Articolo 2 della Legge 12 aprile 1958, n. 476
Articolo 1
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27 maggio 1958
Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvedera' a carico del capitolo n. 40 dello stesso stato di previsione per l'esercizio finanziario 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 maggio 1958