Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvedera' a carico del capitolo n. 40 dello stesso stato di previsione per l'esercizio finanziario 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente articolo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvedera' a carico del capitolo n. 40 dello stesso stato di previsione per l'esercizio finanziario 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.