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Sentenza 26 agosto 2021
Sentenza 26 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/08/2021, n. 32260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32260 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZA CH nato a [...] il [...] BI AT nato a [...] il [...] RI PE nato a [...] il [...] NT NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il PG conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato RI PAOLO del foro di AN IA CA RE in difesa di: BI AT, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E presente l'avvocato RAUCCI ANGELO del foro di AN IA CA RE in difesa di: BI AT, NT NI, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32260 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 07/05/2021 E' presente l'avvocato MARTINO EMILIO del foro di AN IA CA RE in difesa di: RI PE, anche in sostituzione dell'avvocato DI FURIA PAOLO del foro di AN IA CA RE, in difesa di ZA CH, come da delega depositata in udienza. Conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi dei ricorsi. E' presente l'avvocato VAIRA LISA del foro di SASSARI in difesa di: ZA CH, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1.1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Napoli, provvedendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, applicava nei confronti di ZA CH, ER PP, BI AT e RI TO la misura della custodia cautelare in carcere. La misura era stata chiesta con riferimento al delitto di concorso di persone nel reato di omicidio volontario di FA LU, aggravato anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., commesso in Pignataro Maggiore il 14/11/2002 nonché per quello di detenzione e porto di un fucile kalashnikov, di un secondo fucile e di due pistole, tutte armi clandestine. Il delitto sarebbe stato commesso in concorso con IN NR, NE EN e ER ST. In particolare AT BI, su ordine di CH ZA, avrebbe procurato appoggio logistico agli esecutori materiali, partecipando alle ricerche della vittima, assegnando i ruoli e accompagnando IN;
TO RI avrebbe svolto il ruolo di "specchiettista", avvertendo uno dei componenti del gruppo di fuoco con un telefono cellulare consegnatogli da BI, così come ZA NC;
CH ZA e PP ER avrebbero, invece, partecipato alla decisione di uccidere LU, unitamente a NC NE detto CI. LU era stato ucciso per aver partecipato all'omicidio di IN LI, fratello di NR;
il clan dei casalesi voleva, inoltre, riaffermare la propria supremazia in quelle zone ove era egemone il clan LU. 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare nei confronti di NC NE (non ricorrente) e aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di CH ZA e PP ER, quali mandanti dell'omicidio, sulla base delle chiamate in reità dirette rese dai collaboratori LA NA, PP SO e TO OV e di quelle indirette di MA TO, LA NE, CH ON e NC ZA;
aveva, tuttavia, respinto la richiesta di misura cautelare nei confronti di CH ZA e PP ER per mancanza di esigenze cautelari. Il Giudice, ancora, aveva escluso la gravità indiziaria nei confronti di AT BI e aveva ritenuto inconsistente l'impianto accusatorio nei confronti di TO RI. L'omicidio, per la cui partecipazione è stato condannato definitivamente EN NE che aveva ammesso la propria responsabilità, doveva essere inquadrato nei rapporti tra il gruppo LU, attivo su Pignataro Maggiore e zone limitrofe, e il clan dei casalesi: NC NE detto Sandokan aveva stabilito che la zona dovesse ricadere sotto il controllo dei casalesi, gruppo NE, per il tramite degli AB Ligato, permettendo ai LU di continuare a gestire in autonomia le proprie attività illecite. Nel corso del processo "Spartacus", tenuto davanti alla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, il collaboratore di giustizia TO AB, nelle udienze celebrate dal marzo all'ottobre 2002, aveva accusato i LU dell'omicidio di LI IN, fratello di NR, che era presente alle udienze. FA LU, dopo quell'accusa, aveva inutilmente chiesto alla madre di AB di convincerlo a ritirare le accuse, temendo di essere ucciso. LU era stato convocato davanti agli NE per definire i confini di operatività criminale del suo gruppo. All'epoca dell'omicidio numerosi esponenti del clan dei Casalesi erano liberi perché scarcerati o latitanti. 1.3. Nel processo a carico di EN NE - concluso, come si è detto, con la sua condanna divenuta irrevocabile - avevano reso dichiarazioni vari collaboratori di giustizia. TO OV aveva riferito che l'omicidio di LU era stato deciso da lui e da NC NE detto IE, CH ZA e PP ER, che avevano dato l'assenso alla richiesta formulata da NR IN, uno degli esecutori materiali del delitto;
aveva anche spiegato che l'obiettivo era EN LU ma che, per la necessità di eseguire il delitto lontano da San Cipriano, ne era stato ucciso il figlio FA. Dopo l'omicidio, EN LU aveva fatto sapere a NR IN di voler porre fine alla faida. LA NA aveva confermato che NC NE detto IE aveva dato l'assenso all'omicidio e che anche CH ZA e PP ER erano presenti alla riunione in cui era stata discussa la richiesta di NR IN. NA aveva coinvolto AT BI per la fase esecutiva, riferendo che LF Cacciapuoti gli aveva detto che BI, uomo di CH ZA, insieme ad altri stava localizzando FA LU per ucciderlo e che erano già in corso appostamenti. La partecipazione di BI al delitto gli era stata successivamente confermata da NR IN e da EN NE. PP SO aveva confermato di avere partecipato ad una riunione alla quale erano presenti anche PP ER e CH ZA, in cui si era discusso della richiesta di NR IN di vendicare l'uccisione del fratello LI. In una seconda riunione, con gli stessi presenti, NC NE detto IE aveva comunicato la propria decisione di far uccidere FA LU e aveva dato ordine di comunicarla a IN. Quanto alla fase esecutiva, era stato ST ER a riferirgli che AT BI aveva procurato una fattoria dove sarebbe stato eseguito l'appostamento e aveva indicato BI come facente parte del gruppo di fuoco che aveva teso l'agguato a LU. 2 SO aveva fatto riferimento anche ad un altro soggetto legato a CH ZA, in possesso di un telefono cellulare procurato da BI, incaricato di chiamare il gruppo appostato nella fattoria nel caso avesse incontrato FA LU: si trattava di NC ZA che, secondo il racconto di ST ER, era stato portato sul posto da AT BI. MA TO, definitivamente condannato per un diverso duplice omicidio ma assolto per quello oggetto del presente procedimento, aveva confermato il movente dell'omicidio e aveva indicato BI come uno degli esecutori materiali. Le sue informazioni provenivano de relato da NR IN e EN NE. LA LO aveva raccolto le confidenze di NR IN e di PP ER prima dell'omicidio: i due gli avevano riferito di avere deciso l'omicidio di FA LU. CH ON, uomo di fiducia di CH ZA, aveva riferito di avere conosciuto da lui la decisione di uccidere FA LU;
aveva riferito di una masseria di proprietà di NC ZA sita in località Brezza, frazione di Grazzanise, dove venivano custodite le armi che ZA aveva portato a casa di AT BI;
egli si era recato in detta masseria, proprio insieme a BI, su disposizione di CH ZA, per ispezionare le armi. Seguendo gli ordini di CH ZA, ON aveva incaricato BI IO e TO RI di prelevare le armi dalla masseria di NC ZA e di portarle a lui che le aveva consegnate agli esecutori materiali del delitto. Anche NC ZA aveva reso dichiarazioni. Egli aveva confermato la circostanza della custodia delle armi presso la masseria e aveva riferito di avere eseguito gli ordini di BI e di CH ON. TO RI, secondo il racconto del collaboratore, aveva provveduto prima a trasportare le armi presso la masseria e poi a riprenderle per consegnarle al gruppo NE. NC ZA aveva narrato di avere visto le armi che erano state portate con un'Alfa 166 che, due giorni prima dell'omicidio, egli aveva visto guidare da RI. BI, ON e NC ZA avevano provato le armi. Il collaboratore aveva permesso di far ritrovare una delle armi consegnategli da BI ed utilizzata per il delitto. NC ZA aveva confermato di avere svolto il ruolo di "specchiettista" nel delitto LU e aveva indicato BI e RI, uomini di CH ZA, tra gli esecutori dell'omicidio. NC ZA aveva trovato nella sua masseria IN, BI, EN NE e ST ER nonché le armi più volte menzionate: questi gli avevano riferito del progetto di uccidere i LU e gli avevano dato l'indicazione di fare da "specchiettista". NC ZA aveva ricevuto da BI l'assicurazione che CH ZA aveva dato ordine di 3 partecipare al delitto. La masseria di NC ZA era stata scelta perché vicina al luogo dove dimoravano i LU. TO RI aveva provveduto a portare le armi e l'autovettura rubata che sarebbe stata utilizzata nell'agguato. NC ZA aveva descritto le operazioni preliminari cui avevano partecipato BI e IN. Il progetto di uccidere entrambi i LU era stato abbandonato, dopo che NC ZA aveva convinto NR IN, perché era difficile coglierli insieme. In una prima occasione, ZA e BI avevano avvistato la vittima, uscita da un negozio e avevano avvisato per telefono NR IN ma l'agguato non era stato realizzato per il ritardo a giungere del gruppo di fuoco, che si era posizionato in un'altra masseria di proprietà di NC ZA, a Giano Vetusto. Il 14/11/2002, NC ZA e BI avevano ripreso le ricerche di FA LU. Ad un certo punto, BI aveva riferito a NC ZA che stava per arrivare TO RI, in quanto BI avrebbe dovuto accompagnare NR IN ad apporre una firma derivante da una misura cautelare. ZA si era spostato sull'autovettura di RI (una Fiat Punto nera), mentre BI accompagnava IN al posto di polizia. Quando LU era uscito dal suo ufficio, RI aveva avvisato EN NE, che era nell'autovettura insieme a ST ER, i quali avevano eseguito l'omicidio. Successivamente le due autovetture si erano incontrate in un diverso luogo, le armi erano state spostate nell'autovettura di RI e l'Alfa 166 usata per l'agguato era stata data alle fiamme. Le armi erano state occultate nella masseria. Quindici giorni dopo NC ZA era stato incaricato di restituirle agli NE, tranne una pistola (quella che aveva fatto rinvenire agli inquirenti). LA NE aveva riferito della figura di NC ZA e del suo legame fiduciario con CH ZA, di cui era referente insieme al fratello di AT BI e a NC RT, soggetti che erano stati individuati come potenziali vittime di omicidio nel caso fosse sorta una guerra con il gruppo ZA. Il collaboratore riferiva de relato da LA NA che la decisione di uccidere FA LU era stata presa da NC NE detto IE unitamente ad altri, compresi CH ZA e, forse, PP ER. Il collaboratore aveva saputo da NA e da PP SO che ad uccidere LU erano stati EN NE ed NR IN nell'ambito di una operazione cui avevano partecipato componenti W tutti i gruppi (NE, OV e ZA). Analoghe notizie gli erano state fornite da EN NT. 1.4. L'ordinanza dava atto dei numerosi riscontri rinvenuti ai racconti appena sintetizzati: sulle autovetture utilizzate, sullo stato di libertà e di detenzione dei soggetti coinvolti, sulla masseria di Brezza utilizzata come base logistica, sulla 4 pistola cal. 38 fatta ritrovare da NC ZA, sulla seconda masseria che i componenti del commando avevano utilizzato come base logistica, sull'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di NR IN e sulla sua presentazione il giorno dell'omicidio nonché su altri particolari (la foratura di un pneumatico dell'Alfa usata dai killer, il percorso di fuga, la circostanza che i killer avevano lasciato un'arma dentro l'autovettura data alle fiamme, i rapporti tra AT BI e NR IN). In definitiva, così come la responsabilità di CH ZA e di PP ER nella decisione di procedere all'omicidio di LU aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, la responsabilità di AT BI nella fase esecutiva era confermata dalla chiamata in correità diretta di NC ZA e di CH ON e dalle chiamate in reità de relato di LA NA, PP SO e MA TO, che avevano ricevuto le informazioni da persone coinvolte direttamente nell'esecuzione del delitto. A carico di TO RI, invece, stavano le chiamata in correità dirette di NC ZA e di CH ON. 1.5. Il Tribunale, provvedendo sui rilievi della difesa di PP ER, che aveva evidenziato le incongruenze delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo indicavano come partecipe della decisione di procedere all'omicidio e la mancanza di riscontri, riteneva, al contrario, le dichiarazioni attendibili nell'ambito di un apprezzamento unitario, addebitando alla difesa una valutazione frazionata e atomistica degli elementi acquisiti. La ricostruzione del fatto storico resa dai collaboratori di giustizia era lineare e coerente, mentre le divergenze erano in parte apparenti e in parte marginali, rinvenendosi una concordanza sul nucleo centrale e significativo della vicenda. Ciò valeva, ad esempio, per il modello dell'autovettura usata dai killer (una Alfa 164 e non 166, un modello che costituiva un'evoluzione della precedente) o per la data in cui la stessa era stata rubata. Il Tribunale rimarcava che l'esecuzione dell'omicidio di un componente della famiglia LU, in ragione della sua caratura criminale e degli accordi in precedenza presi con il clan dei Casalesi, non poteva non richiedere l'assenso di tutte le componenti della confederazione dei Casalesi e non solo degli NE: quindi di NC NE detto IE, TO OV, PP ER e CH ZA. Non era decisiva, quindi, la mancata indicazione di PP ER come partecipante alla decisione da parte di alcuni collaboratori, mentre erano significative le chiamate in correità evidenziate nel processo a carico di EN NE da parte di LA NA, PP SO, TO OV, MA TO, LA LO e LA NE. Il Tribunale valutava l'attendibilità e la credibilità di questi collaboratori di 5 giustizia, parzialmente smentendo le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, in particolare valutando come non attendibili le dichiarazioni di NC NE detto CI, che aveva escluso ogni coinvolgimento di PP ER nell'omicidio di FA LU. Sussistevano, in definitiva, i gravi indizi di colpevolezza a carico di PP ER e degli altri indagati. Si trattava con ogni evidenza di omicidio premeditato e sussisteva l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., poiché l'omicidio si inseriva nel più ampio disegno di acquisire la supremazia criminale sul territorio e creare condizioni di condizionamento ed assoggettamento omertoso a vantaggio della confederazione dei Casalesi. Il Tribunale riteneva che la risalenza nel tempo del delitto contestato e l'attuale stato detentivo degli indagati non facessero venire meno le esigenze cautelari: permaneva nell'attualità il concreto pericolo di reiterazione criminosa che rendeva necessaria la misura cautelare più grave. 2. Ricorre per cassazione il difensore di PP ER, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nonché nullità per la mancanza di esposizione e autonoma valutazione dei motivi per cui non erano stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. Il Tribunale non si era confrontato con gli argomenti difensivi, aderendo alla premessa iniziale della necessità, per l'omicidio di LU, del necessario placet della confederazione dei casalesi nella sua interezza. Il ricorrente osserva che, di per sé, la coerenza della impostazione accusatoria al contesto storico e ambientale nella individuazione dei mandanti del delitto non è elemento sufficiente a suffragare e accreditare l'imputazione provvisoria: si tratta di un argomento logico che non è concretizzato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità non era stata vagliata. Inoltre, la valutazione complessiva e l'apprezzamento unitario evocato dal Tribunale non poteva precedere l'accertamento dei caratteri della gravità e della precisione di ciascun elemento indiziario. Il ricorrente ripercorre le considerazioni relative ai contributi dei collaboratori di giustizia cui l'ordinanza non dava risposta. Quanto a LA NA, assolto in primo grado dall'omicidio in questione, il ricorrente osserva che, nel processo Spartacus, AB non aveva mai indicato FA LU come autori dell'omicidio di LI IN ma, piuttosto, aveva fatto riferimento a EN LU;
inoltre, nelle prime dichiarazioni rese nel 2015, NA non aveva riferito della presenza di PP ER alla riunione nella quale NC NE detto IE aveva dato l'ordine di uccidere 6 LU, cui i presenti si erano adeguati;
ER non era stato menzionato nemmeno nel 2018; solo nel verbale del 30/4/2019, il collaboratore aveva riferito che Martinellì voleva uccidere FA LU e che anche PP NA aveva partecipato alla decisione in una riunione a San Cipriano di Aversa e che NC NE detto IE aveva soltanto dato il suo assenso. Secondo il ricorrente, erano evidenti aggiustamenti della versione del dichiarante, ben più di semplici completamento e integrazione dei dati già forniti: aggiustamenti che sviliscono l'affidabilità del collaboratore. Si trattava di considerazioni cui l'ordinanza non rispondeva. Da parte sua NC NE detto IE aveva negato ogni coinvolgimento di PP NA nella decisione di uccidere FA LU. NC ZA non faceva cenno al concorso di NA nella decisione di uccidere LU. Secondo PP SO, invece, NA aveva presenziato alla riunione in cui NC NE detto IE aveva comunicato la decisione di far uccidere FA LU, ma aveva sostenuto che gli altri presenti si erano limitati a prendere atto di tale decisione, non potendo intervenire in alcun modo. Anche TO OV, pur riferendo di una riunione alla quale era presente PP NA nella quale NR IN aveva chiesto di uccidere EN LU, aveva attribuito la decisione a NC NE detto Occiariello, decisione non presa in quella riunione. LA NE non aveva chiamato in causa PP NA, mentre LO aveva riferito soltanto di discorsi in carcere con NA e IN nei quali gli stessi manifestavano l'intenzione di uccidere LU una volta scarcerati. Infine, MA TO aveva indicato del tutto genericamente un incarico da parte di PP NA di procedere all'uccisione di LU. In definitiva, correttamente il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NA, atteso il quadro estremamente frammentato delle dichiarazidni. Di fatto, il capo dei casalesi, all'epoca, era NC NE detto IE e il suo dictum era insindacabile;
NA sarebbe stato presente solo ad alcune riunioni, senza contribuire alla decisione e, successivamente, senza nemmeno dare un contributo di uomini o di mezzi. Non esisteva, quindi, un concorso morale nell'omicidio, avendo assunto NA, al più un ruolo meramente passivo. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva effettuato una valutazione complessiva della posizione degli indagati e non aveva tenuto conto della posizione specifica di NA. 7 3. Ricorre per cassazione il difensore di CH ZA, deducendo violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale aveva ignorato le contraddizioni intrinseche del compendio probatorio, evidenziate nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. In effetti, le dichiarazioni dei collaboratori dovevano essere vagliate più rigorosamente, soprattutto per quelli già coinvolti nel dibattimento e che, quindi, erano a conoscenza degli atti processuali;
secondo il ricorrente, le nuove dichiarazioni appaiono palesemente concordate, riportano circostanze mai emerse in precedenza e soltanto ora risultano convergenti, con una progressione evidente. La motivazione adottata dal Giudice per le indagini preliminari era ampia ed era stata pretermessa dal Pubblico Ministero e ignorata dal Tribunale, che non si era confrontato con l'ordinanza di primo grado, limitandosi a vagliare esclusivamente quanto indicato dal Pubblico Ministero. Il ricorrente evidenzia le contraddizioni emergenti dagli atti in ordine al ruolo di mandante di CH ZA, contraddizioni interne alle dichiarazioni di NC ZA e risultanti da quelle di altri dichiaranti. Comunque, anche le nuove dichiarazioni contenevano, in sé delle contraddizioni e contrastavano con le assoluzioni di NR IN, di NA e di PP SO. NC NE, all'udienza dibattimentale, aveva presentato l'omicidio di FA LU come vendetta personale di NR IN;
nessuno dei dichiaranti aveva spiegato come sarebbe avvenuto l'assenso di CH ZA e, comunque, la partecipazione di suoi uomini al gruppo di fuoco non equivaleva a riconoscerlo come mandante del delitto. In definitiva, il Tribunale aveva ribaltato la decisione del Giudice per le indagini preliminari individuando come fonti solo quelle indicate dalla Procura della Repubblica e cancellando i collaboratori valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari dalle cui dichiarazioni non emergeva alcun elemento indiziario a carico di CH ZA. In un secondo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione. Il Tribunale del riesame si era limitato ad esaminare solo il "nuovo" compendio probatorio seguendone la chiave di lettura del pubblico ministero, tralasciando l'esame dell'intero compendio probatorio. La credibilità e attendibilità attribuita ai nuovi dichiaranti non teneva conto della pronunce irrevocabili intervenute sull'omicidio LU, cosicché venivano utilizzate dichiarazioni di LA NA, che sosteneva di avere partecipato al delitto pur essendo stato definitivamente assolto (come, del resto, era stato assolto NR IN). In nessun modo, poi, era stata valutata la credibilità e l'attendibilità di NC ZA, onere che gravava sul Tribunale del riesame cui, in sede di appello, era stato chiesto di rovesciare la decisione del Giudice per le indagini 8 preliminari. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari. CH ZA è detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. e sta scontando la pena dell'ergastolo; eppure, nonostante il delitto risalga al 2002, il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. Il ricorrente denuncia, quindi la violazione dell'art 275, comma 3 cod. proc. pen., dovendo il Tribunale valutare l'incidenza del fattore temporale sulle esigenze cautelari. 4. Ricorrono per cassazione i difensore di AT BI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In via preliminare i ricorrenti censurano la struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva riassunto in poche righe la motivazione di quella del Giudice per le indagini preliminari e dato largo spazio all'atto di appello del Pubblico ministero. Vengono, poi, analizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riguardanti BI. Il Tribunale non aveva tenuto conto dell'erronea indicazione da parte di NC ZA della data del furto dell'Alfa 164, rubata solo due giorni prima del delitto e che, quindi, il collaboratore non aveva potuto avere visto cinque giorni prima. Inoltre, ZA aveva riferito di avere testato le armi nascoste nella masseria insieme a ON, che non aveva riferito tale circostanza. Correttamente, quindi, il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di misura cautelare, riscontrando divergenze nelle versioni dei due collaboratori. Gli altri collaboratori - NA, TO, SO - non riferivano affatto della partecipazione di BI al delitto. In definitiva, la motivazione dell'ordinanza era apparente: le chiamate in reità risultavano assolutamente generiche e il Tribunale si era limitato ad una sommatoria e ad un giudizio acritico sulle stesse. 5. Ricorre per cassazione il difensore di TO RI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale si era limitato a recepire meccanicamente l'impostazione dell'atto di appello senza procedere ad una valutazione autonoma e critica a fronte di un articolato percorso logico e valutativo presente nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare. 9 Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia mancavano di gravità, precisione e specificità individualizzante, erano estremamente frammentate e piene di contraddizioni. Il Giudice per le indagini preliminari aveva valorizzato la testimonianza di NC AR, testimone oculare del delitto che, con grande precisione, aveva descritto la presenza di tre occupanti sull'autovettura Alfa 164; il Tribunale l'aveva, invece, ignorata, forse per non scalfire il propalato del nuovo collaboratore di giustizia NC ZA, secondo cui nell'autovettura vi erano solo due persone. Eppure, il collaboratore aveva errato anche nel riferire il tipo di autovettura e, soprattutto, la data del furto del veicolo. NC ZA era l'unico chiamante in correità diretta di TO RI, ma le sue dichiarazioni contrastavano con quelle di CH ON, l'altro collaboratore di giustizia che ne aveva fatto il nome: ON lo smentiva sul periodo di custodia delle armi presso la sua masseria, nonché riferendo la prova di efficienza delle stesse effettuata insieme a BI, circostanza ignorata da ZA il quale non aveva mai menzionato ON come facente parte del gruppo che dimorava nella masseria. Inoltre, i due collaboratori attribuivano a RI un ruolo differente: secondo ON era stato colui che aveva portato le armi alla masseria mentre, secondo ZA, lo aveva accompagnato nel ruolo di "specchiettista": era inverosimile che ON, che faceva parte dello stesso gruppo di RI, non avesse appreso da lui del suo ruolo di esecutore materiale quale specchiettista. Il Giudice per le indagini preliminari, pur ammettendo che RI potesse avere trasportato le armi nella masseria in un momento in cui NC ZA era assente, aveva correttamente osservato che sulla circostanza mancava qualsiasi riscontro. Del resto, le dichiarazioni di NC ZA sulla fase esecutiva del delitto erano smentite anche da LA NA, che aveva riferito che i killer erano in tre, aggiungendo di avere fornito una mitragliatrice a NR IN;
inoltre, NA aveva indicato la presenza di una seconda autovettura e aveva indicato come base logistica una masseria differente. Ancora, LA NE aveva riferito che gli esecutori materiali del delitto erano stati EN NE ed NR IN, mentre NC ZA indica EN NE e ST ER. Anche PP SO smentiva NC ZA, riferendo che ST ER aveva negato di avere partecipato all'agguato. Esistevano altre discordanze tra le dichiarazioni dei collaboratori. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto le dichiarazioni di SO del tutto prive di attendibilità. TO OV, da parte sua, aveva indicato un altro luogo - l'abitazione di 10 UA CA AG - come base di partenza per il gruppo di killer e aveva inserito IN tra gli esecutori materiali. MA TO aveva elencato tutti gli appartenenti al gruppo che aveva eseguito l'omicidio senza menzionare RI e indicando altri soggetti. LA LO aveva indicato come esecutori materiali ZA e IN, in nessun modo menzionando RI. In definitiva mancavano gravi e precisi indizi a carico di TO RI e l'ordinanza risultava viziata in quanto semplicemente adesiva alle doglianze della Procura della Repubblica. Sarebbe stata necessaria, al contrario, una motivazione rafforzata al fine di dimostrare l'erronea valutazione del Giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 1. Il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza appellata dal Pubblico Ministero, aveva evidenziato i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di PP ER e di CH ZA in ordine alla loro partecipazione alla decisione di uccidere FA LU: per il primo aveva ricordato le concordanti dichiarazioni di LA NA, PP SO, TO OV (peraltro de relato da NA e SO) e MA TO (de relato da NR IN) e menzionato anche le dichiarazioni di LO sulla confidenza ricevuta dallo stesso ER e da IN prima dell'omicidio, ritenute non decisive;
quanto a CH ZA, aveva menzionato le concordanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LA NA, PP SO, TO OV, LA NE, CH ON e NC ZA, ritenendo, invece, generiche quelle di MA TO. Nonostante ciò, la misura non era stata adottata nei confronti di ER e CH ZA tenendo conto delle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia che erano stati escussi nei processi già celebrati per l'omicidio di FA LU (CO FA, GA RT e TI NI), nessuno dei quali aveva indicato tra i mandanti CH ZA e PP ER (mentre, al contrario, gli stessi avevano confermato che la decisione del delitto doveva essere attribuita a NC NE detto IE): il Giudice aveva sottolineato l'impossibilità di "riportare ad unità i narrati di tutti", con la conseguente valutazione di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si trattava, con ogni evidenza, di una valutazione discrezionale che, peraltro, il Tribunale del riesame ha superato - ben consapevole di tale scelta, censurata 11 con l'atto di appello del Pubblico Ministero - sulla base della considerazione della rilevanza degli elementi sopravvenuti nel corso del giudizio di appello, costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori, ritenuti decisivi per la ricostruzione complessiva della vicenda, essendo i collaboratori depositari di un patrimonio conoscitivo personale e spesso partecipi diretti, caratteristica che non ricorreva con riferimento ai collaboratori utilizzati dal G.I.P. in "contrapposizione" ad altri. L'ordinanza, quindi (pag. 57), ribadisce l'ininfluenza della mancata indicazione di ER da parte di CO, GA e TI, sottolineando la necessità di valorizzare gli esiti istruttori cristallizzati nella sentenza della Corte d'assise di appello di Napoli del 2/11/2016. A tali dichiarazioni, il Tribunale aggiunge altre nuove, entrambe assai rilevanti: quelle di CH ON e di NC ZA. Tutte le dichiarazioni - sia quelle rese nell'ambito del processo già celebrato che quelle successive - vengono attentamente vagliate sia con riferimento alla credibilità del collaboratore che in ordine all'attendibilità dei fatti narrati, applicando le "regole" più volte enunciate dalla giurisprudenza di legittimità. In definitiva, per quanto riguarda CH ZA e PP ER, il Tribunale ha compiuto una valutazione di merito differente da quella del Giudice per le indagini preliminari e l'ha ampiamente motivata, vagliando tutte le dichiarazioni rese e utilizzando i riscontri oggettivi nonché l'argomento logico della necessità, per procedere all'omicidio di un soggetto come FA LU, esponente di un consorzio criminale importante e che aveva raggiunto un "accordo" con il clan dei casalesi in ordine alla spartizione delle attività illecite, di un consenso proveniente dalle varie componenti del clan dei casalesi e, quindi, anche da CH ZA e da PP ER. 2. Con riferimento al ricorso proposto da PP ER, tuttavia, non si può certo ritenere quanto sostenuto nel primo motivo: che l'argomento logico relativo al contesto storico e ambientale nell'ambito del quale era stato eseguito l'omicidio di LU non sia accompagnato da concrete indicazioni dei collaboratori di giustizia. Il ricorrente ripropone le considerazioni già esposte in ordine alla attendibilità del collaboratore LA NA, ma lo fa con argomentazioni di merito che il Tribunale ha già preso in considerazione e ritenuto non decisive, osservando che "le iniziali lacune informative su alcuni dettagli della ricostruzione sono state colmate nel momento in cui quei dati sono divenuti oggetto di specifica investigazione esplorativa attraverso più approfondite audizioni". Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle censure relative all'attendibilità di PP SO e degli altri collaboratori. 12 L'ordinanza impugnata, in sostanza, contiene una motivazione ampia e specifica sulle argomentazioni svolte dalla difesa di ER (riassunte nel paragrafo 5, pag. 52, ma valutate complessivamente nel riportare il contenuto delle dichiarazioni e dei riscontri): si vedano, in particolare, le argomentazioni esposte a pagg. 55 e ss. Vengono valutate anche le divergenze e le marginali discrasie nelle dichiarazioni e, in particolare, le imprecisioni concernenti il modello dell'Alfa usata per l'omicidio e la data del furto della stessa, ritenute niente affatto decisive. Non vi è, quindi, spazio per una differente valutazione della Corte di legittimità su questi aspetti, mentre la rappresentazione del ruolo di ER come sottoposto al "dictum insindacabile" di NC NE detto IE, all'epoca capo del clan dei casalesi, è contrastata dalla ricostruzione della decisióne come frutto del concerto delle varie componenti del clan stesso, costituente una federazione;
in altre parole, il fatto che la decisione finale spettasse a NC NE detto IE non comporta, secondo la ricostruzione logica del Tribunale, che i rappresentanti delle altre "componenti" non avessero prestato il loro assenso e, quindi, non avessero concorso nella decisione. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La motivazione sulla base della quale il Tribunale ritiene non superabile la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure differenti dalla custodia cautelare in carcere posta dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., benché estesa ai quattro indagati, è ampia e convincente: in particolare, il ruolo apicale di ER nell'associazione mafiosa rende la decisione del tutto logica. Nel trattare la posizione di CH ZA si approfondiranno alcuni aspetti su questo tema. 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di CH ZA è infondato. Si deve rimarcare, in primo luogo, che il primo motivo di ricorso, benché denunci la violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. in forza dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in realtà censura la motivazione del provvedimento, in particolare sotto alcuni aspetti: la natura "palesemente concordata" delle nuove dichiarazioni, la mancata considerazione dell'iter argomentativo adottato dal Giudice per le indagini preliminari, il recepimento immotivato della prospettazione dell'atto di appello del Pubblico Ministero. Il ricorrente analizza, poi, le discrasie e le contraddizioni presenti nelle nuove dichiarazioni utilizzate dal Tribunale e quelle in senso opposto di NC NE detto IE: in definitiva, svolge considerazioni di merito che in nessun modo dimostrano la manifesta illogicità della motivazione o il travisamento di elementi di prova da parte del Tribunale. 13 Si deve ribadire che le due ordinanze esibiscono e argomentano una difforme valutazione del materiale probatorio, essendosi il G.I.P. "fermato" di fronte alla mancata menzione di CH ZA da parte di CO, GA e TI e avendo, al contrario, il Tribunale superato l'ostacolo, ritenendo le nuove dichiarazioni attendibili e coerenti con il quadro complessivo di cui si è già fatto cenno. Questa Corte, a fronte di siffatta valutazione - senza dubbio ampiamente motivata - non può sovrapporre una propria valutazione di merito a quella espressa dal giudice di appello. Analoga valutazione deve essere fatta con riferimento al secondo motivo di ricorso. Premesso che l'assoluzione di NA non impediva la utilizzazione delle sue dichiarazioni, il Tribunale ha attentamente seguito le indicazioni della giurisprudenza di legittimità formatasi sull'applicazione dell'art. 192, comma 3 'cod. proc. pen., effettuando la valutazione di credibilità dei dichiaranti, di attendibilità del loro narrato, evidenziando i riscontri reciproci e quelli acquisiti a seguito delle indagini ed escludendo la non autonomia delle chiamate in correità. Il terzo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari, è infondato. La difesa di ZA rimarca che lo stesso si trova in detenzione in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. ed è stato definitivamente condannato all'ergastolo, deducendone l'assenza di esigenze cautelari. Si tratta di tema più volte affrontato da questa Corte. Si è affermato che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale, anche se disposto in virtù di condanna definitiva, non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari e, specificatamente, di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta, in considerazione delle molteplici opportunità che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario e per il riacquisto anticipato della libertà (Sez. 1, n. 48881 del 2/10/2013, Barranca, Rv. 258066; Sez. 6, n. 26231 del 15/3/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 4, n. 149 del 15/11/2005, dep. 2006, Bossio, Rv. 232631; Sez. 4, n. 20207 del 27/2/2004, Sangiorgi, Rv. 229164; Sez. 1, n. 5342 del 27/9/2000, Palma, Rv. 217603; Sez. 6, n. 4344 del 1/7/1998, Mallardo, Rv. 211980; Sez. 6, n. 925 del 12/3/1998, Maritan, Rv. 211064; Sez. 1, n. 3875 del 26/6/1995, Bellinvia, Rv. 202199; Sez. 1, n. 427 del 24/1/1994, Chiodo, Rv. 196967; Sez. 1, n. 1019 del 26/2/1991, Nastro, Rv. 187190; in argomento v. anche Sez. 1, n. 5054 del 3/11/1994, dep. 1995, Avignone, Rv. 200227; Sez. 1, n. 15189 del 18/3/2009, Carobene, Rv. 243564, secondo cui il fatto che l'imputato si trovi in stato di detenzione per espiazione di una pena relativa ad altro fatto non vale, di per sé, a vincere, quando si tratti di soggetto 14 nei cui confronti si procede per taluno dei reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod., proc. pen., la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere). Orientamento, questo, ribadito anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/4/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 1, n. 47878 del 26/9/2019, Trapani, non massimata;
Sez. 1, n. 47877 del 26/9/2019, Liga, non massimata;
Sez. 1, n. 46636 del 25/10/2019, Reguig, non massimata;
Sez. 4, n. 46887 del 13/11/2019, Nardino, non massimata;
Sez. 5, n. 34170 del 27/5/2019, Trunfio, non massimata;
Sez. 4, n. 14932 del 13/2/2019, Podda, non massimata;
Sez. 5, n. 12191 del 8/2/2019, Graviano, non massimata;
Sez. 6, n. 54658 del 2/10/2018, Zogu, non massimata;
Sez. 1, n. 54606 del 24/4/2018, Di Lauro, non massimata;
Sez. 1, n. 51890 del 16/10/2018, NE, non massimata;
Sez. 1, n. 43248 del 13/4/2018, De Bernardis, non massimata;
Sez. 6, n. 34971 del 5/6/2018, Radulovic, non massimata). In effetti, qualunque titolo detentivo (cautelare o definitivo) può andare incontro a estinzione a causa dell'incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e valutazione implica, ordinariamente, la competenza di organi differenti, ciascuno dei quali può influire, come è ovvio, unicamente nell'ambito del procedimento devoluto alla sua sfera decisionale, potendo un determinato titolo restrittivo essere caducato per cause non sottoposte al controllo del giudice investito dell'altro titolo (Sez. 1, n. 719 del 6/2/1995, Sasso, Rv. 201119; Sez. 6, n. 1453 del 19/4/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308). Diversità di perimetro cognitivo, oltre che di competenze, che rende impraticabile una valutazione prognostica, da parte di quel giudice, riferita ad altri titoli, in specie se afferenti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi). Né varrebbe opinare che quando ricorrano preclusioni assolute ("in astratto", appunto) alla possibilità di riacquistare la libertà, normativamente stabilite, una siffatta prognosi possa, invece, essere agevolmente compiuta. Ciò in quanto, nel vigente ordinamento processuale e penitenziario, non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostative alla possibilità di riacquistare, eventualmente anche per brevi periodi, la condizione di libertà. Ciò vale sia per le misure alternative o i benefici penitenziari strettamente intesi, atteso che il divieto stabilito dall'art.
4-bis Ord. pen. non ha carattere assoluto e inderogabile, essendo possibile l'accertamento dell'impossibilità o dell'irrilevanza della collaborazione del condannato, secondo quanto stabilito, sulla scia delle sentenze nn. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995 della Corte costituzionale, dall'attuale formulazione del comma 1-bis del citato articolo, ovvero essendo concedibili i permessi premio anche ai condannati all'ergastolo per delitti 15 di ambito mafioso in forza della recente sentenza della Corte Costituzionale. Una valutazione tendenzialmente non accessibile, nemmeno a livello di prognosi, al giudice della cautela, ovviamente all'oscuro di ciò che attiene al concreto atteggiarsi della vicenda esecutiva. Ma altrettanto è a dirsi in relazione all'ipotesi di permessi di necessità o di provvedimenti di ricovero in luogo esterno di cura, che potrebbero essere disposti, rispettivamente, senza scorta o in assenza di piantonamento;
ma soprattutto in relazione all'ipotesi di provvedimenti adottati per ragioni di salute, come il differimento facoltativo della pena, non essendovi una perfetta coincidenza tra i presupposti normativi di accesso a misure a tutela del diritto alla salute previsti per la fase cautelare e per quella esecutiva e non potendo, dunque, il singolo giudice valutare le condizioni di applicabilità di altro istituto, proprio di altro settore, cautelare o esecutivo, dell'ordinamento. E del resto è appena il caso di ricordare che la nozione di "attualità" del pericolo di reiterazione dei reati, espressamente prevista nel testo della lett. c), comma 1, dell'art. 274 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 25, n. 47, non va ricondotta a quella dell'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, stando la stessa ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale;
sicché non è necessario, da parte del giudice, verificare l'esistenza di "occasioni di riproduzione" della condotta illecita, le quali si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto e, quindi, del tutto incerti, dovendo pertanto ancorarsi il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato. Sotto altro e conclusivo profilo, non può non rilevarsi che, in presenza di altro titolo detentivo (cautelare o definitivo), o si ammette che il ristretto non abbia interesse all'accoglimento della sua richiesta di revoca della misura cautelare custodiale, dovendo rimanere in stato di detenzione proprio a causa della presenza di un altro, differente titolo;
oppure deve concludersi che l'esigenza cautelare contestata ricorra effettivamente, atteso che il venir meno del titolo detentivo, per qualsiasi causa ragionevolmente ipotizzabile, determinerebbe automaticamente l'insorgenza del pericolo di reiterazione che fosse stato in origine escluso proprio per la presenza di esso. 4. Deve essere rigettato anche il ricorso proposto nell'interesse di AT BI. Si è già osservato che non sussiste il vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata denunciata nella prima parte del primo motivo di ricorso: non si può 16 affermare che il Tribunale abbia ignorato o tralasciato le considerazioni che avevano portato il Giudice per le indagini preliminari a respingere la richiesta di applicazione di una misura cautelare, aderendo esclusivamente alla prospettazione esposta dal Pubblico Ministero nell'atto di appello: piuttosto, i giudici del tribunale hanno compiuto una differente valutazione del materiale indiziario, fornendone una ampia motivazione;
attribuendo, in particolare, maggiore rilevanza a determinate fonti piuttosto che ad altre. Scendendo, comunque, all'analisi della posizione di AT BI, si deve ricordare che il G.I.P. aveva dato atto che la sua identificazione era certa, così come la sua affiliazione da lunga data alla fazione di CH ZA;
aveva riferito delle accuse mosse nei suoi confronti da NC ZA e da CH ON, sottolineando, tuttavia "eccessive divergenze" tra le dichiarazioni dei due collaboratori;
aveva dato atto delle chiamate de relato di LA NA e di MA TO, ritenute, queste ultime, generiche;
aveva, infine, ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni eteroaccusatorie di SO PP. Il Giudice, poi, aveva dato atto, per giungere ad una valutazione di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che CO, TI, GA e NE non menzionavano BI tra gli esecutori dell'omicidio. Il Tribunale, come si è visto, ha effettuato una diversa valutazione,: ha ritenuto attendibili le chiamate in correità dirette e quelle in reità indirette, sottolineando che le fonti di conoscenza dei collaboratori de relato erano soggetti che avevano partecipato in prima persona alla deliberazione, organizzazione ed esecuzione del delitto, così concludendo per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di BI. Il ricorrente rimarca la mancata considerazione del palese "errore" del collaboratore ZA NC nell'affermare di avere notato l'Afa 164 (in realtà Alfa 166) cinque giorni prima del delitto quando, in realtà, il mezzo era stato rubato solo due giorni prima dell'omicidio: ma si tratta di discrasia espressamente presa in considerazione dall'ordinanza impugnata (pag. 56), avendo il Tribunale ritenuto trattarsi di una imprecisione ascrivibile al tempo trascorso dall'accadimento dei fatti con conseguente affievolimento del ricorso, comunque inidonea a confutare il dato riferito da ZA, riscontrato dal rinvenimento di quell'autovettura, con all'interno una pistola, in luogo prossimo alla masseria di Brezza. Si tratta di motivazione niente affatto manifestamente illogica, avendo, in precedenza, l'ordinanza ampiamente trattato e dimostrato la credibilità del collaboratore NC ZA e l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Una seconda censura riguarda la mancata menzione da parte di NC ZA della verifica dell'efficienza delle armi presso la masseria, riferita invece da CH ON: in questo caso il ricorrente non evidenzia nemmeno una 17 difformità nelle versioni dei due collaboratori, ma soltanto il silenzio dell'uno su una specifica circostanza riferita dall'altro: il Tribunale - del tutto ragionevolmente - ha ritenuto che le discrasie marginali, inerenti circostanze non ricadenti nel fuoco dell'imputazione, non incidono sulla prova del fatto delittuoso. Si ricordi, d'altro canto, che ON aveva riferito di avere osservato le armi nella masseria di NC ZA a Brezza, cosicché, sulla presenza delle armi e dei due collaboratori in quel luogo le versioni sono concordanti. Ancora, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni de relato di LA NA non avrebbero dovuto essere prese in considerazione in quanto generiche: ma, da quanto.emerge dalla lettura di pag. 21 dell'ordinanza, EN NE e NR IN avevano, tra l'altro, riferito a NA che BI aveva avuto parte attiva nell'omicidio e si era appoggiato nella masseria di Brezza di NC ZA;
in sostanza, dichiarazioni tutt'altro che generiche. Infine, il ricorrente ritiene generiche anche le dichiarazioni di MA TO e PP SO: il Tribunale le utilizza nel loro contenuto per giungere ad una valutazione finale di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ampiamente motivata e non solo apparentemente;
non è certamente la differente valutazione dei due giudici a determinare la violazione di legge denunciata. 5. Infine, anche il ricorso proposto nell'interesse di TO RI è infondato e deve essere rigettato. E' pacifico che, della sua partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva del delitto, riferiscono esclusivamente NC ZA e CH ON. Il G.I.P. aveva ritenuto il quadro indiziario insufficiente a fondare un giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza mentre il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di una convergenza delle due dichiarazioni sul nucleo essenziale della vicenda. Il ricorrente censura, in primo luogo, l'attendibilità attribuita al collaboratore di giustizia NC ZA, sottolineando non solo le inesattezze relative ailllfa 164 usata per l'agguato, ma anche la differenza tra la sua versione e quella del teste oculare NC AR relativa al numero di killer presenti al momento dell'agguato. Premesso che si tratta di una circostanza che non tocca direttamente la posizione di RI, la stessa esposizione del ricorrente dimostra che la versione di AR era stata confrontata con quella differente del vicebrigadiere LO e dei militari impegnati in un posto di blocco: in sostanza, si tratta di una differente valutazione degli elementi probatori che, se adeguatamente motivata, non può essere oggetto di ricorso di legittimità. Il prosieguo della trattazione mira a dimostrare che la versione di NC ZA, anche con riferimento al coinvolgimento nel delitto di TO 18 RI, non è riscontrata da altre fonti, in particolare da CH ON, ma anche dagli altri collaboratori: ma quella del ricorso è una trattazione interamente di merito, che analizza a fondo tutte le dichiarazioni per trarne l'inattendibilità dello ZA - oggetto, come già anticipato, di specifica valutazione da parte del Tribunale - e che, quindi, non è materia di un ricorso per cassazione: non a caso la conclusione del ricorrente (pag. 29 del ricorso) è quella della "scarsità dei dati indiziari", vale a dire una valutazione che non corrisponde al vizio di legittimità scolpito dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente se ne avvede e denuncia il vizio di apparenza della motivazione per avere il Tribunale aderito in maniera acritica alle doglianze della Procura: ma si tratta di un vizio manifestamente insussistente, atteso che la motivazione del provvedimento appare ampia e analitica. Quanto, poi, alla ritenuta non sovrapponibilità del ruolo attribuito a TO RI dai due collaboratori che lo menzionano - NC ZA e CH ON - l'ordinanza rimarca (pagg. 37 e 38) che i due dichiaranti si riscontrano a vicenda in ordine al ruolo di RI (uomo della fazione di CH ZA) nel trasporto delle armi alla masseria di Brezza e che le dichiarazioni di NC ZA in ordine alla partecipazione di RI alla fase esecutiva (secondo il collaboratore, era stato lui ad avvisare i killer della presenza della vittima) aveva trovato riscontri con riferimento al possesso da parte sua di una Fiat Punto su cui NC ZA era salito quando BI aveva accompagnato IN all'ufficio di polizia giudiziaria. Se, quindi, le dichiarazioni di CH ON non riscontravano direttamente quelle di NC ZA in ordine al ruolo di "specchiettista" svolta da RI in sostituzione di BI - circostanza che deriva dalla mancata partecipazione di ON alla fase strettamente esecutiva del delitto - non si può sostenere che il riscontro sia assolutamente mancante, in violazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., atteso che, per quanto concordemente riferito dai due collaboratori, RI era stato coinvolto nella preparazione "avanzata" del delitto, essendo incaricato di portare le armi necessarie per eseguirlo ed avendo condotto l'autovettura usata per l'agguato; sussistendo, inoltre, riscontri ulteriori costituiti dalla posizione di RI all'interno del clan dei casalesi, fazione ZA, dalla sua posizione di libertà all'epoca dei fatti e dal possesso da parte dello stesso della Fiat Punto di cui NC ZA aveva riferito nel descrivere la fase dell'attesa della vittima e della telefonata ai killer in attesa. 19
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 maggio 2021 Il Consigliere estensore CO HI Il Presidente LO AZ
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il PG conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato RI PAOLO del foro di AN IA CA RE in difesa di: BI AT, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E presente l'avvocato RAUCCI ANGELO del foro di AN IA CA RE in difesa di: BI AT, NT NI, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32260 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 07/05/2021 E' presente l'avvocato MARTINO EMILIO del foro di AN IA CA RE in difesa di: RI PE, anche in sostituzione dell'avvocato DI FURIA PAOLO del foro di AN IA CA RE, in difesa di ZA CH, come da delega depositata in udienza. Conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi dei ricorsi. E' presente l'avvocato VAIRA LISA del foro di SASSARI in difesa di: ZA CH, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1.1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Napoli, provvedendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, applicava nei confronti di ZA CH, ER PP, BI AT e RI TO la misura della custodia cautelare in carcere. La misura era stata chiesta con riferimento al delitto di concorso di persone nel reato di omicidio volontario di FA LU, aggravato anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., commesso in Pignataro Maggiore il 14/11/2002 nonché per quello di detenzione e porto di un fucile kalashnikov, di un secondo fucile e di due pistole, tutte armi clandestine. Il delitto sarebbe stato commesso in concorso con IN NR, NE EN e ER ST. In particolare AT BI, su ordine di CH ZA, avrebbe procurato appoggio logistico agli esecutori materiali, partecipando alle ricerche della vittima, assegnando i ruoli e accompagnando IN;
TO RI avrebbe svolto il ruolo di "specchiettista", avvertendo uno dei componenti del gruppo di fuoco con un telefono cellulare consegnatogli da BI, così come ZA NC;
CH ZA e PP ER avrebbero, invece, partecipato alla decisione di uccidere LU, unitamente a NC NE detto CI. LU era stato ucciso per aver partecipato all'omicidio di IN LI, fratello di NR;
il clan dei casalesi voleva, inoltre, riaffermare la propria supremazia in quelle zone ove era egemone il clan LU. 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare nei confronti di NC NE (non ricorrente) e aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di CH ZA e PP ER, quali mandanti dell'omicidio, sulla base delle chiamate in reità dirette rese dai collaboratori LA NA, PP SO e TO OV e di quelle indirette di MA TO, LA NE, CH ON e NC ZA;
aveva, tuttavia, respinto la richiesta di misura cautelare nei confronti di CH ZA e PP ER per mancanza di esigenze cautelari. Il Giudice, ancora, aveva escluso la gravità indiziaria nei confronti di AT BI e aveva ritenuto inconsistente l'impianto accusatorio nei confronti di TO RI. L'omicidio, per la cui partecipazione è stato condannato definitivamente EN NE che aveva ammesso la propria responsabilità, doveva essere inquadrato nei rapporti tra il gruppo LU, attivo su Pignataro Maggiore e zone limitrofe, e il clan dei casalesi: NC NE detto Sandokan aveva stabilito che la zona dovesse ricadere sotto il controllo dei casalesi, gruppo NE, per il tramite degli AB Ligato, permettendo ai LU di continuare a gestire in autonomia le proprie attività illecite. Nel corso del processo "Spartacus", tenuto davanti alla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, il collaboratore di giustizia TO AB, nelle udienze celebrate dal marzo all'ottobre 2002, aveva accusato i LU dell'omicidio di LI IN, fratello di NR, che era presente alle udienze. FA LU, dopo quell'accusa, aveva inutilmente chiesto alla madre di AB di convincerlo a ritirare le accuse, temendo di essere ucciso. LU era stato convocato davanti agli NE per definire i confini di operatività criminale del suo gruppo. All'epoca dell'omicidio numerosi esponenti del clan dei Casalesi erano liberi perché scarcerati o latitanti. 1.3. Nel processo a carico di EN NE - concluso, come si è detto, con la sua condanna divenuta irrevocabile - avevano reso dichiarazioni vari collaboratori di giustizia. TO OV aveva riferito che l'omicidio di LU era stato deciso da lui e da NC NE detto IE, CH ZA e PP ER, che avevano dato l'assenso alla richiesta formulata da NR IN, uno degli esecutori materiali del delitto;
aveva anche spiegato che l'obiettivo era EN LU ma che, per la necessità di eseguire il delitto lontano da San Cipriano, ne era stato ucciso il figlio FA. Dopo l'omicidio, EN LU aveva fatto sapere a NR IN di voler porre fine alla faida. LA NA aveva confermato che NC NE detto IE aveva dato l'assenso all'omicidio e che anche CH ZA e PP ER erano presenti alla riunione in cui era stata discussa la richiesta di NR IN. NA aveva coinvolto AT BI per la fase esecutiva, riferendo che LF Cacciapuoti gli aveva detto che BI, uomo di CH ZA, insieme ad altri stava localizzando FA LU per ucciderlo e che erano già in corso appostamenti. La partecipazione di BI al delitto gli era stata successivamente confermata da NR IN e da EN NE. PP SO aveva confermato di avere partecipato ad una riunione alla quale erano presenti anche PP ER e CH ZA, in cui si era discusso della richiesta di NR IN di vendicare l'uccisione del fratello LI. In una seconda riunione, con gli stessi presenti, NC NE detto IE aveva comunicato la propria decisione di far uccidere FA LU e aveva dato ordine di comunicarla a IN. Quanto alla fase esecutiva, era stato ST ER a riferirgli che AT BI aveva procurato una fattoria dove sarebbe stato eseguito l'appostamento e aveva indicato BI come facente parte del gruppo di fuoco che aveva teso l'agguato a LU. 2 SO aveva fatto riferimento anche ad un altro soggetto legato a CH ZA, in possesso di un telefono cellulare procurato da BI, incaricato di chiamare il gruppo appostato nella fattoria nel caso avesse incontrato FA LU: si trattava di NC ZA che, secondo il racconto di ST ER, era stato portato sul posto da AT BI. MA TO, definitivamente condannato per un diverso duplice omicidio ma assolto per quello oggetto del presente procedimento, aveva confermato il movente dell'omicidio e aveva indicato BI come uno degli esecutori materiali. Le sue informazioni provenivano de relato da NR IN e EN NE. LA LO aveva raccolto le confidenze di NR IN e di PP ER prima dell'omicidio: i due gli avevano riferito di avere deciso l'omicidio di FA LU. CH ON, uomo di fiducia di CH ZA, aveva riferito di avere conosciuto da lui la decisione di uccidere FA LU;
aveva riferito di una masseria di proprietà di NC ZA sita in località Brezza, frazione di Grazzanise, dove venivano custodite le armi che ZA aveva portato a casa di AT BI;
egli si era recato in detta masseria, proprio insieme a BI, su disposizione di CH ZA, per ispezionare le armi. Seguendo gli ordini di CH ZA, ON aveva incaricato BI IO e TO RI di prelevare le armi dalla masseria di NC ZA e di portarle a lui che le aveva consegnate agli esecutori materiali del delitto. Anche NC ZA aveva reso dichiarazioni. Egli aveva confermato la circostanza della custodia delle armi presso la masseria e aveva riferito di avere eseguito gli ordini di BI e di CH ON. TO RI, secondo il racconto del collaboratore, aveva provveduto prima a trasportare le armi presso la masseria e poi a riprenderle per consegnarle al gruppo NE. NC ZA aveva narrato di avere visto le armi che erano state portate con un'Alfa 166 che, due giorni prima dell'omicidio, egli aveva visto guidare da RI. BI, ON e NC ZA avevano provato le armi. Il collaboratore aveva permesso di far ritrovare una delle armi consegnategli da BI ed utilizzata per il delitto. NC ZA aveva confermato di avere svolto il ruolo di "specchiettista" nel delitto LU e aveva indicato BI e RI, uomini di CH ZA, tra gli esecutori dell'omicidio. NC ZA aveva trovato nella sua masseria IN, BI, EN NE e ST ER nonché le armi più volte menzionate: questi gli avevano riferito del progetto di uccidere i LU e gli avevano dato l'indicazione di fare da "specchiettista". NC ZA aveva ricevuto da BI l'assicurazione che CH ZA aveva dato ordine di 3 partecipare al delitto. La masseria di NC ZA era stata scelta perché vicina al luogo dove dimoravano i LU. TO RI aveva provveduto a portare le armi e l'autovettura rubata che sarebbe stata utilizzata nell'agguato. NC ZA aveva descritto le operazioni preliminari cui avevano partecipato BI e IN. Il progetto di uccidere entrambi i LU era stato abbandonato, dopo che NC ZA aveva convinto NR IN, perché era difficile coglierli insieme. In una prima occasione, ZA e BI avevano avvistato la vittima, uscita da un negozio e avevano avvisato per telefono NR IN ma l'agguato non era stato realizzato per il ritardo a giungere del gruppo di fuoco, che si era posizionato in un'altra masseria di proprietà di NC ZA, a Giano Vetusto. Il 14/11/2002, NC ZA e BI avevano ripreso le ricerche di FA LU. Ad un certo punto, BI aveva riferito a NC ZA che stava per arrivare TO RI, in quanto BI avrebbe dovuto accompagnare NR IN ad apporre una firma derivante da una misura cautelare. ZA si era spostato sull'autovettura di RI (una Fiat Punto nera), mentre BI accompagnava IN al posto di polizia. Quando LU era uscito dal suo ufficio, RI aveva avvisato EN NE, che era nell'autovettura insieme a ST ER, i quali avevano eseguito l'omicidio. Successivamente le due autovetture si erano incontrate in un diverso luogo, le armi erano state spostate nell'autovettura di RI e l'Alfa 166 usata per l'agguato era stata data alle fiamme. Le armi erano state occultate nella masseria. Quindici giorni dopo NC ZA era stato incaricato di restituirle agli NE, tranne una pistola (quella che aveva fatto rinvenire agli inquirenti). LA NE aveva riferito della figura di NC ZA e del suo legame fiduciario con CH ZA, di cui era referente insieme al fratello di AT BI e a NC RT, soggetti che erano stati individuati come potenziali vittime di omicidio nel caso fosse sorta una guerra con il gruppo ZA. Il collaboratore riferiva de relato da LA NA che la decisione di uccidere FA LU era stata presa da NC NE detto IE unitamente ad altri, compresi CH ZA e, forse, PP ER. Il collaboratore aveva saputo da NA e da PP SO che ad uccidere LU erano stati EN NE ed NR IN nell'ambito di una operazione cui avevano partecipato componenti W tutti i gruppi (NE, OV e ZA). Analoghe notizie gli erano state fornite da EN NT. 1.4. L'ordinanza dava atto dei numerosi riscontri rinvenuti ai racconti appena sintetizzati: sulle autovetture utilizzate, sullo stato di libertà e di detenzione dei soggetti coinvolti, sulla masseria di Brezza utilizzata come base logistica, sulla 4 pistola cal. 38 fatta ritrovare da NC ZA, sulla seconda masseria che i componenti del commando avevano utilizzato come base logistica, sull'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di NR IN e sulla sua presentazione il giorno dell'omicidio nonché su altri particolari (la foratura di un pneumatico dell'Alfa usata dai killer, il percorso di fuga, la circostanza che i killer avevano lasciato un'arma dentro l'autovettura data alle fiamme, i rapporti tra AT BI e NR IN). In definitiva, così come la responsabilità di CH ZA e di PP ER nella decisione di procedere all'omicidio di LU aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, la responsabilità di AT BI nella fase esecutiva era confermata dalla chiamata in correità diretta di NC ZA e di CH ON e dalle chiamate in reità de relato di LA NA, PP SO e MA TO, che avevano ricevuto le informazioni da persone coinvolte direttamente nell'esecuzione del delitto. A carico di TO RI, invece, stavano le chiamata in correità dirette di NC ZA e di CH ON. 1.5. Il Tribunale, provvedendo sui rilievi della difesa di PP ER, che aveva evidenziato le incongruenze delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo indicavano come partecipe della decisione di procedere all'omicidio e la mancanza di riscontri, riteneva, al contrario, le dichiarazioni attendibili nell'ambito di un apprezzamento unitario, addebitando alla difesa una valutazione frazionata e atomistica degli elementi acquisiti. La ricostruzione del fatto storico resa dai collaboratori di giustizia era lineare e coerente, mentre le divergenze erano in parte apparenti e in parte marginali, rinvenendosi una concordanza sul nucleo centrale e significativo della vicenda. Ciò valeva, ad esempio, per il modello dell'autovettura usata dai killer (una Alfa 164 e non 166, un modello che costituiva un'evoluzione della precedente) o per la data in cui la stessa era stata rubata. Il Tribunale rimarcava che l'esecuzione dell'omicidio di un componente della famiglia LU, in ragione della sua caratura criminale e degli accordi in precedenza presi con il clan dei Casalesi, non poteva non richiedere l'assenso di tutte le componenti della confederazione dei Casalesi e non solo degli NE: quindi di NC NE detto IE, TO OV, PP ER e CH ZA. Non era decisiva, quindi, la mancata indicazione di PP ER come partecipante alla decisione da parte di alcuni collaboratori, mentre erano significative le chiamate in correità evidenziate nel processo a carico di EN NE da parte di LA NA, PP SO, TO OV, MA TO, LA LO e LA NE. Il Tribunale valutava l'attendibilità e la credibilità di questi collaboratori di 5 giustizia, parzialmente smentendo le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, in particolare valutando come non attendibili le dichiarazioni di NC NE detto CI, che aveva escluso ogni coinvolgimento di PP ER nell'omicidio di FA LU. Sussistevano, in definitiva, i gravi indizi di colpevolezza a carico di PP ER e degli altri indagati. Si trattava con ogni evidenza di omicidio premeditato e sussisteva l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., poiché l'omicidio si inseriva nel più ampio disegno di acquisire la supremazia criminale sul territorio e creare condizioni di condizionamento ed assoggettamento omertoso a vantaggio della confederazione dei Casalesi. Il Tribunale riteneva che la risalenza nel tempo del delitto contestato e l'attuale stato detentivo degli indagati non facessero venire meno le esigenze cautelari: permaneva nell'attualità il concreto pericolo di reiterazione criminosa che rendeva necessaria la misura cautelare più grave. 2. Ricorre per cassazione il difensore di PP ER, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nonché nullità per la mancanza di esposizione e autonoma valutazione dei motivi per cui non erano stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. Il Tribunale non si era confrontato con gli argomenti difensivi, aderendo alla premessa iniziale della necessità, per l'omicidio di LU, del necessario placet della confederazione dei casalesi nella sua interezza. Il ricorrente osserva che, di per sé, la coerenza della impostazione accusatoria al contesto storico e ambientale nella individuazione dei mandanti del delitto non è elemento sufficiente a suffragare e accreditare l'imputazione provvisoria: si tratta di un argomento logico che non è concretizzato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità non era stata vagliata. Inoltre, la valutazione complessiva e l'apprezzamento unitario evocato dal Tribunale non poteva precedere l'accertamento dei caratteri della gravità e della precisione di ciascun elemento indiziario. Il ricorrente ripercorre le considerazioni relative ai contributi dei collaboratori di giustizia cui l'ordinanza non dava risposta. Quanto a LA NA, assolto in primo grado dall'omicidio in questione, il ricorrente osserva che, nel processo Spartacus, AB non aveva mai indicato FA LU come autori dell'omicidio di LI IN ma, piuttosto, aveva fatto riferimento a EN LU;
inoltre, nelle prime dichiarazioni rese nel 2015, NA non aveva riferito della presenza di PP ER alla riunione nella quale NC NE detto IE aveva dato l'ordine di uccidere 6 LU, cui i presenti si erano adeguati;
ER non era stato menzionato nemmeno nel 2018; solo nel verbale del 30/4/2019, il collaboratore aveva riferito che Martinellì voleva uccidere FA LU e che anche PP NA aveva partecipato alla decisione in una riunione a San Cipriano di Aversa e che NC NE detto IE aveva soltanto dato il suo assenso. Secondo il ricorrente, erano evidenti aggiustamenti della versione del dichiarante, ben più di semplici completamento e integrazione dei dati già forniti: aggiustamenti che sviliscono l'affidabilità del collaboratore. Si trattava di considerazioni cui l'ordinanza non rispondeva. Da parte sua NC NE detto IE aveva negato ogni coinvolgimento di PP NA nella decisione di uccidere FA LU. NC ZA non faceva cenno al concorso di NA nella decisione di uccidere LU. Secondo PP SO, invece, NA aveva presenziato alla riunione in cui NC NE detto IE aveva comunicato la decisione di far uccidere FA LU, ma aveva sostenuto che gli altri presenti si erano limitati a prendere atto di tale decisione, non potendo intervenire in alcun modo. Anche TO OV, pur riferendo di una riunione alla quale era presente PP NA nella quale NR IN aveva chiesto di uccidere EN LU, aveva attribuito la decisione a NC NE detto Occiariello, decisione non presa in quella riunione. LA NE non aveva chiamato in causa PP NA, mentre LO aveva riferito soltanto di discorsi in carcere con NA e IN nei quali gli stessi manifestavano l'intenzione di uccidere LU una volta scarcerati. Infine, MA TO aveva indicato del tutto genericamente un incarico da parte di PP NA di procedere all'uccisione di LU. In definitiva, correttamente il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NA, atteso il quadro estremamente frammentato delle dichiarazidni. Di fatto, il capo dei casalesi, all'epoca, era NC NE detto IE e il suo dictum era insindacabile;
NA sarebbe stato presente solo ad alcune riunioni, senza contribuire alla decisione e, successivamente, senza nemmeno dare un contributo di uomini o di mezzi. Non esisteva, quindi, un concorso morale nell'omicidio, avendo assunto NA, al più un ruolo meramente passivo. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva effettuato una valutazione complessiva della posizione degli indagati e non aveva tenuto conto della posizione specifica di NA. 7 3. Ricorre per cassazione il difensore di CH ZA, deducendo violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale aveva ignorato le contraddizioni intrinseche del compendio probatorio, evidenziate nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. In effetti, le dichiarazioni dei collaboratori dovevano essere vagliate più rigorosamente, soprattutto per quelli già coinvolti nel dibattimento e che, quindi, erano a conoscenza degli atti processuali;
secondo il ricorrente, le nuove dichiarazioni appaiono palesemente concordate, riportano circostanze mai emerse in precedenza e soltanto ora risultano convergenti, con una progressione evidente. La motivazione adottata dal Giudice per le indagini preliminari era ampia ed era stata pretermessa dal Pubblico Ministero e ignorata dal Tribunale, che non si era confrontato con l'ordinanza di primo grado, limitandosi a vagliare esclusivamente quanto indicato dal Pubblico Ministero. Il ricorrente evidenzia le contraddizioni emergenti dagli atti in ordine al ruolo di mandante di CH ZA, contraddizioni interne alle dichiarazioni di NC ZA e risultanti da quelle di altri dichiaranti. Comunque, anche le nuove dichiarazioni contenevano, in sé delle contraddizioni e contrastavano con le assoluzioni di NR IN, di NA e di PP SO. NC NE, all'udienza dibattimentale, aveva presentato l'omicidio di FA LU come vendetta personale di NR IN;
nessuno dei dichiaranti aveva spiegato come sarebbe avvenuto l'assenso di CH ZA e, comunque, la partecipazione di suoi uomini al gruppo di fuoco non equivaleva a riconoscerlo come mandante del delitto. In definitiva, il Tribunale aveva ribaltato la decisione del Giudice per le indagini preliminari individuando come fonti solo quelle indicate dalla Procura della Repubblica e cancellando i collaboratori valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari dalle cui dichiarazioni non emergeva alcun elemento indiziario a carico di CH ZA. In un secondo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione. Il Tribunale del riesame si era limitato ad esaminare solo il "nuovo" compendio probatorio seguendone la chiave di lettura del pubblico ministero, tralasciando l'esame dell'intero compendio probatorio. La credibilità e attendibilità attribuita ai nuovi dichiaranti non teneva conto della pronunce irrevocabili intervenute sull'omicidio LU, cosicché venivano utilizzate dichiarazioni di LA NA, che sosteneva di avere partecipato al delitto pur essendo stato definitivamente assolto (come, del resto, era stato assolto NR IN). In nessun modo, poi, era stata valutata la credibilità e l'attendibilità di NC ZA, onere che gravava sul Tribunale del riesame cui, in sede di appello, era stato chiesto di rovesciare la decisione del Giudice per le indagini 8 preliminari. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari. CH ZA è detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. e sta scontando la pena dell'ergastolo; eppure, nonostante il delitto risalga al 2002, il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. Il ricorrente denuncia, quindi la violazione dell'art 275, comma 3 cod. proc. pen., dovendo il Tribunale valutare l'incidenza del fattore temporale sulle esigenze cautelari. 4. Ricorrono per cassazione i difensore di AT BI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In via preliminare i ricorrenti censurano la struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva riassunto in poche righe la motivazione di quella del Giudice per le indagini preliminari e dato largo spazio all'atto di appello del Pubblico ministero. Vengono, poi, analizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riguardanti BI. Il Tribunale non aveva tenuto conto dell'erronea indicazione da parte di NC ZA della data del furto dell'Alfa 164, rubata solo due giorni prima del delitto e che, quindi, il collaboratore non aveva potuto avere visto cinque giorni prima. Inoltre, ZA aveva riferito di avere testato le armi nascoste nella masseria insieme a ON, che non aveva riferito tale circostanza. Correttamente, quindi, il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di misura cautelare, riscontrando divergenze nelle versioni dei due collaboratori. Gli altri collaboratori - NA, TO, SO - non riferivano affatto della partecipazione di BI al delitto. In definitiva, la motivazione dell'ordinanza era apparente: le chiamate in reità risultavano assolutamente generiche e il Tribunale si era limitato ad una sommatoria e ad un giudizio acritico sulle stesse. 5. Ricorre per cassazione il difensore di TO RI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale si era limitato a recepire meccanicamente l'impostazione dell'atto di appello senza procedere ad una valutazione autonoma e critica a fronte di un articolato percorso logico e valutativo presente nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare. 9 Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia mancavano di gravità, precisione e specificità individualizzante, erano estremamente frammentate e piene di contraddizioni. Il Giudice per le indagini preliminari aveva valorizzato la testimonianza di NC AR, testimone oculare del delitto che, con grande precisione, aveva descritto la presenza di tre occupanti sull'autovettura Alfa 164; il Tribunale l'aveva, invece, ignorata, forse per non scalfire il propalato del nuovo collaboratore di giustizia NC ZA, secondo cui nell'autovettura vi erano solo due persone. Eppure, il collaboratore aveva errato anche nel riferire il tipo di autovettura e, soprattutto, la data del furto del veicolo. NC ZA era l'unico chiamante in correità diretta di TO RI, ma le sue dichiarazioni contrastavano con quelle di CH ON, l'altro collaboratore di giustizia che ne aveva fatto il nome: ON lo smentiva sul periodo di custodia delle armi presso la sua masseria, nonché riferendo la prova di efficienza delle stesse effettuata insieme a BI, circostanza ignorata da ZA il quale non aveva mai menzionato ON come facente parte del gruppo che dimorava nella masseria. Inoltre, i due collaboratori attribuivano a RI un ruolo differente: secondo ON era stato colui che aveva portato le armi alla masseria mentre, secondo ZA, lo aveva accompagnato nel ruolo di "specchiettista": era inverosimile che ON, che faceva parte dello stesso gruppo di RI, non avesse appreso da lui del suo ruolo di esecutore materiale quale specchiettista. Il Giudice per le indagini preliminari, pur ammettendo che RI potesse avere trasportato le armi nella masseria in un momento in cui NC ZA era assente, aveva correttamente osservato che sulla circostanza mancava qualsiasi riscontro. Del resto, le dichiarazioni di NC ZA sulla fase esecutiva del delitto erano smentite anche da LA NA, che aveva riferito che i killer erano in tre, aggiungendo di avere fornito una mitragliatrice a NR IN;
inoltre, NA aveva indicato la presenza di una seconda autovettura e aveva indicato come base logistica una masseria differente. Ancora, LA NE aveva riferito che gli esecutori materiali del delitto erano stati EN NE ed NR IN, mentre NC ZA indica EN NE e ST ER. Anche PP SO smentiva NC ZA, riferendo che ST ER aveva negato di avere partecipato all'agguato. Esistevano altre discordanze tra le dichiarazioni dei collaboratori. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto le dichiarazioni di SO del tutto prive di attendibilità. TO OV, da parte sua, aveva indicato un altro luogo - l'abitazione di 10 UA CA AG - come base di partenza per il gruppo di killer e aveva inserito IN tra gli esecutori materiali. MA TO aveva elencato tutti gli appartenenti al gruppo che aveva eseguito l'omicidio senza menzionare RI e indicando altri soggetti. LA LO aveva indicato come esecutori materiali ZA e IN, in nessun modo menzionando RI. In definitiva mancavano gravi e precisi indizi a carico di TO RI e l'ordinanza risultava viziata in quanto semplicemente adesiva alle doglianze della Procura della Repubblica. Sarebbe stata necessaria, al contrario, una motivazione rafforzata al fine di dimostrare l'erronea valutazione del Giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 1. Il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza appellata dal Pubblico Ministero, aveva evidenziato i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di PP ER e di CH ZA in ordine alla loro partecipazione alla decisione di uccidere FA LU: per il primo aveva ricordato le concordanti dichiarazioni di LA NA, PP SO, TO OV (peraltro de relato da NA e SO) e MA TO (de relato da NR IN) e menzionato anche le dichiarazioni di LO sulla confidenza ricevuta dallo stesso ER e da IN prima dell'omicidio, ritenute non decisive;
quanto a CH ZA, aveva menzionato le concordanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LA NA, PP SO, TO OV, LA NE, CH ON e NC ZA, ritenendo, invece, generiche quelle di MA TO. Nonostante ciò, la misura non era stata adottata nei confronti di ER e CH ZA tenendo conto delle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia che erano stati escussi nei processi già celebrati per l'omicidio di FA LU (CO FA, GA RT e TI NI), nessuno dei quali aveva indicato tra i mandanti CH ZA e PP ER (mentre, al contrario, gli stessi avevano confermato che la decisione del delitto doveva essere attribuita a NC NE detto IE): il Giudice aveva sottolineato l'impossibilità di "riportare ad unità i narrati di tutti", con la conseguente valutazione di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si trattava, con ogni evidenza, di una valutazione discrezionale che, peraltro, il Tribunale del riesame ha superato - ben consapevole di tale scelta, censurata 11 con l'atto di appello del Pubblico Ministero - sulla base della considerazione della rilevanza degli elementi sopravvenuti nel corso del giudizio di appello, costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori, ritenuti decisivi per la ricostruzione complessiva della vicenda, essendo i collaboratori depositari di un patrimonio conoscitivo personale e spesso partecipi diretti, caratteristica che non ricorreva con riferimento ai collaboratori utilizzati dal G.I.P. in "contrapposizione" ad altri. L'ordinanza, quindi (pag. 57), ribadisce l'ininfluenza della mancata indicazione di ER da parte di CO, GA e TI, sottolineando la necessità di valorizzare gli esiti istruttori cristallizzati nella sentenza della Corte d'assise di appello di Napoli del 2/11/2016. A tali dichiarazioni, il Tribunale aggiunge altre nuove, entrambe assai rilevanti: quelle di CH ON e di NC ZA. Tutte le dichiarazioni - sia quelle rese nell'ambito del processo già celebrato che quelle successive - vengono attentamente vagliate sia con riferimento alla credibilità del collaboratore che in ordine all'attendibilità dei fatti narrati, applicando le "regole" più volte enunciate dalla giurisprudenza di legittimità. In definitiva, per quanto riguarda CH ZA e PP ER, il Tribunale ha compiuto una valutazione di merito differente da quella del Giudice per le indagini preliminari e l'ha ampiamente motivata, vagliando tutte le dichiarazioni rese e utilizzando i riscontri oggettivi nonché l'argomento logico della necessità, per procedere all'omicidio di un soggetto come FA LU, esponente di un consorzio criminale importante e che aveva raggiunto un "accordo" con il clan dei casalesi in ordine alla spartizione delle attività illecite, di un consenso proveniente dalle varie componenti del clan dei casalesi e, quindi, anche da CH ZA e da PP ER. 2. Con riferimento al ricorso proposto da PP ER, tuttavia, non si può certo ritenere quanto sostenuto nel primo motivo: che l'argomento logico relativo al contesto storico e ambientale nell'ambito del quale era stato eseguito l'omicidio di LU non sia accompagnato da concrete indicazioni dei collaboratori di giustizia. Il ricorrente ripropone le considerazioni già esposte in ordine alla attendibilità del collaboratore LA NA, ma lo fa con argomentazioni di merito che il Tribunale ha già preso in considerazione e ritenuto non decisive, osservando che "le iniziali lacune informative su alcuni dettagli della ricostruzione sono state colmate nel momento in cui quei dati sono divenuti oggetto di specifica investigazione esplorativa attraverso più approfondite audizioni". Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle censure relative all'attendibilità di PP SO e degli altri collaboratori. 12 L'ordinanza impugnata, in sostanza, contiene una motivazione ampia e specifica sulle argomentazioni svolte dalla difesa di ER (riassunte nel paragrafo 5, pag. 52, ma valutate complessivamente nel riportare il contenuto delle dichiarazioni e dei riscontri): si vedano, in particolare, le argomentazioni esposte a pagg. 55 e ss. Vengono valutate anche le divergenze e le marginali discrasie nelle dichiarazioni e, in particolare, le imprecisioni concernenti il modello dell'Alfa usata per l'omicidio e la data del furto della stessa, ritenute niente affatto decisive. Non vi è, quindi, spazio per una differente valutazione della Corte di legittimità su questi aspetti, mentre la rappresentazione del ruolo di ER come sottoposto al "dictum insindacabile" di NC NE detto IE, all'epoca capo del clan dei casalesi, è contrastata dalla ricostruzione della decisióne come frutto del concerto delle varie componenti del clan stesso, costituente una federazione;
in altre parole, il fatto che la decisione finale spettasse a NC NE detto IE non comporta, secondo la ricostruzione logica del Tribunale, che i rappresentanti delle altre "componenti" non avessero prestato il loro assenso e, quindi, non avessero concorso nella decisione. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La motivazione sulla base della quale il Tribunale ritiene non superabile la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure differenti dalla custodia cautelare in carcere posta dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., benché estesa ai quattro indagati, è ampia e convincente: in particolare, il ruolo apicale di ER nell'associazione mafiosa rende la decisione del tutto logica. Nel trattare la posizione di CH ZA si approfondiranno alcuni aspetti su questo tema. 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di CH ZA è infondato. Si deve rimarcare, in primo luogo, che il primo motivo di ricorso, benché denunci la violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. in forza dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in realtà censura la motivazione del provvedimento, in particolare sotto alcuni aspetti: la natura "palesemente concordata" delle nuove dichiarazioni, la mancata considerazione dell'iter argomentativo adottato dal Giudice per le indagini preliminari, il recepimento immotivato della prospettazione dell'atto di appello del Pubblico Ministero. Il ricorrente analizza, poi, le discrasie e le contraddizioni presenti nelle nuove dichiarazioni utilizzate dal Tribunale e quelle in senso opposto di NC NE detto IE: in definitiva, svolge considerazioni di merito che in nessun modo dimostrano la manifesta illogicità della motivazione o il travisamento di elementi di prova da parte del Tribunale. 13 Si deve ribadire che le due ordinanze esibiscono e argomentano una difforme valutazione del materiale probatorio, essendosi il G.I.P. "fermato" di fronte alla mancata menzione di CH ZA da parte di CO, GA e TI e avendo, al contrario, il Tribunale superato l'ostacolo, ritenendo le nuove dichiarazioni attendibili e coerenti con il quadro complessivo di cui si è già fatto cenno. Questa Corte, a fronte di siffatta valutazione - senza dubbio ampiamente motivata - non può sovrapporre una propria valutazione di merito a quella espressa dal giudice di appello. Analoga valutazione deve essere fatta con riferimento al secondo motivo di ricorso. Premesso che l'assoluzione di NA non impediva la utilizzazione delle sue dichiarazioni, il Tribunale ha attentamente seguito le indicazioni della giurisprudenza di legittimità formatasi sull'applicazione dell'art. 192, comma 3 'cod. proc. pen., effettuando la valutazione di credibilità dei dichiaranti, di attendibilità del loro narrato, evidenziando i riscontri reciproci e quelli acquisiti a seguito delle indagini ed escludendo la non autonomia delle chiamate in correità. Il terzo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari, è infondato. La difesa di ZA rimarca che lo stesso si trova in detenzione in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. ed è stato definitivamente condannato all'ergastolo, deducendone l'assenza di esigenze cautelari. Si tratta di tema più volte affrontato da questa Corte. Si è affermato che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale, anche se disposto in virtù di condanna definitiva, non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari e, specificatamente, di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta, in considerazione delle molteplici opportunità che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario e per il riacquisto anticipato della libertà (Sez. 1, n. 48881 del 2/10/2013, Barranca, Rv. 258066; Sez. 6, n. 26231 del 15/3/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 4, n. 149 del 15/11/2005, dep. 2006, Bossio, Rv. 232631; Sez. 4, n. 20207 del 27/2/2004, Sangiorgi, Rv. 229164; Sez. 1, n. 5342 del 27/9/2000, Palma, Rv. 217603; Sez. 6, n. 4344 del 1/7/1998, Mallardo, Rv. 211980; Sez. 6, n. 925 del 12/3/1998, Maritan, Rv. 211064; Sez. 1, n. 3875 del 26/6/1995, Bellinvia, Rv. 202199; Sez. 1, n. 427 del 24/1/1994, Chiodo, Rv. 196967; Sez. 1, n. 1019 del 26/2/1991, Nastro, Rv. 187190; in argomento v. anche Sez. 1, n. 5054 del 3/11/1994, dep. 1995, Avignone, Rv. 200227; Sez. 1, n. 15189 del 18/3/2009, Carobene, Rv. 243564, secondo cui il fatto che l'imputato si trovi in stato di detenzione per espiazione di una pena relativa ad altro fatto non vale, di per sé, a vincere, quando si tratti di soggetto 14 nei cui confronti si procede per taluno dei reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod., proc. pen., la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere). Orientamento, questo, ribadito anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/4/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 1, n. 47878 del 26/9/2019, Trapani, non massimata;
Sez. 1, n. 47877 del 26/9/2019, Liga, non massimata;
Sez. 1, n. 46636 del 25/10/2019, Reguig, non massimata;
Sez. 4, n. 46887 del 13/11/2019, Nardino, non massimata;
Sez. 5, n. 34170 del 27/5/2019, Trunfio, non massimata;
Sez. 4, n. 14932 del 13/2/2019, Podda, non massimata;
Sez. 5, n. 12191 del 8/2/2019, Graviano, non massimata;
Sez. 6, n. 54658 del 2/10/2018, Zogu, non massimata;
Sez. 1, n. 54606 del 24/4/2018, Di Lauro, non massimata;
Sez. 1, n. 51890 del 16/10/2018, NE, non massimata;
Sez. 1, n. 43248 del 13/4/2018, De Bernardis, non massimata;
Sez. 6, n. 34971 del 5/6/2018, Radulovic, non massimata). In effetti, qualunque titolo detentivo (cautelare o definitivo) può andare incontro a estinzione a causa dell'incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e valutazione implica, ordinariamente, la competenza di organi differenti, ciascuno dei quali può influire, come è ovvio, unicamente nell'ambito del procedimento devoluto alla sua sfera decisionale, potendo un determinato titolo restrittivo essere caducato per cause non sottoposte al controllo del giudice investito dell'altro titolo (Sez. 1, n. 719 del 6/2/1995, Sasso, Rv. 201119; Sez. 6, n. 1453 del 19/4/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308). Diversità di perimetro cognitivo, oltre che di competenze, che rende impraticabile una valutazione prognostica, da parte di quel giudice, riferita ad altri titoli, in specie se afferenti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi). Né varrebbe opinare che quando ricorrano preclusioni assolute ("in astratto", appunto) alla possibilità di riacquistare la libertà, normativamente stabilite, una siffatta prognosi possa, invece, essere agevolmente compiuta. Ciò in quanto, nel vigente ordinamento processuale e penitenziario, non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostative alla possibilità di riacquistare, eventualmente anche per brevi periodi, la condizione di libertà. Ciò vale sia per le misure alternative o i benefici penitenziari strettamente intesi, atteso che il divieto stabilito dall'art.
4-bis Ord. pen. non ha carattere assoluto e inderogabile, essendo possibile l'accertamento dell'impossibilità o dell'irrilevanza della collaborazione del condannato, secondo quanto stabilito, sulla scia delle sentenze nn. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995 della Corte costituzionale, dall'attuale formulazione del comma 1-bis del citato articolo, ovvero essendo concedibili i permessi premio anche ai condannati all'ergastolo per delitti 15 di ambito mafioso in forza della recente sentenza della Corte Costituzionale. Una valutazione tendenzialmente non accessibile, nemmeno a livello di prognosi, al giudice della cautela, ovviamente all'oscuro di ciò che attiene al concreto atteggiarsi della vicenda esecutiva. Ma altrettanto è a dirsi in relazione all'ipotesi di permessi di necessità o di provvedimenti di ricovero in luogo esterno di cura, che potrebbero essere disposti, rispettivamente, senza scorta o in assenza di piantonamento;
ma soprattutto in relazione all'ipotesi di provvedimenti adottati per ragioni di salute, come il differimento facoltativo della pena, non essendovi una perfetta coincidenza tra i presupposti normativi di accesso a misure a tutela del diritto alla salute previsti per la fase cautelare e per quella esecutiva e non potendo, dunque, il singolo giudice valutare le condizioni di applicabilità di altro istituto, proprio di altro settore, cautelare o esecutivo, dell'ordinamento. E del resto è appena il caso di ricordare che la nozione di "attualità" del pericolo di reiterazione dei reati, espressamente prevista nel testo della lett. c), comma 1, dell'art. 274 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 25, n. 47, non va ricondotta a quella dell'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, stando la stessa ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale;
sicché non è necessario, da parte del giudice, verificare l'esistenza di "occasioni di riproduzione" della condotta illecita, le quali si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto e, quindi, del tutto incerti, dovendo pertanto ancorarsi il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato. Sotto altro e conclusivo profilo, non può non rilevarsi che, in presenza di altro titolo detentivo (cautelare o definitivo), o si ammette che il ristretto non abbia interesse all'accoglimento della sua richiesta di revoca della misura cautelare custodiale, dovendo rimanere in stato di detenzione proprio a causa della presenza di un altro, differente titolo;
oppure deve concludersi che l'esigenza cautelare contestata ricorra effettivamente, atteso che il venir meno del titolo detentivo, per qualsiasi causa ragionevolmente ipotizzabile, determinerebbe automaticamente l'insorgenza del pericolo di reiterazione che fosse stato in origine escluso proprio per la presenza di esso. 4. Deve essere rigettato anche il ricorso proposto nell'interesse di AT BI. Si è già osservato che non sussiste il vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata denunciata nella prima parte del primo motivo di ricorso: non si può 16 affermare che il Tribunale abbia ignorato o tralasciato le considerazioni che avevano portato il Giudice per le indagini preliminari a respingere la richiesta di applicazione di una misura cautelare, aderendo esclusivamente alla prospettazione esposta dal Pubblico Ministero nell'atto di appello: piuttosto, i giudici del tribunale hanno compiuto una differente valutazione del materiale indiziario, fornendone una ampia motivazione;
attribuendo, in particolare, maggiore rilevanza a determinate fonti piuttosto che ad altre. Scendendo, comunque, all'analisi della posizione di AT BI, si deve ricordare che il G.I.P. aveva dato atto che la sua identificazione era certa, così come la sua affiliazione da lunga data alla fazione di CH ZA;
aveva riferito delle accuse mosse nei suoi confronti da NC ZA e da CH ON, sottolineando, tuttavia "eccessive divergenze" tra le dichiarazioni dei due collaboratori;
aveva dato atto delle chiamate de relato di LA NA e di MA TO, ritenute, queste ultime, generiche;
aveva, infine, ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni eteroaccusatorie di SO PP. Il Giudice, poi, aveva dato atto, per giungere ad una valutazione di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che CO, TI, GA e NE non menzionavano BI tra gli esecutori dell'omicidio. Il Tribunale, come si è visto, ha effettuato una diversa valutazione,: ha ritenuto attendibili le chiamate in correità dirette e quelle in reità indirette, sottolineando che le fonti di conoscenza dei collaboratori de relato erano soggetti che avevano partecipato in prima persona alla deliberazione, organizzazione ed esecuzione del delitto, così concludendo per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di BI. Il ricorrente rimarca la mancata considerazione del palese "errore" del collaboratore ZA NC nell'affermare di avere notato l'Afa 164 (in realtà Alfa 166) cinque giorni prima del delitto quando, in realtà, il mezzo era stato rubato solo due giorni prima dell'omicidio: ma si tratta di discrasia espressamente presa in considerazione dall'ordinanza impugnata (pag. 56), avendo il Tribunale ritenuto trattarsi di una imprecisione ascrivibile al tempo trascorso dall'accadimento dei fatti con conseguente affievolimento del ricorso, comunque inidonea a confutare il dato riferito da ZA, riscontrato dal rinvenimento di quell'autovettura, con all'interno una pistola, in luogo prossimo alla masseria di Brezza. Si tratta di motivazione niente affatto manifestamente illogica, avendo, in precedenza, l'ordinanza ampiamente trattato e dimostrato la credibilità del collaboratore NC ZA e l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Una seconda censura riguarda la mancata menzione da parte di NC ZA della verifica dell'efficienza delle armi presso la masseria, riferita invece da CH ON: in questo caso il ricorrente non evidenzia nemmeno una 17 difformità nelle versioni dei due collaboratori, ma soltanto il silenzio dell'uno su una specifica circostanza riferita dall'altro: il Tribunale - del tutto ragionevolmente - ha ritenuto che le discrasie marginali, inerenti circostanze non ricadenti nel fuoco dell'imputazione, non incidono sulla prova del fatto delittuoso. Si ricordi, d'altro canto, che ON aveva riferito di avere osservato le armi nella masseria di NC ZA a Brezza, cosicché, sulla presenza delle armi e dei due collaboratori in quel luogo le versioni sono concordanti. Ancora, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni de relato di LA NA non avrebbero dovuto essere prese in considerazione in quanto generiche: ma, da quanto.emerge dalla lettura di pag. 21 dell'ordinanza, EN NE e NR IN avevano, tra l'altro, riferito a NA che BI aveva avuto parte attiva nell'omicidio e si era appoggiato nella masseria di Brezza di NC ZA;
in sostanza, dichiarazioni tutt'altro che generiche. Infine, il ricorrente ritiene generiche anche le dichiarazioni di MA TO e PP SO: il Tribunale le utilizza nel loro contenuto per giungere ad una valutazione finale di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ampiamente motivata e non solo apparentemente;
non è certamente la differente valutazione dei due giudici a determinare la violazione di legge denunciata. 5. Infine, anche il ricorso proposto nell'interesse di TO RI è infondato e deve essere rigettato. E' pacifico che, della sua partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva del delitto, riferiscono esclusivamente NC ZA e CH ON. Il G.I.P. aveva ritenuto il quadro indiziario insufficiente a fondare un giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza mentre il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di una convergenza delle due dichiarazioni sul nucleo essenziale della vicenda. Il ricorrente censura, in primo luogo, l'attendibilità attribuita al collaboratore di giustizia NC ZA, sottolineando non solo le inesattezze relative ailllfa 164 usata per l'agguato, ma anche la differenza tra la sua versione e quella del teste oculare NC AR relativa al numero di killer presenti al momento dell'agguato. Premesso che si tratta di una circostanza che non tocca direttamente la posizione di RI, la stessa esposizione del ricorrente dimostra che la versione di AR era stata confrontata con quella differente del vicebrigadiere LO e dei militari impegnati in un posto di blocco: in sostanza, si tratta di una differente valutazione degli elementi probatori che, se adeguatamente motivata, non può essere oggetto di ricorso di legittimità. Il prosieguo della trattazione mira a dimostrare che la versione di NC ZA, anche con riferimento al coinvolgimento nel delitto di TO 18 RI, non è riscontrata da altre fonti, in particolare da CH ON, ma anche dagli altri collaboratori: ma quella del ricorso è una trattazione interamente di merito, che analizza a fondo tutte le dichiarazioni per trarne l'inattendibilità dello ZA - oggetto, come già anticipato, di specifica valutazione da parte del Tribunale - e che, quindi, non è materia di un ricorso per cassazione: non a caso la conclusione del ricorrente (pag. 29 del ricorso) è quella della "scarsità dei dati indiziari", vale a dire una valutazione che non corrisponde al vizio di legittimità scolpito dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente se ne avvede e denuncia il vizio di apparenza della motivazione per avere il Tribunale aderito in maniera acritica alle doglianze della Procura: ma si tratta di un vizio manifestamente insussistente, atteso che la motivazione del provvedimento appare ampia e analitica. Quanto, poi, alla ritenuta non sovrapponibilità del ruolo attribuito a TO RI dai due collaboratori che lo menzionano - NC ZA e CH ON - l'ordinanza rimarca (pagg. 37 e 38) che i due dichiaranti si riscontrano a vicenda in ordine al ruolo di RI (uomo della fazione di CH ZA) nel trasporto delle armi alla masseria di Brezza e che le dichiarazioni di NC ZA in ordine alla partecipazione di RI alla fase esecutiva (secondo il collaboratore, era stato lui ad avvisare i killer della presenza della vittima) aveva trovato riscontri con riferimento al possesso da parte sua di una Fiat Punto su cui NC ZA era salito quando BI aveva accompagnato IN all'ufficio di polizia giudiziaria. Se, quindi, le dichiarazioni di CH ON non riscontravano direttamente quelle di NC ZA in ordine al ruolo di "specchiettista" svolta da RI in sostituzione di BI - circostanza che deriva dalla mancata partecipazione di ON alla fase strettamente esecutiva del delitto - non si può sostenere che il riscontro sia assolutamente mancante, in violazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., atteso che, per quanto concordemente riferito dai due collaboratori, RI era stato coinvolto nella preparazione "avanzata" del delitto, essendo incaricato di portare le armi necessarie per eseguirlo ed avendo condotto l'autovettura usata per l'agguato; sussistendo, inoltre, riscontri ulteriori costituiti dalla posizione di RI all'interno del clan dei casalesi, fazione ZA, dalla sua posizione di libertà all'epoca dei fatti e dal possesso da parte dello stesso della Fiat Punto di cui NC ZA aveva riferito nel descrivere la fase dell'attesa della vittima e della telefonata ai killer in attesa. 19
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 maggio 2021 Il Consigliere estensore CO HI Il Presidente LO AZ