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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011748286000 CATASTO-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, Ricorrente_1, ha proposto ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 03020219000820300000, notificata il 29 maggio 2023 e relativa a cinque cartelle di pagamento, nonché contro la cartella di pagamento n. 03020220011748286000 notificata il 20 marzo 2023. Gli atti sono stati emessi dal Comune di Lamezia Terme e dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di NZ e sono del valore di € 8.501,28.
Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di nullità e inefficacia di tali atti sulla base delle seguenti eccezioni:
• Omessa notifica delle cartelle di pagamento
• Non debenza delle somme
• Non debenza delle somme relative alla cartella n. 03020220011748286000
• Prescrizione della pretesa creditoria Si è costituita l'Agenzia delle entrate e riscossione, deducendo:
1. L' Inammissibilità del ricorso per tardività (violazione artt. 21 e 22 D.Lgs. 546/92).
2. La regolare notifica delle cartelle e atti interruttivi (con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione).
3. Il difetto di legittimazione passiva su questioni di merito, che sono di competenza dell'ente impositore). Ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarlo nel merito, con vittoria di spese. La ricorrente non ha depositato note di replica. Nell'odierna Camera di Consiglio la Corte ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Risulta in effetti dagli atti che l'odierno ricorrente ha notificato il ricorso in opposizione all'Agente di IS in data 18.07.2023 ed ha poi depositato il ricorso nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 15.01.2024 e quindi ben oltre il termine previsto dall'art. 22 del d.lgs nr. 546 del 1992. Le spese vanno poste in favore dell'agente della riscossione che ha rilevato la questione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1567,00 per compensi, oltre accessori di legge NZ, 10.11.2025
Il Giudice rel. Emanuela Romano Il Presidente
EL ES
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000820300000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011748286000 CATASTO-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, Ricorrente_1, ha proposto ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 03020219000820300000, notificata il 29 maggio 2023 e relativa a cinque cartelle di pagamento, nonché contro la cartella di pagamento n. 03020220011748286000 notificata il 20 marzo 2023. Gli atti sono stati emessi dal Comune di Lamezia Terme e dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di NZ e sono del valore di € 8.501,28.
Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di nullità e inefficacia di tali atti sulla base delle seguenti eccezioni:
• Omessa notifica delle cartelle di pagamento
• Non debenza delle somme
• Non debenza delle somme relative alla cartella n. 03020220011748286000
• Prescrizione della pretesa creditoria Si è costituita l'Agenzia delle entrate e riscossione, deducendo:
1. L' Inammissibilità del ricorso per tardività (violazione artt. 21 e 22 D.Lgs. 546/92).
2. La regolare notifica delle cartelle e atti interruttivi (con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione).
3. Il difetto di legittimazione passiva su questioni di merito, che sono di competenza dell'ente impositore). Ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarlo nel merito, con vittoria di spese. La ricorrente non ha depositato note di replica. Nell'odierna Camera di Consiglio la Corte ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Risulta in effetti dagli atti che l'odierno ricorrente ha notificato il ricorso in opposizione all'Agente di IS in data 18.07.2023 ed ha poi depositato il ricorso nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 15.01.2024 e quindi ben oltre il termine previsto dall'art. 22 del d.lgs nr. 546 del 1992. Le spese vanno poste in favore dell'agente della riscossione che ha rilevato la questione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1567,00 per compensi, oltre accessori di legge NZ, 10.11.2025
Il Giudice rel. Emanuela Romano Il Presidente
EL ES