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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 712/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006266028 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006266028 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 712/2025, depositato in data 01/04/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29120240006266028, relativa ad imposte TARI e IMU anni 2014 e 2015, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del
Comune di Canicattì.
Chiamato il ricorso all'udienza del 13 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 07/01/2025, relativa a TARI e IMU relative agli anni 2014 e 2015.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Intervenuta prescrizione ed inesistenza giuridica della pretesa;
2) Nullità della cartella per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento;
3) Intervenuta decadenza dal diritto di notifica della cartella;
4) Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
5) Nullità assoluta degli atti per difetto di motivazione;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e dall'avv. Difensore_2 si è costituita in giudizio, con controdeduzioni depositate in data 27/05/2025. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Ribadisce la legittimità del proprio operato e contesta la carenza di motivazione rilevata dal ricorrente. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Canicattì, regolarmente chiamato in causa, a mezzo PEC del 07/03/2025, non risulta costituito in giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 27/12/2025, la parte ricorrente, evidenzia che nessuna prova viene fornita in ordine alla notifica del prodromico avviso di accertamento. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione della notifica degli avvisi di accertamento n. 1024, indicato notificato in data 10/02/2020, il n. 4070 indicato notificato in data 10/01/2020, ed il n. 3958 indicato notificato in data
10/01/2020, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, né l'ente impositore regolarmente chiamato in causa non costituito in giudizio, né l'agente della riscossione hanno fornito prova della regolare notifica.
Ne segue che l'iscrizione a ruolo è priva di titolo per carenza di prova della notifica dei prodromici avvisi di accertamento. L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendole a carico dell'Ente Impositore. Irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute, in favore della parte ricorrente, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1. Spese di giudizio irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 712/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006266028 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006266028 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 712/2025, depositato in data 01/04/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29120240006266028, relativa ad imposte TARI e IMU anni 2014 e 2015, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del
Comune di Canicattì.
Chiamato il ricorso all'udienza del 13 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 07/01/2025, relativa a TARI e IMU relative agli anni 2014 e 2015.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Intervenuta prescrizione ed inesistenza giuridica della pretesa;
2) Nullità della cartella per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento;
3) Intervenuta decadenza dal diritto di notifica della cartella;
4) Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
5) Nullità assoluta degli atti per difetto di motivazione;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e dall'avv. Difensore_2 si è costituita in giudizio, con controdeduzioni depositate in data 27/05/2025. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Ribadisce la legittimità del proprio operato e contesta la carenza di motivazione rilevata dal ricorrente. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Canicattì, regolarmente chiamato in causa, a mezzo PEC del 07/03/2025, non risulta costituito in giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 27/12/2025, la parte ricorrente, evidenzia che nessuna prova viene fornita in ordine alla notifica del prodromico avviso di accertamento. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione della notifica degli avvisi di accertamento n. 1024, indicato notificato in data 10/02/2020, il n. 4070 indicato notificato in data 10/01/2020, ed il n. 3958 indicato notificato in data
10/01/2020, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, né l'ente impositore regolarmente chiamato in causa non costituito in giudizio, né l'agente della riscossione hanno fornito prova della regolare notifica.
Ne segue che l'iscrizione a ruolo è priva di titolo per carenza di prova della notifica dei prodromici avvisi di accertamento. L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendole a carico dell'Ente Impositore. Irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute, in favore della parte ricorrente, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1. Spese di giudizio irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.