Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
Quando nei confronti di un soggetto sono state emesse più sentenze di condanna, competente a provvedere in sede di esecuzione è sempre il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima: trattasi di competenza funzionale, assoluta ed inderogabile, la cui violazione è rilevabile di ufficio anche in sede di ricorso per Cassazione. (Fattispecie relativa ad applicazione dell'amnistia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 27/02/1998
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. " TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 1224
3. " AN GE " REGISTRO GENERALE
4. " IO AN " N. 22585/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NA IV n. il 11.08.1966;
avverso ordinanza del 18.04.1997 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. TARDINO VINCENZO LUIGI lette/sentite le conclusioni del P.G., che richiedeva l'annullamento con rinvio
Svolgimento in fatto
La Corte d'Appello di Torino, ritualmente investita quale giudice dell'esecuzione a decidere sui dedotti incidenti relativi al cumulo della pena, così come determinato dalla Procura Generale di Torino confronti del condannato TT VA, dichiarava, tra l'altro propria incompetenza.
Proponeva ricorso per cassazione il condannato, che eccepiva la violazione dell'art. 665 c.p.p.. Premettendo di avere promosso incidente di esecuzione, richiedendo l'applicazione dell'amnistia che la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino, nonostante avesse ricompreso nel cumulo emesso il 22.11.1996 condanne estremamente risalenti nel tempo non aveva preso in nessuna considerazione con riguardo ai diversi provvedimenti di clemenza intervenuti negli ultimi dodici anni;
che la Corte adita, in quanto giudice che aveva pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima, doveva dirsi funzionalmente competente:
instava per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. In diritto
Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio allo stesso giudice per nuovo esame, limitatamente alla declaratoria d'incompetenza.
Considerato che
la competenza del giudice dell'esecuzione è una competenza di tipo funzionale, e quindi una competenza assoluta e inderogabile la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di ricorso per cassazione;
che quando nei confronti di un soggetto siano state emesse come nel caso di specie, più sentenze di condanna, la determinazione della relativa posizione esecutiva deve configurarsi come unitaria e deve far capo, perciò, ad un unico giudice, che è funzionalmente competente a provvedere: deve concludersi che competente all'applicazione dei richiesti provvedimenti di clemenza è sempre il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche quando il beneficio riguardi altra sentenza non annoverata nel provvedimento di cumulo;
che, perciò, la Corte ritualmente adita aveva erroneamente ricusato la propria competenza.
P.T.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria d'incompetenza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1998