Sentenza 1 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Commentari • 8
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna il 23 ottobre 2020 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Modena il 15 settembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati Francesco G. e Fabio Z. responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti di Mario C., fatto contestato come commesso il 2 luglio 2013, con violazione della disciplina antinfortunistica, entrambi in veste di legali rappresentanti della s.r.l. Metroquadro, oltre che la società Metroquadro responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., in …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. 231: La cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 aprile 2022
Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 , commesso nell'interesse ed a vantaggio dello stesso. (Fattispecie relativa alla responsabilità di una società di capitali per l'illecito previsto dall' art. 25-septies, comma 3, del citato d.lg. , in relazione al reato di cui all' art. 590 c.p. , in cui la Corte ha precisato che all'estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente …
Leggi di più… - 4. La cancellazione dal registro delle imprese della società non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 marzo 2022
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Bologna confermava integralmente una sentenza con la quale il Tribunale di Modena, all'esito del giudizio abbreviato, riconosceva gli imputati responsabili del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, entrambi in veste di legali rappresentanti di una s.r.l., a sua volta era reputata responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., e …
Leggi di più… - 5. Sistema 231: la richiesta di rinvio a giudizio e la sua efficacia interruttiva della prescrizioneAccesso limitatoFrancesco Sbisà · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2019, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2019 |
Testo completo
m omim 250 01432-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.2267 VITO DI NICOLA -UP 01/10/2019 LUCA RAMACCI Relatore - R.G.N. 14961/2019 ANGELO MATTEO SOCCI IC ON DA I' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di: MARTIN S.R.L. avverso la sentenza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
il difensore avv. Myriam Caroleo Grimaldi, sost. proc., si riporta ai motivi. NG TH SO RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con la sentenza del 28 settembre 2018 in parziale riforma della decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 12 ottobre 2015 dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato TO PU in relazione ai reati sub A, B ed I dell'imputazione per prescrizione rideterminando nei suoi confronti la pena per i residui reati in mesi 8 di reclusione e dichiarava di non doversi procedere nei confronti della Martin s.r.l. in quanto gli illeciti amministrativi erano estinti per intervenuta prescizione.
2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 22 d. Igs. 231/2001, 597 e 587 cod. proc. pen.). La sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 12 ottobre 2015 era stata impugnata da David s.r.l. e da PU TO passando in giudicato per la Martini s.r.l. (il 19 novembre 2015). Conseguentemente, la dichiarazione di prescrizione nei confronti della Martini s.r.l. risulta errata, in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. Anche se la Corte di appello avesse fatto ricorso all'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della pronuncia nei confronti dell'imputato PU TO in favore della società Martin s.r.l. avrebbe comunque violato la legge. La Corte di appello ha applicato la disciplina penale della prescrizione agli illeciti contestati alla società. Invece la prescrizione per gli illeciti delle società segue le norme del cod. civ. ex art. 22, d. lgs. 231/2001. L'illecito contestato alla Martini s.r.l. (art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2001) risulta accertato il 22 gennaio 2013. In data 9 giugno 2015 era notificato alla società il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con l'interruzione della prescrizione quinquennale. La prescrizione, quindi, non si era comunque verificata alla data della sentenza di appello. 1 NG KO CK Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
3. La Martin s.r.l. ha depositato memoria rilevando come per l'impugnazione della David s.r.l. si è verificato certamente l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen.; infatti, i motivi di ricorso della David s.r.l. non erano esclusivamente personali e la sentenza ha assolto la società per non aver commesso il fatto. Conseguentemente ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, per la valutazione della sussistenza anche nei confronti della Martin s.r.l. dell'illecito amministrativo contestatole. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio relativamente alla dichiarazione di prescrizione nei confronti della società Martini s.r.l. In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018 - dep. 24/09/2018, C, Rv. 27408304; vedi anche Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011 - dep. 20/03/2012, Cerasino e altri, Rv. 25670501 e Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015 dep. 30/04/2015, P.M. in proc. Buonamico e altri, Rv. 26317101). Nel caso in giudizio, quindi, alla data della sentenza di appello, impugnata dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Milano, la prescrizione quinquennale dell'illecito contestato alla società Martini s.r.l. non era maturata. L'assenza di impugnazione della società Martin s.r.l. esclude altre valutazioni di merito. Infatti la società David s.r.l. è stata assolta per 2 Augebilledeo Socci non aver commesso il fatto e, quindi, non può trovare applicazione tale decisione anche per la posizione distinta della Martin s.r.l. Infatti, «Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli» (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016 dep. - 24/05/2016, Tarantini e altro, Rv. 26691701).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione nei confronti della Martini s.r.l. Così deciso il 01/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente NG Matteo SOCCI Vito DI NICOLA Ащев люблю ост ито ґлісме DEPOSITATA IN CANCTU A 15 GEN 2020 IL CANJu LARI 3