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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/10/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.8877/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8877 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, c.f. rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'AVV. MASTROLIA CLAUDIO, presso il cui studio, in PIAZZA
VITTORIO VENETO, 35, SALERNO (SA) elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, c.f. , , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. CIRILLO GIULIO,
presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA DOMENICO ROMAGNANO, 1
SALERNO (SA);
RESISTENTE
OGGETTO: Locazione. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, la Sig.ra esponeva di aver stipulato con la Parte_1
signora un contratto di locazione abitativa ad uso transitorio, dal Controparte_2
15.07.2020 al 15.09.2020, relativamente alla unità immobiliare ubicata alla via Virtuoso
Roberto n. 2, in Salerno, con l'ausilio del Sig. , quest'ultimo Controparte_3
operante per conto della agenzia immobiliare “SB Media Immobiliare di AN AB
& C s.n.c.”; che contestualmente all'accordo, il compianto Sig. Parte_2
corrispondeva alla locatrice l'importo di € 740,00, di cui € 650,00 a titolo di primo canone di locazione ed € 90,00 a titolo di spese di condominio per entrambi i mesi del rapporto contrattuale;
di essersi trasferita nell'appartamento insieme al figlio, invalido civile al 100%, Sig. ; che, in occasione di un incontro con la Persona_1
locatrice, ricevette conferma della possibilità di condurre in locazione il bene de quo
sino al 15.09.2020 ed ebbe a richiedere alla stessa copia del contratto di locazione senza, tuttavia, riceverlo (la Sig.ra a detta della ricorrente, affermava di non CP_2
avere con sé il contratto ma di poterglielo consegnare in futuro); che, tuttavia, al termine del mese di luglio 2020, a seguito di una telefonata della Sig.ra apprese la CP_2
volontà di quest'ultima di voler liberare l'immobile e, pur opponendosi, il 30 luglio
2020 constatava l'avvenuto distacco delle utenze, quindi, procedeva a richiedere spiegazioni in merito al Sig. ; che, quest'ultimo -secondo quanto Controparte_4
pagina 2 di 7 asserito da essa ricorrente- confermava l'avvenuto pagamento dei canoni e delle spese condominiali, nonché la sottoscrizione di un accordo di cui, tuttavia, soltanto la Sig.ra avrebbe conservato una copia e precisava, inoltre, che la stessa avrebbe, in CP_2
seguito al raggiungimento dell'accordo, “cambiato idea” e, pertanto, proceduto a richiedere la chiusura delle utenze;
che il 05.08.2020, la odierna ricorrente, unitamente al figlio, si recava presso l'appartamento -a suo dire- condotto in locazione e ivi riscontrava la presenza di taluni beni mobili di sua proprietà abbandonati sul
“pianerottolo” dello stabile;
che, pertanto, richiedeva alla Sig.ra di la consegna CP_2
degli ulteriori beni presenti nell'appartamento, senza ricevere un borsello in cui vi erano riposti oggetti di valore ed una somma di danaro di € 6.000,00 in contanti;
che, a seguito di tali vicende (che hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri), sporgeva formale denuncia-querela in sede penale;
che l'incardinato procedimento penale si concludeva con archiviazione disposta dal P.M.; di essere stata costretta, dal 5 al 15 agosto 2020, a soggiornare presso un B&B, mentre dal 16 agosto al 30 settembre 2020 a dimorare presso l'abitazione della germana;
che da ottobre 2020 conduce in locazione un immobile diverso, sempre ad uso abitativo;
di aver, pertanto, subito danni in conseguenza del comportamento dei ricorrenti e di vantare diritto al risarcimento e alla restituzione delle somme corrisposte in presunta esecuzione del contratto di locazione per cui è causa.
Tanto premesso in fatto, in diritto, l'odierna ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare che tra le parti è stato concluso un contratto di
pagina 3 di 7 locazione ad uso abitativo transitorio di due mesi (dal 15.07.2020 al 15.09.2020)
relativo all'appartamento ammobiliato, sito a Salerno in via Virtuoso Roberto n. 2; II.
accertare e dichiarare che vi è stato uno spoglio violento e clandestino da parte dei
NO e e, per l'effetto, condannarli, in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, alla restituzione di € 432,50 e al risarcimento del danno pari ad € 5.000,00, o
ad altre somme minori o maggiori, anche per i singoli titoli, che si riterranno di
giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
dovuto al soddisfo e, comunque, sino alla concorrenza di € 10.000,00; III. condannare i
NO , cod. fisc. e , cod. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
fisc. , in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente C.F._3
di complessivi € 10.000,00 per la mancata restituzione di un borsello contenente sia €
6.000,00 in contanti, sia monili in oro per un valore di € 4.000,00, o di altra somma
minore o maggiore che, si riterrà di giustizia, anche in via equitativa e, comunque, sino
alla concorrenza di € 20.000,00 (…)”.
Si costituivano in giudizio i resistenti, contestando la pretesa avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, dopo una serie di rinvii, all'esito della udienza del 01
ottobre 2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c.
(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) la causa viene decisa.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
pagina 4 di 7 Anzitutto, in punto di fatto, va rilevato che è pacifico che la ricorrente abbia occupato l'immobile per cui è causa previo accordo verbale intercorso con i genitori dei resistenti
(cfr. pag 7 atto di costituzione), e non in maniera abusiva. Ciò, pertanto, lascia presumere l'esistenza di un “impegno” non onorato da questi ultimi e che, come risulta dal verbale di denuncia-querela, la ricorrente sia stata costretta ad abbandonare l'immobile in maniera non serena, pur riconoscendosi il diritto dei resistenti a subentrare nell'immobile.
In diritto, parte ricorrente pone a fondamento della pretesa azionata nel presente giudizio l'esistenza di un contratto di locazione stipulato con i resistenti, relativo all'immobile sito Salerno, alla via Virtuoso Roberto, n. 2; tuttavia, essa non prova l'esistenza di alcun valido documento negoziale redatto in forma scritta.
Orbene, è noto che la normativa vigente in materia (art. 1, co. 4, l. n. 431/98) impone la forma scritta ad substantiam per le locazioni ad uso abitativo, di guisa che il contratto stipulato in difetto della forma richiesta dalla legge è affetto da nullità assoluta,
rilevabile d'ufficio, e il relativo rapporto instaurato tra le parti è da considerarsi
tamquam non esset.
In virtù di ciò, pertanto, va dato atto che, la mancata presenza, tra gli atti di causa, di un valido contratto di locazione redatto per iscritto, consente di affermare che la ricorrente non può avanzare richieste relative all'asserita locazione nei confronti dei resistenti, ivi comprese, logicamente, quelle aventi ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti.
pagina 5 di 7 Parte attrice, infatti, non ha provato l'esborso delle somme per cui è causa, come da suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. producendo la relativa documentazione.
Anche la richiesta risarcitoria è priva di pregio, poiché genericamente articolata e non supportata da compiuti elementi probatori.
Non v'è traccia, invero, della presenza del “borsello” all'interno dell'appartamento de
quo, circostanza, quest'ultima, che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare al fine di poter ottenere il richiesto risarcimento.
A ciò aggiungasi che la ricorente, ad oggi, risiede ormai da tempo presso una differente abitazione, come da contratto dalla stessa prodotto e che l'immobile per cui è causa è
stato rilasciato, sicché, come correttamente evidenziato dal precedente istruttore, “la
vicenda che ci occupa appare sostanzialmente definita”.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, pertanto, deve concludersi per il rigetto della domanda.
Per quel che concerne le spese di lite, il Tribunale ritiene di poter disporre la compensazione, atteso dagli atti di causa appare plausibile, in fatto, che le richieste avanzate dalla ricorrente potessero risultare fondate, sebbene allo stato non compiutamente provate in punto di diritto, nonché considerato il comportamento tenuto dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Salerno – I Sezione -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
-rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 21 ottobre 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8877 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, c.f. rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'AVV. MASTROLIA CLAUDIO, presso il cui studio, in PIAZZA
VITTORIO VENETO, 35, SALERNO (SA) elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, c.f. , , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. CIRILLO GIULIO,
presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA DOMENICO ROMAGNANO, 1
SALERNO (SA);
RESISTENTE
OGGETTO: Locazione. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, la Sig.ra esponeva di aver stipulato con la Parte_1
signora un contratto di locazione abitativa ad uso transitorio, dal Controparte_2
15.07.2020 al 15.09.2020, relativamente alla unità immobiliare ubicata alla via Virtuoso
Roberto n. 2, in Salerno, con l'ausilio del Sig. , quest'ultimo Controparte_3
operante per conto della agenzia immobiliare “SB Media Immobiliare di AN AB
& C s.n.c.”; che contestualmente all'accordo, il compianto Sig. Parte_2
corrispondeva alla locatrice l'importo di € 740,00, di cui € 650,00 a titolo di primo canone di locazione ed € 90,00 a titolo di spese di condominio per entrambi i mesi del rapporto contrattuale;
di essersi trasferita nell'appartamento insieme al figlio, invalido civile al 100%, Sig. ; che, in occasione di un incontro con la Persona_1
locatrice, ricevette conferma della possibilità di condurre in locazione il bene de quo
sino al 15.09.2020 ed ebbe a richiedere alla stessa copia del contratto di locazione senza, tuttavia, riceverlo (la Sig.ra a detta della ricorrente, affermava di non CP_2
avere con sé il contratto ma di poterglielo consegnare in futuro); che, tuttavia, al termine del mese di luglio 2020, a seguito di una telefonata della Sig.ra apprese la CP_2
volontà di quest'ultima di voler liberare l'immobile e, pur opponendosi, il 30 luglio
2020 constatava l'avvenuto distacco delle utenze, quindi, procedeva a richiedere spiegazioni in merito al Sig. ; che, quest'ultimo -secondo quanto Controparte_4
pagina 2 di 7 asserito da essa ricorrente- confermava l'avvenuto pagamento dei canoni e delle spese condominiali, nonché la sottoscrizione di un accordo di cui, tuttavia, soltanto la Sig.ra avrebbe conservato una copia e precisava, inoltre, che la stessa avrebbe, in CP_2
seguito al raggiungimento dell'accordo, “cambiato idea” e, pertanto, proceduto a richiedere la chiusura delle utenze;
che il 05.08.2020, la odierna ricorrente, unitamente al figlio, si recava presso l'appartamento -a suo dire- condotto in locazione e ivi riscontrava la presenza di taluni beni mobili di sua proprietà abbandonati sul
“pianerottolo” dello stabile;
che, pertanto, richiedeva alla Sig.ra di la consegna CP_2
degli ulteriori beni presenti nell'appartamento, senza ricevere un borsello in cui vi erano riposti oggetti di valore ed una somma di danaro di € 6.000,00 in contanti;
che, a seguito di tali vicende (che hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri), sporgeva formale denuncia-querela in sede penale;
che l'incardinato procedimento penale si concludeva con archiviazione disposta dal P.M.; di essere stata costretta, dal 5 al 15 agosto 2020, a soggiornare presso un B&B, mentre dal 16 agosto al 30 settembre 2020 a dimorare presso l'abitazione della germana;
che da ottobre 2020 conduce in locazione un immobile diverso, sempre ad uso abitativo;
di aver, pertanto, subito danni in conseguenza del comportamento dei ricorrenti e di vantare diritto al risarcimento e alla restituzione delle somme corrisposte in presunta esecuzione del contratto di locazione per cui è causa.
Tanto premesso in fatto, in diritto, l'odierna ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare che tra le parti è stato concluso un contratto di
pagina 3 di 7 locazione ad uso abitativo transitorio di due mesi (dal 15.07.2020 al 15.09.2020)
relativo all'appartamento ammobiliato, sito a Salerno in via Virtuoso Roberto n. 2; II.
accertare e dichiarare che vi è stato uno spoglio violento e clandestino da parte dei
NO e e, per l'effetto, condannarli, in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, alla restituzione di € 432,50 e al risarcimento del danno pari ad € 5.000,00, o
ad altre somme minori o maggiori, anche per i singoli titoli, che si riterranno di
giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
dovuto al soddisfo e, comunque, sino alla concorrenza di € 10.000,00; III. condannare i
NO , cod. fisc. e , cod. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
fisc. , in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente C.F._3
di complessivi € 10.000,00 per la mancata restituzione di un borsello contenente sia €
6.000,00 in contanti, sia monili in oro per un valore di € 4.000,00, o di altra somma
minore o maggiore che, si riterrà di giustizia, anche in via equitativa e, comunque, sino
alla concorrenza di € 20.000,00 (…)”.
Si costituivano in giudizio i resistenti, contestando la pretesa avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, dopo una serie di rinvii, all'esito della udienza del 01
ottobre 2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c.
(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) la causa viene decisa.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
pagina 4 di 7 Anzitutto, in punto di fatto, va rilevato che è pacifico che la ricorrente abbia occupato l'immobile per cui è causa previo accordo verbale intercorso con i genitori dei resistenti
(cfr. pag 7 atto di costituzione), e non in maniera abusiva. Ciò, pertanto, lascia presumere l'esistenza di un “impegno” non onorato da questi ultimi e che, come risulta dal verbale di denuncia-querela, la ricorrente sia stata costretta ad abbandonare l'immobile in maniera non serena, pur riconoscendosi il diritto dei resistenti a subentrare nell'immobile.
In diritto, parte ricorrente pone a fondamento della pretesa azionata nel presente giudizio l'esistenza di un contratto di locazione stipulato con i resistenti, relativo all'immobile sito Salerno, alla via Virtuoso Roberto, n. 2; tuttavia, essa non prova l'esistenza di alcun valido documento negoziale redatto in forma scritta.
Orbene, è noto che la normativa vigente in materia (art. 1, co. 4, l. n. 431/98) impone la forma scritta ad substantiam per le locazioni ad uso abitativo, di guisa che il contratto stipulato in difetto della forma richiesta dalla legge è affetto da nullità assoluta,
rilevabile d'ufficio, e il relativo rapporto instaurato tra le parti è da considerarsi
tamquam non esset.
In virtù di ciò, pertanto, va dato atto che, la mancata presenza, tra gli atti di causa, di un valido contratto di locazione redatto per iscritto, consente di affermare che la ricorrente non può avanzare richieste relative all'asserita locazione nei confronti dei resistenti, ivi comprese, logicamente, quelle aventi ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti.
pagina 5 di 7 Parte attrice, infatti, non ha provato l'esborso delle somme per cui è causa, come da suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. producendo la relativa documentazione.
Anche la richiesta risarcitoria è priva di pregio, poiché genericamente articolata e non supportata da compiuti elementi probatori.
Non v'è traccia, invero, della presenza del “borsello” all'interno dell'appartamento de
quo, circostanza, quest'ultima, che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare al fine di poter ottenere il richiesto risarcimento.
A ciò aggiungasi che la ricorente, ad oggi, risiede ormai da tempo presso una differente abitazione, come da contratto dalla stessa prodotto e che l'immobile per cui è causa è
stato rilasciato, sicché, come correttamente evidenziato dal precedente istruttore, “la
vicenda che ci occupa appare sostanzialmente definita”.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, pertanto, deve concludersi per il rigetto della domanda.
Per quel che concerne le spese di lite, il Tribunale ritiene di poter disporre la compensazione, atteso dagli atti di causa appare plausibile, in fatto, che le richieste avanzate dalla ricorrente potessero risultare fondate, sebbene allo stato non compiutamente provate in punto di diritto, nonché considerato il comportamento tenuto dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Salerno – I Sezione -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
-rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 21 ottobre 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
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