Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di ricorso ex art. 391 bis cod. proc. civ., l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., che legittima l'impugnazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito - è quello decisivo, addebitabile ad una falsa percezione della realtà materiale, evidente e obiettiva, che ha appunto determinato un contrasto tra le due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una discendente dalla sentenza e l'altra dagli atti processuali. (Nel caso di specie, l'omessa pronuncia della S.C. sulle spese processuali, dovuta al mancato esame di scritti difensivi regolarmente acquisiti e comprovanti la costituzione in giudizio della parte vincitrice, ha determinato l'accoglimento del ricorso e l'integrazione della sentenza impugnata con la dovuta liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18152 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO 62465 IME INDUSTRIA METALMECCANICA EUROPE A SRL, in persona del curatore LI SS pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. POMA 4, presso l'avvocato GIOVANNI RABACCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IME INDUSTRIA METALMECCANICA EUROPEA SRL, UNIFER SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1490/01 della Corte suprema di 1614 cassazione di ROMA, depositata il 02/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/07/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA il quale chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio rigetti il ricorso con le conseguenze di legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1.7.98 il tribunale di Roma dichiarava il fallimento della s.r.l. I.M.E. Industria Meccanica Europea, con sede legale in Roma, la quale proponeva innanzi a questa Suprema Corte ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che competente a pronunciare sul ricorso di fallimento era il tribunale di Benevento, ove essa aveva trasferito la sua sede legale, o in subordine, il tribunale di Frosinone, ove avendo operato di fatto in Ceprano, località ubicata nel circondario di detto ultimo ufficio. La società Unifer, creditore istante, resisteva con memoria difensiva.
Il fallimento depositava anch'esso memoria difensiva. Questa Corte, con sentenza del 30.10.00/2.2.01, rigettava il ricorso, confermando la competenza del tribunale di Roma. Avverso tale pronunzia il curatore del fallimento IME propone ricorso ex art 391 bis c.p.c. deducendo unico articolato motivo ulteriormente illustrato con memoria difensiva ex art. 375 c.p.c.. Le altre parti intimate non si sono costituite.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta che l'omessa pronunzia di condanna della società Ime al pagamento delle spese in suo favore, integra violazione dell'art. 91 c.p.c., e vizio di omessa motivazione sul punto.
Il vizio è diretta conseguenza del fatto che nella motivazione delle pronunzia impugnata si da atto che il fallimento non ha resistito al ricorso, mentre al contrario risulta per tabulas che esso ha svolto attività difensiva, sia con deposito in data 4.6.99 di memoria difensiva e del fascicolo di parte, sia con memoria del 24.10.00.
Trattasi, cioè, di evidente e tipico errore di fatto, risultante dagli atti di causa.
A conferma, rileva che, nell'epigrafe della sentenza, esso ricorrente è indicato nella qualità di resistente ritualmente costituito. Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto di non liquidare le spese in suo favore, doveva dichiararsene almeno la compensazione o l'irripetibilità.
Il motivo è fondato.
Dal testo della sentenza in esame emerge che nella formazione del suo convincimento questa Suprema Corte non ha tenuto conto dello scritto difensivo del fallimento, perché neppure lo ha esaminato. Per logico corollario, ha omesso la considerazione di questa parte processuale nel governo delle spese.
Nondimeno, risulta dagli atti che il fallimento, cui il ricorso per il regolamento di competenza venne notificato il 21.7.98, col patrocinio degli Avvocati Casella Pacca di Matrice e Giovanni Rabacchi depositò uno scritto difensivo il 4.7.99, procura speciale, copia del ricorso notificato e documenti, e, successivamente, memoria ex art 375 ult. co. c.p.c. chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
Il ritardo nel deposito del primo scritto difensivo non ne precludeva, ciò malgrado, l'esame da parte dell'organo giudicante, e la conseguente valutazione del suo contenuto ai fini della pronunzia sulle spese anche nei confronti della suddetta parte. Il termine di gg. 20, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c. per il deposito nella cancelleria della Corte di Cassazione delle scritture difensive, non ha, infatti, natura perentoria, in assenza di una specifica manifesta indicazione ex art. 152 c.p.c., di modo che la sua violazione, se non vi sia opposizione delle altre parti, non è nè impeditiva della valida costituzione in giudizio, non determinando decadenza alcuna Cass. 14659/00, 3075/99, 3463/78), ne' preclusiva della facoltà di illustrare con memoria difensiva, ai sensi del combinato disposto degli art 378 - 375 ult. co. c.p.c., le difese già svolte (Cass. 1663/97, 3400/98, 5704/98). L'omissione riscontrata nella pronunzia impugnata in ordine alle spese giudiziali, posto che, ne' espressamente, ne' implicitamente, nè la premessa espositiva ne' il "decisum" del provvedimento impugnato fanno riferimento alla costituzione in giudizio del fallimento, devesi ritenere, perciò, frutto di evidente errore di fatto addebitabile ad una svista percettiva dell'organo giudicante, e non già ad un errore di diritto discendente dalla sua attività critica, che non sarebbe censurabile con lo strumento previsto dal combinato disposto degli art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. La falsa percezione della realtà materiale ha, in sostanza, indotto questa Corte ad un abbaglio e, a causa di esso, a ritenere esclusa la partecipazione al giudizio del fallimento, che, invece, come si è accertato, si è ritualmente costituito, senza che tale fatto, in assenza di contestazioni delle altre parti costituite, abbia costituito punto controverso.
L'omessa lettura dello scritto difensivo, nella prospettazione del motivo in esame, non rileva, appunto, per il fatto di essere stato tale atto rimasto estraneo al materiale acquisito e valutato ai fini della decisione nel merito della questione trattata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il che ne avrebbe resa necessaria l'esposizione del contenuto nel presente ricorso, e non è, per tale ragione riconducibile ad errore in judicando. Secondo le deduzioni del ricorrente, l'errore, che la revocazione mira ad emendare, dipende, invece, dal contrasto fra le due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'uno discendente dalla sentenza e l'altra dagli atti processuali, di cui la corte non ha conosciuto ancorché in grado di prenderne conoscenza. Per l'effetto, a tale errore occorre rimediare in questa stessa sede, onde il ricorso deve essere accolto e ad integrazione della sentenza impugnata, essendo il fallimento risultato vincitore, per il principio della soccombenza, applicato rigidamente nella detta pronunzia, la società Ime deve essere condannata al pagamento delle spese anche nei confronti del fallimento IME, che vengono liquidate come in dispositivo.
Si ritiene di compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e ad integrazione della sentenza impugnata - n. 1490 del 2.2.2002 - condanna la società IME (Industrie Meccaniche Europee) a rimborsare al fallimento IME le spese del giudizio di Cassazione di cui Euro 55,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per onorario.
Conferma le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002