Art. 21. Indicazione del numero di codice fiscale.
A decorrere dal 1 gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1 luglio 1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:
a) dalle persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse le persone che hanno presentato il certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri;
b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le suddette disposizioni, l'obbligo della indicazione del numero di codice fiscale ha effetto dal 1 gennaio 1978.
Gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6 emessi anteriormente alla data di cui al precedente comma, e le iscrizioni di cui alla lettera f) dell'art. 6 eseguite in base a domande presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma, che alla predetta data esplichino ancora i loro effetti, devono essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 30 giugno 1979, con la indicazione del numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti e le iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a tutti gli effetti. (11)
((Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 6, relativamente navi, galleggianti, unita' da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'articolo 13)) --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 20 luglio 1979, n. 289 ha disposto (con l'art. 2) che entro il termine del 31 gennaio 1980 devono essere presentate le richieste di integrazione di cui al terzo comma dell'articolo 21 del presente decreto, n. 605, e successive modificazioni.
A decorrere dal 1 gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1 luglio 1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:
a) dalle persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse le persone che hanno presentato il certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri;
b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le suddette disposizioni, l'obbligo della indicazione del numero di codice fiscale ha effetto dal 1 gennaio 1978.
Gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6 emessi anteriormente alla data di cui al precedente comma, e le iscrizioni di cui alla lettera f) dell'art. 6 eseguite in base a domande presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma, che alla predetta data esplichino ancora i loro effetti, devono essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 30 giugno 1979, con la indicazione del numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti e le iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a tutti gli effetti. (11)
((Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 6, relativamente navi, galleggianti, unita' da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'articolo 13)) --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 20 luglio 1979, n. 289 ha disposto (con l'art. 2) che entro il termine del 31 gennaio 1980 devono essere presentate le richieste di integrazione di cui al terzo comma dell'articolo 21 del presente decreto, n. 605, e successive modificazioni.