la condanna cui si riferisce il beneficio, della cui revoca vertesi), con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale medesimo, organo propulsivo dell'esecuzione penale de qua.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2001