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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/12/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli Avv.ti DALFINO DANIELE e SCIBETTA SERGIO reclamante principale – reclamata in via incidentale
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dagli Avv.ti FAVALLI GIACINTO, LONIGRO PAOLA e
FA ES reclamata – reclamante in via incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. dipendente della con mansioni di impiegata Parte_1 Controparte_2 amministrativa, ha impugnato dinanzi al Tribunale del lavoro di Bari il licenziamento per giusta causa intimatole in data 24.9.2018, con effetto a far data 31.8.2018, per sentir: - dichiarare la nullità del licenziamento perché intimato durante la malattia e prima della fine del periodo di comporto e, comunque, in violazione del principio di tempestività della contestazione ed in assenza dell'affissione del codice disciplinare nella sede di servizio, con consequenziale condanna della alla reintegrazione nel posto di lavoro con le medesime mansioni e qualifica, al CP_1 pagamento delle retribuzioni maturate, al risarcimento del danno mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 2.389,54), maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in subordine, dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità o, comunque, annullare il licenziamento per insussistenza dei fatti contestati ovvero per riconducibilità degli stessi a condotte punibili con sanzioni conservative sulla base del CC di categoria, sempre con condanna della alla reintegrazione nel posto di lavoro;
- in CP_1 estremo subordine, accertare l'insussistenza della giusta causa e/o la sproporzione del licenziamento, con condanna della al pagamento di un'indennità risarcitoria CP_1 omnicomprensiva, pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
1.1. L'impugnato licenziamento era scaturito dalla nota di addebito disciplinare del 27.8.2018, con la quale la Unipolsai aveva formulato le seguenti contestazioni: “Dal 10 aprile 2018 Lei è assente dal servizio per malattia, attestata fino alla data del 31 agosto 2018 da n. 15 certificati medici. In tali certificati […] vi è la prescrizione di un periodo di assenza dal lavoro, di durata variabile, e viene data la Sua reperibilità ai fini INPS presso l'indirizzo di Via Argo n. 2 a Carini (Pa) […] Tutto ciò premesso osserviamo quanto segue. A) Con riferimento alla Sua assenza per malattia nel periodo intercorrente tra l'01.06.2018 ed il 15.06.2018 (come anzidetto giustificato dal certificato n. 209781018 rilasciato in data 04.06.2018 dalla dott.ssa risulta che: (i) nelle giornate del 02.06.2018 e del 03.06.2018 Lei non fosse Persona_1 affetta da una patologia atta ad impedire, anche solo in parte, la prestazione lavorativa in quanto:
• nella giornata di sabato 2 giugno 2018 Lei è uscita di casa verso le ore 9.50 in auto eseguendo due brevi soste lungo la strada ad alto scorrimento presa in direzioni Carini (PA), per effettuare alcuni acquisti.
Successivamente, alle ore 10.30 di è portata presso una farmacia di Capaci (PA). Dopo pochi minuti si è riavviata prendendo la strada ad alto scorrimento in direzione Palermo. Alle ore 10.40 si è fermata in Via
EL OL (Capaci) per fare salire in auto una donna anziana. Successivamente alle ore 10.55 Lei ha fatto ritorno presso la Sua abitazione;
• nella giornata di domenica 3 giugno 2018 Lei è uscita di casa verso le ore 10.00 in auto e si è diretta verso il supermercato sito al KM 282 della S.S. 113. Dopo aver fatto acquisti, Lei è tornata alle ore 11.05 presso la propria abitazione.
(ii) con specifico riferimento alle giornate suddette, Lei si è assentata dal domicilio indicato durante le fasce orarie di reperibilità che pertanto non sono state rispettate.
B) Con riferimento alla Sua assenza per malattia nel periodo intercorrente tra il 16.06.2018 ed il 25.6.2018
(come anzidetto giustificato dal certificato n. 210562455 rilasciato in data 18.06.2018 dalla dott.ssa
[...]
risulta che: Per_2
(i) nelle giornate del 16 giugno 2018 e del 17 giugno 2018 Lei non fosse affetta da una patologia incompatibile, anche solo in parte, con la prestazione lavorativa in quanto:
• nella giornata di sabato 16 giugno 2018 Lei è uscita di casa verso le ore 17.00 in auto per portarsi presso un salone di bellezza sito in Via Cristoforo Colombo ad Isola delle Femmine.
Intorno alle ore 18.00 ha fatto rientro alla Sua abitazione.
pag. 2/21 • Nella giornata di domenica 17 giugno 2018, verso le ore 10.10 Lei è giunta – in compagnia di altre persone – in Via Lungomare Eufemio ad Isola delle Femmine (PA). Verso le ore 10.40 è salita a bordo di una barca e si è allontanata in mare. Rientrata verso le ore 15.45, si è riavviata in auto e si è recata presso una gelateria sita in Via Roma, sempre ad Isola delle Femmine (PA). Alle ore 16.15 circa è rientrata presso la Sua abitazione. Alle ore 17.50, assieme ad altra persona, è salita a bordo di una Suzuki Burgman ed, ha preso la strada ad alto scorrimento in direzione Capaci (PA). Alle ore 19.00 Lei non aveva ancora fatto ritorno presso la propria abitazione.
(ii) con specifico riferimento alle giornate suddette, Lei si è assentata dal domicilio indicato durante le fasce orarie di reperibilità che pertanto non sono state rispettate.
C) Con riferimento alla Sua assenza per malattia nel periodo intercorrente tra il 14.07.2018 ed il 23.07.2018
(come anzidetto giustificato dal certificato n. 211926432 rilasciato in data 16.07.2018 dalla dott.ssa Per_1
risulta che:
[...]
(i) nelle giornate del 14.07.2018 e del 15.07.2018, Lei non fosse affetta da una patologia incompatibile, anche solo in parte, con la prestazione lavorativa in quanto:
• nella giornata di sabato 14 luglio 2018 Lei è uscita di casa, assieme ad altra persona, verso le ore
10.40 a bordo di una Suzuki Burgman per andare presso un supermercato di Capaci (PA). Verso le ore 11.20 si è recata all'Isola Nautica presso Isola delle Femmine. Dopo una ventina di minuti è salita a bordo di una barca e si è allontanata. Ha fatto rientro al porticciolo alle ore 17.00, dopodiché si è riavviata con la moto per fare rientro alle ore 17.15 circa presso la Sua abitazione.
• Nella giornata di domenica 15 luglio 2018 Lei è uscita di casa, assieme ad un'altra persona, verso le ore 9.25 a bordo di una Suzuki Burgman per portarsi ad Isola delle Femmine. Alle ore 10.10 circa, è salita in barca assieme ad altre persone per poi allontanarsi in mare. Successivamente alle ore 15.30 ha fatto rientro in porto per dirigersi verso il lungomare di Isola delle Femmine per giungere una decina di minuti più tardi in una gelateria in Viale Marino. Dopodiché ha fatto rientro presso l'abitazione verso le ore 16 circa.
(ii) con specifico riferimento alle giornate suddette, Lei si è assentata dal domicilio indicato durante le fasce orarie di reperibilità che pertanto non sono state rispettate.
Con riferimento alle circostanze in fatto in precedenza riportate dettagliatamente, alla luce di quanto previsto dall'art. 47 del CC IA (obbligo durante il periodo di malattia di rispettare le fasce di reperibilità dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00) nonché dalla normativa vigente (art. 5 Legge
638/1983 e D.M. 15.7.1986) risulta evidente che Lei è ripetutamente venuta meno ai Suoi doveri contrattuali, non essendo nelle giornate suddette stata presente presso l'indirizzo di Via Argo n. 2 a Carini
(PA) come dovuto. Rileviamo inoltre che, durante il periodo di inibizione al lavoro, Lei abbia tenuto ripetutamente comportamenti incompatibili con il suo stato di malattia essendo più volte uscita dall'abitazione per svolgere diverse commissioni o per attività ludico ricreative. Tali comportamenti, infatti, da un lato denoterebbero uno stato di salute incompatibile con la dichiarata inabilità al lavoro;
dall'altro ove
Lei si fosse trovata effettivamente in uno stato di debilitazione per malattia, avrebbero potuto incidere in maniera negativa sulla Sua guarigione psico-fisica o nell'ipotesi più favorevole aver rallentato la stessa. In pag. 3/21 ogni caso, dall'analisi della sequenza dei certificati medici relativi alle assenze innanzi riportate, emerge in maniera evidente un asserito stato di malattia continuativa che nella stragrande maggioranza dei casi si sarebbe estinto con la giornata di venerdì per poi riprendere, senza soluzione di continuità, il lunedì successivo. Risulta pertanto evidente il Suo intendimento di sottrarsi sistematicamente ai Suoi obblighi contrattuali, ed in particolare a quello di rendere la prestazione lavorativa contrattualmente dovuta, nonché il palese contrasto tra la condotta da Lei tenuta e l'esistenza di una “situazione patologica” atta ad impedirle di eseguire, anche solo in parte, la prestazione lavorativa. Sulla base dei dati forniti dagli Uffici interni competenti e delle verifiche effettuate, risulta inoltre alla scrivente struttura che Lei nella giornata del
13.8.2018 non abbia prestato regolare servizio senza che sia stata preventivamente autorizzata dalla Sua
Responsabile alla fruizione di permessi, giorni di ferie o altro, né sia pervenuta all'Azienda alcuna documentazione medica attestante le Sua assenza. Quanto sopra si pone in contrasto con quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali circa l'obbligo del dipendente di giustificare le proprie assenze dal servizio, nonché, sotto un profilo di carattere generale, dall'art. 94 del CC e dall'art. 2104 del codice civile, in base ai quali il lavoratore, nel pieno rispetto delle norme contrattuali, deve tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di correttezza e di disciplina. Con riferimento alla giornata del 13 agosto 2018 Lei risulta pertanto assente ingiustificata. Risulta infine che Lei non si sia presentata alla visita medico-collegiale ex art. 5 L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) – convocata per il giorno 30.07.2018 alle ore
12.45 – presso l'Unità Operativa di Medicina Legale-Azienda Usl di Bologna nonostante Lei, nelle giornate del 28.07 e 29.07.2018 (immediatamente precedenti alla visita), abbia svolto attività ludico ricreative ed abbia tenuto dei comportamenti apparentemente incompatibili con la dichiarata impossibilità a presentarsi alla predetta visita di idoneità”.
2. L'adito Tribunale, all'esito della fase sommaria, espletata mediante l'audizione di informatori, ha accolto il ricorso, così statuendo: “annulla il licenziamento impugnato e ordina alla società convenuta di reintegrare la dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
condanna inoltre la società convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 co.4 St.lav., in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.389,54), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal licenziamento fino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione”.
2.1. A sostegno della decisione, ha reso le seguenti argomentazioni:
- non sussiste la dedotta nullità del licenziamento ex art. 2110, comma 2, c.c. poiché “il potere di recesso è stato esercitato dalla società convenuta non già a causa del protrarsi delle assenze dal servizio per malattia della lavoratrice, bensì per l'asserita sussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto, con conseguente inapplicabilità” del“l'istituto della nullità, impropriamente invocato”;
- la datrice di lavoro ha rispettato il procedimento previsto dall'art. 7, l. 300/1970 ed ha reso conoscibile alla dipendente il codice disciplinare, affisso al piano terra dello stabile aziendale, accanto alla timbratrice, oltre che nella bacheca aziendale;
pag. 4/21 - la contestazione degli addebiti è tempestiva, in quanto formulata e comunicata pochi giorni dopo la consegna alla società datrice del report investigativo dell'agenzia , avvenuta in CP_3 data 20.8.2018;
- la relazione investigativa è utilizzabile, in quanto frutto di legittimi accertamenti disposti dal datore di lavoro e confermata nel contenuto dall'informatore Per_3
- le condotte ascritte alla lavoratrice sono tutte materialmente sussistenti, in quanto accertate all'agenzia investigativa, ma occorre valutarne, anche ai fini della dedotta insussistenza del fatto contestato nella sua dimensione di illiceità, la concreta offensività ed antigiuridicità, nonché
l'effettiva imputabilità soggettiva;
- le assenze nella fascia antimeridiana del 2 e 3.6.2018, per le loro caratteristiche di breve durata
(circa un'ora) e verosimile finalizzazione al reperimento di beni di prima necessità (in quanto comprensive di soste in farmacia e supermercato) sono di modestissima entità offensiva;
- anche l'assenza del 16.6.2018, legata ad una visita ad un salone di bellezza, è di durata limitata
(circa un'ora), laddove le più lunghe assenze del 17.6 e del 14 e 15.7.2018, sono motivate da intenti ricreativi;
- tuttavia, come ammesso anche dalla società datrice, la dipendente in altre e più numerose occasioni era stata presente presso la propria abitazione nelle fasce di reperibilità, rendendosi reperibile per i controlli, sicchè non consta un sistematico inadempimento all'obbligo di permanenza domiciliare;
- l'informatore , marito della lavoratrice, ha riferito che la moglie era solita trattenersi Tes_1 presso l'abitazione durante le fasce orarie di reperibilità, che quando aveva necessità di uscire lo comunicava all'Inps via mail, e che, in quanto titolare di patente per disabili, veniva di norma sempre accompagnata;
-lo stesso informatore ha dichiarato che la ricorrente generalmente rispettava le fasce orarie Per_3 di reperibilità;
- le attività ludico-ricreative all'aperto, in considerazione delle patologie di matrice depressiva e ansiosa sofferte dalla ricorrente, devono ritenersi compatibili con la sua ripresa psico-fisica, né la società datrice ha provato il contrario;
- con riferimento all'assenza del 13.8.2018, a fronte delle contrastanti dichiarazioni rese dagli informatori e circa l'invio da parte della lavoratrice di una comunicazione Tes_2 Tes_1 preventiva dell'impedimento a recarsi al lavoro, può stimarsi sussistente quantomeno una volontà in capo alla ricorrente di informare per le vie brevi l'azienda della propria assenza, circostanza, questa, che induce a non ravvisare un comportamento tale da legittimare la sanzione espulsiva;
- con riferimento, invece, all'assenza alla visita medico-collegiale, l'informatore ha Tes_1 dichiarato che l'ASP di Bologna, avvisata dell'impossibilità per la ricorrente a sottoporsi alla visita programmata, si sarebbe resa disponibile ad effettuarla in altra data, senza contare che la pag. 5/21 stessa ha ammesso la possibilità di inviare la dipendente a visita presso una diversa CP_1 struttura sanitaria posta nel suo Comune di residenza;
- in definitiva, accertata l'insussistenza ed irrilevanza dei fatti contestati alla lavoratrice, difetta la giusta causa invocata a fondamento della sanzione espulsiva;
né sono d'altro canto ravvisabili gli estremi del giustificato motivo soggettivo invocato in via subordinata da parte datoriale, trattandosi di condotte connotate da sostanziale liceità.
3. Avverso tale ordinanza, la ha proposto opposizione ex art. 1, Controparte_2 comma 51, l. 92/2012, lamentando, in particolare, l'erronea esclusione da parte del giudice della fase sommaria del carattere di antigiuridicità delle condotte materiali pacificamente tenute dalla lavoratrice. A dire dell'opponente, il Tribunale aveva omesso di considerare che: - le attività svolte fuori dall'abitazione durante le fasce di reperibilità non erano motivate da esigenze urgenti e indifferibili;
- risultava conclamato il «ripetuto mancato rispetto delle fasce orarie di reperibilità in ben 6 giornate delle 8 complessive di osservazione»; - l'informatore , al cospetto delle risultanze Tes_1 cristallizzate nel report investigativo, si rivelava del tutto inattendibile;
- l'assenza del 13.8.2018 era comunque ingiustificata, in quanto pacificamente non comunicata nel rispetto delle regole e prassi aziendali, come confermato dall'informatore - quanto alla mancata Tes_2 presentazione alla visita medica, non giustificata da uno stato di malattia, lo stesso Tes_1 aveva riferito essere stata preavvertita solo l'ASP Bologna, e non già l'azienda, comunque non gravata da alcun obbligo di riprogrammazione del controllo in luogo viciniore alla residenza della ricorrente.
4. Con sentenza definitiva in data 12.11.2024, il Tribunale, espletata istruttoria orale e c.t.u. medico-legale, ha così statuito: “in accoglimento parziale dell'opposizione proposta, revoca l'ordinanza resa in data 2.07.2020 ai sensi dell'art. 1, commi 47 e ss. della legge n. 92/2012; convertito il licenziamento oggetto di causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo ne dichiara la legittimità; condanna parte opposta alla restituzione della differenza tra l'anzidetto maggior importo ricevuto a titolo di indennità ex art.
18, comma 4, legge 300/1970 e il predetto minore importo spettante a titolo di indennità di mancato preavviso”.
4.1. Il giudice della fase di opposizione, ribadite le argomentazioni già svolte nell'ordinanza opposta in ordine alle questioni sollevate dalla lavoratrice di nullità del licenziamento ex artt.
2110, comma 2, c.c., di violazione procedimentale ed affissione del codice disciplinare, nonché di tardività della contestazione, ha valutato nel complesso gli esiti dell'istruttoria svolta nella fase sommaria ed in quella successiva, svolgendo le seguenti considerazioni:
- è infondata la questione relativa alla mancata ricomprensione delle condotte addebitate alla lavoratrice all'interno del codice disciplinare affisso, in quanto le infrazioni di cui si controverte non sono catalogabili tra gli obblighi attinenti a specifici aspetti dell'organizzazione di lavoro dell'azienda, ma discendono, in via generale, da norme di legge e investono, in modo ampio, pag. 6/21 l'interesse dell'impresa a potersi valere della prestazione lavorativa, riconnettendosi a valori generalmente accettati;
- quanto ai profili probatori, le dichiarazioni di – da scrutinare con particolare Tes_1 attenzione, in quanto coniuge di parte opposta – sono inattendibili, in ragione delle contraddizioni in cui è incorso tra l'escussione nella fase sommaria e quella nella fase di opposizione, tanto in ordine alle date coincidenti con gli accertamenti investigativi, quanto in ordine alla trasmissione all'azienda di comunicazioni preventive dell'assenza dal lavoro e all'impossibilità a presenziare a visita medica da parte della lavoratrice (“ , nella fase Tes_3 sommaria, ha dichiarato che l'opposta aveva telefonato in azienda ed aveva interloquito probabilmente con Par una collega non meglio specificata e di nome ' vero, risulta in alla sede di Bari Parte_2 Pt_4 dell'azienda] mentre nella fase di opposizione [e successivamente all'audizione della sig.ra che ha Tes_2 riferito di aver solitamente ricevuto i certificati di malattia della sig. ra ha dichiarato che la dipendente Pt_1 che rispose alla telefonata in argomento della moglie fu 'o la signora o la signora ); Parte_2 Tes_2
- nemmeno le dichiarazioni di depongono con certezza nel senso della presenza CP_4 costante in casa della lavoratrice nelle giornate oggetto di contestazione, anche in considerazione della sua incapacità di ricordare date ed orari e della sua presenza meramente saltuaria ed episodica presso l'abitazione dei coniugi;
Tes_1
- le restanti deposizioni, di opposto tenore, si appalesano più attendibili, in quanto non contraddittorie ed avvalorate dall'ulteriore materiale probatorio;
- lo svolgimento da parte di delle attività riportate nella lettera di contestazione disciplinare Pt_1 può ritenersi dimostrato sulla base del contenuto della relazione dell'agenzia investigativa, così come confermato in giudizio dagli investigatori e Troia;
Per_3
- tuttavia, la consulenza tecnica espletata, da un lato ha accertato la giustificatezza delle assenze per malattia della lavoratrice, certamente impossibilitata nelle giornate in questione a rendere la specifica prestazione lavorativa di impiegata della struttura amministrativa, dall'altro ha escluso che le attività descritte nel report investigativo abbiano prodotto ritardata guarigione dalle affezioni o ne abbiano compromesso la cura;
- d'altro canto, proprio sulla base delle risultanze della relazione investigativa risulta conclamato che la lavoratrice si sia assentata dal proprio domicilio nelle giornate contestate durante le fasce orarie di reperibilità, in violazione dell'art. 47 CC IA, nonché dell'art. 5, l. 638/1983 e del
D.M. 15.7.1986;
- la violazione dell'obbligo di reperibilità può essere idonea a ledere il vincolo fiduciario, senza che risulti al contempo la falsità della malattia allegata, sempre che il lavoratore non dimostri l'impossibilità di osservare le previste fasce orarie in ragione di esigenze di terapie mediche urgenti e indifferibili o improvvise e cogenti situazioni di necessità;
- nel caso di specie, a fronte degli allontanamenti dal domicilio nelle giornate di cui al report investigativo, non risultano accertate, né in alcun modo allegate, le – ipotetiche – improvvise pag. 7/21 situazioni di necessità, tali da rendere indifferibile la presenza della lavoratrice in luogo diverso dall'abitazione proprio durante le fasce orarie di reperibilità, piuttosto che in altri frangenti;
in altri termini, anche volendo ammettere che gli allontanamenti dal domicilio siano avvenuti, come indicato dal CTU, allo scopo di ritrovare aspetti della normale vita quotidiana, nell'ottica di una guarigione, non risulta, ne è stato dedotto, il perché la lavoratrice abbia dovuto svolgere tali attività proprio nelle giornate e nelle ore interessate dall'obbligo di reperibilità;
- dunque, l'addebito datoriale, a differenza di quanto opinato dal giudice della fase sommaria, va ritenuto effettivamente sussistente, né la circostanza che la lavoratrice sia stata reperita presso il domicilio in occasione di precedenti visite fiscali elide l'esistenza del fatto o l'antigiuridicità dello stesso;
- anche l'addebito relativo all'assenza ingiustificata dal lavoro in data 13.8.2018 risulta provato, non essendo emerso che la lavoratrice abbia in tempo utile recapitato all'azienda alcun certificato di malattia o sia stata autorizzata alla fruizione di ferie o permessi, alla stregua di quanto riferito dal superiore gerarchico Tes_2
- quanto, infine, all'omessa presentazione a visita presso la ASP di Bologna in data 30.7.2018, seppur il materiale istruttorio non dimostra l'inoltro da parte della lavoratrice di alcuna comunicazione di impedimento – né alla struttura sanitaria, né all'azienda – nondimeno la mancata comparizione deve stimarsi giustificata, sulla base della valutazione del CTU, che ha ravvisato “lo scopo cautelativo di evitare un trasferimento extra regionale dalla Sicilia a Bologna a seguito della recente esecuzione TC addome data 23/07/2018 con riscontro di linfonodi di dimensioni aumentate in sede ilare epatica e porto-cavale”;
- l'accertata condotta di allontanamento dal domicilio in ben sei giornate, peraltro all'interno di un arco temporale non esteso, in modo tale da conculcare la possibilità legittimamente riconosciuta di controllo datoriale in ordine all'effettività dello stato di malattia, è sicuramente grave ed evidenzia noncuranza della dipendente per le prerogative datoriali;
- in un contesto in cui la lavoratrice ha svolto perlopiù attività ricreative, che ben avrebbero potuto tenersi in altri momenti, o, comunque, attività non denotanti alcuna impellente necessità di allontanamento dal domicilio, l'ulteriore condotta di assenza ingiustificata del 13.8.2018 denota vieppiù grave indifferenza per le esigenze organizzative datoriali;
- tuttavia, in considerazione dell'effettività delle malattie poste a base delle assenze dal lavoro, dell'anteriore effettuazione di altre visite fiscali e della limitazione dell'assenza ingiustificata a una sola giornata, benché le condotte siano tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tipico del rapporto di lavoro, non possono essere ritenute tali da non consentirne la prosecuzione neppure in via provvisoria;
- di conseguenza, il licenziamento va riqualificato in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per cui spetta alla lavoratrice, secondo il contratto collettivo applicabile, l'indennità di mancato preavviso pari a sei mensilità, per un totale di 14.337,24 €, da porre in compensazione pag. 8/21 con il maggiore importo, pacificamente già versato, di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- l'accoglimento parziale dell'impugnativa di licenziamento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in relazione sia alla fase sommaria, sia a quella di opposizione.
5. Avverso tale sentenza, con ricorso del 22.11.2024, ha proposto motivato Parte_1 reclamo. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituita la Controparte_2 con apposita memoria del 31.1.2025, per chiedere il rigetto dell'avversa iniziativa processuale e spiegare reclamo incidentale.
5.1. La reclamante principale affida il reclamo a cinque motivi. Con il primo, rubricato
“violazione dell'art. 2110 comma secondo c.c.”, ripropone la questione della nullità del licenziamento perché intimato durante la malattia e prima del termine del periodo di comporto. Stigmatizza la contraddittorietà della sentenza reclamata, nella parte in cui ha affermato che il potere di recesso datoriale è stato esercitato per giusta causa, pur avendo al contempo escluso la sussistenza dei relativi presupposti, riqualificando il licenziamento alla stregua di giustificato motivo soggettivo.
5.2. Con il secondo, si duole della violazione dei principi e dei criteri in tema di ripartizione degli oneri probatori e dell'erroneo apprezzamento e malgoverno delle risultanze istruttorie. Sostiene che erroneamente il giudice della fase di opposizione avrebbe ritenuto inattendibile , Tes_1 coniuge in regime di separazione dei beni, e indifferente alle parti in causa, i quali CP_4 avevano concordemente avvalorato la tesi difensiva della lavoratrice, per poi riconoscere prevalenza ai testi escussi ad iniziativa datoriale, e Troia, che, invece, non avevano affatto Per_3 confermato le circostanze di fatto relative agli addebiti mossi alla lavoratrice.
Sostiene che, per tal via, il giudicante avrebbe finito per sconfessare financo le conclusioni del proprio ausiliare, il quale era stato perentorio nell'asseverare l'impossibilità per la lavoratrice di espletare attività lavorativa nelle giornate oggetto di contestazione.
Aggiunge che, trattandosi di un procedimento con rito c.d. “Fornero” di tipo “bifasico- monoprocessuale”, il giudice della fase di opposizione non avrebbe potuto trascurare gli elementi istruttori emersi nel corso della fase sommaria.
Riporta le dichiarazioni rese dagli informatori e dai testimoni, insistendo, in particolare, sulle propalazioni di , e circa la permanenza della lavoratrice presso il Tes_1 CP_4 Per_3 domicilio nelle fasce di reperibilità e circa la presenza in organico della di una CP_1 dipendente di nome , onde spiegare il riferimento di all'interlocutrice Parte_5 Tes_1 telefonica della coniuge chiamata “ ”. Parte_2
5.3. Con il terzo motivo, si duole del fatto che le circostanze di prova su cui hanno riferito i testi di parte datoriale e poste a base della decisione non vertevano su “fatti articolati in articoli separati”, attingendo alla narrativa della memoria difensiva della con conseguente genericità ed CP_1 indeterminatezza delle deposizioni acquisite. pag. 9/21 5.4. Con il quarto motivo, stigmatizza la disposta conversione del licenziamento da giusta causa a giustificato motivo, rilevando come la manifesta insussistenza degli addebiti disciplinari e/o l'evidente sproporzione del provvedimento espulsivo avrebbero dovuto indurre il giudicante a ritenere illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro.
Sostiene la contraddittorietà della decisione nella parte in cui, pur condividendo le conclusioni del CTU, circa l'effettività delle patologie sofferte e la giustificatezza della mancata prestazione di attività lavorativa, ha nondimeno affermato la legittimità del recesso datoriale.
Evidenzia che, comunque, le assenze contestate non integravano un sistematico inadempimento all'obbligo di permanenza domiciliare nelle fasce di reperibilità e che la lavoratrice, allorquando non poteva rispettarle, era solita avvisare l'Inps a mezzo e-mail.
Aggiunge che sempre il CTU aveva accertato l'inesigibilità della trasferta a Bologna per la sottoposizione a una visita medica che la lavoratrice aveva, comunque, avvisato di non poter sostenere, dichiarandosi al contempo disponibile a recarsi presso la ASP di Palermo.
Ribadisce che la condotta complessiva della lavoratrice era unicamente volta a tutelare il proprio stato di salute, anche in vista dell'auspicabile guarigione e della ripresa dell'attività lavorativa, laddove, invece, era stata l'azienda ad improntare il proprio comportamento al perseguimento dell'unica finalità di interrompere il rapporto di lavoro.
5.5. Con il quinto ed ultimo motivo, viene riproposta la questione dell'intempestività della contestazione disciplinare rispetto alla commissione dei fatti e si rimarca il difetto di previsione nel codice disciplinare del licenziamento quale sanzione tipica delle condotte contestate.
6. Con un unico, articolato motivo di reclamo incidentale, la si Controparte_2 duole dell'esclusione da parte del giudice dell'opposizione della giusta causa di licenziamento, evidenziando che: - la società aveva contestato puntualmente la consulenza tecnica, anche con il supporto di una perizia di parte, non adeguatamente riscontrata dal CTU e neppure confutata dal
Tribunale; - l'effettività della malattia, quand'anche sussistente, non esonerava la lavoratrice dagli obblighi di giustificare le assenze dal servizio, rispettare le fasce di reperibilità e comunicare al datore l'assenza alla visita medico-collegiale; - il licenziamento per giusta causa ha costituito misura adeguata e proporzionata, anche a fronte delle sole condotte ritenute provate dal giudicante, stante la reiterata e pervicace violazione degli obblighi di reperibilità e di comunicazione, prescindenti dallo stato di malattia del prestatore;
- le patologie sofferte dalla lavoratrice e l'astratta possibilità di convocazione a visita della stessa presso una struttura sanitaria posta nel suo luogo di residenza nulla toglievano agli addebiti, pienamente dimostrati sulla scorta dell'istruttoria svolta, ed anche singolarmente idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, stante la grave incidenza sul rispetto di basilari regole di correttezza e buona fede.
pag. 10/21 7. Disattesa con ordinanza del 14.1.2025 l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza reclamata, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, tentata infruttuosamente la conciliazione, all'udienza del 4.12.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
8. Ritiene il Collegio che il reclamo principale della lavoratrice non possa trovare accoglimento e che, invece, sia fondato il reclamo incidentale della società datrice.
9. Ragioni di ordine logico-espositivo suggeriscono di prendere le mosse dal quinto motivo di reclamo principale, per rilevarne l'inammissibilità.
Giova premettere che nel rito c.d. “Fornero” il reclamo previsto dall'art. 1, comma 57, l. 92/2012
è, nella sostanza, un appello, con la conseguenza che, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano le norme sull'appello del rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità e affidabilità; in particolare, a) la disciplina dell'atto introduttivo
è quella dell'art. 434 c.p.c.; b) il reclamante ha l'onere, a pena di decadenza, di riprodurre le domande non accolte o rimaste assorbite nella sentenza di primo grado, in assenza di specifiche disposizioni in contrasto con l'art. 346 c.p.c.; c) il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dal reclamante, la cui formulazione consuma il diritto di impugnazione.
Orbene, nella specie, a fronte della articolata, esaustiva e condivisibile motivazione resa dal giudice di primo grado con riferimento sia alla questione della tempestività della contestazione degli addebiti (pagg.
6-7 della sentenza impugnata), sia al profilo di mancata ricomprensione delle condotte addebitate all'interno del codice disciplinare affisso in azienda (pag. 16, ibidem), la reclamante principale si è limitata a riproporre apoditticamente le proprie tesi (v. pagg. 36 dell'atto di reclamo: “la contestazione disciplinare è stata predisposta … a distanza di quasi tre mesi dal primo fatto contestato … la relazione investigativa era stata consegnata almeno un mese prima rispetto alla contestazione … il licenziamento non è previsto dal codice disciplinare quale sanzione tipica delle condotte oggetto di contestazione”), senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni della sentenza che avevano già disatteso tali scarne argomentazioni con puntualità e rigore, e, quindi, senza neppure tentare di confutare le specifiche ragioni poste nella decisione in senso sfavorevole alla lavoratrice (vale la pena trascrivere per esteso i passaggi già riassunti in narrativa;
quanto al primo profilo: “la contestazione disciplinare … è stata formulata e comunicata pochi giorni dopo la consegna alla società - avvenuta in data 20/08/2018 - del report contenente gli esiti delle indagini commissionate dall'agenzia … la tempestività della contestazione disciplinare va valutata in rapporto CP_3 alla data di effettiva conoscenza delle condotte poi contestate e non invece alla data di accadimento delle stesse. L'opponente ha preso cognizione in data 20/08/2018 del report dell'agenzia investigativa e ha inviato la comunicazione di licenziamento disciplinare in data 24/09/2018, termine senz'altro tempestivo, se verificato non già in rapporto alla collocazione temporale dei fatti materiali contestati, bensì all'effettiva
pag. 11/21 conoscenza degli stessi”; quanto al secondo: “Tra gli illeciti disciplinari devono essere distinti quelli attinenti all'organizzazione aziendale e ai modi di produzione [che si connettono a norme per lo più ignote alla generalità e perciò conoscibili solo se espressamente previste e per le quali è necessaria la previa pubblicazione del codice disciplinare] e quelli manifestamente contrari ai valori generalmente accettati … o palesemente in contrasto con l'interesse dell'impresa [in relazione ai quali non occorre la garanzia della specifica inclusione nel codice disciplinare…]. Nessun dubbio può esserci in merito alla catalogabilità delle infrazioni in argomento nella seconda delle due categorie appena riportate in quanto trattasi di obblighi non attinenti a specifici aspetti dell'organizzazione di una particolare azienda [che possono rivelarsi sconosciuti alla collettività] ma discendono in via generale da norme di legge ed investono, in modo più ampio, l'interesse dell'impresa a potersi valere della prestazione lavorativa…”).
In altri termini, indipendentemente dalla correttezza dei trascritti passaggi argomentativi, che pure questa Corte condivide appieno, vi è che la decisione gravata non è minimamente scalfita dal motivo di reclamo, che difetta in radice del necessario requisito di specificità, nella misura in cui alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata non risultano contrapposte quelle della reclamante principale in modo chiaro, preciso e almeno potenzialmente idoneo ad incrinare il fondamento logico della motivazione e, quindi, a determinare le modifiche richieste alla decisione (sulla necessità che l'impugnazione consenta non soltanto di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma esponga le ragioni sulle quali si fonda con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, v. Cass.
16.1.2020, n. 795; Cass. 27.9.2016, n.18932; nonché Cass., nn. 16262/2012 e 8548/2012; sulla insufficienza di doglianze che si esauriscano in reiterazione di richieste già svolte nel precedente grado del giudizio e nell'affermazione che le stesse siano meritevoli di accoglimento senza indicazione specifica degli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza, v. Cass. 18.4.2012,
n. 6069).
A ciò si aggiunga, per completezza argomentativa, con riferimento al tema solo accennato dalla reclamante principale del difetto di tipizzazione dell'illecito disciplinare, che in tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo non è comunque vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (così ex plurimis Cass.,
14/06/2022, n. 19181).
10. Discorso in parte analogo va condotto con riferimento al primo motivo di reclamo principale, posto che il giudice dell'opposizione sul punto ha giustamente ribadito quanto già osservato nella fase sommaria, chiarendo che la lavoratrice aveva impropriamente invocato la nullità del licenziamento irrogatole in costanza di malattia, sulla scorta dei principi affermati da Cass.,
SS.UU., n. 12568/2018, laddove nella specie “il potere di recesso è stato esercitato dalla società
pag. 12/21 opponente non già a causa del protrarsi delle assenze dal servizio per malattia della lavoratrice, bensì per
l'asserita sussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto;
sono dunque inapplicabili i principi sanciti dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata, così come non opera l'istituto della nullità” (v. pagg.
3-4 della sentenza impugnata).
Anche in questo caso, il motivo di reclamo si esaurisce nella pedissequa riproposizione della tesi giuridica, già motivatamente valutata come infondata dal giudice di prime cure, senza alcuna censura rivolta all'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, tale da poterne incrinarne anche soltanto in astratto la tenuta.
L'unica critica della reclamante principale attiene all'asserita contraddittorietà della ricostruzione in diritto, che da un lato ha affermato l'inapplicabilità dei principi relativi al licenziamento irrogato in costanza di malattia del prestatore di lavoro all'ipotesi di “giusta causa”, dall'altro ne ha escluso la sussistenza, qualificando diversamente il recesso datoriale.
Senonchè, pur volendo prescindere dal rilievo che, come dedotto dalla società reclamata,
l'irrecedibilità dal rapporto durante lo stato di malattia, salve le ipotesi di giusta causa (sin da
Cass., n. 11674/2005), comporta pacificamente solo l'inefficacia del licenziamento sino alla cessazione della malattia (v. Cass., nn. 9896/2006; 23063/2013), tale censura è destinata a restare assorbita dall'accoglimento del reclamo incidentale (su cui v. infra).
11. Infondato è anche il terzo motivo di reclamo, volto a stigmatizzare la violazione dell'art. 244
c.p.c. da parte della che avrebbe, nel ricorso in opposizione richiesto la prova per testi CP_1
“sulle circostanze esposte…ai paragrafi…., capitoli….”, e, dunque, senza dedurla ritualmente con articoli separati, “non potendo tale prova coincidere con tutta l'esposizione in narrativa, come comprensiva di 'giudizi' e 'valutazioni di stretto diritto'”.
E' agevole osservare come la censura non colga nel segno, atteso che, come emerge per tabulas dall'esame degli atti del giudizio di primo grado: - il giudice, con ordinanza del 21.3.2021, ha proprio invitato la società opponente a riformulare le capitolazioni probatorie (precisamente: “a sintetizzare e ridurre i capitoli oggetto della prova per testi”), limitandole a quelle effettivamente rilevanti per la dimostrazione dei fatti controversi e non documentate, e, soprattutto, emendandole e depurandole da giudizi e valutazioni;
- la società ha ottemperato CP_1 all'invito del giudicante, depositando telematicamente la nota istruttoria del 24.6.2021, recante l'articolazione di n. 15 specifici capitoli di prova testimoniale;
- il giudice ha ammesso la prova testimoniale tenendo conto delle capitolazioni così come riformulate, appunto, con la citata nota istruttoria, e non già di quelle originariamente formulate per relationem rispetto alla narrativa del primo atto difensivo.
Ne consegue che la prova testimoniale – diversamente da quanto lamentato dalla reclamante principale – non si è svolta sulle circostanze – a suo dire, generiche e valutative – riportate nella narrativa del ricorso in opposizione, bensì sui capitoli di prova – opportunamente delimitati e pag. 13/21 circoscritti – contenuti nella citata nota istruttoria;
né, del resto, la lavoratrice ha sollevato in questa sede alcuna doglianza in ordine alla nuova capitolazione articolata dalla società e depositata – è bene ribadire – in ottemperanza ad un espresso ordine del giudice.
12. I restanti motivi di reclamo principale ed incidentale possono essere congiuntamente trattati, in quanto tutti variamente connessi alla valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure.
Sul punto giova premettere che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento prospettato dalle parti o a confutare ogni deduzione difensiva (cfr. ex plurimis Cass., n. 6697/2009).
Ciò detto, questa Corte condivide il ragionamento del giudice della fase di opposizione, che all'esito di un'istruttoria esaustiva e più approfondita rispetto a quella – fisiologicamente – sommaria propria della precedente fase, ha stimato, sulla base di plurimi e solidi elementi,
l'inattendibilità dei testi e escussi ad iniziativa della lavoratrice. Tes_1 Tes_4
12.1. Correttamente il Tribunale ha evidenziato che nessuno dei due propalanti, pur avendo genericamente asserito il rispetto da parte della lavoratrice delle fasce di reperibilità, aveva potuto confermare di ricordare con certezza proprio le giornate e le circostanze oggetto di addebito disciplinare;
d'altro canto, le suddette dichiarazioni non possono che essere recessive rispetto ai dati obiettivi cristallizzati – e, per la verità, neppure seriamente dibattuti – nel report investigativo agli atti.
Altrettanto correttamente il Tribunale ha valorizzato il contenuto della relazione investigativa, il cui contenuto è stato, peraltro, interamente confermato dagli investigatori nel corso della loro audizione (cfr. dichiarazioni di all'udienza del 30.9.2019; cfr. deposizione di Troia, che ha Per_3 precisato di aver anch'egli personalmente svolto gli accertamenti, pur non avendo collazionato la relazione in atti, all'udienza del 28.6.2022), essendo legittimo che il datore di lavoro si serva delle agenzie investigative per verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni facenti capo al dipendente con riguardo a comportamenti tenuti al di fuori dell'ambito lavorativo disciplinarmente rilevanti (v. ex plurimis Cass., n. 12810/2017); e ciò in quanto, a ben vedere, non si verte in ipotesi di controllo datoriale circa l'esecuzione della prestazione, bensì di verifica e controllo di un comportamento extralavorativo illecito (sul punto, fra le altre, Cass., n.
848/2015).
Orbene, come già diffusamente rassegnato nella sentenza reclamata, il report in questione contiene una dettagliata indicazione delle date e degli orari in cui la lavoratrice è stata colta nello svolgimento di varie attività al di fuori del proprio domicilio;
d'altro canto, ella non ha mai disconosciuto di essere il soggetto raffigurato nei fotogrammi inseriti nella relazione investigativa,
pag. 14/21 né ha specificamente contestato le date e gli orari registrati dagli investigatori (e, tantomeno, la coincidenza di detti orari con le fasce di reperibilità che, pacificamente, era tenuta a rispettare).
A nulla rileva il passaggio del contributo dichiarativo dell'informatore su cui tanto insiste Per_3 la reclamante principale, secondo cui la lavoratrice avrebbe rispettato le fasce di reperibilità
(“…generalmente la ricorrente rispettava le fasce di reperibilità, mancando di assentarsi dal proprio domicilio durante le stesse…”), e ciò sia perché, come già detto, deve prevalere, anche in questo caso, il contenuto obiettivo dell'accertamento investigativo, sia perchè tale affermazione non è evidentemente riferita alle giornate relative al suddetto accertamento, come reso palese dall'uso dell'avverbio “generalmente”; e d'altro canto, questa singola dichiarazione di nel contesto Per_3 complessivo della sua deposizione, resta ininfluente, non comprendendosi come il propalante possa essere a conoscenza del comportamento della lavoratrice in periodi diversi da quello relativo all'osservazione da lui personalmente condotta.
A ciò si aggiunga che, come evidenziato dal Tribunale, lo stesso ha finito per ammettere Tes_1 che la coniuge usciva di casa anche durante le fasce di reperibilità, sostenendo che “io non ero in casa perché per lavoro sono fuori tutto il giorno;
tuttavia sapevo che mia moglie era presso la nostra abitazione … in quelle giornate l'ho sempre sentita telefonicamente e dunque sapevo che era a casa, salvo i momenti in cui si allontanava, per esempio per fare la spesa o recarsi in farmacia” (v. verbale udienza del
11.11.2021); mentre il teste ha lasciato intendere di non essere depositario, in realtà, di Tes_4 alcuna cognizione diretta degli episodi in contestazione, in quanto “mi recavo personalmente due/tre volte a settimana in vari orari a casa della sig.ra (v. verbale udienza del 18.10.2022). Pt_1
12.2. Analogamente, quanto alle comunicazioni preventive che la lavoratrice assume di aver indirizzato alla società datrice, quantomeno per le vie brevi, il Collegio condivide l'apprezzamento svolto dal Tribunale, liddove, richiamata la previsione di cui all'art. 43 del
CC IA (secondo cui “…l'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve far pervenire all'azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia indicata nel certificato medico precedente...”), ha rilevato l'assenza di prova di qualsivoglia tempestiva comunicazione relativa all'assenza del 13.8.2018, valorizzando all'uopo anche la testimonianza di Tes_2 superiore gerarchica della lavoratrice, che aveva escluso di aver autorizzato la fruizione di ferie, permessi o congedi, come pure di aver ricevuto richieste in tal senso (cfr. verbale udienza del
7.2.2023: “Confermo integralmente la circostanza n. 13) della nota istruttoria” ['Vero che nella giornata del
13.8.2018 la non prestava servizio senza essere stata preventivamente autorizzata dalla Sua Pt_1
Responsabile, signora alla fruizione di permessi e/o giorni di ferie e senza inviare Parte_6 all'Azienda alcuna documentazione medica attestante la Sua assenza?']).
pag. 15/21 La reclamante principale richiama, ancora una volta, le dichiarazioni sul punto di , Tes_1 secondo cui “aveva comunicato in azienda che aveva necessità di assentarsi. Ricordo di essere stato presente al momento della telefonata la mattina del 13 agosto 2018 e ricordo altresì che la collega che ricevette la telefonata in ufficio di cui credo di ricordare il nome, , le disse che in ufficio non c'era nessuno, Parte_2 fuorché lei stessa… ed un'altra collega. Il certificato medico fu trasmesso da mia moglie il successivo 14 agosto”; senonchè, pur volendo prescindere dalla tardiva allegazione – solo in questa sede di reclamo – dell'identità della dipendente della le cui generalità potrebbero attagliarsi CP_1 alla propalazione (tale ), è sufficiente osservare che il Tribunale, anche in questo Parte_5 caso, ha ritenuto inattendibile il coniuge della lavoratrice non soltanto in ragione della dubbiezza dei riferimenti circa l'interlocutrice della telefonata, ma altresì sulla scorta delle stridenti contraddizioni in cui egli è incorso in occasione della sua audizione nella fase di opposizione, riferendo, in modo ancor più generico, impreciso e perplesso e, comunque, in difformità dalla fase sommaria, che “la telefonata fu effettuata in mia presenza per comunicare l'assenza per malattia del giorno 13/08/2018 e per rappresentare che il relativo certificato medico sarebbe stato trasmesso dopo
Ferragosto. Ricordo che rispose dall'ufficio o la signora o la signora dicendo che quel Parte_2 Tes_2 giorno in ufficio erano soltanto loro due e che mia moglie poteva stare tranquilla, inviando il certificato medico appena possibile … il certificato medico è stato rilasciato il 16/08/2018, se non erro…”.
Dunque, ad avviso del Collegio, bene ha fatto il Tribunale a riconoscere prevalenza, sotto il profilo probatorio, alle dichiarazioni dei testi escussi ad iniziativa della Compagnia assicuratrice, che, oltre ad essere maggiormente pregnanti, circostanziate e precise, sono avvalorate dai già citati e di gran lunga più solidi riscontri oggettivi.
12.3. In tale contesto, è appena il caso di precisare l'inconferenza del richiamo della reclamante principale al regime di separazione dei beni prescelto dai coniugi , atteso che non si verte Tes_1 in tema di capacità a testimoniare del coniuge, bensì di attendibilità dello stesso, secondo parametri oggettivi (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e soggettivi (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), che il giudicante ha scrutinato in modo completo e corretto, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. in argomento Cass., nn. 26457/2021; 21239/2019; 7763/2010).
Né ha buona tenuta la doglianza della lavoratrice, secondo cui il primo giudice avrebbe trascurato gli esiti dell'istruttoria sommaria, posto che, come evincibile dalla piana lettura della motivazione della sentenza reclamata, egli ha, invece, rigorosamente proceduto ad una valutazione globale ed unitaria di tutti i contributi dichiarativi, non mancando di porre a confronto le dichiarazioni rese nella fase sommaria ed in quella di opposizione, e fondando il proprio giudizio di attendibilità dei testimoni anche sulle contraddizioni intrinseche ed estrinseche puntualmente rilevate tra i vari contributi assertivi.
pag. 16/21 Nel fare ciò, peraltro, il giudice della fase di opposizione – diversamente da quanto opinato dalla reclamante principale – non si è in alcun modo discostato dagli esiti della CTU, non avendo mai posto in dubbio l'effettività della patologia e la genuinità della condizione di malattia, bensì avendo riscontrato, sotto altro e diverso profilo, in un caso, l'inottemperanza della lavoratrice agli obblighi di tempestiva comunicazione a parte datoriale dello stato di malattia e, in ben sei episodi, all'obbligo di permanenza del lavoratore ammalato presso il domicilio nelle fasce di reperibilità.
E' appena il caso di rilevare che la reclamante principale, pur insistendo sulla sussistenza della sua patologia, anche depressiva, destinata a trarre giovamento dall'espletamento di attività ludico-ricreative, piuttosto che dalla permanenza in luoghi chiusi, non ha mai allegato, prima ancora che dimostrato – financo nella presente sede di gravame, ad onta della centralità giustamente attribuita a tale dato in sentenza (cfr. pag. 14) – alcun elemento idoneo a far anche solo presumere che le suddette attività dovessero essere effettuate nelle giornate in contestazione, indifferibilmente e necessariamente nelle fasce orarie interessate dall'obbligo di reperibilità; tantomeno risulta corroborato il generico riferimento del teste – della cui inattendibilità Tes_1 si è già detto – alla sistematica comunicazione di tali ripetuti allontanamenti all'Inps.
Neppure rileva di per sé, nell'ottica dell'apprezzamento della condotta della lavoratrice, la circostanza che quest'ultima sia stata ripetutamente sottoposta a visite domiciliari a richiesta della datrice, dovendosi anche sul punto condividere la sentenza reclamata, nella parte in cui ha evidenziato che il controllo dello stato di salute del lavoratore ammalato rientra nelle legittime prerogative datoriali;
né consta nel caso di specie che detto potere sia stato esercitato in modo improprio o abnorme in rapporto alla lunga durata dell'assenza, come pure genericamente adombrato dalla reclamante principale (v. pag. 33 dell'atto di reclamo).
13. Tanto detto, è fondata la doglianza della secondo la quale i comportamenti della CP_1 lavoratrice – anche soltanto quelli riconosciuti dimostrati e disciplinarmente rilevanti nella sentenza reclamata –, possono, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, configurare una giusta causa di licenziamento.
Ad avviso del Collegio, il giudice a quo ha correttamente rimarcato il rilievo disciplinare e la gravità del comportamento della lavoratrice e, in particolare, della condotta reiterata di mancato rispetto delle fasce di reperibilità, evidenziando che: - il fatto che la lavoratrice sia stata rinvenuta presso il proprio domicilio in occasione di precedenti visite fiscali non elide né la sussistenza del fatto, né l'antigiuridicità dello stesso;
- la lavoratrice si è resa responsabile dell'allontanamento dal domicilio in ben sei giornate, peraltro all'interno di un arco temporale non esteso, quale quello oggetto di osservazione, pari a soli due mesi;
- la ripetizione della condotta, tale da conculcare la possibilità legittimamente riconosciuta al datore di lavoro di controllo dell'effettività dello stato di malattia del prestatore, è sicuramente grave ed evidenzia noncuranza della dipendente per le prerogative datoriali;
- la lavoratrice, a partire dal 6/11/2017, si è assentata dal lavoro per pag. 17/21 malattia per lunghi periodi ininterrotti, fino ai fatti oggetto di addebito, circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurla, nell'ottica di una leale collaborazione, riconducibile agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, a rendersi costantemente ed effettivamente disponibile per gli accertamenti sul suo stato di malattia, da espletare tramite visita fiscale;
- dagli accertamenti investigativi compiuti risulta che, in concomitanza con gli allontanamenti, la lavoratrice abbia svolto attività puramente ricreative – quantomeno nelle giornate del 17/6/2018,14/7/2018 e 15/7/2018 –, che ben avrebbero potuto tenersi in altri momenti, o, comunque, sia stata impegnata in attività non denotanti alcuna impellente necessità di allontanamento dal domicilio;
- la gravità del contegno della lavoratrice è ulteriormente corroborata dall'ulteriore condotta dell'assenza ingiustificata del 13/8/2018, in relazione alla quale il mancato preavvertimento dell'azienda datrice denota, ancora una volta, grave noncuranza per le esigenze organizzative datoriali.
Nella compresenza di tali elementi, evidenziati con puntualità dal primo giudice mediante rigorose argomentazioni, che questa Corte condivide e fa proprie, non può revocarsi in dubbio l'esistenza di una giusta causa di licenziamento.
Innanzi tutto, occorre ribadire che la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere, bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l'assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell'istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione.
All'esito dell'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale e pienamente condiviso dal Collegio,
l'allontanamento dal domicilio nelle fasce orarie di reperibilità non è risultato essere assistito da valide giustificazioni e, in ogni caso, non escludeva l'obbligo, del cui adempimento non v'è prova alcuna, di comunicare di volta in volta l'assenza per consentire all'azienda di controllare, tramite l'Inps, l'effettività della malattia.
Inoltre, come già poc'anzi evidenziato, il sol fatto che il CTU abbia confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi, non rileva affatto ai fini dell'appurato inadempimento dell'obbligo di reperibilità presso il domicilio e dei correlati obblighi di comunicazione preventiva delle assenze, tra cui quella del 13.8.2018; del resto, lo stesso può dirsi per l'assenza alla visita medica del 30.7.2018, non preannunciata dalla lavoratrice, come già affermato dal primo giudice
(v. pag. 15 della sentenza reclamata), ferma restando l'ascrivibilità in concreto della mancata presentazione allo stato di salute.
La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire che la ripetuta assenza del lavoratore dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità in costanza di malattia, tale da non consentire la visita fiscale di controllo dell'Inps, integra una giusta causa di licenziamento qualora il pag. 18/21 lavoratore non abbia provveduto a fornire una adeguata dimostrazione della propria improcrastinabile esigenza di assentarsi per concomitanti e indifferibili esigenze (cfr. Cass,
2/12/2016, n. 24681, che ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore che per quattro volte era risultato assente alla visita di controllo, senza che lo stesso avesse fornito una idonea giustificazione all'impossibilità di essere presente presso il domicilio eletto nelle fasce di reperibilità, trattandosi di “una misura proporzionata alla violazione dell'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie prestabilite dal contratto collettivo, obbligo che prescinde dall'esistenza in sé dello stato di malattia costituendo un'obbligazione accessoria alla prestazione del rapporto di lavoro”; nello stesso senso,
v. Cass, 11/02/2008, n. 3226, secondo cui “in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 496, art. 5, comma 14, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sè, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento”).
Al riguardo, si è pure affermato (v. Cass., n. 64/2017, che richiama sul punto Cass., n.
2013/2012) che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Nel caso in esame, anche a voler circoscrivere la valutazione agli addebiti che il Tribunale ha stimato provati, non v'è dubbio dell'idoneità ad incidere in modo severo, definitivo ed irreparabile sul vincolo fiduciario, in considerazione della ripetizione dei fatti per ben sei volte in un arco temporale ricompreso tra giugno e luglio 2018, cui va aggiunta l'omessa tempestiva giustificazione dell'assenza dal lavoro in data 13.8.2018, a riprova dell'assoluto disinteresse per le esigenze datoriali dimostrato dalla lavoratrice, nonché dell'addebitabilità a quest'ultima di tali fatti a titolo di grave negligenza.
La condotta della lavoratrice, così come accertata, in ragione delle caratteristiche sopra descritte, ha avuto quale inevitabile ricaduta l'assoluta frustrazione di ogni affidamento datoriale nel corretto adempimento dei più basilari obblighi di collaborazione del prestatore per il futuro, con ogni conseguenza in termini di prognosi della continuazione del rapporto con effetti pregiudizievoli per gli scopi aziendali (cfr. ex plurimis Cass., nn. 5706/2017; 18404/2016;
807/2013).
pag. 19/21 In definitiva, ritiene la Corte che sia pienamente configurabile la giusta causa di licenziamento, non potendosi confermare la riqualificazione del recesso operata dal Tribunale alla stregua di giustificato motivo soggettivo;
su tale punto, la sentenza reclamata deve essere quindi riformata.
14. In conclusione, il reclamo principale va respinto, e, in accoglimento di quello incidentale, deve essere integralmente rigettata l'impugnativa di licenziamento proposta da con ricorso Pt_1 di primo grado in data 27.2.2019, restando assorbita ogni altra questione controversa tra le parti, in fatto o in diritto.
15. Quanto alle spese processuali, ritiene la Corte che nel caso in esame siano apprezzabili i presupposti per derogare motivatamente al criterio della soccombenza e per disporne la compensazione.
Giova premettere che l' art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/18, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, analoghe a quelle, tipizzate, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito.
Nella specie, deve darsi atto della ricorrenza di peculiari oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, come reso palese non solo dall'ascolto ripetuto dei soggetti a conoscenza dei fatti di causa e dall'espletamento di una complessa ed articolata consulenza tecnica sulla persona della lavoratrice, ma anche dall'alterno esito della controversia tra differenti fasi e gradi del giudizio.
Tale situazione, ad avviso del Collegio, è sintomatica della difficoltà nella ricostruzione dei fatti ed integra la nozione normativa di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto indicativa di un preciso atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, che appare meritevole di considerazione (v. Cass., n. 7992/2022).
Va, dunque, disposta la compensazione integrale delle spese processuali del doppio grado del giudizio, comprese quelle di CTU, che vanno poste a carico delle odierne parti in causa nella misura di metà ciascuna.
16. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto del reclamo principale), sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte della reclamante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Spetta,
pag. 20/21 peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., S.U.,
n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro definitivamente pronunciando sul reclamo principale proposto in data 22.11.2024 da
[...]
nei confronti di in persona del l.r.p.t., Pt_1 Controparte_1 nonché sul reclamo incidentale proposto da quest'ultima avverso la sentenza resa in data
12.11.2024 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: respinge il reclamo principale e, in accoglimento del reclamo incidentale, rigetta interamente la domanda attorea così come proposta con ricorso di primo grado in data 27.2.2019; compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, comprese quelle di c.t.u.; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 4.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
pag. 21/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli Avv.ti DALFINO DANIELE e SCIBETTA SERGIO reclamante principale – reclamata in via incidentale
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dagli Avv.ti FAVALLI GIACINTO, LONIGRO PAOLA e
FA ES reclamata – reclamante in via incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. dipendente della con mansioni di impiegata Parte_1 Controparte_2 amministrativa, ha impugnato dinanzi al Tribunale del lavoro di Bari il licenziamento per giusta causa intimatole in data 24.9.2018, con effetto a far data 31.8.2018, per sentir: - dichiarare la nullità del licenziamento perché intimato durante la malattia e prima della fine del periodo di comporto e, comunque, in violazione del principio di tempestività della contestazione ed in assenza dell'affissione del codice disciplinare nella sede di servizio, con consequenziale condanna della alla reintegrazione nel posto di lavoro con le medesime mansioni e qualifica, al CP_1 pagamento delle retribuzioni maturate, al risarcimento del danno mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 2.389,54), maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in subordine, dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità o, comunque, annullare il licenziamento per insussistenza dei fatti contestati ovvero per riconducibilità degli stessi a condotte punibili con sanzioni conservative sulla base del CC di categoria, sempre con condanna della alla reintegrazione nel posto di lavoro;
- in CP_1 estremo subordine, accertare l'insussistenza della giusta causa e/o la sproporzione del licenziamento, con condanna della al pagamento di un'indennità risarcitoria CP_1 omnicomprensiva, pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
1.1. L'impugnato licenziamento era scaturito dalla nota di addebito disciplinare del 27.8.2018, con la quale la Unipolsai aveva formulato le seguenti contestazioni: “Dal 10 aprile 2018 Lei è assente dal servizio per malattia, attestata fino alla data del 31 agosto 2018 da n. 15 certificati medici. In tali certificati […] vi è la prescrizione di un periodo di assenza dal lavoro, di durata variabile, e viene data la Sua reperibilità ai fini INPS presso l'indirizzo di Via Argo n. 2 a Carini (Pa) […] Tutto ciò premesso osserviamo quanto segue. A) Con riferimento alla Sua assenza per malattia nel periodo intercorrente tra l'01.06.2018 ed il 15.06.2018 (come anzidetto giustificato dal certificato n. 209781018 rilasciato in data 04.06.2018 dalla dott.ssa risulta che: (i) nelle giornate del 02.06.2018 e del 03.06.2018 Lei non fosse Persona_1 affetta da una patologia atta ad impedire, anche solo in parte, la prestazione lavorativa in quanto:
• nella giornata di sabato 2 giugno 2018 Lei è uscita di casa verso le ore 9.50 in auto eseguendo due brevi soste lungo la strada ad alto scorrimento presa in direzioni Carini (PA), per effettuare alcuni acquisti.
Successivamente, alle ore 10.30 di è portata presso una farmacia di Capaci (PA). Dopo pochi minuti si è riavviata prendendo la strada ad alto scorrimento in direzione Palermo. Alle ore 10.40 si è fermata in Via
EL OL (Capaci) per fare salire in auto una donna anziana. Successivamente alle ore 10.55 Lei ha fatto ritorno presso la Sua abitazione;
• nella giornata di domenica 3 giugno 2018 Lei è uscita di casa verso le ore 10.00 in auto e si è diretta verso il supermercato sito al KM 282 della S.S. 113. Dopo aver fatto acquisti, Lei è tornata alle ore 11.05 presso la propria abitazione.
(ii) con specifico riferimento alle giornate suddette, Lei si è assentata dal domicilio indicato durante le fasce orarie di reperibilità che pertanto non sono state rispettate.
B) Con riferimento alla Sua assenza per malattia nel periodo intercorrente tra il 16.06.2018 ed il 25.6.2018
(come anzidetto giustificato dal certificato n. 210562455 rilasciato in data 18.06.2018 dalla dott.ssa
[...]
risulta che: Per_2
(i) nelle giornate del 16 giugno 2018 e del 17 giugno 2018 Lei non fosse affetta da una patologia incompatibile, anche solo in parte, con la prestazione lavorativa in quanto:
• nella giornata di sabato 16 giugno 2018 Lei è uscita di casa verso le ore 17.00 in auto per portarsi presso un salone di bellezza sito in Via Cristoforo Colombo ad Isola delle Femmine.
Intorno alle ore 18.00 ha fatto rientro alla Sua abitazione.
pag. 2/21 • Nella giornata di domenica 17 giugno 2018, verso le ore 10.10 Lei è giunta – in compagnia di altre persone – in Via Lungomare Eufemio ad Isola delle Femmine (PA). Verso le ore 10.40 è salita a bordo di una barca e si è allontanata in mare. Rientrata verso le ore 15.45, si è riavviata in auto e si è recata presso una gelateria sita in Via Roma, sempre ad Isola delle Femmine (PA). Alle ore 16.15 circa è rientrata presso la Sua abitazione. Alle ore 17.50, assieme ad altra persona, è salita a bordo di una Suzuki Burgman ed, ha preso la strada ad alto scorrimento in direzione Capaci (PA). Alle ore 19.00 Lei non aveva ancora fatto ritorno presso la propria abitazione.
(ii) con specifico riferimento alle giornate suddette, Lei si è assentata dal domicilio indicato durante le fasce orarie di reperibilità che pertanto non sono state rispettate.
C) Con riferimento alla Sua assenza per malattia nel periodo intercorrente tra il 14.07.2018 ed il 23.07.2018
(come anzidetto giustificato dal certificato n. 211926432 rilasciato in data 16.07.2018 dalla dott.ssa Per_1
risulta che:
[...]
(i) nelle giornate del 14.07.2018 e del 15.07.2018, Lei non fosse affetta da una patologia incompatibile, anche solo in parte, con la prestazione lavorativa in quanto:
• nella giornata di sabato 14 luglio 2018 Lei è uscita di casa, assieme ad altra persona, verso le ore
10.40 a bordo di una Suzuki Burgman per andare presso un supermercato di Capaci (PA). Verso le ore 11.20 si è recata all'Isola Nautica presso Isola delle Femmine. Dopo una ventina di minuti è salita a bordo di una barca e si è allontanata. Ha fatto rientro al porticciolo alle ore 17.00, dopodiché si è riavviata con la moto per fare rientro alle ore 17.15 circa presso la Sua abitazione.
• Nella giornata di domenica 15 luglio 2018 Lei è uscita di casa, assieme ad un'altra persona, verso le ore 9.25 a bordo di una Suzuki Burgman per portarsi ad Isola delle Femmine. Alle ore 10.10 circa, è salita in barca assieme ad altre persone per poi allontanarsi in mare. Successivamente alle ore 15.30 ha fatto rientro in porto per dirigersi verso il lungomare di Isola delle Femmine per giungere una decina di minuti più tardi in una gelateria in Viale Marino. Dopodiché ha fatto rientro presso l'abitazione verso le ore 16 circa.
(ii) con specifico riferimento alle giornate suddette, Lei si è assentata dal domicilio indicato durante le fasce orarie di reperibilità che pertanto non sono state rispettate.
Con riferimento alle circostanze in fatto in precedenza riportate dettagliatamente, alla luce di quanto previsto dall'art. 47 del CC IA (obbligo durante il periodo di malattia di rispettare le fasce di reperibilità dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00) nonché dalla normativa vigente (art. 5 Legge
638/1983 e D.M. 15.7.1986) risulta evidente che Lei è ripetutamente venuta meno ai Suoi doveri contrattuali, non essendo nelle giornate suddette stata presente presso l'indirizzo di Via Argo n. 2 a Carini
(PA) come dovuto. Rileviamo inoltre che, durante il periodo di inibizione al lavoro, Lei abbia tenuto ripetutamente comportamenti incompatibili con il suo stato di malattia essendo più volte uscita dall'abitazione per svolgere diverse commissioni o per attività ludico ricreative. Tali comportamenti, infatti, da un lato denoterebbero uno stato di salute incompatibile con la dichiarata inabilità al lavoro;
dall'altro ove
Lei si fosse trovata effettivamente in uno stato di debilitazione per malattia, avrebbero potuto incidere in maniera negativa sulla Sua guarigione psico-fisica o nell'ipotesi più favorevole aver rallentato la stessa. In pag. 3/21 ogni caso, dall'analisi della sequenza dei certificati medici relativi alle assenze innanzi riportate, emerge in maniera evidente un asserito stato di malattia continuativa che nella stragrande maggioranza dei casi si sarebbe estinto con la giornata di venerdì per poi riprendere, senza soluzione di continuità, il lunedì successivo. Risulta pertanto evidente il Suo intendimento di sottrarsi sistematicamente ai Suoi obblighi contrattuali, ed in particolare a quello di rendere la prestazione lavorativa contrattualmente dovuta, nonché il palese contrasto tra la condotta da Lei tenuta e l'esistenza di una “situazione patologica” atta ad impedirle di eseguire, anche solo in parte, la prestazione lavorativa. Sulla base dei dati forniti dagli Uffici interni competenti e delle verifiche effettuate, risulta inoltre alla scrivente struttura che Lei nella giornata del
13.8.2018 non abbia prestato regolare servizio senza che sia stata preventivamente autorizzata dalla Sua
Responsabile alla fruizione di permessi, giorni di ferie o altro, né sia pervenuta all'Azienda alcuna documentazione medica attestante le Sua assenza. Quanto sopra si pone in contrasto con quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali circa l'obbligo del dipendente di giustificare le proprie assenze dal servizio, nonché, sotto un profilo di carattere generale, dall'art. 94 del CC e dall'art. 2104 del codice civile, in base ai quali il lavoratore, nel pieno rispetto delle norme contrattuali, deve tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di correttezza e di disciplina. Con riferimento alla giornata del 13 agosto 2018 Lei risulta pertanto assente ingiustificata. Risulta infine che Lei non si sia presentata alla visita medico-collegiale ex art. 5 L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) – convocata per il giorno 30.07.2018 alle ore
12.45 – presso l'Unità Operativa di Medicina Legale-Azienda Usl di Bologna nonostante Lei, nelle giornate del 28.07 e 29.07.2018 (immediatamente precedenti alla visita), abbia svolto attività ludico ricreative ed abbia tenuto dei comportamenti apparentemente incompatibili con la dichiarata impossibilità a presentarsi alla predetta visita di idoneità”.
2. L'adito Tribunale, all'esito della fase sommaria, espletata mediante l'audizione di informatori, ha accolto il ricorso, così statuendo: “annulla il licenziamento impugnato e ordina alla società convenuta di reintegrare la dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
condanna inoltre la società convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 co.4 St.lav., in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.389,54), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal licenziamento fino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione”.
2.1. A sostegno della decisione, ha reso le seguenti argomentazioni:
- non sussiste la dedotta nullità del licenziamento ex art. 2110, comma 2, c.c. poiché “il potere di recesso è stato esercitato dalla società convenuta non già a causa del protrarsi delle assenze dal servizio per malattia della lavoratrice, bensì per l'asserita sussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto, con conseguente inapplicabilità” del“l'istituto della nullità, impropriamente invocato”;
- la datrice di lavoro ha rispettato il procedimento previsto dall'art. 7, l. 300/1970 ed ha reso conoscibile alla dipendente il codice disciplinare, affisso al piano terra dello stabile aziendale, accanto alla timbratrice, oltre che nella bacheca aziendale;
pag. 4/21 - la contestazione degli addebiti è tempestiva, in quanto formulata e comunicata pochi giorni dopo la consegna alla società datrice del report investigativo dell'agenzia , avvenuta in CP_3 data 20.8.2018;
- la relazione investigativa è utilizzabile, in quanto frutto di legittimi accertamenti disposti dal datore di lavoro e confermata nel contenuto dall'informatore Per_3
- le condotte ascritte alla lavoratrice sono tutte materialmente sussistenti, in quanto accertate all'agenzia investigativa, ma occorre valutarne, anche ai fini della dedotta insussistenza del fatto contestato nella sua dimensione di illiceità, la concreta offensività ed antigiuridicità, nonché
l'effettiva imputabilità soggettiva;
- le assenze nella fascia antimeridiana del 2 e 3.6.2018, per le loro caratteristiche di breve durata
(circa un'ora) e verosimile finalizzazione al reperimento di beni di prima necessità (in quanto comprensive di soste in farmacia e supermercato) sono di modestissima entità offensiva;
- anche l'assenza del 16.6.2018, legata ad una visita ad un salone di bellezza, è di durata limitata
(circa un'ora), laddove le più lunghe assenze del 17.6 e del 14 e 15.7.2018, sono motivate da intenti ricreativi;
- tuttavia, come ammesso anche dalla società datrice, la dipendente in altre e più numerose occasioni era stata presente presso la propria abitazione nelle fasce di reperibilità, rendendosi reperibile per i controlli, sicchè non consta un sistematico inadempimento all'obbligo di permanenza domiciliare;
- l'informatore , marito della lavoratrice, ha riferito che la moglie era solita trattenersi Tes_1 presso l'abitazione durante le fasce orarie di reperibilità, che quando aveva necessità di uscire lo comunicava all'Inps via mail, e che, in quanto titolare di patente per disabili, veniva di norma sempre accompagnata;
-lo stesso informatore ha dichiarato che la ricorrente generalmente rispettava le fasce orarie Per_3 di reperibilità;
- le attività ludico-ricreative all'aperto, in considerazione delle patologie di matrice depressiva e ansiosa sofferte dalla ricorrente, devono ritenersi compatibili con la sua ripresa psico-fisica, né la società datrice ha provato il contrario;
- con riferimento all'assenza del 13.8.2018, a fronte delle contrastanti dichiarazioni rese dagli informatori e circa l'invio da parte della lavoratrice di una comunicazione Tes_2 Tes_1 preventiva dell'impedimento a recarsi al lavoro, può stimarsi sussistente quantomeno una volontà in capo alla ricorrente di informare per le vie brevi l'azienda della propria assenza, circostanza, questa, che induce a non ravvisare un comportamento tale da legittimare la sanzione espulsiva;
- con riferimento, invece, all'assenza alla visita medico-collegiale, l'informatore ha Tes_1 dichiarato che l'ASP di Bologna, avvisata dell'impossibilità per la ricorrente a sottoporsi alla visita programmata, si sarebbe resa disponibile ad effettuarla in altra data, senza contare che la pag. 5/21 stessa ha ammesso la possibilità di inviare la dipendente a visita presso una diversa CP_1 struttura sanitaria posta nel suo Comune di residenza;
- in definitiva, accertata l'insussistenza ed irrilevanza dei fatti contestati alla lavoratrice, difetta la giusta causa invocata a fondamento della sanzione espulsiva;
né sono d'altro canto ravvisabili gli estremi del giustificato motivo soggettivo invocato in via subordinata da parte datoriale, trattandosi di condotte connotate da sostanziale liceità.
3. Avverso tale ordinanza, la ha proposto opposizione ex art. 1, Controparte_2 comma 51, l. 92/2012, lamentando, in particolare, l'erronea esclusione da parte del giudice della fase sommaria del carattere di antigiuridicità delle condotte materiali pacificamente tenute dalla lavoratrice. A dire dell'opponente, il Tribunale aveva omesso di considerare che: - le attività svolte fuori dall'abitazione durante le fasce di reperibilità non erano motivate da esigenze urgenti e indifferibili;
- risultava conclamato il «ripetuto mancato rispetto delle fasce orarie di reperibilità in ben 6 giornate delle 8 complessive di osservazione»; - l'informatore , al cospetto delle risultanze Tes_1 cristallizzate nel report investigativo, si rivelava del tutto inattendibile;
- l'assenza del 13.8.2018 era comunque ingiustificata, in quanto pacificamente non comunicata nel rispetto delle regole e prassi aziendali, come confermato dall'informatore - quanto alla mancata Tes_2 presentazione alla visita medica, non giustificata da uno stato di malattia, lo stesso Tes_1 aveva riferito essere stata preavvertita solo l'ASP Bologna, e non già l'azienda, comunque non gravata da alcun obbligo di riprogrammazione del controllo in luogo viciniore alla residenza della ricorrente.
4. Con sentenza definitiva in data 12.11.2024, il Tribunale, espletata istruttoria orale e c.t.u. medico-legale, ha così statuito: “in accoglimento parziale dell'opposizione proposta, revoca l'ordinanza resa in data 2.07.2020 ai sensi dell'art. 1, commi 47 e ss. della legge n. 92/2012; convertito il licenziamento oggetto di causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo ne dichiara la legittimità; condanna parte opposta alla restituzione della differenza tra l'anzidetto maggior importo ricevuto a titolo di indennità ex art.
18, comma 4, legge 300/1970 e il predetto minore importo spettante a titolo di indennità di mancato preavviso”.
4.1. Il giudice della fase di opposizione, ribadite le argomentazioni già svolte nell'ordinanza opposta in ordine alle questioni sollevate dalla lavoratrice di nullità del licenziamento ex artt.
2110, comma 2, c.c., di violazione procedimentale ed affissione del codice disciplinare, nonché di tardività della contestazione, ha valutato nel complesso gli esiti dell'istruttoria svolta nella fase sommaria ed in quella successiva, svolgendo le seguenti considerazioni:
- è infondata la questione relativa alla mancata ricomprensione delle condotte addebitate alla lavoratrice all'interno del codice disciplinare affisso, in quanto le infrazioni di cui si controverte non sono catalogabili tra gli obblighi attinenti a specifici aspetti dell'organizzazione di lavoro dell'azienda, ma discendono, in via generale, da norme di legge e investono, in modo ampio, pag. 6/21 l'interesse dell'impresa a potersi valere della prestazione lavorativa, riconnettendosi a valori generalmente accettati;
- quanto ai profili probatori, le dichiarazioni di – da scrutinare con particolare Tes_1 attenzione, in quanto coniuge di parte opposta – sono inattendibili, in ragione delle contraddizioni in cui è incorso tra l'escussione nella fase sommaria e quella nella fase di opposizione, tanto in ordine alle date coincidenti con gli accertamenti investigativi, quanto in ordine alla trasmissione all'azienda di comunicazioni preventive dell'assenza dal lavoro e all'impossibilità a presenziare a visita medica da parte della lavoratrice (“ , nella fase Tes_3 sommaria, ha dichiarato che l'opposta aveva telefonato in azienda ed aveva interloquito probabilmente con Par una collega non meglio specificata e di nome ' vero, risulta in alla sede di Bari Parte_2 Pt_4 dell'azienda] mentre nella fase di opposizione [e successivamente all'audizione della sig.ra che ha Tes_2 riferito di aver solitamente ricevuto i certificati di malattia della sig. ra ha dichiarato che la dipendente Pt_1 che rispose alla telefonata in argomento della moglie fu 'o la signora o la signora ); Parte_2 Tes_2
- nemmeno le dichiarazioni di depongono con certezza nel senso della presenza CP_4 costante in casa della lavoratrice nelle giornate oggetto di contestazione, anche in considerazione della sua incapacità di ricordare date ed orari e della sua presenza meramente saltuaria ed episodica presso l'abitazione dei coniugi;
Tes_1
- le restanti deposizioni, di opposto tenore, si appalesano più attendibili, in quanto non contraddittorie ed avvalorate dall'ulteriore materiale probatorio;
- lo svolgimento da parte di delle attività riportate nella lettera di contestazione disciplinare Pt_1 può ritenersi dimostrato sulla base del contenuto della relazione dell'agenzia investigativa, così come confermato in giudizio dagli investigatori e Troia;
Per_3
- tuttavia, la consulenza tecnica espletata, da un lato ha accertato la giustificatezza delle assenze per malattia della lavoratrice, certamente impossibilitata nelle giornate in questione a rendere la specifica prestazione lavorativa di impiegata della struttura amministrativa, dall'altro ha escluso che le attività descritte nel report investigativo abbiano prodotto ritardata guarigione dalle affezioni o ne abbiano compromesso la cura;
- d'altro canto, proprio sulla base delle risultanze della relazione investigativa risulta conclamato che la lavoratrice si sia assentata dal proprio domicilio nelle giornate contestate durante le fasce orarie di reperibilità, in violazione dell'art. 47 CC IA, nonché dell'art. 5, l. 638/1983 e del
D.M. 15.7.1986;
- la violazione dell'obbligo di reperibilità può essere idonea a ledere il vincolo fiduciario, senza che risulti al contempo la falsità della malattia allegata, sempre che il lavoratore non dimostri l'impossibilità di osservare le previste fasce orarie in ragione di esigenze di terapie mediche urgenti e indifferibili o improvvise e cogenti situazioni di necessità;
- nel caso di specie, a fronte degli allontanamenti dal domicilio nelle giornate di cui al report investigativo, non risultano accertate, né in alcun modo allegate, le – ipotetiche – improvvise pag. 7/21 situazioni di necessità, tali da rendere indifferibile la presenza della lavoratrice in luogo diverso dall'abitazione proprio durante le fasce orarie di reperibilità, piuttosto che in altri frangenti;
in altri termini, anche volendo ammettere che gli allontanamenti dal domicilio siano avvenuti, come indicato dal CTU, allo scopo di ritrovare aspetti della normale vita quotidiana, nell'ottica di una guarigione, non risulta, ne è stato dedotto, il perché la lavoratrice abbia dovuto svolgere tali attività proprio nelle giornate e nelle ore interessate dall'obbligo di reperibilità;
- dunque, l'addebito datoriale, a differenza di quanto opinato dal giudice della fase sommaria, va ritenuto effettivamente sussistente, né la circostanza che la lavoratrice sia stata reperita presso il domicilio in occasione di precedenti visite fiscali elide l'esistenza del fatto o l'antigiuridicità dello stesso;
- anche l'addebito relativo all'assenza ingiustificata dal lavoro in data 13.8.2018 risulta provato, non essendo emerso che la lavoratrice abbia in tempo utile recapitato all'azienda alcun certificato di malattia o sia stata autorizzata alla fruizione di ferie o permessi, alla stregua di quanto riferito dal superiore gerarchico Tes_2
- quanto, infine, all'omessa presentazione a visita presso la ASP di Bologna in data 30.7.2018, seppur il materiale istruttorio non dimostra l'inoltro da parte della lavoratrice di alcuna comunicazione di impedimento – né alla struttura sanitaria, né all'azienda – nondimeno la mancata comparizione deve stimarsi giustificata, sulla base della valutazione del CTU, che ha ravvisato “lo scopo cautelativo di evitare un trasferimento extra regionale dalla Sicilia a Bologna a seguito della recente esecuzione TC addome data 23/07/2018 con riscontro di linfonodi di dimensioni aumentate in sede ilare epatica e porto-cavale”;
- l'accertata condotta di allontanamento dal domicilio in ben sei giornate, peraltro all'interno di un arco temporale non esteso, in modo tale da conculcare la possibilità legittimamente riconosciuta di controllo datoriale in ordine all'effettività dello stato di malattia, è sicuramente grave ed evidenzia noncuranza della dipendente per le prerogative datoriali;
- in un contesto in cui la lavoratrice ha svolto perlopiù attività ricreative, che ben avrebbero potuto tenersi in altri momenti, o, comunque, attività non denotanti alcuna impellente necessità di allontanamento dal domicilio, l'ulteriore condotta di assenza ingiustificata del 13.8.2018 denota vieppiù grave indifferenza per le esigenze organizzative datoriali;
- tuttavia, in considerazione dell'effettività delle malattie poste a base delle assenze dal lavoro, dell'anteriore effettuazione di altre visite fiscali e della limitazione dell'assenza ingiustificata a una sola giornata, benché le condotte siano tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tipico del rapporto di lavoro, non possono essere ritenute tali da non consentirne la prosecuzione neppure in via provvisoria;
- di conseguenza, il licenziamento va riqualificato in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per cui spetta alla lavoratrice, secondo il contratto collettivo applicabile, l'indennità di mancato preavviso pari a sei mensilità, per un totale di 14.337,24 €, da porre in compensazione pag. 8/21 con il maggiore importo, pacificamente già versato, di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- l'accoglimento parziale dell'impugnativa di licenziamento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in relazione sia alla fase sommaria, sia a quella di opposizione.
5. Avverso tale sentenza, con ricorso del 22.11.2024, ha proposto motivato Parte_1 reclamo. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituita la Controparte_2 con apposita memoria del 31.1.2025, per chiedere il rigetto dell'avversa iniziativa processuale e spiegare reclamo incidentale.
5.1. La reclamante principale affida il reclamo a cinque motivi. Con il primo, rubricato
“violazione dell'art. 2110 comma secondo c.c.”, ripropone la questione della nullità del licenziamento perché intimato durante la malattia e prima del termine del periodo di comporto. Stigmatizza la contraddittorietà della sentenza reclamata, nella parte in cui ha affermato che il potere di recesso datoriale è stato esercitato per giusta causa, pur avendo al contempo escluso la sussistenza dei relativi presupposti, riqualificando il licenziamento alla stregua di giustificato motivo soggettivo.
5.2. Con il secondo, si duole della violazione dei principi e dei criteri in tema di ripartizione degli oneri probatori e dell'erroneo apprezzamento e malgoverno delle risultanze istruttorie. Sostiene che erroneamente il giudice della fase di opposizione avrebbe ritenuto inattendibile , Tes_1 coniuge in regime di separazione dei beni, e indifferente alle parti in causa, i quali CP_4 avevano concordemente avvalorato la tesi difensiva della lavoratrice, per poi riconoscere prevalenza ai testi escussi ad iniziativa datoriale, e Troia, che, invece, non avevano affatto Per_3 confermato le circostanze di fatto relative agli addebiti mossi alla lavoratrice.
Sostiene che, per tal via, il giudicante avrebbe finito per sconfessare financo le conclusioni del proprio ausiliare, il quale era stato perentorio nell'asseverare l'impossibilità per la lavoratrice di espletare attività lavorativa nelle giornate oggetto di contestazione.
Aggiunge che, trattandosi di un procedimento con rito c.d. “Fornero” di tipo “bifasico- monoprocessuale”, il giudice della fase di opposizione non avrebbe potuto trascurare gli elementi istruttori emersi nel corso della fase sommaria.
Riporta le dichiarazioni rese dagli informatori e dai testimoni, insistendo, in particolare, sulle propalazioni di , e circa la permanenza della lavoratrice presso il Tes_1 CP_4 Per_3 domicilio nelle fasce di reperibilità e circa la presenza in organico della di una CP_1 dipendente di nome , onde spiegare il riferimento di all'interlocutrice Parte_5 Tes_1 telefonica della coniuge chiamata “ ”. Parte_2
5.3. Con il terzo motivo, si duole del fatto che le circostanze di prova su cui hanno riferito i testi di parte datoriale e poste a base della decisione non vertevano su “fatti articolati in articoli separati”, attingendo alla narrativa della memoria difensiva della con conseguente genericità ed CP_1 indeterminatezza delle deposizioni acquisite. pag. 9/21 5.4. Con il quarto motivo, stigmatizza la disposta conversione del licenziamento da giusta causa a giustificato motivo, rilevando come la manifesta insussistenza degli addebiti disciplinari e/o l'evidente sproporzione del provvedimento espulsivo avrebbero dovuto indurre il giudicante a ritenere illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro.
Sostiene la contraddittorietà della decisione nella parte in cui, pur condividendo le conclusioni del CTU, circa l'effettività delle patologie sofferte e la giustificatezza della mancata prestazione di attività lavorativa, ha nondimeno affermato la legittimità del recesso datoriale.
Evidenzia che, comunque, le assenze contestate non integravano un sistematico inadempimento all'obbligo di permanenza domiciliare nelle fasce di reperibilità e che la lavoratrice, allorquando non poteva rispettarle, era solita avvisare l'Inps a mezzo e-mail.
Aggiunge che sempre il CTU aveva accertato l'inesigibilità della trasferta a Bologna per la sottoposizione a una visita medica che la lavoratrice aveva, comunque, avvisato di non poter sostenere, dichiarandosi al contempo disponibile a recarsi presso la ASP di Palermo.
Ribadisce che la condotta complessiva della lavoratrice era unicamente volta a tutelare il proprio stato di salute, anche in vista dell'auspicabile guarigione e della ripresa dell'attività lavorativa, laddove, invece, era stata l'azienda ad improntare il proprio comportamento al perseguimento dell'unica finalità di interrompere il rapporto di lavoro.
5.5. Con il quinto ed ultimo motivo, viene riproposta la questione dell'intempestività della contestazione disciplinare rispetto alla commissione dei fatti e si rimarca il difetto di previsione nel codice disciplinare del licenziamento quale sanzione tipica delle condotte contestate.
6. Con un unico, articolato motivo di reclamo incidentale, la si Controparte_2 duole dell'esclusione da parte del giudice dell'opposizione della giusta causa di licenziamento, evidenziando che: - la società aveva contestato puntualmente la consulenza tecnica, anche con il supporto di una perizia di parte, non adeguatamente riscontrata dal CTU e neppure confutata dal
Tribunale; - l'effettività della malattia, quand'anche sussistente, non esonerava la lavoratrice dagli obblighi di giustificare le assenze dal servizio, rispettare le fasce di reperibilità e comunicare al datore l'assenza alla visita medico-collegiale; - il licenziamento per giusta causa ha costituito misura adeguata e proporzionata, anche a fronte delle sole condotte ritenute provate dal giudicante, stante la reiterata e pervicace violazione degli obblighi di reperibilità e di comunicazione, prescindenti dallo stato di malattia del prestatore;
- le patologie sofferte dalla lavoratrice e l'astratta possibilità di convocazione a visita della stessa presso una struttura sanitaria posta nel suo luogo di residenza nulla toglievano agli addebiti, pienamente dimostrati sulla scorta dell'istruttoria svolta, ed anche singolarmente idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, stante la grave incidenza sul rispetto di basilari regole di correttezza e buona fede.
pag. 10/21 7. Disattesa con ordinanza del 14.1.2025 l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza reclamata, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, tentata infruttuosamente la conciliazione, all'udienza del 4.12.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
8. Ritiene il Collegio che il reclamo principale della lavoratrice non possa trovare accoglimento e che, invece, sia fondato il reclamo incidentale della società datrice.
9. Ragioni di ordine logico-espositivo suggeriscono di prendere le mosse dal quinto motivo di reclamo principale, per rilevarne l'inammissibilità.
Giova premettere che nel rito c.d. “Fornero” il reclamo previsto dall'art. 1, comma 57, l. 92/2012
è, nella sostanza, un appello, con la conseguenza che, per tutti i profili non regolati da disposizioni specifiche, si applicano le norme sull'appello del rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità e affidabilità; in particolare, a) la disciplina dell'atto introduttivo
è quella dell'art. 434 c.p.c.; b) il reclamante ha l'onere, a pena di decadenza, di riprodurre le domande non accolte o rimaste assorbite nella sentenza di primo grado, in assenza di specifiche disposizioni in contrasto con l'art. 346 c.p.c.; c) il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dal reclamante, la cui formulazione consuma il diritto di impugnazione.
Orbene, nella specie, a fronte della articolata, esaustiva e condivisibile motivazione resa dal giudice di primo grado con riferimento sia alla questione della tempestività della contestazione degli addebiti (pagg.
6-7 della sentenza impugnata), sia al profilo di mancata ricomprensione delle condotte addebitate all'interno del codice disciplinare affisso in azienda (pag. 16, ibidem), la reclamante principale si è limitata a riproporre apoditticamente le proprie tesi (v. pagg. 36 dell'atto di reclamo: “la contestazione disciplinare è stata predisposta … a distanza di quasi tre mesi dal primo fatto contestato … la relazione investigativa era stata consegnata almeno un mese prima rispetto alla contestazione … il licenziamento non è previsto dal codice disciplinare quale sanzione tipica delle condotte oggetto di contestazione”), senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni della sentenza che avevano già disatteso tali scarne argomentazioni con puntualità e rigore, e, quindi, senza neppure tentare di confutare le specifiche ragioni poste nella decisione in senso sfavorevole alla lavoratrice (vale la pena trascrivere per esteso i passaggi già riassunti in narrativa;
quanto al primo profilo: “la contestazione disciplinare … è stata formulata e comunicata pochi giorni dopo la consegna alla società - avvenuta in data 20/08/2018 - del report contenente gli esiti delle indagini commissionate dall'agenzia … la tempestività della contestazione disciplinare va valutata in rapporto CP_3 alla data di effettiva conoscenza delle condotte poi contestate e non invece alla data di accadimento delle stesse. L'opponente ha preso cognizione in data 20/08/2018 del report dell'agenzia investigativa e ha inviato la comunicazione di licenziamento disciplinare in data 24/09/2018, termine senz'altro tempestivo, se verificato non già in rapporto alla collocazione temporale dei fatti materiali contestati, bensì all'effettiva
pag. 11/21 conoscenza degli stessi”; quanto al secondo: “Tra gli illeciti disciplinari devono essere distinti quelli attinenti all'organizzazione aziendale e ai modi di produzione [che si connettono a norme per lo più ignote alla generalità e perciò conoscibili solo se espressamente previste e per le quali è necessaria la previa pubblicazione del codice disciplinare] e quelli manifestamente contrari ai valori generalmente accettati … o palesemente in contrasto con l'interesse dell'impresa [in relazione ai quali non occorre la garanzia della specifica inclusione nel codice disciplinare…]. Nessun dubbio può esserci in merito alla catalogabilità delle infrazioni in argomento nella seconda delle due categorie appena riportate in quanto trattasi di obblighi non attinenti a specifici aspetti dell'organizzazione di una particolare azienda [che possono rivelarsi sconosciuti alla collettività] ma discendono in via generale da norme di legge ed investono, in modo più ampio, l'interesse dell'impresa a potersi valere della prestazione lavorativa…”).
In altri termini, indipendentemente dalla correttezza dei trascritti passaggi argomentativi, che pure questa Corte condivide appieno, vi è che la decisione gravata non è minimamente scalfita dal motivo di reclamo, che difetta in radice del necessario requisito di specificità, nella misura in cui alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata non risultano contrapposte quelle della reclamante principale in modo chiaro, preciso e almeno potenzialmente idoneo ad incrinare il fondamento logico della motivazione e, quindi, a determinare le modifiche richieste alla decisione (sulla necessità che l'impugnazione consenta non soltanto di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma esponga le ragioni sulle quali si fonda con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, v. Cass.
16.1.2020, n. 795; Cass. 27.9.2016, n.18932; nonché Cass., nn. 16262/2012 e 8548/2012; sulla insufficienza di doglianze che si esauriscano in reiterazione di richieste già svolte nel precedente grado del giudizio e nell'affermazione che le stesse siano meritevoli di accoglimento senza indicazione specifica degli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza, v. Cass. 18.4.2012,
n. 6069).
A ciò si aggiunga, per completezza argomentativa, con riferimento al tema solo accennato dalla reclamante principale del difetto di tipizzazione dell'illecito disciplinare, che in tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo non è comunque vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (così ex plurimis Cass.,
14/06/2022, n. 19181).
10. Discorso in parte analogo va condotto con riferimento al primo motivo di reclamo principale, posto che il giudice dell'opposizione sul punto ha giustamente ribadito quanto già osservato nella fase sommaria, chiarendo che la lavoratrice aveva impropriamente invocato la nullità del licenziamento irrogatole in costanza di malattia, sulla scorta dei principi affermati da Cass.,
SS.UU., n. 12568/2018, laddove nella specie “il potere di recesso è stato esercitato dalla società
pag. 12/21 opponente non già a causa del protrarsi delle assenze dal servizio per malattia della lavoratrice, bensì per
l'asserita sussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto;
sono dunque inapplicabili i principi sanciti dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata, così come non opera l'istituto della nullità” (v. pagg.
3-4 della sentenza impugnata).
Anche in questo caso, il motivo di reclamo si esaurisce nella pedissequa riproposizione della tesi giuridica, già motivatamente valutata come infondata dal giudice di prime cure, senza alcuna censura rivolta all'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, tale da poterne incrinarne anche soltanto in astratto la tenuta.
L'unica critica della reclamante principale attiene all'asserita contraddittorietà della ricostruzione in diritto, che da un lato ha affermato l'inapplicabilità dei principi relativi al licenziamento irrogato in costanza di malattia del prestatore di lavoro all'ipotesi di “giusta causa”, dall'altro ne ha escluso la sussistenza, qualificando diversamente il recesso datoriale.
Senonchè, pur volendo prescindere dal rilievo che, come dedotto dalla società reclamata,
l'irrecedibilità dal rapporto durante lo stato di malattia, salve le ipotesi di giusta causa (sin da
Cass., n. 11674/2005), comporta pacificamente solo l'inefficacia del licenziamento sino alla cessazione della malattia (v. Cass., nn. 9896/2006; 23063/2013), tale censura è destinata a restare assorbita dall'accoglimento del reclamo incidentale (su cui v. infra).
11. Infondato è anche il terzo motivo di reclamo, volto a stigmatizzare la violazione dell'art. 244
c.p.c. da parte della che avrebbe, nel ricorso in opposizione richiesto la prova per testi CP_1
“sulle circostanze esposte…ai paragrafi…., capitoli….”, e, dunque, senza dedurla ritualmente con articoli separati, “non potendo tale prova coincidere con tutta l'esposizione in narrativa, come comprensiva di 'giudizi' e 'valutazioni di stretto diritto'”.
E' agevole osservare come la censura non colga nel segno, atteso che, come emerge per tabulas dall'esame degli atti del giudizio di primo grado: - il giudice, con ordinanza del 21.3.2021, ha proprio invitato la società opponente a riformulare le capitolazioni probatorie (precisamente: “a sintetizzare e ridurre i capitoli oggetto della prova per testi”), limitandole a quelle effettivamente rilevanti per la dimostrazione dei fatti controversi e non documentate, e, soprattutto, emendandole e depurandole da giudizi e valutazioni;
- la società ha ottemperato CP_1 all'invito del giudicante, depositando telematicamente la nota istruttoria del 24.6.2021, recante l'articolazione di n. 15 specifici capitoli di prova testimoniale;
- il giudice ha ammesso la prova testimoniale tenendo conto delle capitolazioni così come riformulate, appunto, con la citata nota istruttoria, e non già di quelle originariamente formulate per relationem rispetto alla narrativa del primo atto difensivo.
Ne consegue che la prova testimoniale – diversamente da quanto lamentato dalla reclamante principale – non si è svolta sulle circostanze – a suo dire, generiche e valutative – riportate nella narrativa del ricorso in opposizione, bensì sui capitoli di prova – opportunamente delimitati e pag. 13/21 circoscritti – contenuti nella citata nota istruttoria;
né, del resto, la lavoratrice ha sollevato in questa sede alcuna doglianza in ordine alla nuova capitolazione articolata dalla società e depositata – è bene ribadire – in ottemperanza ad un espresso ordine del giudice.
12. I restanti motivi di reclamo principale ed incidentale possono essere congiuntamente trattati, in quanto tutti variamente connessi alla valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure.
Sul punto giova premettere che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento prospettato dalle parti o a confutare ogni deduzione difensiva (cfr. ex plurimis Cass., n. 6697/2009).
Ciò detto, questa Corte condivide il ragionamento del giudice della fase di opposizione, che all'esito di un'istruttoria esaustiva e più approfondita rispetto a quella – fisiologicamente – sommaria propria della precedente fase, ha stimato, sulla base di plurimi e solidi elementi,
l'inattendibilità dei testi e escussi ad iniziativa della lavoratrice. Tes_1 Tes_4
12.1. Correttamente il Tribunale ha evidenziato che nessuno dei due propalanti, pur avendo genericamente asserito il rispetto da parte della lavoratrice delle fasce di reperibilità, aveva potuto confermare di ricordare con certezza proprio le giornate e le circostanze oggetto di addebito disciplinare;
d'altro canto, le suddette dichiarazioni non possono che essere recessive rispetto ai dati obiettivi cristallizzati – e, per la verità, neppure seriamente dibattuti – nel report investigativo agli atti.
Altrettanto correttamente il Tribunale ha valorizzato il contenuto della relazione investigativa, il cui contenuto è stato, peraltro, interamente confermato dagli investigatori nel corso della loro audizione (cfr. dichiarazioni di all'udienza del 30.9.2019; cfr. deposizione di Troia, che ha Per_3 precisato di aver anch'egli personalmente svolto gli accertamenti, pur non avendo collazionato la relazione in atti, all'udienza del 28.6.2022), essendo legittimo che il datore di lavoro si serva delle agenzie investigative per verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni facenti capo al dipendente con riguardo a comportamenti tenuti al di fuori dell'ambito lavorativo disciplinarmente rilevanti (v. ex plurimis Cass., n. 12810/2017); e ciò in quanto, a ben vedere, non si verte in ipotesi di controllo datoriale circa l'esecuzione della prestazione, bensì di verifica e controllo di un comportamento extralavorativo illecito (sul punto, fra le altre, Cass., n.
848/2015).
Orbene, come già diffusamente rassegnato nella sentenza reclamata, il report in questione contiene una dettagliata indicazione delle date e degli orari in cui la lavoratrice è stata colta nello svolgimento di varie attività al di fuori del proprio domicilio;
d'altro canto, ella non ha mai disconosciuto di essere il soggetto raffigurato nei fotogrammi inseriti nella relazione investigativa,
pag. 14/21 né ha specificamente contestato le date e gli orari registrati dagli investigatori (e, tantomeno, la coincidenza di detti orari con le fasce di reperibilità che, pacificamente, era tenuta a rispettare).
A nulla rileva il passaggio del contributo dichiarativo dell'informatore su cui tanto insiste Per_3 la reclamante principale, secondo cui la lavoratrice avrebbe rispettato le fasce di reperibilità
(“…generalmente la ricorrente rispettava le fasce di reperibilità, mancando di assentarsi dal proprio domicilio durante le stesse…”), e ciò sia perché, come già detto, deve prevalere, anche in questo caso, il contenuto obiettivo dell'accertamento investigativo, sia perchè tale affermazione non è evidentemente riferita alle giornate relative al suddetto accertamento, come reso palese dall'uso dell'avverbio “generalmente”; e d'altro canto, questa singola dichiarazione di nel contesto Per_3 complessivo della sua deposizione, resta ininfluente, non comprendendosi come il propalante possa essere a conoscenza del comportamento della lavoratrice in periodi diversi da quello relativo all'osservazione da lui personalmente condotta.
A ciò si aggiunga che, come evidenziato dal Tribunale, lo stesso ha finito per ammettere Tes_1 che la coniuge usciva di casa anche durante le fasce di reperibilità, sostenendo che “io non ero in casa perché per lavoro sono fuori tutto il giorno;
tuttavia sapevo che mia moglie era presso la nostra abitazione … in quelle giornate l'ho sempre sentita telefonicamente e dunque sapevo che era a casa, salvo i momenti in cui si allontanava, per esempio per fare la spesa o recarsi in farmacia” (v. verbale udienza del
11.11.2021); mentre il teste ha lasciato intendere di non essere depositario, in realtà, di Tes_4 alcuna cognizione diretta degli episodi in contestazione, in quanto “mi recavo personalmente due/tre volte a settimana in vari orari a casa della sig.ra (v. verbale udienza del 18.10.2022). Pt_1
12.2. Analogamente, quanto alle comunicazioni preventive che la lavoratrice assume di aver indirizzato alla società datrice, quantomeno per le vie brevi, il Collegio condivide l'apprezzamento svolto dal Tribunale, liddove, richiamata la previsione di cui all'art. 43 del
CC IA (secondo cui “…l'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve far pervenire all'azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia indicata nel certificato medico precedente...”), ha rilevato l'assenza di prova di qualsivoglia tempestiva comunicazione relativa all'assenza del 13.8.2018, valorizzando all'uopo anche la testimonianza di Tes_2 superiore gerarchica della lavoratrice, che aveva escluso di aver autorizzato la fruizione di ferie, permessi o congedi, come pure di aver ricevuto richieste in tal senso (cfr. verbale udienza del
7.2.2023: “Confermo integralmente la circostanza n. 13) della nota istruttoria” ['Vero che nella giornata del
13.8.2018 la non prestava servizio senza essere stata preventivamente autorizzata dalla Sua Pt_1
Responsabile, signora alla fruizione di permessi e/o giorni di ferie e senza inviare Parte_6 all'Azienda alcuna documentazione medica attestante la Sua assenza?']).
pag. 15/21 La reclamante principale richiama, ancora una volta, le dichiarazioni sul punto di , Tes_1 secondo cui “aveva comunicato in azienda che aveva necessità di assentarsi. Ricordo di essere stato presente al momento della telefonata la mattina del 13 agosto 2018 e ricordo altresì che la collega che ricevette la telefonata in ufficio di cui credo di ricordare il nome, , le disse che in ufficio non c'era nessuno, Parte_2 fuorché lei stessa… ed un'altra collega. Il certificato medico fu trasmesso da mia moglie il successivo 14 agosto”; senonchè, pur volendo prescindere dalla tardiva allegazione – solo in questa sede di reclamo – dell'identità della dipendente della le cui generalità potrebbero attagliarsi CP_1 alla propalazione (tale ), è sufficiente osservare che il Tribunale, anche in questo Parte_5 caso, ha ritenuto inattendibile il coniuge della lavoratrice non soltanto in ragione della dubbiezza dei riferimenti circa l'interlocutrice della telefonata, ma altresì sulla scorta delle stridenti contraddizioni in cui egli è incorso in occasione della sua audizione nella fase di opposizione, riferendo, in modo ancor più generico, impreciso e perplesso e, comunque, in difformità dalla fase sommaria, che “la telefonata fu effettuata in mia presenza per comunicare l'assenza per malattia del giorno 13/08/2018 e per rappresentare che il relativo certificato medico sarebbe stato trasmesso dopo
Ferragosto. Ricordo che rispose dall'ufficio o la signora o la signora dicendo che quel Parte_2 Tes_2 giorno in ufficio erano soltanto loro due e che mia moglie poteva stare tranquilla, inviando il certificato medico appena possibile … il certificato medico è stato rilasciato il 16/08/2018, se non erro…”.
Dunque, ad avviso del Collegio, bene ha fatto il Tribunale a riconoscere prevalenza, sotto il profilo probatorio, alle dichiarazioni dei testi escussi ad iniziativa della Compagnia assicuratrice, che, oltre ad essere maggiormente pregnanti, circostanziate e precise, sono avvalorate dai già citati e di gran lunga più solidi riscontri oggettivi.
12.3. In tale contesto, è appena il caso di precisare l'inconferenza del richiamo della reclamante principale al regime di separazione dei beni prescelto dai coniugi , atteso che non si verte Tes_1 in tema di capacità a testimoniare del coniuge, bensì di attendibilità dello stesso, secondo parametri oggettivi (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e soggettivi (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), che il giudicante ha scrutinato in modo completo e corretto, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. in argomento Cass., nn. 26457/2021; 21239/2019; 7763/2010).
Né ha buona tenuta la doglianza della lavoratrice, secondo cui il primo giudice avrebbe trascurato gli esiti dell'istruttoria sommaria, posto che, come evincibile dalla piana lettura della motivazione della sentenza reclamata, egli ha, invece, rigorosamente proceduto ad una valutazione globale ed unitaria di tutti i contributi dichiarativi, non mancando di porre a confronto le dichiarazioni rese nella fase sommaria ed in quella di opposizione, e fondando il proprio giudizio di attendibilità dei testimoni anche sulle contraddizioni intrinseche ed estrinseche puntualmente rilevate tra i vari contributi assertivi.
pag. 16/21 Nel fare ciò, peraltro, il giudice della fase di opposizione – diversamente da quanto opinato dalla reclamante principale – non si è in alcun modo discostato dagli esiti della CTU, non avendo mai posto in dubbio l'effettività della patologia e la genuinità della condizione di malattia, bensì avendo riscontrato, sotto altro e diverso profilo, in un caso, l'inottemperanza della lavoratrice agli obblighi di tempestiva comunicazione a parte datoriale dello stato di malattia e, in ben sei episodi, all'obbligo di permanenza del lavoratore ammalato presso il domicilio nelle fasce di reperibilità.
E' appena il caso di rilevare che la reclamante principale, pur insistendo sulla sussistenza della sua patologia, anche depressiva, destinata a trarre giovamento dall'espletamento di attività ludico-ricreative, piuttosto che dalla permanenza in luoghi chiusi, non ha mai allegato, prima ancora che dimostrato – financo nella presente sede di gravame, ad onta della centralità giustamente attribuita a tale dato in sentenza (cfr. pag. 14) – alcun elemento idoneo a far anche solo presumere che le suddette attività dovessero essere effettuate nelle giornate in contestazione, indifferibilmente e necessariamente nelle fasce orarie interessate dall'obbligo di reperibilità; tantomeno risulta corroborato il generico riferimento del teste – della cui inattendibilità Tes_1 si è già detto – alla sistematica comunicazione di tali ripetuti allontanamenti all'Inps.
Neppure rileva di per sé, nell'ottica dell'apprezzamento della condotta della lavoratrice, la circostanza che quest'ultima sia stata ripetutamente sottoposta a visite domiciliari a richiesta della datrice, dovendosi anche sul punto condividere la sentenza reclamata, nella parte in cui ha evidenziato che il controllo dello stato di salute del lavoratore ammalato rientra nelle legittime prerogative datoriali;
né consta nel caso di specie che detto potere sia stato esercitato in modo improprio o abnorme in rapporto alla lunga durata dell'assenza, come pure genericamente adombrato dalla reclamante principale (v. pag. 33 dell'atto di reclamo).
13. Tanto detto, è fondata la doglianza della secondo la quale i comportamenti della CP_1 lavoratrice – anche soltanto quelli riconosciuti dimostrati e disciplinarmente rilevanti nella sentenza reclamata –, possono, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, configurare una giusta causa di licenziamento.
Ad avviso del Collegio, il giudice a quo ha correttamente rimarcato il rilievo disciplinare e la gravità del comportamento della lavoratrice e, in particolare, della condotta reiterata di mancato rispetto delle fasce di reperibilità, evidenziando che: - il fatto che la lavoratrice sia stata rinvenuta presso il proprio domicilio in occasione di precedenti visite fiscali non elide né la sussistenza del fatto, né l'antigiuridicità dello stesso;
- la lavoratrice si è resa responsabile dell'allontanamento dal domicilio in ben sei giornate, peraltro all'interno di un arco temporale non esteso, quale quello oggetto di osservazione, pari a soli due mesi;
- la ripetizione della condotta, tale da conculcare la possibilità legittimamente riconosciuta al datore di lavoro di controllo dell'effettività dello stato di malattia del prestatore, è sicuramente grave ed evidenzia noncuranza della dipendente per le prerogative datoriali;
- la lavoratrice, a partire dal 6/11/2017, si è assentata dal lavoro per pag. 17/21 malattia per lunghi periodi ininterrotti, fino ai fatti oggetto di addebito, circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurla, nell'ottica di una leale collaborazione, riconducibile agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, a rendersi costantemente ed effettivamente disponibile per gli accertamenti sul suo stato di malattia, da espletare tramite visita fiscale;
- dagli accertamenti investigativi compiuti risulta che, in concomitanza con gli allontanamenti, la lavoratrice abbia svolto attività puramente ricreative – quantomeno nelle giornate del 17/6/2018,14/7/2018 e 15/7/2018 –, che ben avrebbero potuto tenersi in altri momenti, o, comunque, sia stata impegnata in attività non denotanti alcuna impellente necessità di allontanamento dal domicilio;
- la gravità del contegno della lavoratrice è ulteriormente corroborata dall'ulteriore condotta dell'assenza ingiustificata del 13/8/2018, in relazione alla quale il mancato preavvertimento dell'azienda datrice denota, ancora una volta, grave noncuranza per le esigenze organizzative datoriali.
Nella compresenza di tali elementi, evidenziati con puntualità dal primo giudice mediante rigorose argomentazioni, che questa Corte condivide e fa proprie, non può revocarsi in dubbio l'esistenza di una giusta causa di licenziamento.
Innanzi tutto, occorre ribadire che la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere, bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l'assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell'istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione.
All'esito dell'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale e pienamente condiviso dal Collegio,
l'allontanamento dal domicilio nelle fasce orarie di reperibilità non è risultato essere assistito da valide giustificazioni e, in ogni caso, non escludeva l'obbligo, del cui adempimento non v'è prova alcuna, di comunicare di volta in volta l'assenza per consentire all'azienda di controllare, tramite l'Inps, l'effettività della malattia.
Inoltre, come già poc'anzi evidenziato, il sol fatto che il CTU abbia confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi, non rileva affatto ai fini dell'appurato inadempimento dell'obbligo di reperibilità presso il domicilio e dei correlati obblighi di comunicazione preventiva delle assenze, tra cui quella del 13.8.2018; del resto, lo stesso può dirsi per l'assenza alla visita medica del 30.7.2018, non preannunciata dalla lavoratrice, come già affermato dal primo giudice
(v. pag. 15 della sentenza reclamata), ferma restando l'ascrivibilità in concreto della mancata presentazione allo stato di salute.
La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire che la ripetuta assenza del lavoratore dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità in costanza di malattia, tale da non consentire la visita fiscale di controllo dell'Inps, integra una giusta causa di licenziamento qualora il pag. 18/21 lavoratore non abbia provveduto a fornire una adeguata dimostrazione della propria improcrastinabile esigenza di assentarsi per concomitanti e indifferibili esigenze (cfr. Cass,
2/12/2016, n. 24681, che ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore che per quattro volte era risultato assente alla visita di controllo, senza che lo stesso avesse fornito una idonea giustificazione all'impossibilità di essere presente presso il domicilio eletto nelle fasce di reperibilità, trattandosi di “una misura proporzionata alla violazione dell'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie prestabilite dal contratto collettivo, obbligo che prescinde dall'esistenza in sé dello stato di malattia costituendo un'obbligazione accessoria alla prestazione del rapporto di lavoro”; nello stesso senso,
v. Cass, 11/02/2008, n. 3226, secondo cui “in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 496, art. 5, comma 14, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sè, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento”).
Al riguardo, si è pure affermato (v. Cass., n. 64/2017, che richiama sul punto Cass., n.
2013/2012) che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Nel caso in esame, anche a voler circoscrivere la valutazione agli addebiti che il Tribunale ha stimato provati, non v'è dubbio dell'idoneità ad incidere in modo severo, definitivo ed irreparabile sul vincolo fiduciario, in considerazione della ripetizione dei fatti per ben sei volte in un arco temporale ricompreso tra giugno e luglio 2018, cui va aggiunta l'omessa tempestiva giustificazione dell'assenza dal lavoro in data 13.8.2018, a riprova dell'assoluto disinteresse per le esigenze datoriali dimostrato dalla lavoratrice, nonché dell'addebitabilità a quest'ultima di tali fatti a titolo di grave negligenza.
La condotta della lavoratrice, così come accertata, in ragione delle caratteristiche sopra descritte, ha avuto quale inevitabile ricaduta l'assoluta frustrazione di ogni affidamento datoriale nel corretto adempimento dei più basilari obblighi di collaborazione del prestatore per il futuro, con ogni conseguenza in termini di prognosi della continuazione del rapporto con effetti pregiudizievoli per gli scopi aziendali (cfr. ex plurimis Cass., nn. 5706/2017; 18404/2016;
807/2013).
pag. 19/21 In definitiva, ritiene la Corte che sia pienamente configurabile la giusta causa di licenziamento, non potendosi confermare la riqualificazione del recesso operata dal Tribunale alla stregua di giustificato motivo soggettivo;
su tale punto, la sentenza reclamata deve essere quindi riformata.
14. In conclusione, il reclamo principale va respinto, e, in accoglimento di quello incidentale, deve essere integralmente rigettata l'impugnativa di licenziamento proposta da con ricorso Pt_1 di primo grado in data 27.2.2019, restando assorbita ogni altra questione controversa tra le parti, in fatto o in diritto.
15. Quanto alle spese processuali, ritiene la Corte che nel caso in esame siano apprezzabili i presupposti per derogare motivatamente al criterio della soccombenza e per disporne la compensazione.
Giova premettere che l' art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/18, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, analoghe a quelle, tipizzate, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito.
Nella specie, deve darsi atto della ricorrenza di peculiari oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, come reso palese non solo dall'ascolto ripetuto dei soggetti a conoscenza dei fatti di causa e dall'espletamento di una complessa ed articolata consulenza tecnica sulla persona della lavoratrice, ma anche dall'alterno esito della controversia tra differenti fasi e gradi del giudizio.
Tale situazione, ad avviso del Collegio, è sintomatica della difficoltà nella ricostruzione dei fatti ed integra la nozione normativa di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto indicativa di un preciso atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, che appare meritevole di considerazione (v. Cass., n. 7992/2022).
Va, dunque, disposta la compensazione integrale delle spese processuali del doppio grado del giudizio, comprese quelle di CTU, che vanno poste a carico delle odierne parti in causa nella misura di metà ciascuna.
16. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto del reclamo principale), sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte della reclamante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Spetta,
pag. 20/21 peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., S.U.,
n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro definitivamente pronunciando sul reclamo principale proposto in data 22.11.2024 da
[...]
nei confronti di in persona del l.r.p.t., Pt_1 Controparte_1 nonché sul reclamo incidentale proposto da quest'ultima avverso la sentenza resa in data
12.11.2024 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: respinge il reclamo principale e, in accoglimento del reclamo incidentale, rigetta interamente la domanda attorea così come proposta con ricorso di primo grado in data 27.2.2019; compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, comprese quelle di c.t.u.; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 4.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
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