Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, anche prima che il giudizio di rinvio sia stato definito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2003, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 02/12/2003
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 5644
Dott. SANTACROCE IOo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 020380/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) C. APPELLO R. CALABRIA conflitto;
nei confronti di:
2) AB US;
ordinanza del 08/05/2003;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI Giovanni;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Elisabetta Cesqui, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Messina. OSSERVA
Con ordinanza del 27.1.2003, la Corte di Appello di Messina dichiarava la propria incompetenza a provvedere, quale giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di confisca ex art. 12 sexies della L. n. 306 del 1992 nei confronti di AB EP, rilevando che la competenza del giudice di rinvio presuppone che questo abbia emesso sentenza divenuta irrevocabile.
Con provvedimento dell'8.5.2003, la Corte d'Appello di Reggio Calabria sollevava conflitto di competenza, rilevando che l'annullamento della sentenza di secondo grado pronunciato nei confronti di coimputati del AB, il cui ricorso per Cassazione era stato, invece, respinto, aveva fatto sorgere la competenza "in executivis" della Corte d'Appello di Messina anche rispetto al AB, prima ancora che fosse emessa sentenza irrevocabile da parte del giudice di rinvio.
Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, deve essere risolto affermando che spetta alla Corte di Appello di Messina l'esercizio delle funzioni di giudice dell'esecuzione. Deve premettersi che questa Corte ha pronunciato l'annullamento della sentenza n. 130/99 della Corte di Appello di Reggio Calabria, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, nei confronti di BA CO, di IO EP e di SS DE AL, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, mentre ha rigettato il ricorso
contro
AB EP, nei cui confronti la decisione è divenuta irrevocabile.
Ciò posto, deve ritenersi che la competenza a provvedere "in executivis" sulla richiesta di sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies della L. 8.6.1992, n. 306, spetti alla Corte designata quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento parziale della decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuta definitiva nei confronti del AB.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato recentemente chiarita la portata della disposizione di cui all'art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p., secondo cui "quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio", precisando che - al pari di quanto stabiliva l'art. 629 del codice del 1930 - la disposizione attribuisce a quest'ultimo giudice una generale competenza in sede esecutiva e che tale soluzione è avvalorata non soltanto da elementi ermeneutici di ordine letterale e storico, ma anche da un solido argomento di natura logica e sistematica, identificabile negli effetti che sono propri della sentenza di annullamento con rinvio nei processi soggettivamente cumulativi o in quelli nei quali un solo imputato sia chiamato a rispondere di più reati, nei quali la pronuncia rescindente, se investe esclusivamente alcuni imputati o alcuni capi, determina la formazione del giudicato parziale rispetto agli altri imputati o agli altri capi (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino). In una siffatta prospettiva interpretativa, si è, perciò, ritenuto che l'art. 665, comma 3, ultima parte, faccia dipendere l'individuazione del giudice dell'esecuzione dal solo fatto dell'annullamento con rinvio, evitando, così, la frantumazione di competenze e concentrando nel solo giudice di rinvio - anche prima che il giudizio di rinvio sia definito - la competenza a pronunciare su tutti gli incidenti di esecuzione, compresi quelli relativi alle parti di regiudicanda divenute irrevocabili per effetto della sentenza di annullamento o della mancata impugnazione in appello (Cass., Sez. 1^, 14 gennaio 2003, Berte). Queste medesime considerazioni sono a base della sentenza di questa Corte con cui è stato stabilito che la disposizione di cui all'art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p., riproducendo sostanzialmente l'art. 629 di quello abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello (Cass., Sez. 1^, 3 febbraio 1998, confl. comp. in proc. Raguseo, rv. 210114).
Alla luce delle precedenti considerazioni, acclarato che la competenza "in executivis" è radicata sulla sola pronuncia di annullamento con rinvio, appare evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di Appello di Messina, che, quale giudice di rinvio, ha illegittimamente declinato la propria competenza ritenendo che questa potesse sorgere soltanto quando fosse divenuta irrevocabile la propria decisione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Messina, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004