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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N.233/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 233/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
, ( , nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...], CON L'AVV. ANDREA DURANTI RICORRENTE E
) nato il [...] a [...]. CP_1 C.F._2 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.05.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in Parte_1 relazione al matrimo in data 15.08.2009 in CU AL (Romania), CP_1 Per_ unione coniugale dalla quale erano nati i figli , in data 28.01.2019, e il 25.08.2011. Per_2
A sostegno della domanda parte ricorrente oltre a dar conto della sussistenza dei presupposti di legge cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898, ha dato atto delle seguenti circostanze: a) che in il Tribunale di Viterbo in data 7.11.2022 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi
“affidando i figli minori in via esclusiva alla madre, con facoltà per il padre di vederli sulla base di incontri settimanali che saranno organizzati dai Servizi sociali del Comune di Ronciglione” ponendo, altresì, a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori di € 300,00 ciascuno, assegnando, infine, la casa coniugale alla moglie, con rinuncia, infine, all'impugnazione; b) che permanevano sia le condizioni economiche delle parti, già valutate in sede di separazione, che quelle relative all'affidamento esclusivo dei figli alla madre. Tanto in ragione della totale assenza di rapporti tra i minori ed il padre, risultato quest'ultimo irreperibile da ormai diversi anni, non avendo mai provveduto quest'ultimo al mantenimento dei figli, circostanze. Tali circostanze, pertanto, legittimavano la conferma del contributo già disposto in favore dei due figli minori (€ 300,00 complessive, oltre al 50% delle spese straordinarie), l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, infine, l'affidamento esclusivo dei figli alla padre. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente ritualmente citata e non comparsa. Nel corso del giudizio, alla prima udienza e nella contumacia della resistente, non risultando la necessità di assumere prove, parte ricorrente discuteva la causa chiedendo l'emissione di sentenza di divorzio. La domanda è fondata. Giova, in via preliminare rilevare che, pur non risultando la trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio tra le parti, la domanda deve ritenersi ammissibile. A tal riguardo si è infatti ritenuto che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass. n. 17620 del 18/07/2013). Deve, infine rilevarsi che l'annotazione della presente decisione nei registri dello stato civile potrà essere eseguita a cura delle parti (non potendo la Cancelleria provvedere a tanto in assenza della individuazione del Comune competente ad effettuare la relativa operazione) dopo la trascrizione in Italia, opportunamente operata dalle parti del matrimonio celebrato all'estero. Nel merito sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda divorzio essendo emerso: a) che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione di provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi e la cessazione di ogni rapporto tra di loro e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi in occasione della prima udienza di comparizione nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987; b) che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi;
c) che v'è stato intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento. Quanto alle ulteriori questioni, in assenza di elementi modificativi il quadro già esaminato in sede di separazione - oltretutto proposto consensualmente dalle stesse parti - appare legittimo confermare, nel resto le condizioni a suo tempo stabilite. Tanto, in particolare, con riguardo alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori, considerando, in merito a tale aspetto la irreperibilità e indisponibilità del padre nei confronti dei figli minori, sotto qualsivoglia profilo, e da ultimo il disinteresse dimostrato non comparendo o facendosi assistere nell'odierno procedimento, elementi, questi che depongono per un affidamento esclusivo. Tale affidamento, inoltre può essere disposto, altresì, in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., potendo anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore;
in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo). Atteso, infine, che in relazione alle spese nulla deve essere stabilito alla luce della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata il [...] in Parte_1
CU AL (Romania), e nato il [...] a Focsani (Romania), in [...] CP_1 al matrimonio tra loro cont .08.2009 in CU AL (Romania). 2. dispone che l'annotazione della presente decisione nei registri dello stato civile dovrà essere eseguita a cura delle parti dopo la trascrizione, in Italia, nei registri dello stato civile presso il Comune competente, dell'atto di matrimonio celebrato all'estero, trascrizione che sarà richiesta dalle parti;
3. assegna la casa familiare sita in Ronciglione via Farnesiana 43 a che ivi Parte_1 potrà vivere unitamente ai due figli;
4. affida i figli minori in via cd. super-esclusiva alla madre IG.ra , nata il Parte_1
02/08/1983, con facoltà per il padre di vederli sulla base di incontri settimanali che saranno organizzati dai Servizi sociali del Comune di Ronciglione. La madre, inoltre, potrà assumere decisioni relative ai figli senza la previa consultazione con l'altro genitore;
in particolare anche decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo). 5. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_1
Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6. Nulla sul resto. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 14/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 233/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
, ( , nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...], CON L'AVV. ANDREA DURANTI RICORRENTE E
) nato il [...] a [...]. CP_1 C.F._2 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.05.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in Parte_1 relazione al matrimo in data 15.08.2009 in CU AL (Romania), CP_1 Per_ unione coniugale dalla quale erano nati i figli , in data 28.01.2019, e il 25.08.2011. Per_2
A sostegno della domanda parte ricorrente oltre a dar conto della sussistenza dei presupposti di legge cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898, ha dato atto delle seguenti circostanze: a) che in il Tribunale di Viterbo in data 7.11.2022 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi
“affidando i figli minori in via esclusiva alla madre, con facoltà per il padre di vederli sulla base di incontri settimanali che saranno organizzati dai Servizi sociali del Comune di Ronciglione” ponendo, altresì, a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori di € 300,00 ciascuno, assegnando, infine, la casa coniugale alla moglie, con rinuncia, infine, all'impugnazione; b) che permanevano sia le condizioni economiche delle parti, già valutate in sede di separazione, che quelle relative all'affidamento esclusivo dei figli alla madre. Tanto in ragione della totale assenza di rapporti tra i minori ed il padre, risultato quest'ultimo irreperibile da ormai diversi anni, non avendo mai provveduto quest'ultimo al mantenimento dei figli, circostanze. Tali circostanze, pertanto, legittimavano la conferma del contributo già disposto in favore dei due figli minori (€ 300,00 complessive, oltre al 50% delle spese straordinarie), l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, infine, l'affidamento esclusivo dei figli alla padre. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente ritualmente citata e non comparsa. Nel corso del giudizio, alla prima udienza e nella contumacia della resistente, non risultando la necessità di assumere prove, parte ricorrente discuteva la causa chiedendo l'emissione di sentenza di divorzio. La domanda è fondata. Giova, in via preliminare rilevare che, pur non risultando la trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio tra le parti, la domanda deve ritenersi ammissibile. A tal riguardo si è infatti ritenuto che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass. n. 17620 del 18/07/2013). Deve, infine rilevarsi che l'annotazione della presente decisione nei registri dello stato civile potrà essere eseguita a cura delle parti (non potendo la Cancelleria provvedere a tanto in assenza della individuazione del Comune competente ad effettuare la relativa operazione) dopo la trascrizione in Italia, opportunamente operata dalle parti del matrimonio celebrato all'estero. Nel merito sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda divorzio essendo emerso: a) che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione di provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi e la cessazione di ogni rapporto tra di loro e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi in occasione della prima udienza di comparizione nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987; b) che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi;
c) che v'è stato intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento. Quanto alle ulteriori questioni, in assenza di elementi modificativi il quadro già esaminato in sede di separazione - oltretutto proposto consensualmente dalle stesse parti - appare legittimo confermare, nel resto le condizioni a suo tempo stabilite. Tanto, in particolare, con riguardo alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori, considerando, in merito a tale aspetto la irreperibilità e indisponibilità del padre nei confronti dei figli minori, sotto qualsivoglia profilo, e da ultimo il disinteresse dimostrato non comparendo o facendosi assistere nell'odierno procedimento, elementi, questi che depongono per un affidamento esclusivo. Tale affidamento, inoltre può essere disposto, altresì, in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., potendo anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore;
in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo). Atteso, infine, che in relazione alle spese nulla deve essere stabilito alla luce della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata il [...] in Parte_1
CU AL (Romania), e nato il [...] a Focsani (Romania), in [...] CP_1 al matrimonio tra loro cont .08.2009 in CU AL (Romania). 2. dispone che l'annotazione della presente decisione nei registri dello stato civile dovrà essere eseguita a cura delle parti dopo la trascrizione, in Italia, nei registri dello stato civile presso il Comune competente, dell'atto di matrimonio celebrato all'estero, trascrizione che sarà richiesta dalle parti;
3. assegna la casa familiare sita in Ronciglione via Farnesiana 43 a che ivi Parte_1 potrà vivere unitamente ai due figli;
4. affida i figli minori in via cd. super-esclusiva alla madre IG.ra , nata il Parte_1
02/08/1983, con facoltà per il padre di vederli sulla base di incontri settimanali che saranno organizzati dai Servizi sociali del Comune di Ronciglione. La madre, inoltre, potrà assumere decisioni relative ai figli senza la previa consultazione con l'altro genitore;
in particolare anche decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo). 5. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_1
Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6. Nulla sul resto. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 14/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco